Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/10/2024, n. 28054
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Ordinanza 30 ottobre 2024

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In tema di recupero a tassazione, ai fini dell'IRPEF, della plusvalenza realizzata per effetto della cessione di un terreno edificabile, la detrazione dell'imposta sostitutiva, dovuta per la nuova rivalutazione del cespite, è soggetta a compensazione con quanto versato per lo stesso titolo, in virtù di una precedente rivalutazione, solo a seguito della introduzione dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, mentre, per il periodo precedente, è consentito esclusivamente il diritto al rimborso per il divieto di doppia imposizione, data l'irretroattività di detta disciplina in assenza di una specifica previsione in tal senso, e non è ammissibile nemmeno la compensazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 212 del 2000, il quale, per il differimento degli effetti dell'innovazione alla emanazione di una apposita disciplina attuativa, conferma che l'estinzione del debito tributario per compensazione si determina solo se espressamente ammessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/10/2024, n. 28054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28054
    Data del deposito : 30 ottobre 2024

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