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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/07/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.25/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 25-2025 R.G.L., promossa da:
- - con l'avv. Gianni Lanzinger - Controparte_1 C.F._1
- l'avv. Carlo Lanzinger - - indirizzo pec C.F._2 C.F._3
- proc. e dom. in Bolzano - Piazza della Vittoria n. 7/3 - giusta Email_1
delega allegata al ricorso depositato il 17.01.2025;
ricorrente
contro
pagina 1 di 26 (p.i. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, (c.f. , rappresentata e Controparte_3 C.F._4
difesa nel presente procedimento giusta delega conferita, da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Laura Fadanelli (c.f. – C.F._5
E PEC: ), Alexandra Roilo (c.f. – PEC: Email_2 C.F._6
E
), (c.f. - PEC: Email_4 Parte_1 C.F._7
E
) e Lukas Plancker (c.f. - PEC: Email_5 C.F._8
E
), tutti del foro di Bolzano, con indirizzo e-mail Email_6
elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura in Email_7
Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero Fax 0471-412099 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): t;
Email_8
convenuto
In punto: Riassunzione di procedimento a seguito di sentenza TRGA dd. 20.3.2024 n.
79/24 passata in giudicato
- Accertamento grado di complessità postazione lavorativa (Ispettorato forestale) B5 in luogo di B4 per indennità di posizione
- Previa disapplicazione delibera Giunta provinciale nr. 571/23 in parte qua, condanna a corrispondere trattamento retributivo, normativo e pensionistico di livello B5 come pagina 2 di 26 indennità di posizione (parte variabile) con ogni conseguenza in ordine all'indennità di risultato
- In subordine: condanna ad indennizzo per equivalente nella misura da accertarsi in causa
- Danno non patrimoniale - risarcimento
- Riserva di agire separatamente per danno pensionistico e contributivo
- accessori e spese causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex
C art. 36 Cost. e previa impugnazione di ogni transazione e rinuncia ai sensi dell'art. 2113
c.c., dato atto del passaggio in giudicato della sentenza TRGA di Bolzano n. 79/24 del
20.3.2024,
previa eventuale disapplicazione della delibera della Provincia Autonoma n. 571 del
4.7.2023 in parte qua in quanto non conforme a legge ex art. 5 della legge 20.3.1865 n.
2248 allegato E, accertarsi che alla posizione amministrativa occupata dal ricorrente spetta l'assegnazione di un coefficiente di pesatura di seconda fascia dirigenziale equivalente al livello di complessità B5 e di conseguenza condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente secondo profilo normativo e retributivo nel livello di complessità
pagina 3 di 26 B5 sin dalla data dell'entrata in vigore della norma contrattuale di riferimento con ogni conseguenza in ordine al trattamento retributivo e previdenziale spettante da tale data.
In ulteriore subordine, condannarsi l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria equivalente alla differenza tra il livello retributivo spettante B5
rispetto a quello riconosciuto in B4 per le ragioni esposte in premessa anche in applicazione dell'art. 52 comma 5 del T.U.P.I. ed inoltre per attività di cui ad art. 82 CCI nella misura che sarà accertata in corso di causa, con ogni conseguenza di natura previdenziale e assicurativa mediante idonea comunicazione all' . Controparte_5
Accertamento e condanna del danno non patrimoniale derivante dalla condotta datoriale esposta, da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa.
Con riserva di far valere il danno incidente sulla irregolare posizione previdenziale e contributiva del ricorrente.
Disporsi sulle somme di cui sopra il pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria maturata dal dovuto al saldo.
Riservata ogni richiesta di danno non patrimoniale conseguente alla sopra descritta condotta inadempiente per parte datoriale.
Spese e competenze professionali interamente rifuse.
(in note conclusionali)
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It., e previa impugnazione di ogni transazione e rinuncia ai sensi dell'art. 2113
pagina 4 di 26 c.c., dato atto del passaggio in giudicato della sentenza TRGA di Bolzano n. 79/24 del
20.3.2024,
previa eventuale disapplicazione della delibera della Provincia Autonoma n. 571 del
4.7.2023 in parte qua in quanto non conforme a legge ex art. 5 della legge 20.3.1865 n.
2248 allegato E, accertarsi che alla posizione amministrativa occupata dal ricorrente spetta l'assegnazione di un coefficiente di pesatura di seconda fascia dirigenziale equivalente al livello di complessità B5;
accertarsi inoltre la natura discriminatoria dell'attribuzione del livello di complessità B4 e dunque la sua nullità e per conseguenza condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente secondo profilo normativo e retributivo nel livello di complessità
B5 sin dalla data dell'entrata in vigore della norma contrattuale di riferimento con ogni conseguenza in ordine al trattamento retributivo e previdenziale spettante da tale data.
In ulteriore subordine, condannarsi l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria da calcolarsi dalla data dell'attribuzione dell'indennità
conseguente alla pesatura (1.1.2023) sino alla data del deposito della sentenza emananda,
equivalente alla differenza tra il livello retributivo spettante B5 (Euro 35.000,00 annui)
rispetto a quello riconosciuto in B4 (Euro 26.667,00 annui) e dunque Euro 25.833,33.- per le ragioni esposte in premessa anche quale predita di chance da valutarsi in via equitativa ed omnicomprensiva ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
pagina 5 di 26 Con riserva di far valere il danno ulteriore e futuro nonché quello incidente sulla irregolare posizione previdenziale e contributiva del ricorrente.
Disporsi sulle somme di cui sopra il pagamento degli interessi legali ex art. 1284 IV
comma c.c. e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese e competenze professionali interamente rifuse.
per parte convenuta:
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande del ricorrente, in quanto il preteso diritto alla classificazione della posizione dirigenziale, lui assegnata come
B4, nella superiore classificazione B5, non esiste e comunque i pretesi correlati diritti di credito sono insussistenti, con la conseguenza che le domande avversarie sono tutte infondate;
in subordine, ridurre la pretesa del ricorrente sulle sole somme che in corso di causa debbano essere ritenute dovute ai sensi di legge e dei contratti collettivi vigenti;
in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 CP_6
). CP_7
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 6 di 26 Con ricorso in riassunzione depositato il 17.01.2025 conveniva in Controparte_1
giudizio la esponendo al Tribunale di essere stato Controparte_2
assegnato, quale dirigente di seconda fascia, alla posizione organizzativa di Ispettorato forestale di Bolzano II della che nell'ambito della procedura di Controparte_2
pesatura delle posizioni dirigenziali, alla sua posizione era stata riconosciuta da parte datoriale una valutazione complessiva (complessità strutturale, gestionale, relazionale, strategica, responsabilità) di 48 punti pari, secondo la previsione di conversione in percentuale al 96% di coefficiente di complessità; che la Giunta con delibera 571 del
4.7.2023 aveva assegnato alla postazione da lui occupata un livello di complessità pari a
B4; che ad altre strutture provinciali, dotate di un livello inferiore di complessità, la Giunta aveva assegnato il superiore punteggio di B5 (id est e Servizio Strade); che Persona_1
l'assegnazione del livello B4 in luogo del livello B5 era illegittima, determinando una retribuzione non più adeguata e proporzionata alla responsabilità, nonchè una disparità di trattamento tra i dipendenti;
che nel procedere alla “pesatura” la convenuta era incorsa in violazione del principio di parità di trattamento, di non discriminazione, di correttezza e buona fede;
che egli era stato assegnato a mansioni superiori;
di aver inizialmente promosso giudizio innanzi al Tar, definito con dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, su eccezione della Provincia. Tanto premesso, contestata la “pesatura” della posizione dirigenziale, parte ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso e chiedeva la condanna dell'Amministrazione ad inquadrare il ricorrente nel livello
B5; ovvero in subordine la condanna dell'Amministrazione a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato corretto inquadramento dello stesso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la , contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e richiesto. In particolare parte convenuta pagina 7 di 26 ribadiva la correttezza del proprio operato;
che la Giunta non era vincolata alle
“prevalutazioni” dei Direttori di Dipartimento e segnatamente nel caso di specie a quella del Direttore di Dipartimento che le prevalutazioni erano state oggetto di Parte_2
discussione con tutti i Direttori di Dipartimento per garantire l'omogeneità delle decisioni;
che la decisione circa la pesatura delle strutture dirigenziali era avvenuta nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva;
che il provvedimento di determinazione/revisione della pesatura sarebbe insindacabile da parte del Giudice ordinario, stante la discrezionalità tecnica che lo caratterizza;
che il confronto con i moduli di prevalutazione di altre strutture (id est e Servizio Strade) sarebbe Persona_1
inappropriato per la diversità delle competenze assegnate alle singole strutture e ad ogni modulo il modulo di prevalutazione non costituisce la decisione finale;
che il ricorrente mai aveva svolto mansioni superiori;
che la domanda svolta in via principale da parte ricorrente sarebbe inammissibile, non potendosi il Giudice sostituire alla P.A. nella valutazione della pesatura della posizione dirigenziale;
che la domanda subordinata di condanna della P.A. al pagamento di una indennità risarcitoria sarebbe infondata;
che ad ogni modo la retribuzione complessiva annua del ricorrente si fosse ridotta a seguito dell'inquadramento in B4. La
Provincia rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 15.04.2025 il Giudice sentiva i procuratori delle parti a chiarimenti in ordine a) alla sussistenza o meno di una griglia di conversione del punteggio di pesatura
(assegnato in sede di prevalutazione) rispetto ai livelli B1, 2, 3, 4 e 5; b) alla sussistenza di un verbale o documenti (in atti) che desse conto della valutazione compiuta da e CP_8
relativa motivazione, rispetto al punteggio di 48/96% assegnato in prevalutazione. Il procuratore di parte convenuta dichiarava che non sussisteva una griglia di conversione del punteggio assegnato in sede di prevalutazione risetto ai livelli e indicava nel doc.5 di parte pagina 8 di 26 convenuta, ovvero nel verbale della riunione del 15.05.2023, il documento che avrebbe contenuto la valutazione compiuta da circa i livelli di complessità della struttura. Il CP_8
Giudice formulava quindi una proposta conciliativa e su concorde istanza delle parti rinviava per consentire alle stesse di esprimersi in ordine alla proposta, all'udienza dell'11.6.2025. All'udienza così fissata il procuratore di parte convenuta chiedeva disporsi la sospensione del procedimento, in attesa del giudizio di regolamento di giurisdizione proposto in altri due analoghi e separati giudizi, dichiarando altresì di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;
il procuratore di parte ricorrente dichiarava invece di aderire alla proposta conciliativa, di opporsi alla richiesta sospensione e chiedeva fissarsi udienza di discussione. Il Giudice si riservava la decisione.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 13.06.2025 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione, atteso che parte ricorrente non vi aveva aderito, e ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 30.07.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 27.06.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente lamenta una errata pesatura della posizione dirigenziale assegnatagli, un errato inquadramento in B4 (in luogo di B5) per violazione dei “principi di correttezza e buona fede, il cui rispetto deve essere dimostrato da parte datoriale” e per omessa motivazione e quindi la percezione di una retribuzione di posizione inferiore (con riflessi anche su retribuzione di risultato).
