TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5542/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5542/2022 promossa da:
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosaria Di Dio (C.F.: del Foro CodiceFiscale_2 di Siracusa come da procura in atti;
ATTORE
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._3
e nei confronti di
C.F. Controparte_2 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
***
L'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica”; comma
pagina 1 di 5 aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
***
§ In fatto e in diritto.
L'odierno attore conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2
per ottenere una sentenza da parte di questo Tribunale
[...] che accertasse che è suo padre biologico. Controparte_2
In fatto, l'attore premetteva nel suo atto di citazione, di essere nato in
Germania a Memmingen il 21.4.1997 dalla relazione intercorsa fra la madre nata a [...] il [...], all'epoca ancora formalmente coniugata con , e nato a [...] CP_3 Controparte_2 il 23.8.1971. Con sentenza n. 465/2016 emessa da questo Tribunale
l'odierno attore otteneva la pronuncia di disconoscimento della paternità con modifica conseguente perdita del cognome paterno
( e assunzione di quello materno ( ). CP_3 Pt_1
deduceva altresì nella sua citazione che conosce da Parte_1 tempo d'essere figlio del e di avere instaurato con lo stesso CP_2 una frequentazione quotidiana ed un rapporto solido a tal punto che nei rapporti sociali sarebbe noto che il secondo è padre dell'attore.
Alla prima udienza tenuta in data 22.3.23 nessuno si costituiva per i convenuti. Assegnati termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. il fascicolo veniva istruito a mezzo CTU genetica.
In data 27.12.23 la Consulente d'ufficio depositava in atti la sua relazione evidenziando che parte convenuta, nonostante la regolare convocazione spedita a mezzo raccomandata e ritirata dallo stesso, non compariva alle operazioni peritali per i prelievi ematici/biologici necessari per condurre l'esame genetico.
Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata all'udienza del 08.1.25 per la precisazione delle conclusioni. In detta, udienza, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Orbene, tutto ciò sopra premesso in fatto la domanda merita accoglimento per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 5 Nel merito, tra le azioni di stato rientra quella volta ad ottenere l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione.
Ove ad agire sia il figlio, l'azione è imprescrittibile, detta previsione rappresenta espressione del diritto della persona, costituzionalmente rilevante, alla propria identità, e quindi al conseguimento di uno status filiale corrispondente alla verità biologica (cfr. fra le tante
Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, n.24292).
La prova della filiazione, ai sensi dell'art. 269 c.c. può osservarsi come secondo la giurisprudenza costante della S.C.: “(…) la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (Cassazione civile sez. I - 09/08/2021, n. 22498);
Anche se, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento dei suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (nella specie, la Corte ha ritenuto che, nel procedimento di riconoscimento della paternità, la compatibilità immunogenetica costituisce possibile elemento di prova che può essere acquisito con l'espletamento di una CTU, che il giudice può richiedere
d'ufficio), (Cassazione civile sez. I - 11/09/2012, n. 15157).
pagina 3 di 5 Nel caso in questione, tuttavia, questo Collegio non può contare sugli esiti di una CTU ematologica siccome il non si sottoponeva CP_2 ai prelievi di rito necessari per sondarne la percentuale di compatibilità genetica rispetto all'odierno attore.
La domanda, nonostante l'assenza della prova “decisiva”, com'è stata definita dalla S.C., può ugualmente essere accolta.
Invero, come condivisibilmente affermato nella giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la prova della fondatezza della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità fuori dal matrimonio, non sussistendo un ordine gerarchico, può trarsi anche dal comportamento delle parti, e in particolare dal rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi alle prove genetiche, da valutarsi anche tenuto conto del contesto sociale e, globalmente, di tutte le circostanze del caso (tra le tante cfr. Cassazione civile sez. I - 28/03/2017, n. 7958).
Tutto ciò sopra premesso, la domanda è fondata siccome oltre alla condotta significativa tenuta dal convenuto che si è sottratto all'esame genetico le prospettazioni dell'attore sono altresì suffragate dalle risultanze del giudizio promosso ex art. 244 c.c. la cui sentenza (n.
465/2016 cit.,) è passata in giudicato e in essa si legge testualmente quanto segue:
“(…) le dichiarazioni dei familiari (nonna e zii materni) (…) convergono sul fatto che è stato concepito quando la madre, Persona_1 [...]
, conviveva con tale , essendosi di fatto CP_1 Controparte_2 separata, in epoca antecedente al concepimento, dal marito
[...]
(…)”. CP_3
In definitiva, alla luce delle complessive risultanze del giudizio la domanda deve essere accolta e pertanto va affermata la sussistenza di un rapporto di filiazione tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite in ragione della natura della domanda sono interamente compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, respinta e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
DICHIARA la contumacia di e Controparte_1 CP_2
;
[...]
DICHIARA che nato a [...] il [...] Controparte_2
è padre di nato in Germania a [...] il Parte_1
21.4.1997;
ORDINA che la presente dichiarazione giudiziale di paternità, dopo il passaggio in giudicato, sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ne farà annotazione nell'atto di nascita;
IRRIPETIBILI le spese.
