Art. 24. Nuove agevolazioni
Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , nonche' in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65, puo' essere anticipata dallo Stato la intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.
La quota di spesa a carico della proprieta' privata anticipata dallo Stato e' recuperata in 25 anni e su di essa sara', applicato l'interesse del 2 per cento; lo ammortamento avra' inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.
Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , nonche' in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65, puo' essere anticipata dallo Stato la intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.
La quota di spesa a carico della proprieta' privata anticipata dallo Stato e' recuperata in 25 anni e su di essa sara', applicato l'interesse del 2 per cento; lo ammortamento avra' inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.