A fronte della denunciata illegittima condotta della P.A., il ricorrente chiede nell'ordine:
pagina 9 di 26 a) In via principale l'inquadramento in B5 e la condanna al versamento delle differenze retributive;
b) In via subordinata la condanna della P.A. al risarcimento del danno.
Giurisdizione
Sulla questione della giurisdizione si è espresso il TRGA di Bolzano con sentenza nr.
79/2024, passata in giudicato, affermando la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario, peraltro su eccezione sollevata dalla Amministrazione e non contestato dal ricorrente.
La citata pronuncia ha invero chiarito che:
- Gli atti impugnati non possono essere qualificati come misure macro-organizzative;
- La ha già esercitato la propria discrezionalità in Controparte_2
materia di organizzazione degli uffici con i provvedimenti con i quali sono state organizzate le strutture amministrative e sono stati assegnati alle strutture i relativi compiti e funzioni;
- I provvedimenti impugnati sono provvedimenti appartenenti alla cosiddetta micro- organizzazione, che riguardano l'organizzazione interna delle strutture dirigenziali,
e quindi espressione del potere organizzativo del datore di lavoro (Cass. Lav. n.
2928/2022);
- La giunta provinciale ha stabilito i criteri per la ponderazione, che sono stati oggetto di uno scambio preventivo con l'organo di controllo e le organizzazioni sindacali. I parametri si basavano sulla complessità delle strutture e sul livello di responsabilità.
Poiché la ponderazione applicata è strettamente legata alla retribuzione, essa incide sul diritto soggettivo del dirigente a una retribuzione adeguata, che deve essere proporzionata alle responsabilità, ai compiti e alle funzioni assegnategli;
pagina 10 di 26 - Di conseguenza, se i ricorrenti hanno impugnato formalmente i provvedimenti amministrativi e ne hanno chiesto l'annullamento (petitum formale), l'impugnazione
è finalizzata a un miglioramento economico dei dipendenti (petitum sostanziale), ossia a un beneficio riconducibile al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- Pertanto, se non si tratta di “organizzazione” delle strutture amministrative, ma di
“ponderazione” delle stesse, si tratta di diritti soggettivi legati al rapporto di lavoro con l'amministrazione, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto giudice del lavoro, e non in quella del giudice amministrativo.
Il Tribunale ordinario condivide la motivata decisione del TRGA, atteso che come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 3677/2009): “1. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. ... ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi".
Limiti del sindacato giudiziale in presenza di discrezionalità tecnica
Chiarito quindi che nell'ambito della qualifica dirigenziale la graduazione degli incarichi compete alla Pubblica Amministrazione (art. 24 comma 1 d.lgs. 165/2001) e rappresenta un atto di autonomia negoziale (Cassazione 29228/2022 e tar BZ), va altresì precisato che il
Giudice può sindacare l'operato dell'Amministrazione per quanto concerne la graduazione
“pesatura” dei compiti e delle responsabilità – che ha natura discrezionale – sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato e sotto quello della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c. arricchito, in quanto l'attività privatistica è posta in essere da una pubblica amministrazione,
pagina 11 di 26 dall'art.97 Cost.), i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli (v. Cass. 18.10.2019 n.26615 citata da Cassazione 34555 del 16.11.2021).
La Suprema Corte di Cassazione (29228/2022) ha affermato in maniera chiara che è sindacabile l'applicazione da parte della PA dei criteri e parametri che determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali (…) che è possibile il sindacato esterno concernente il rispetto dei vincoli che hanno origine nella normativa e nella contrattazione collettiva, nella misura nella quale il provvedimento cagioni un pregiudizio alla posizione del singolo.
Nel caso in esame in via astratta è stata disciplinata la procedura, sono stati indicati parametri oggettivi e predeterminati come richiesti dalla contrattazione collettiva in base ai quali classificare le varie posizioni dirigenziali. Il problema attiene a ben vedere alla mancanza di “motivazione” del provvedimento con il quale è stato attribuito il livello B4 a seguito della descritta procedura di pesatura;
motivazione che non è rinvenibile nemmeno nella proposta di pesatura presentata da e che non è stata esplicitata dalla Provincia CP_8
nemmeno in sede di costituzione nel presene procedimento. La carenza assoluta di motivazione impedisce invero di verificare se la P.A. si sia attenuta o meno ai criteri e parametri oggettivi che essa stessa si è data e se abbia effettuato valutazioni omogenee (per usare la stessa terminologia adottata dalla Provincia), non discriminatorie, non arbitrarie.
Se è dunque vero che trattandosi di discrezionalità tecnica il Giudice non può sindacare il merito della decisione, è altrettanto vero che un margine di sindacato sussiste;
la decisione
è sindacabile ove travalichi i limiti della discrezionalità tecnica. Peraltro, se non viene fornita la motivazione della decisione, non è possibile valutare se la discrezionalità è stata esercitata entro i limiti o meno, o se è trascesa in arbitrio.
pagina 12 di 26 Per queste ragioni la delibera impugnata verrà disapplicata e troverà accoglimento la domanda subordinata di risarcimento del danno. Il dipendente se ritiene illegittima la procedura di pesatura può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il Giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio, mediante l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati (Cass. 34555 del 16.11.2021).
Ma si proceda con ordine.
La procedura di ponderazione / pesatura delle posizioni dirigenziali
Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 (Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale), è istituito a livello provinciale il piano unitario delle posizioni dirigenziali e sono introdotte le qualifiche di dirigente di prima e seconda fascia per il personale dirigente del sistema pubblico provinciale, ad eccezione dei dirigenti del ruolo sanitario e dei dirigenti delle scuole statali.
Con delibera del 26 maggio 2023, n. 36, la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale ha previsto la pubblicazione sul sito istituzionale della
[...]
e sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi dei nominativi Controparte_2
dei dirigenti del piano di gestione unico a livello provinciale;
l'avviso con il link agli elenchi dei nominativi degli iscritti al ruolo unico a livello provinciale è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nel numero straordinario n. 1 dell'8 giugno 2023, al Bollettino n. 23/2023.
pagina 13 di 26 L'articolo 19, comma 1, L.P. 6/2022 cit., prevede che “ Il trattamento economico delle e dei dirigenti, distinto per fascia dirigenziale, è determinato dai contratti collettivi in modo da perseguire l'armonizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Esso spetta a partire dalla data di conferimento del primo incarico ed è composto dal trattamento fondamentale, differenziato in ragione dell'appartenenza alla fascia dirigenziale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato.”.
Secondo il comma 2 della stessa disposizione, il contratto collettivo garantisce che la retribuzione di risultato del dirigente interessato, in caso di pieno raggiungimento dei risultati concordati, sia pari ad almeno il 20% della retribuzione complessiva, costituita dal trattamento fondamentale, dalla parte fissa della retribuzione di posizione e dalla parte variabile della stessa retribuzione di posizione, senza tener conto di eventuali incrementi della retribuzione di risultato sulla base dell'articolo 20.
Con deliberazione del 25 ottobre 2022, n. 765 (Direttive della Giunta provinciale per la contrattazione collettiva per il contratto intercompartimentale per la dirigenza per il triennio 2020-2022) (doc. 24 di parte convenuta), la Giunta provinciale ha emanato le linee guida per la contrattazione del contratto collettivo intercompartimentale per i dirigenti per il triennio di riferimento ed ha incaricato la delegazione pubblica di disciplinare i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, al fine di semplificare e ridurre la categorizzazione dei dirigenti all'interno di ciascun livello.
