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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1660 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Appellante CONTRO in persona del Controparte_1
Curatore, Avv. rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Battista Coa CP_2
Appellata e nei confronti di
, nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...]
15, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Fontana
Appellata
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2018, il Curatore del Parte_2
(fall. n. 175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la sig.ra
[...]
, Controparte_3 Controparte_4
chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia e/o l'inopponibilità, nei confronti della procedura concorsuale, del pagamento eseguito dall'Assessorato – tramite Controparte_5 tesoriere dell'ente – in favore della predetta . CP_3
A fondamento della domanda, la Curatela esponeva che la aveva intrapreso CP_3 un'esecuzione mobiliare nei confronti dello (all'epoca ancora in bonis) e CP_1 dell , in qualità di terzo pignorato. Tale procedura si era conclusa con ordinanza Parte_1 del 15 luglio 2015, con cui il Giudice dell'Esecuzione disponeva l'assegnazione del credito fino all'importo di € 14.727,92 (di cui € 974,69 per spese).
Poiché tale assegnazione non veniva eseguita, la creditrice promuoveva un nuovo procedimento esecutivo, pignorando le somme giacenti presso l'Assessorato e custodite dal tesoriere Con ordinanza del 16 marzo 2016, il Giudice disponeva una Controparte_5 nuova assegnazione a favore della , per l'importo complessivo di € 16.068,80, di CP_3 cui € 15.293,24 a titolo di capitale e la residua parte per spese di esecuzione.
La Curatela deduceva l'inefficacia di tale pagamento ex art. 44 L.F., trattandosi di un debito del fallito estinto da un terzo con proprio denaro e in sua vece, con conseguente obbligo restitutorio in capo all'accipiens. Tale obbligo gravava solidalmente anche sull'Assessorato, che – pur essendo stato formalmente diffidato con PEC del 23 dicembre 2015 a non eseguire alcun pagamento in favore di terzi, neppure in forza di provvedimenti di assegnazione – aveva comunque disposto l'erogazione delle somme. La Curatela qualificava, inoltre, il pagamento come atto solutorio anomalo, lesivo del principio della par condicio creditorum, e pertanto inefficace anche ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2, L.F.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , che eccepiva preliminarmente l'improcedibilità CP_3
2 della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, in subordine, chiedeva di essere manlevata dall'Assessorato in caso di condanna.
Anche l'Assessorato si costituiva, resistendo al gravame e sostenendo che il pagamento contestato fosse stato eseguito in adempimento di un ordine giudiziale – l'ordinanza di assegnazione – e non per autonoma volontà.
Con sentenza n. 3570/2020, il Tribunale di Palermo dichiarava inefficace nei confronti della Curatela il pagamento di € 15.293,24 disposto in favore della ed eseguito da CP_3
tesoriere dell'Assessorato, il 31 marzo 2016. Condannava, inoltre, la Controparte_5 stessa e l , in solido, alla restituzione della predetta somma in favore CP_3 Parte_1 della , oltre interessi legali e spese di lite. Controparte_1
Il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta, osservando che l'obbligatorietà del previo esperimento della negoziazione assistita – ex D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014 – riguarda esclusivamente le domande finalizzate al pagamento di una somma di denaro (entro € 50.000,00), mentre nel caso di specie l'azione della Curatela era diretta a salvaguardare l'integrità dell'attivo fallimentare e la garanzia patrimoniale della massa, attraverso la dichiarazione di inefficacia ex art. 44 L.F.
Nel merito, il Tribunale accoglieva integralmente le domande della Curatela, rilevando che le somme percepite dalla , pur materialmente erogate dall'Assessorato e dal CP_3 tesoriere, erano giuridicamente riferibili allo . Il pagamento, eseguito dopo la CP_1
dichiarazione di fallimento e in favore di un solo creditore, costituiva violazione del principio della par condicio creditorum e atto inefficace ai sensi dell'art. 44, co. 1, L.F.
Il Tribunale escludeva, altresì, qualsivoglia efficacia scriminante delle ordinanze di assegnazione, che producono effetti condizionati (“salvo buon fine” o “salvo esazione”), essendo rilevante il momento del concreto pagamento, non quello dell'adozione del provvedimento. Veniva accolta, invece, la domanda di manleva proposta dalla nei CP_3 confronti dell . Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello l , cui resistevano il Parte_1 Controparte_6
[.