Così deciso in Siracusa il 30.1.25
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5542/2022 promossa da:
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosaria Di Dio (C.F.: del Foro CodiceFiscale_2 di Siracusa come da procura in atti;
ATTORE
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._3
e nei confronti di
C.F. Controparte_2 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
***
L'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica”; comma
pagina 1 di 5 aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).
***
§ In fatto e in diritto.
L'odierno attore conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2
per ottenere una sentenza da parte di questo Tribunale
[...] che accertasse che è suo padre biologico. Controparte_2
In fatto, l'attore premetteva nel suo atto di citazione, di essere nato in
Germania a Memmingen il 21.4.1997 dalla relazione intercorsa fra la madre nata a [...] il [...], all'epoca ancora formalmente coniugata con , e nato a [...] CP_3 Controparte_2 il 23.8.1971. Con sentenza n. 465/2016 emessa da questo Tribunale
l'odierno attore otteneva la pronuncia di disconoscimento della paternità con modifica conseguente perdita del cognome paterno
( e assunzione di quello materno ( ). CP_3 Pt_1
deduceva altresì nella sua citazione che conosce da Parte_1 tempo d'essere figlio del e di avere instaurato con lo stesso CP_2 una frequentazione quotidiana ed un rapporto solido a tal punto che nei rapporti sociali sarebbe noto che il secondo è padre dell'attore.
Alla prima udienza tenuta in data 22.3.23 nessuno si costituiva per i convenuti. Assegnati termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. il fascicolo veniva istruito a mezzo CTU genetica.
In data 27.12.23 la Consulente d'ufficio depositava in atti la sua relazione evidenziando che parte convenuta, nonostante la regolare convocazione spedita a mezzo raccomandata e ritirata dallo stesso, non compariva alle operazioni peritali per i prelievi ematici/biologici necessari per condurre l'esame genetico.
Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata all'udienza del 08.1.25 per la precisazione delle conclusioni. In detta, udienza, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Orbene, tutto ciò sopra premesso in fatto la domanda merita accoglimento per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 5 Nel merito, tra le azioni di stato rientra quella volta ad ottenere l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione.
Ove ad agire sia il figlio, l'azione è imprescrittibile, detta previsione rappresenta espressione del diritto della persona, costituzionalmente rilevante, alla propria identità, e quindi al conseguimento di uno status filiale corrispondente alla verità biologica (cfr. fra le tante
Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, n.24292).
La prova della filiazione, ai sensi dell'art. 269 c.c. può osservarsi come secondo la giurisprudenza costante della S.C.: “(…) la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (Cassazione civile sez. I - 09/08/2021, n. 22498);
Anche se, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento dei suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (nella specie, la Corte ha ritenuto che, nel procedimento di riconoscimento della paternità, la compatibilità immunogenetica costituisce possibile elemento di prova che può essere acquisito con l'espletamento di una CTU, che il giudice può richiedere
d'ufficio), (Cassazione civile sez. I - 11/09/2012, n. 15157).
pagina 3 di 5 Nel caso in questione, tuttavia, questo Collegio non può contare sugli esiti di una CTU ematologica siccome il non si sottoponeva CP_2 ai prelievi di rito necessari per sondarne la percentuale di compatibilità genetica rispetto all'odierno attore.
La domanda, nonostante l'assenza della prova “decisiva”, com'è stata definita dalla S.C., può ugualmente essere accolta.
Invero, come condivisibilmente affermato nella giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la prova della fondatezza della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità fuori dal matrimonio, non sussistendo un ordine gerarchico, può trarsi anche dal comportamento delle parti, e in particolare dal rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi alle prove genetiche, da valutarsi anche tenuto conto del contesto sociale e, globalmente, di tutte le circostanze del caso (tra le tante cfr. Cassazione civile sez. I - 28/03/2017, n. 7958).
Tutto ciò sopra premesso, la domanda è fondata siccome oltre alla condotta significativa tenuta dal convenuto che si è sottratto all'esame genetico le prospettazioni dell'attore sono altresì suffragate dalle risultanze del giudizio promosso ex art. 244 c.c. la cui sentenza (n.
465/2016 cit.,) è passata in giudicato e in essa si legge testualmente quanto segue:
“(…) le dichiarazioni dei familiari (nonna e zii materni) (…) convergono sul fatto che è stato concepito quando la madre, Persona_1 [...]
, conviveva con tale , essendosi di fatto CP_1 Controparte_2 separata, in epoca antecedente al concepimento, dal marito
[...]
(…)”. CP_3
In definitiva, alla luce delle complessive risultanze del giudizio la domanda deve essere accolta e pertanto va affermata la sussistenza di un rapporto di filiazione tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite in ragione della natura della domanda sono interamente compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, respinta e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
DICHIARA la contumacia di e Controparte_1 CP_2
;
[...]
DICHIARA che nato a [...] il [...] Controparte_2
è padre di nato in Germania a [...] il Parte_1
21.4.1997;
ORDINA che la presente dichiarazione giudiziale di paternità, dopo il passaggio in giudicato, sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ne farà annotazione nell'atto di nascita;
IRRIPETIBILI le spese.
Così deciso in Siracusa il 30.1.25
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5