Il Decreto del Presidente della Provincia del 30 gennaio 2023, n. 5 definisce l'articolazione di dettaglio della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture organizzative.
pagina 14 di 26 L'8.11.2022 è stata approvata da parte della Giunta la relazione metodologica sulla pesatura delle posizioni dirigenziali nell'amministrazione provinciale (doc. 25 di parte convenuta), che ha definito i principi da tenere in considerazione per la ponderazione delle posizioni dirigenziali, le fasi del processo di valutazione e il modello di pesatura per posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia.
Premesso che la pesatura delle posizioni è lo strumento per differenziare le singole strutture dirigenziali, che appartengono alla stessa organizzazione, ma le cui funzioni sono caratterizzate da diversi livelli di complessità in termini di risorse da gestire, eterogeneità e struttura delle attività e delle procedure, per quanto concerne “le fasi di valutazione”, la suddetta relazione le ha così individuate:
1) proposta metodologica: un gruppo di lavoro all'interno del Gruppo di lavoro sviluppo e risorse (di seguito “ ”), istituito ad hoc con Decreto del Direttore CP_9
Generale n. 6009/2019 e responsabile, tra l'altro, della trattazione e della valutazione delle istanze di ridefinizione dei coefficienti dell'indennità di posizione dirigenziale e delle tematiche relative allo sviluppo organizzativo dell'Amministrazione provinciale, elabora una proposta metodologica per la pesatura delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia;
2) confronto con l'Organismo di valutazione -O.d.V., sulla proposta metodologica: la proposta metodologica per la pesatura delle posizioni dirigenziali contenuta nella relazione metodologica è oggetto di confronto con l'O.d.V. incaricato, tra l'altro, di redigere una relazione sulla legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della e degli enti da essa dipendenti;
CP_2
3) confronto sulla proposta metodologica con i dirigenti di grado più elevato dell'amministrazione provinciale: i dirigenti di vertice vengono incaricati di raccogliere i pagina 15 di 26 dati e di effettuare una prima valutazione delle singole unità organizzative della rispettiva struttura;
il loro coinvolgimento nell'elaborazione della proposta metodologica consente di tenere conto di eventuali peculiarità e di stabilire linee guida uniformi per la successiva fase attuativa della pesatura, al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione dei criteri di valutazione;
4) confronto sulla proposta metodologica con le organizzazioni sindacali: previa informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del contratto collettivo intercompartimentale per i dirigenti per il periodo 2001-2004 (doc. 4 di parte convenuta), al fine di garantire il loro coinvolgimento nel processo di cambiamento e la condivisione delle modifiche;
5) determinazione metodologica finale: la proposta metodologica di pesatura delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia viene illustrata e sottoposta all'approvazione da parte della Giunta provinciale prima di iniziare la procedura di raccolta delle informazioni e di valutazione delle singole struttura.;
6) la raccolta delle informazioni e la proposta di pesatura: i singoli Dipartimenti (o
Strutture equivalenti) vengono incaricati di raccogliere i dati e di effettuare una prima valutazione per le rispettive posizioni dirigenziali a livello di ripartizione, di area e di ufficio;
la valutazione viene svolta partendo dalle posizioni dirigenziali di seconda fascia e attraverso l'attribuzione di un punteggio per ogni macro-fattore sulla base dei corrispondenti sotto fattori e rispettivi criteri di misurazione individuati, nonché attraverso la stesura di una sintetica motivazione a supporto del punteggio assegnato;
in una seconda fase, il Gruppo svolgerà un monitoraggio sulle valutazioni effettuate, garantendo al CP_8
contempo la complessiva uniformità delle valutazioni tra le differenti posizioni dirigenziali;
pagina 16 di 26 7) determinazione finale sulla ponderazione/pesatura delle strutture dirigenziali: la proposta di pesatura delle singole posizioni dirigenziali è sottoposta all'approvazione da parte della Giunta provinciale.
Per quanto concerne il modello di pesatura delle posizioni dirigenziali, nella relazione viene indicato che esso deve basarsi, tra gli altri, sui seguenti principi:
- l'onerosità delle posizioni;
- l'applicazione di criteri quantitativi e qualitativi;
- la massima trasparenza del processo di ponderazione;
- la fattibilità interna della valutazione;
- l'integrazione nel sistema esistente di valutazione dei risultati individuali dei dirigenti;
- flessibilità e facilità di utilizzo in caso di cambiamenti nell'organizzazione che richiedano una nuova ponderazione delle posizioni.
Il modello di pesatura delle posizioni manageriali prevede cinque macro-fattori per la valutazione, declinati in sotto fattori, a ciascuno dei quali è associato uno specifico criterio di misurazione.
I cinque macro-fattori di valutazione sono:
1. complessità strutturale: valuta la complessità della struttura in termini quantitativi, qualitativi e organizzativi, con particolare riferimento per le posizioni di seconda fascia al numero del personale assegnato, inquadramento e professionalità del personale assegnato, distribuzione territoriale;
2. complessità gestionale: analizza i compiti amministrativi della struttura in termini di grado di diversità delle responsabilità, delle attività e delle procedure della struttura, nonché di grado di complessità in termini di quantità di risorse finanziarie assegnate;
i pagina 17 di 26 fattori considerati sonno il livello di diversificazione dei procedimenti e le risorse finanziarie;
3. complessità relazionale: si riferisce alla qualità e alla complessità delle relazioni che si sviluppano all'interno del processo di una struttura;
i fattori considerati sono la varietà degli interlocutori e la tipologia degli interlocutori;
4. complessità strategica: si riferisce al tipo di attività di cui la struttura è responsabile, al grado di rilevanza dell'impegno richiesto e al ruolo della struttura in relazione alle attività strategiche dell'amministrazione; i fattori considerati sono il grado di difficoltà nella gestione delle attività della struttura, il grado di impegno innovativo e la rilevanza strategica;
5. responsabilità: questa categoria valuta la natura del rischio della posizione manageriale sia in termini quantitativi che qualitativi, tenendo conto anche delle deleghe che comportano un'estensione dell'ambito di competenza della struttura e della responsabilità del dirigente preposto. I fattori considerati sono l'entità del rischio, la discrezionalità amministrativa e le deleghe da parte dell'organo superiore.
Nella relazione è anche specificato che l'incidenza del punteggio attribuito a ciascun macrofattore per la seconda fascia è così ripartito: complessità strutturale 10%; complessità gestionale 20%, complessità relazionale 20%, complessità strategica 20%, responsabilità
30%.
Merito
Venendo ora all'esame del caso concreto, parte ricorrente a ben vedere non contesta, né il modello astrattamente previsto nella relazione metodologica ed i criteri di valutazione ivi analiticamente indicati;
né il corretto svolgimento delle fasi del procedimento da 1 a 6, ovvero fino alla raccolta delle informazioni.
pagina 18 di 26 Parte ricorrente contesta che il Gruppo di lavoro sviluppo e risorse ( abbia svolto CP_8
correttamente il monitoraggio sulle valutazioni effettuate, garantendo la complessiva uniformità delle valutazioni tra le differenti posizioni dirigenziali e contesta la delibera della Giunta con cui è stata acriticamente approvata la proposta di pesatura di CP_8
E' pacifico e documentale che la “valutazione” o “pre-valutazione” che dir si voglia, con riferimento alla posizione dirigenziale oggetto del presente procedimento è stata effettuata dal Direttore di Dipartimento Parte_2
Parte ricorrente ha prodotto a tale riguardo il doc.9 dd. 30.11.2022 ed il doc.17 dd.
7.12.2022. Il doc.9 è stato contestato da parte della , trattandosi a dire della CP_2
convenuta di una bozza, non firmata;
parte convenuta ha dimesso quale documento ufficiale il doc.10 che corrisponde al doc.17 di parte ricorrente. A ben vedere i documenti
(9 di parte ricorrente da un lato e 17 e 10 di parte convenuta dall'altro) divergono sostanzialmente in quanto nel doc.9 è indicata anche la succinta motivazione in base alla quale il Direttore di Dipartimento ha assegnato i punteggi, mentre nei doc.17 di parte ricorrente e 10 di parte convenuta tale motivazione non è contenuta. I punteggi assegnati ai macrofattori e il valore complessivo (48) è peraltro il medesimo in tutti i documenti in atti.
In ordine alla fase di “raccolta delle informazioni “ di cui alla lettera f) della comparsa di costituzione, la afferma che la valutazione effettuata dai singoli CP_2
Dipartimenti è stata svolta “partendo dalle posizioni dirigenziali di seconda fascia attraverso l'attribuzione di un punteggio per ogni macro-fattore sulla base dei corrispondenti sotto fattori e rispettivi criteri di misurazione individuati, nonché attraverso la stesura di una sintetica motivazione a supporto del punteggio assegnato”.
