Articolo 24 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 23Articolo 25
Versione
25 giugno 1961
Art. 24. Nuove agevolazioni

Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , nonche' in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65, puo' essere anticipata dallo Stato la intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.
La quota di spesa a carico della proprieta' privata anticipata dallo Stato e' recuperata in 25 anni e su di essa sara', applicato l'interesse del 2 per cento; lo ammortamento avra' inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961