[...] e la sig.ra , chiedendone il rigetto.
[...] CP_3
Con il primo motivo di appello, l ha censurato la condanna solidale con la sig.ra Parte_1
, sostenendo che l'azione ex art. 44 L.F. avrebbe dovuto essere proposta CP_3 esclusivamente nei confronti del creditore del fallito, beneficiario del pagamento, e non anche nei confronti del soggetto esecutore del pagamento. Da ciò deriverebbe, secondo l'appellante, il suo difetto di legittimazione passiva.
Il motivo è infondato.
È pacifico che la abbia percepito le somme oggetto della domanda restitutoria in CP_3 forza dell'ordinanza di assegnazione del 16 marzo 2016, emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento dello , nell'ambito di una procedura esecutiva distinta CP_1
e nuova rispetto a quella in cui era stata adottata la prima ordinanza (procedimento n.
1274/2016 rispetto al n. 3977/2014).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza di assegnazione non estingue il debito dell'insolvente, producendo effetti solo salvo esazione;
l'estinzione si verifica unicamente con l'effettiva riscossione delle somme (Cass. 1611/2000; Cass.
463/2006; Cass. 1227/2016). Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 L.F., rileva non la data del provvedimento di assegnazione, bensì il momento del concreto pagamento.
In virtù dell'art. 2928 c.c., il diritto dell'assegnatario si consolida solo con la riscossione, sicché il debito dell'esecutato permane sino a tale momento. Nel caso in esame, il pagamento effettuato dall'Assessorato – quale terzo assegnato – dopo la dichiarazione di fallimento, integra gli effetti previsti dall'art. 44, co. 1 e 2, L.F.: da un lato, l'inefficacia nei confronti del creditore, che resta obbligato alla restituzione, potendo insinuarsi al passivo;
dall'altro, l'inefficacia nei confronti del terzo pagatore, giacché solo il curatore è legittimato a ricevere pagamenti (Cass. 5994/2011).
Non può invocarsi, in senso contrario, l'obbligatorietà dell'ordinanza di assegnazione, poiché il terzo ben avrebbe potuto sollevare opposizione ex art. 615 c.p.c. per fatti sopravvenuti, quali la dichiarazione di fallimento (Cass. 20310/2012).
4 Deve quindi ritenersi correttamente disposta dal Tribunale la condanna dell'Assessorato in solido con la . CP_3
Con il secondo motivo, l'Assessorato ha contestato la pronuncia di accoglimento della domanda di manleva proposta dalla . A suo dire, mancherebbe il nesso causale tra CP_3 la condotta dell'Amministrazione e il danno patito dalla creditrice, essendo il fallimento dello un evento straordinario, imprevedibile e non imputabile all'Assessorato. CP_1
Inoltre, il ritardo nell'esecuzione della prima ordinanza di assegnazione non costituirebbe causa diretta del pregiudizio complessivo.
Il motivo non può essere accolto.
La responsabilità dell'Assessorato si pone quale causa esclusiva del danno subito dalla
[...]
. Correttamente il Tribunale ha osservato che, se l'Assessorato avesse adempiuto CP_3 tempestivamente alla prima ordinanza di assegnazione, la creditrice non avrebbe avuto necessità di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo, in un momento in cui lo
[...]
era già stato dichiarato fallito. CP_1
L'inadempimento – ingiustificato – dell si pone dunque in nesso causale diretto Parte_1 con il danno, che non si sarebbe verificato se l'Amministrazione avesse eseguito spontaneamente il primo provvedimento. Da qui la legittimità della condanna alla manleva in favore della , salva la surrogazione nei diritti della stessa. CP_3
Con il terzo motivo, l ha infine censurato la condanna alle spese di lite, Parte_1
lamentandone la sproporzione rispetto alla natura documentale della causa.
Anche tale doglianza è infondata.
Le spese sono state correttamente poste a carico della parte soccombente, in conformità ai parametri vigenti (D.M. n. 55/2014), tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni affrontate.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in € 3.200,00, oltre spese
5 generali (15%), IVA e CPA. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1.Rigetta l'appello proposto dall Parte_3
avverso la sentenza n. 3570/2020 del Tribunale di
[...]
Palermo;
2.Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della e di , che si liquidano per ciascuno Controparte_1 Controparte_3 in € 3.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA di legge;
3.Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Salvatore Fontana, dichiaratosi antistatario;
4.Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Palermo il 31.10.2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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