Ebbene una sintetica motivazione a supporto del punteggio assegnato si rinviene solo nel documento 9 depositato da parte ricorrente, ma come detto contestato dalla . CP_2
pagina 19 di 26 Sorge allora spontanea una prima domanda: se la contesta il documento 9 di parte CP_2
ricorrente, ma afferma che i singoli Dipartimenti hanno steso una sintetica motivazione a supporto del punteggio assegnato, qual è la motivazione addotta dal Direttore di
Dipartimento (se non è quella di cui al documento 9 di parte ricorrente) e Parte_2
perché la non ha prodotto tale motivazione? CP_2
In ordine alla fase relativa alla “proposta di pesatura”, la afferma che “il CP_2
in composizione separata ed allargata, ha svolto un monitoraggio sulle CP_9
valutazioni effettuate, al fine di garantire l'uniformità della valutazione tra le diverse posizioni dirigenziali”; che poi “ha inviato ai direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni didattiche la proposta di ponderazione/pesatura delle singole posizioni dirigenziali risultante dall'analisi delle informazioni ottenute e dalla valutazione comparativa delle valutazioni effettuate dagli stessi Direttori di Dipartimento per le proprie strutture;
alcuni
Direttori di Dipartimento e di Provveditorato all'istruzione hanno poi presentato richieste di modifica del livello di complessità proposto dal che sono state esaminate nel CP_9
dettaglio. I risultati della valutazione di tali richieste di modifica sono riassunti nel verbale della riunione straordinaria del gruppo di lavoro del 15.05.2023 (doc.31) e nel CP_8
verbale della proposta del direttore generale, al Gruppo di lavoro . Persona_2 CP_8
Questo passaggio merita un approfondimento, in quanto è il nodo centrale di tutta la questione.
Ed invero, per valutare se la si è comportata secondo correttezza e buona fede, CP_2
occorre verificare che la si sia attenuta ai criteri e parametri oggettivi CP_2
predeterminati che si era data. Qualora siffatti requisiti siano rispettati, trova spazio la discrezionalità del datore di lavoro, che non può essere sindacata fino al punto che il pagina 20 di 26 giudice si sostituisca allo stesso nelle scelte da adottare e nei percorsi valutativi per addivenire a queste (Cass. 34555 16.11.2021).
Ne deriva però che sussiste un margine teorico di contestazione del provvedimento di graduazione nei limiti sopra indicati, essendo possibile un sindacato esterno concernente il rispetto dei vincoli che hanno origine nella normativa e nella contrattazione collettiva, nella misura nella quale il provvedimento di attribuzione della pesatura cagioni, nella sua concreta attuazione, un pregiudizio alla posizione del singolo (Cass. 29228/2022).
Tanto chiarito e premesso, il Tribunale ritiene che la non abbia fornito alcuna CP_2
motivazione a supporto della decisione di attribuire alla posizione assegnata al ricorrente il livello B4; la motivazione non è contenuta nella delibera della Giunta e nemmeno nel verbale della riunione del 15.05.2023 prodotto sub doc.31 da parte convenuta. In particolare non può ritenersi una motivazione idonea a dare contezza delle ragioni della decisione quanto esplicitato a fine verbale: “…il Gruppo di lavoro 1) decide di CP_8
procedere entro il mese di giugno con la sottoposizione alla Giunta provinciale della tabella allegata al presente verbale e contenente per ciascuna posizione dirigenziale, il relativo livello di complessità. Tali livelli di complessità tengono conto dell'istruttoria tecnica da parte di stessa, nonché delle richieste motivate di modifica sopra richiamate e CP_8
pervenute dal rispettivo direttore di dipartimento. 2) la determinazione finale sul livello di complessità attribuito alle singole strutture dirigenziali spetta alla Giunta provinciale e, a tal fine saranno prossimamente elaborate le rispettive deliberazioni, nelle quali saranno individuate le strutture rispetto alle quali sono pervenute le richieste di motivata modifica da parte del rispettivo direttore di dipartimento.”. Trattasi invero di una “pseudo” motivazione, che nulla dice.
Né agli atti sono stati prodotti documenti relativi all'”istruttoria tecnica” effettuata da CP_8
pagina 21 di 26 Da ultimo non può che darsi atto che nemmeno in sede di comparsa di costituzione parte convenuta ha allegato in primis e offerto di provare successivamente quale sia stata la motivazione in base alla quale è stato assegnato il livello B4 alla posizione dirigenziale ricoperta dal ricorrente. Sia le allegazioni che i capitoli di prova si sono limitati ad affermare che rispetto alla pre-valutazione del Direttore di Dipartimento (48 punti che diventano 96% in base al valore attribuito a ciascun macrofattore di complessità), la proposta di pesatura del Direttore Generale “divergeva” (cfr. capitolo 4), che la divergenza risiedeva nel fatto che quest'ultimo proponeva la classificazione B4 e il primo la B5
(capitolo 5), che i motivi (…quali????) sarebbero stati riferiti oralmente in sede di seduta del 15.05.2023 (capitolo 6) e che tali motivi sarebbero stati riportati nel verbale della seduta del 15.05.2023 (circostanza smentita dalla lettura del documento 31 di parte convenuta).
Alcuna rilevanza ha poi l'ulteriore circostanza capitolata da parte della , secondo CP_2
la quale in occasione della seduta del 15.05.2023 il Direttore di Dipartimento avrebbe aderito alla proposta del Direttore Generale ed avrebbe revocato la propria precedente proposta. Ed invero, come ampiamente sostenuto dalla in tutta la comparsa di CP_2
costituzione, la valutazione del Direttore di Dipartimento è una prevalutazione - non vincolante;
pertanto, se non era vincolante la proposta di inquadramento in B5, nessuna rilevanza può avere la circostanza che il Direttore di Dipartimento abbia successivamente aderito alla proposta di inquadramento in B4 del Direttore Generale.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che, al di là della sussistenza o meno di un obbligo di motivare una decisione, la sussistenza di una motivazione ragionevole (da esplicitarsi in sede di provvedimento o successivamente in giudizio in caso di impugnazione del provvedimento) sia un primo indice del rispetto dei principi di correttezza e buona fede oltre che di trasparenza dell'azione della P.A.; al contrario l'omessa motivazione, vuoi in pagina 22 di 26 sede di emanazione del provvedimento, vuoi in sede di giudizio di “impugnazione”, non può che portare alla conclusione che - non essendo possibile valutare se la decisione sia stata presa entro i limiti della discrezionalità tecnica - esso debba essere disapplicato.
Ad abundantiam si osserva che tutta la complessa e dettagliata procedura dettata per l'attribuzione da parte dei Direttori di Dipartimento dei punteggi in sede di prevalutazione lascerebbe il tempo che trova, se si convenisse con la che poi senza CP_2 CP_8
prendere compiuta posizione sulle prevalutazioni e quindi sui singoli punteggi assegnati ai macrofattori e sul punteggio complessivo attribuito dai Direttori di Dipartimento, potesse proporre semplicisticamente l'inquadramento in B1, B2, B3, B4 o B5 a suo piacimento, senza rendere conto del perché della decisione.
Perché prevedere criteri oggettivi e predeterminati per la “prevalutazione” provvisoria e non vincolante da parte dei Direttori di Dipartimento, se poi non avesse il dovere di CP_8
prendere posizione su ogni prevalutazione, addivenendo magari anche all'attribuzione di punteggi diversi, frutto di diverse valutazioni, ma sempre rispetto ai medesimi criteri e parametri oggettivi e predefiniti (id est macrofattori)?
CP_1 Correttezza e buona fede avrebbero imposto ad quanto meno in caso di scostamento rispetto alla proposta (supportata da motivazione) del Direttore di Dipartimento di indicare i diversi punteggi attribuiti ai vari macrofattori e la diversa valutazione complessiva derivatane;
correttezza e buona fede avrebbero altresì imposto che venisse predeterminata una griglia di conversione del punteggio assegnato in base ai macrofattori rispetto ai livelli
B1, B2, B3, B4, B5, in modo da evitare qualsiasi critica sotto il profilo del comportamento discriminatorio e della violazione del principio di parità di trattamento dei pubblici dipendenti.
Richiesta di risarcimento del danno
pagina 23 di 26 Si è già chiarito sopra che il Giudice del lavoro non può sostituirsi alla P.A. nell'attribuzione dell'inquadramento B5 in luogo del B4.
La domanda principale pertanto non potrà trovare accoglimento.
Troverà invece accoglimento la domanda subordinata di condanna della al CP_2
risarcimento del danno.
Circa la quantificazione del risarcimento, si tratta di una valutazione equitativa. Allo stato, preso atto del vizio di motivazione e della violazione del principio di correttezza e buona fede, rilevato che il Tribunale non può sostituirsi nella valutazione alla Provincia, si ritiene di quantificare il danno nel 30% della differenza di retribuzione tra B5 e B4.
Venendo alla concreta quantificazione del danno si osserva che sin dal ricorso introduttivo parte ricorrente aveva indicato che “la differenza retributiva in relazione ai differenziati livelli di complessità” è pari a: B4 euro 26.667,00; B5 euro 35.000,00.-, precisando altresì che “la differenza retributiva incide in modo incrementale sul premio di risultato previsto nella contrattazione collettiva”.
Ferma la contestazione in punto “an”, nulla ha contestato la in ordine al CP_2
“quantum” delle pretese di parte ricorrente.
In note conclusionali parte ricorrente ha limitato la propria richiesta di risarcimento danno al periodo “dalla data dell'attribuzione dell'indennità conseguente alla pesatura (1.1.2023) sino alla data del deposito della sentenza emananda”, ed ha quantificato la somma dovuta per tale lasso di tempo in euro 25.833,33 (parametrata sulla differenza tra il livello retributivo B5 e B4: rispettivamente per retribuzione di posizione fissa (Euro 35.000,00 annui
contro
Euro 26.667,00 annui) e retribuzione di risultato (euro 20.000,00 annui contro euro 18.333,40 annui).
pagina 24 di 26 Per le ragioni sopra specificate si riconosce in via equitativa la somma corrispondente al
30% di quella rivendicata e così l'importo di euro 7.749,99.-.
Le ulteriori domande svolte peraltro in via subordinata si ritengono assorbite.
Ad abundantiam si osserva peraltro, circa la richiesta applicazione dell'art 36 Cost e dell'art. 52 d.lgs. 165/2011, che la domanda andrebbe rigettata.
Il fatto stesso che il ricorrente abbia percepito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la sua qualifica dirigenziale (anche se B4 invece che B5) fa sì, che la retribuzione vada valutata come proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
L'effettiva e costante percezione di un trattamento economico previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva esclude di per sé la violazione dell'art. 36 Cost.
Ai sensi dell'art. 24 co.3 D.Lgs. 165/2001 la retribuzione dei dirigenti nel pubblico impiego
è omnicomprensiva e remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto (Cass. 32617/2022; 27385/2019, 3094/2018, 8261/2017).
La richiesta di una diversa pesatura del proprio incarico è cosa diversa dalla domanda di riconoscimento del diritto a percepire il trattamento riservato ai dirigenti, da parte di impiegati cui sono state attribuite di fatto funzioni dirigenziale, in conformità all'art. 52 co.
4 D.lgs. 165/2001 e quantunque non trovi applicazione nel pubblico impiego il diritto alla conservazione delle mansioni superiori tipico del lavoro privato (Cass. 2695/2024).
In definitiva nell'ambito delle attività qualificate come dirigenziali non vi è luogo a discorrere in senso tecnico dell'esercizio di mansioni superiori (Cass.21689/2022).
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (esclusa la fase istruttoria che viene liquidata in base ai valori minimi pagina 25 di 26 considerato che non sono state assunte prove orali), seguono la regola della soccombenza e vengono quindi poste a carico di parte convenuta.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 25-2025 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 17.01.2025 da contro , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
disapplicata la delibera della Giunta Provinciale 571 del 4.7.2023,
condanna la a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno la somma di euro 7.749,99.- oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_2
ricorrente che si liquidano in euro 4.802,00.- per compensi, euro 259,00.- per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Così deciso, 30.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 25-2025 R.G.L., promossa da:
- - con l'avv. Gianni Lanzinger - Controparte_1 C.F._1
- l'avv. Carlo Lanzinger - - indirizzo pec C.F._2 C.F._3
- proc. e dom. in Bolzano - Piazza della Vittoria n. 7/3 - giusta Email_1
delega allegata al ricorso depositato il 17.01.2025;
ricorrente
contro
pagina 1 di 26 (p.i. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, (c.f. , rappresentata e Controparte_3 C.F._4
difesa nel presente procedimento giusta delega conferita, da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Laura Fadanelli (c.f. – C.F._5
E PEC: ), Alexandra Roilo (c.f. – PEC: Email_2 C.F._6
E
), (c.f. - PEC: Email_4 Parte_1 C.F._7
E
) e Lukas Plancker (c.f. - PEC: Email_5 C.F._8
E
), tutti del foro di Bolzano, con indirizzo e-mail Email_6
elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura in Email_7
Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero Fax 0471-412099 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): t;
Email_8
convenuto
In punto: Riassunzione di procedimento a seguito di sentenza TRGA dd. 20.3.2024 n.
79/24 passata in giudicato
- Accertamento grado di complessità postazione lavorativa (Ispettorato forestale) B5 in luogo di B4 per indennità di posizione
- Previa disapplicazione delibera Giunta provinciale nr. 571/23 in parte qua, condanna a corrispondere trattamento retributivo, normativo e pensionistico di livello B5 come pagina 2 di 26 indennità di posizione (parte variabile) con ogni conseguenza in ordine all'indennità di risultato
- In subordine: condanna ad indennizzo per equivalente nella misura da accertarsi in causa
- Danno non patrimoniale - risarcimento
- Riserva di agire separatamente per danno pensionistico e contributivo
- accessori e spese causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex
C art. 36 Cost. e previa impugnazione di ogni transazione e rinuncia ai sensi dell'art. 2113
c.c., dato atto del passaggio in giudicato della sentenza TRGA di Bolzano n. 79/24 del
20.3.2024,
previa eventuale disapplicazione della delibera della Provincia Autonoma n. 571 del
4.7.2023 in parte qua in quanto non conforme a legge ex art. 5 della legge 20.3.1865 n.
2248 allegato E, accertarsi che alla posizione amministrativa occupata dal ricorrente spetta l'assegnazione di un coefficiente di pesatura di seconda fascia dirigenziale equivalente al livello di complessità B5 e di conseguenza condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente secondo profilo normativo e retributivo nel livello di complessità
pagina 3 di 26 B5 sin dalla data dell'entrata in vigore della norma contrattuale di riferimento con ogni conseguenza in ordine al trattamento retributivo e previdenziale spettante da tale data.
In ulteriore subordine, condannarsi l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria equivalente alla differenza tra il livello retributivo spettante B5
rispetto a quello riconosciuto in B4 per le ragioni esposte in premessa anche in applicazione dell'art. 52 comma 5 del T.U.P.I. ed inoltre per attività di cui ad art. 82 CCI nella misura che sarà accertata in corso di causa, con ogni conseguenza di natura previdenziale e assicurativa mediante idonea comunicazione all' . Controparte_5
Accertamento e condanna del danno non patrimoniale derivante dalla condotta datoriale esposta, da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa.
Con riserva di far valere il danno incidente sulla irregolare posizione previdenziale e contributiva del ricorrente.
Disporsi sulle somme di cui sopra il pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria maturata dal dovuto al saldo.
Riservata ogni richiesta di danno non patrimoniale conseguente alla sopra descritta condotta inadempiente per parte datoriale.
Spese e competenze professionali interamente rifuse.
(in note conclusionali)
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It., e previa impugnazione di ogni transazione e rinuncia ai sensi dell'art. 2113
pagina 4 di 26 c.c., dato atto del passaggio in giudicato della sentenza TRGA di Bolzano n. 79/24 del
20.3.2024,
previa eventuale disapplicazione della delibera della Provincia Autonoma n. 571 del
4.7.2023 in parte qua in quanto non conforme a legge ex art. 5 della legge 20.3.1865 n.
2248 allegato E, accertarsi che alla posizione amministrativa occupata dal ricorrente spetta l'assegnazione di un coefficiente di pesatura di seconda fascia dirigenziale equivalente al livello di complessità B5;
accertarsi inoltre la natura discriminatoria dell'attribuzione del livello di complessità B4 e dunque la sua nullità e per conseguenza condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente secondo profilo normativo e retributivo nel livello di complessità
B5 sin dalla data dell'entrata in vigore della norma contrattuale di riferimento con ogni conseguenza in ordine al trattamento retributivo e previdenziale spettante da tale data.
In ulteriore subordine, condannarsi l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria da calcolarsi dalla data dell'attribuzione dell'indennità
conseguente alla pesatura (1.1.2023) sino alla data del deposito della sentenza emananda,
equivalente alla differenza tra il livello retributivo spettante B5 (Euro 35.000,00 annui)
rispetto a quello riconosciuto in B4 (Euro 26.667,00 annui) e dunque Euro 25.833,33.- per le ragioni esposte in premessa anche quale predita di chance da valutarsi in via equitativa ed omnicomprensiva ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
pagina 5 di 26 Con riserva di far valere il danno ulteriore e futuro nonché quello incidente sulla irregolare posizione previdenziale e contributiva del ricorrente.
Disporsi sulle somme di cui sopra il pagamento degli interessi legali ex art. 1284 IV
comma c.c. e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese e competenze professionali interamente rifuse.
per parte convenuta:
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande del ricorrente, in quanto il preteso diritto alla classificazione della posizione dirigenziale, lui assegnata come
B4, nella superiore classificazione B5, non esiste e comunque i pretesi correlati diritti di credito sono insussistenti, con la conseguenza che le domande avversarie sono tutte infondate;
in subordine, ridurre la pretesa del ricorrente sulle sole somme che in corso di causa debbano essere ritenute dovute ai sensi di legge e dei contratti collettivi vigenti;
in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 CP_6
). CP_7
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 6 di 26 Con ricorso in riassunzione depositato il 17.01.2025 conveniva in Controparte_1
giudizio la esponendo al Tribunale di essere stato Controparte_2
assegnato, quale dirigente di seconda fascia, alla posizione organizzativa di Ispettorato forestale di Bolzano II della che nell'ambito della procedura di Controparte_2
pesatura delle posizioni dirigenziali, alla sua posizione era stata riconosciuta da parte datoriale una valutazione complessiva (complessità strutturale, gestionale, relazionale, strategica, responsabilità) di 48 punti pari, secondo la previsione di conversione in percentuale al 96% di coefficiente di complessità; che la Giunta con delibera 571 del
4.7.2023 aveva assegnato alla postazione da lui occupata un livello di complessità pari a
B4; che ad altre strutture provinciali, dotate di un livello inferiore di complessità, la Giunta aveva assegnato il superiore punteggio di B5 (id est e Servizio Strade); che Persona_1
l'assegnazione del livello B4 in luogo del livello B5 era illegittima, determinando una retribuzione non più adeguata e proporzionata alla responsabilità, nonchè una disparità di trattamento tra i dipendenti;
che nel procedere alla “pesatura” la convenuta era incorsa in violazione del principio di parità di trattamento, di non discriminazione, di correttezza e buona fede;
che egli era stato assegnato a mansioni superiori;
di aver inizialmente promosso giudizio innanzi al Tar, definito con dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, su eccezione della Provincia. Tanto premesso, contestata la “pesatura” della posizione dirigenziale, parte ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso e chiedeva la condanna dell'Amministrazione ad inquadrare il ricorrente nel livello
B5; ovvero in subordine la condanna dell'Amministrazione a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato corretto inquadramento dello stesso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la , contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e richiesto. In particolare parte convenuta pagina 7 di 26 ribadiva la correttezza del proprio operato;
che la Giunta non era vincolata alle
“prevalutazioni” dei Direttori di Dipartimento e segnatamente nel caso di specie a quella del Direttore di Dipartimento che le prevalutazioni erano state oggetto di Parte_2
discussione con tutti i Direttori di Dipartimento per garantire l'omogeneità delle decisioni;
che la decisione circa la pesatura delle strutture dirigenziali era avvenuta nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva;
che il provvedimento di determinazione/revisione della pesatura sarebbe insindacabile da parte del Giudice ordinario, stante la discrezionalità tecnica che lo caratterizza;
che il confronto con i moduli di prevalutazione di altre strutture (id est e Servizio Strade) sarebbe Persona_1
inappropriato per la diversità delle competenze assegnate alle singole strutture e ad ogni modulo il modulo di prevalutazione non costituisce la decisione finale;
che il ricorrente mai aveva svolto mansioni superiori;
che la domanda svolta in via principale da parte ricorrente sarebbe inammissibile, non potendosi il Giudice sostituire alla P.A. nella valutazione della pesatura della posizione dirigenziale;
che la domanda subordinata di condanna della P.A. al pagamento di una indennità risarcitoria sarebbe infondata;
che ad ogni modo la retribuzione complessiva annua del ricorrente si fosse ridotta a seguito dell'inquadramento in B4. La
Provincia rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 15.04.2025 il Giudice sentiva i procuratori delle parti a chiarimenti in ordine a) alla sussistenza o meno di una griglia di conversione del punteggio di pesatura
(assegnato in sede di prevalutazione) rispetto ai livelli B1, 2, 3, 4 e 5; b) alla sussistenza di un verbale o documenti (in atti) che desse conto della valutazione compiuta da e CP_8
relativa motivazione, rispetto al punteggio di 48/96% assegnato in prevalutazione. Il procuratore di parte convenuta dichiarava che non sussisteva una griglia di conversione del punteggio assegnato in sede di prevalutazione risetto ai livelli e indicava nel doc.5 di parte pagina 8 di 26 convenuta, ovvero nel verbale della riunione del 15.05.2023, il documento che avrebbe contenuto la valutazione compiuta da circa i livelli di complessità della struttura. Il CP_8
Giudice formulava quindi una proposta conciliativa e su concorde istanza delle parti rinviava per consentire alle stesse di esprimersi in ordine alla proposta, all'udienza dell'11.6.2025. All'udienza così fissata il procuratore di parte convenuta chiedeva disporsi la sospensione del procedimento, in attesa del giudizio di regolamento di giurisdizione proposto in altri due analoghi e separati giudizi, dichiarando altresì di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;
il procuratore di parte ricorrente dichiarava invece di aderire alla proposta conciliativa, di opporsi alla richiesta sospensione e chiedeva fissarsi udienza di discussione. Il Giudice si riservava la decisione.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 13.06.2025 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione, atteso che parte ricorrente non vi aveva aderito, e ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 30.07.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 27.06.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente lamenta una errata pesatura della posizione dirigenziale assegnatagli, un errato inquadramento in B4 (in luogo di B5) per violazione dei “principi di correttezza e buona fede, il cui rispetto deve essere dimostrato da parte datoriale” e per omessa motivazione e quindi la percezione di una retribuzione di posizione inferiore (con riflessi anche su retribuzione di risultato).
A fronte della denunciata illegittima condotta della P.A., il ricorrente chiede nell'ordine:
pagina 9 di 26 a) In via principale l'inquadramento in B5 e la condanna al versamento delle differenze retributive;
b) In via subordinata la condanna della P.A. al risarcimento del danno.
Giurisdizione
Sulla questione della giurisdizione si è espresso il TRGA di Bolzano con sentenza nr.
79/2024, passata in giudicato, affermando la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario, peraltro su eccezione sollevata dalla Amministrazione e non contestato dal ricorrente.
La citata pronuncia ha invero chiarito che:
- Gli atti impugnati non possono essere qualificati come misure macro-organizzative;
- La ha già esercitato la propria discrezionalità in Controparte_2
materia di organizzazione degli uffici con i provvedimenti con i quali sono state organizzate le strutture amministrative e sono stati assegnati alle strutture i relativi compiti e funzioni;
- I provvedimenti impugnati sono provvedimenti appartenenti alla cosiddetta micro- organizzazione, che riguardano l'organizzazione interna delle strutture dirigenziali,
e quindi espressione del potere organizzativo del datore di lavoro (Cass. Lav. n.
2928/2022);
- La giunta provinciale ha stabilito i criteri per la ponderazione, che sono stati oggetto di uno scambio preventivo con l'organo di controllo e le organizzazioni sindacali. I parametri si basavano sulla complessità delle strutture e sul livello di responsabilità.
Poiché la ponderazione applicata è strettamente legata alla retribuzione, essa incide sul diritto soggettivo del dirigente a una retribuzione adeguata, che deve essere proporzionata alle responsabilità, ai compiti e alle funzioni assegnategli;
pagina 10 di 26 - Di conseguenza, se i ricorrenti hanno impugnato formalmente i provvedimenti amministrativi e ne hanno chiesto l'annullamento (petitum formale), l'impugnazione
è finalizzata a un miglioramento economico dei dipendenti (petitum sostanziale), ossia a un beneficio riconducibile al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- Pertanto, se non si tratta di “organizzazione” delle strutture amministrative, ma di
“ponderazione” delle stesse, si tratta di diritti soggettivi legati al rapporto di lavoro con l'amministrazione, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto giudice del lavoro, e non in quella del giudice amministrativo.
Il Tribunale ordinario condivide la motivata decisione del TRGA, atteso che come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 3677/2009): “1. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. ... ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi".
Limiti del sindacato giudiziale in presenza di discrezionalità tecnica
Chiarito quindi che nell'ambito della qualifica dirigenziale la graduazione degli incarichi compete alla Pubblica Amministrazione (art. 24 comma 1 d.lgs. 165/2001) e rappresenta un atto di autonomia negoziale (Cassazione 29228/2022 e tar BZ), va altresì precisato che il
Giudice può sindacare l'operato dell'Amministrazione per quanto concerne la graduazione
“pesatura” dei compiti e delle responsabilità – che ha natura discrezionale – sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato e sotto quello della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c. arricchito, in quanto l'attività privatistica è posta in essere da una pubblica amministrazione,
pagina 11 di 26 dall'art.97 Cost.), i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli (v. Cass. 18.10.2019 n.26615 citata da Cassazione 34555 del 16.11.2021).
La Suprema Corte di Cassazione (29228/2022) ha affermato in maniera chiara che è sindacabile l'applicazione da parte della PA dei criteri e parametri che determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali (…) che è possibile il sindacato esterno concernente il rispetto dei vincoli che hanno origine nella normativa e nella contrattazione collettiva, nella misura nella quale il provvedimento cagioni un pregiudizio alla posizione del singolo.
Nel caso in esame in via astratta è stata disciplinata la procedura, sono stati indicati parametri oggettivi e predeterminati come richiesti dalla contrattazione collettiva in base ai quali classificare le varie posizioni dirigenziali. Il problema attiene a ben vedere alla mancanza di “motivazione” del provvedimento con il quale è stato attribuito il livello B4 a seguito della descritta procedura di pesatura;
motivazione che non è rinvenibile nemmeno nella proposta di pesatura presentata da e che non è stata esplicitata dalla Provincia CP_8
nemmeno in sede di costituzione nel presene procedimento. La carenza assoluta di motivazione impedisce invero di verificare se la P.A. si sia attenuta o meno ai criteri e parametri oggettivi che essa stessa si è data e se abbia effettuato valutazioni omogenee (per usare la stessa terminologia adottata dalla Provincia), non discriminatorie, non arbitrarie.
Se è dunque vero che trattandosi di discrezionalità tecnica il Giudice non può sindacare il merito della decisione, è altrettanto vero che un margine di sindacato sussiste;
la decisione
è sindacabile ove travalichi i limiti della discrezionalità tecnica. Peraltro, se non viene fornita la motivazione della decisione, non è possibile valutare se la discrezionalità è stata esercitata entro i limiti o meno, o se è trascesa in arbitrio.
pagina 12 di 26 Per queste ragioni la delibera impugnata verrà disapplicata e troverà accoglimento la domanda subordinata di risarcimento del danno. Il dipendente se ritiene illegittima la procedura di pesatura può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il Giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio, mediante l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati (Cass. 34555 del 16.11.2021).
Ma si proceda con ordine.
La procedura di ponderazione / pesatura delle posizioni dirigenziali
Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 (Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale), è istituito a livello provinciale il piano unitario delle posizioni dirigenziali e sono introdotte le qualifiche di dirigente di prima e seconda fascia per il personale dirigente del sistema pubblico provinciale, ad eccezione dei dirigenti del ruolo sanitario e dei dirigenti delle scuole statali.
Con delibera del 26 maggio 2023, n. 36, la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale ha previsto la pubblicazione sul sito istituzionale della
[...]
e sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi dei nominativi Controparte_2
dei dirigenti del piano di gestione unico a livello provinciale;
l'avviso con il link agli elenchi dei nominativi degli iscritti al ruolo unico a livello provinciale è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nel numero straordinario n. 1 dell'8 giugno 2023, al Bollettino n. 23/2023.
pagina 13 di 26 L'articolo 19, comma 1, L.P. 6/2022 cit., prevede che “ Il trattamento economico delle e dei dirigenti, distinto per fascia dirigenziale, è determinato dai contratti collettivi in modo da perseguire l'armonizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Esso spetta a partire dalla data di conferimento del primo incarico ed è composto dal trattamento fondamentale, differenziato in ragione dell'appartenenza alla fascia dirigenziale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato.”.
Secondo il comma 2 della stessa disposizione, il contratto collettivo garantisce che la retribuzione di risultato del dirigente interessato, in caso di pieno raggiungimento dei risultati concordati, sia pari ad almeno il 20% della retribuzione complessiva, costituita dal trattamento fondamentale, dalla parte fissa della retribuzione di posizione e dalla parte variabile della stessa retribuzione di posizione, senza tener conto di eventuali incrementi della retribuzione di risultato sulla base dell'articolo 20.
Con deliberazione del 25 ottobre 2022, n. 765 (Direttive della Giunta provinciale per la contrattazione collettiva per il contratto intercompartimentale per la dirigenza per il triennio 2020-2022) (doc. 24 di parte convenuta), la Giunta provinciale ha emanato le linee guida per la contrattazione del contratto collettivo intercompartimentale per i dirigenti per il triennio di riferimento ed ha incaricato la delegazione pubblica di disciplinare i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, al fine di semplificare e ridurre la categorizzazione dei dirigenti all'interno di ciascun livello.
Il Decreto del Presidente della Provincia del 30 gennaio 2023, n. 5 definisce l'articolazione di dettaglio della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture organizzative.
pagina 14 di 26 L'8.11.2022 è stata approvata da parte della Giunta la relazione metodologica sulla pesatura delle posizioni dirigenziali nell'amministrazione provinciale (doc. 25 di parte convenuta), che ha definito i principi da tenere in considerazione per la ponderazione delle posizioni dirigenziali, le fasi del processo di valutazione e il modello di pesatura per posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia.
Premesso che la pesatura delle posizioni è lo strumento per differenziare le singole strutture dirigenziali, che appartengono alla stessa organizzazione, ma le cui funzioni sono caratterizzate da diversi livelli di complessità in termini di risorse da gestire, eterogeneità e struttura delle attività e delle procedure, per quanto concerne “le fasi di valutazione”, la suddetta relazione le ha così individuate:
1) proposta metodologica: un gruppo di lavoro all'interno del Gruppo di lavoro sviluppo e risorse (di seguito “ ”), istituito ad hoc con Decreto del Direttore CP_9
Generale n. 6009/2019 e responsabile, tra l'altro, della trattazione e della valutazione delle istanze di ridefinizione dei coefficienti dell'indennità di posizione dirigenziale e delle tematiche relative allo sviluppo organizzativo dell'Amministrazione provinciale, elabora una proposta metodologica per la pesatura delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia;
2) confronto con l'Organismo di valutazione -O.d.V., sulla proposta metodologica: la proposta metodologica per la pesatura delle posizioni dirigenziali contenuta nella relazione metodologica è oggetto di confronto con l'O.d.V. incaricato, tra l'altro, di redigere una relazione sulla legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della e degli enti da essa dipendenti;
CP_2
3) confronto sulla proposta metodologica con i dirigenti di grado più elevato dell'amministrazione provinciale: i dirigenti di vertice vengono incaricati di raccogliere i pagina 15 di 26 dati e di effettuare una prima valutazione delle singole unità organizzative della rispettiva struttura;
il loro coinvolgimento nell'elaborazione della proposta metodologica consente di tenere conto di eventuali peculiarità e di stabilire linee guida uniformi per la successiva fase attuativa della pesatura, al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione dei criteri di valutazione;
4) confronto sulla proposta metodologica con le organizzazioni sindacali: previa informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del contratto collettivo intercompartimentale per i dirigenti per il periodo 2001-2004 (doc. 4 di parte convenuta), al fine di garantire il loro coinvolgimento nel processo di cambiamento e la condivisione delle modifiche;
5) determinazione metodologica finale: la proposta metodologica di pesatura delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia viene illustrata e sottoposta all'approvazione da parte della Giunta provinciale prima di iniziare la procedura di raccolta delle informazioni e di valutazione delle singole struttura.;
6) la raccolta delle informazioni e la proposta di pesatura: i singoli Dipartimenti (o
Strutture equivalenti) vengono incaricati di raccogliere i dati e di effettuare una prima valutazione per le rispettive posizioni dirigenziali a livello di ripartizione, di area e di ufficio;
la valutazione viene svolta partendo dalle posizioni dirigenziali di seconda fascia e attraverso l'attribuzione di un punteggio per ogni macro-fattore sulla base dei corrispondenti sotto fattori e rispettivi criteri di misurazione individuati, nonché attraverso la stesura di una sintetica motivazione a supporto del punteggio assegnato;
in una seconda fase, il Gruppo svolgerà un monitoraggio sulle valutazioni effettuate, garantendo al CP_8
contempo la complessiva uniformità delle valutazioni tra le differenti posizioni dirigenziali;
pagina 16 di 26 7) determinazione finale sulla ponderazione/pesatura delle strutture dirigenziali: la proposta di pesatura delle singole posizioni dirigenziali è sottoposta all'approvazione da parte della Giunta provinciale.
Per quanto concerne il modello di pesatura delle posizioni dirigenziali, nella relazione viene indicato che esso deve basarsi, tra gli altri, sui seguenti principi:
- l'onerosità delle posizioni;
- l'applicazione di criteri quantitativi e qualitativi;
- la massima trasparenza del processo di ponderazione;
- la fattibilità interna della valutazione;
- l'integrazione nel sistema esistente di valutazione dei risultati individuali dei dirigenti;
- flessibilità e facilità di utilizzo in caso di cambiamenti nell'organizzazione che richiedano una nuova ponderazione delle posizioni.
Il modello di pesatura delle posizioni manageriali prevede cinque macro-fattori per la valutazione, declinati in sotto fattori, a ciascuno dei quali è associato uno specifico criterio di misurazione.
I cinque macro-fattori di valutazione sono:
1. complessità strutturale: valuta la complessità della struttura in termini quantitativi, qualitativi e organizzativi, con particolare riferimento per le posizioni di seconda fascia al numero del personale assegnato, inquadramento e professionalità del personale assegnato, distribuzione territoriale;
2. complessità gestionale: analizza i compiti amministrativi della struttura in termini di grado di diversità delle responsabilità, delle attività e delle procedure della struttura, nonché di grado di complessità in termini di quantità di risorse finanziarie assegnate;
i pagina 17 di 26 fattori considerati sonno il livello di diversificazione dei procedimenti e le risorse finanziarie;
3. complessità relazionale: si riferisce alla qualità e alla complessità delle relazioni che si sviluppano all'interno del processo di una struttura;
i fattori considerati sono la varietà degli interlocutori e la tipologia degli interlocutori;
4. complessità strategica: si riferisce al tipo di attività di cui la struttura è responsabile, al grado di rilevanza dell'impegno richiesto e al ruolo della struttura in relazione alle attività strategiche dell'amministrazione; i fattori considerati sono il grado di difficoltà nella gestione delle attività della struttura, il grado di impegno innovativo e la rilevanza strategica;
5. responsabilità: questa categoria valuta la natura del rischio della posizione manageriale sia in termini quantitativi che qualitativi, tenendo conto anche delle deleghe che comportano un'estensione dell'ambito di competenza della struttura e della responsabilità del dirigente preposto. I fattori considerati sono l'entità del rischio, la discrezionalità amministrativa e le deleghe da parte dell'organo superiore.
Nella relazione è anche specificato che l'incidenza del punteggio attribuito a ciascun macrofattore per la seconda fascia è così ripartito: complessità strutturale 10%; complessità gestionale 20%, complessità relazionale 20%, complessità strategica 20%, responsabilità
30%.
Merito
Venendo ora all'esame del caso concreto, parte ricorrente a ben vedere non contesta, né il modello astrattamente previsto nella relazione metodologica ed i criteri di valutazione ivi analiticamente indicati;
né il corretto svolgimento delle fasi del procedimento da 1 a 6, ovvero fino alla raccolta delle informazioni.
pagina 18 di 26 Parte ricorrente contesta che il Gruppo di lavoro sviluppo e risorse ( abbia svolto CP_8
correttamente il monitoraggio sulle valutazioni effettuate, garantendo la complessiva uniformità delle valutazioni tra le differenti posizioni dirigenziali e contesta la delibera della Giunta con cui è stata acriticamente approvata la proposta di pesatura di CP_8
E' pacifico e documentale che la “valutazione” o “pre-valutazione” che dir si voglia, con riferimento alla posizione dirigenziale oggetto del presente procedimento è stata effettuata dal Direttore di Dipartimento Parte_2
Parte ricorrente ha prodotto a tale riguardo il doc.9 dd. 30.11.2022 ed il doc.17 dd.
7.12.2022. Il doc.9 è stato contestato da parte della , trattandosi a dire della CP_2
convenuta di una bozza, non firmata;
parte convenuta ha dimesso quale documento ufficiale il doc.10 che corrisponde al doc.17 di parte ricorrente. A ben vedere i documenti
(9 di parte ricorrente da un lato e 17 e 10 di parte convenuta dall'altro) divergono sostanzialmente in quanto nel doc.9 è indicata anche la succinta motivazione in base alla quale il Direttore di Dipartimento ha assegnato i punteggi, mentre nei doc.17 di parte ricorrente e 10 di parte convenuta tale motivazione non è contenuta. I punteggi assegnati ai macrofattori e il valore complessivo (48) è peraltro il medesimo in tutti i documenti in atti.
In ordine alla fase di “raccolta delle informazioni “ di cui alla lettera f) della comparsa di costituzione, la afferma che la valutazione effettuata dai singoli CP_2
Dipartimenti è stata svolta “partendo dalle posizioni dirigenziali di seconda fascia attraverso l'attribuzione di un punteggio per ogni macro-fattore sulla base dei corrispondenti sotto fattori e rispettivi criteri di misurazione individuati, nonché attraverso la stesura di una sintetica motivazione a supporto del punteggio assegnato”.
Ebbene una sintetica motivazione a supporto del punteggio assegnato si rinviene solo nel documento 9 depositato da parte ricorrente, ma come detto contestato dalla . CP_2
pagina 19 di 26 Sorge allora spontanea una prima domanda: se la contesta il documento 9 di parte CP_2
ricorrente, ma afferma che i singoli Dipartimenti hanno steso una sintetica motivazione a supporto del punteggio assegnato, qual è la motivazione addotta dal Direttore di
Dipartimento (se non è quella di cui al documento 9 di parte ricorrente) e Parte_2
perché la non ha prodotto tale motivazione? CP_2
In ordine alla fase relativa alla “proposta di pesatura”, la afferma che “il CP_2
in composizione separata ed allargata, ha svolto un monitoraggio sulle CP_9
valutazioni effettuate, al fine di garantire l'uniformità della valutazione tra le diverse posizioni dirigenziali”; che poi “ha inviato ai direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni didattiche la proposta di ponderazione/pesatura delle singole posizioni dirigenziali risultante dall'analisi delle informazioni ottenute e dalla valutazione comparativa delle valutazioni effettuate dagli stessi Direttori di Dipartimento per le proprie strutture;
alcuni
Direttori di Dipartimento e di Provveditorato all'istruzione hanno poi presentato richieste di modifica del livello di complessità proposto dal che sono state esaminate nel CP_9
dettaglio. I risultati della valutazione di tali richieste di modifica sono riassunti nel verbale della riunione straordinaria del gruppo di lavoro del 15.05.2023 (doc.31) e nel CP_8
verbale della proposta del direttore generale, al Gruppo di lavoro . Persona_2 CP_8
Questo passaggio merita un approfondimento, in quanto è il nodo centrale di tutta la questione.
Ed invero, per valutare se la si è comportata secondo correttezza e buona fede, CP_2
occorre verificare che la si sia attenuta ai criteri e parametri oggettivi CP_2
predeterminati che si era data. Qualora siffatti requisiti siano rispettati, trova spazio la discrezionalità del datore di lavoro, che non può essere sindacata fino al punto che il pagina 20 di 26 giudice si sostituisca allo stesso nelle scelte da adottare e nei percorsi valutativi per addivenire a queste (Cass. 34555 16.11.2021).
Ne deriva però che sussiste un margine teorico di contestazione del provvedimento di graduazione nei limiti sopra indicati, essendo possibile un sindacato esterno concernente il rispetto dei vincoli che hanno origine nella normativa e nella contrattazione collettiva, nella misura nella quale il provvedimento di attribuzione della pesatura cagioni, nella sua concreta attuazione, un pregiudizio alla posizione del singolo (Cass. 29228/2022).
Tanto chiarito e premesso, il Tribunale ritiene che la non abbia fornito alcuna CP_2
motivazione a supporto della decisione di attribuire alla posizione assegnata al ricorrente il livello B4; la motivazione non è contenuta nella delibera della Giunta e nemmeno nel verbale della riunione del 15.05.2023 prodotto sub doc.31 da parte convenuta. In particolare non può ritenersi una motivazione idonea a dare contezza delle ragioni della decisione quanto esplicitato a fine verbale: “…il Gruppo di lavoro 1) decide di CP_8
procedere entro il mese di giugno con la sottoposizione alla Giunta provinciale della tabella allegata al presente verbale e contenente per ciascuna posizione dirigenziale, il relativo livello di complessità. Tali livelli di complessità tengono conto dell'istruttoria tecnica da parte di stessa, nonché delle richieste motivate di modifica sopra richiamate e CP_8
pervenute dal rispettivo direttore di dipartimento. 2) la determinazione finale sul livello di complessità attribuito alle singole strutture dirigenziali spetta alla Giunta provinciale e, a tal fine saranno prossimamente elaborate le rispettive deliberazioni, nelle quali saranno individuate le strutture rispetto alle quali sono pervenute le richieste di motivata modifica da parte del rispettivo direttore di dipartimento.”. Trattasi invero di una “pseudo” motivazione, che nulla dice.
Né agli atti sono stati prodotti documenti relativi all'”istruttoria tecnica” effettuata da CP_8
pagina 21 di 26 Da ultimo non può che darsi atto che nemmeno in sede di comparsa di costituzione parte convenuta ha allegato in primis e offerto di provare successivamente quale sia stata la motivazione in base alla quale è stato assegnato il livello B4 alla posizione dirigenziale ricoperta dal ricorrente. Sia le allegazioni che i capitoli di prova si sono limitati ad affermare che rispetto alla pre-valutazione del Direttore di Dipartimento (48 punti che diventano 96% in base al valore attribuito a ciascun macrofattore di complessità), la proposta di pesatura del Direttore Generale “divergeva” (cfr. capitolo 4), che la divergenza risiedeva nel fatto che quest'ultimo proponeva la classificazione B4 e il primo la B5
(capitolo 5), che i motivi (…quali????) sarebbero stati riferiti oralmente in sede di seduta del 15.05.2023 (capitolo 6) e che tali motivi sarebbero stati riportati nel verbale della seduta del 15.05.2023 (circostanza smentita dalla lettura del documento 31 di parte convenuta).
Alcuna rilevanza ha poi l'ulteriore circostanza capitolata da parte della , secondo CP_2
la quale in occasione della seduta del 15.05.2023 il Direttore di Dipartimento avrebbe aderito alla proposta del Direttore Generale ed avrebbe revocato la propria precedente proposta. Ed invero, come ampiamente sostenuto dalla in tutta la comparsa di CP_2
costituzione, la valutazione del Direttore di Dipartimento è una prevalutazione - non vincolante;
pertanto, se non era vincolante la proposta di inquadramento in B5, nessuna rilevanza può avere la circostanza che il Direttore di Dipartimento abbia successivamente aderito alla proposta di inquadramento in B4 del Direttore Generale.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che, al di là della sussistenza o meno di un obbligo di motivare una decisione, la sussistenza di una motivazione ragionevole (da esplicitarsi in sede di provvedimento o successivamente in giudizio in caso di impugnazione del provvedimento) sia un primo indice del rispetto dei principi di correttezza e buona fede oltre che di trasparenza dell'azione della P.A.; al contrario l'omessa motivazione, vuoi in pagina 22 di 26 sede di emanazione del provvedimento, vuoi in sede di giudizio di “impugnazione”, non può che portare alla conclusione che - non essendo possibile valutare se la decisione sia stata presa entro i limiti della discrezionalità tecnica - esso debba essere disapplicato.
Ad abundantiam si osserva che tutta la complessa e dettagliata procedura dettata per l'attribuzione da parte dei Direttori di Dipartimento dei punteggi in sede di prevalutazione lascerebbe il tempo che trova, se si convenisse con la che poi senza CP_2 CP_8
prendere compiuta posizione sulle prevalutazioni e quindi sui singoli punteggi assegnati ai macrofattori e sul punteggio complessivo attribuito dai Direttori di Dipartimento, potesse proporre semplicisticamente l'inquadramento in B1, B2, B3, B4 o B5 a suo piacimento, senza rendere conto del perché della decisione.
Perché prevedere criteri oggettivi e predeterminati per la “prevalutazione” provvisoria e non vincolante da parte dei Direttori di Dipartimento, se poi non avesse il dovere di CP_8
prendere posizione su ogni prevalutazione, addivenendo magari anche all'attribuzione di punteggi diversi, frutto di diverse valutazioni, ma sempre rispetto ai medesimi criteri e parametri oggettivi e predefiniti (id est macrofattori)?
CP_1 Correttezza e buona fede avrebbero imposto ad quanto meno in caso di scostamento rispetto alla proposta (supportata da motivazione) del Direttore di Dipartimento di indicare i diversi punteggi attribuiti ai vari macrofattori e la diversa valutazione complessiva derivatane;
correttezza e buona fede avrebbero altresì imposto che venisse predeterminata una griglia di conversione del punteggio assegnato in base ai macrofattori rispetto ai livelli
B1, B2, B3, B4, B5, in modo da evitare qualsiasi critica sotto il profilo del comportamento discriminatorio e della violazione del principio di parità di trattamento dei pubblici dipendenti.
Richiesta di risarcimento del danno
pagina 23 di 26 Si è già chiarito sopra che il Giudice del lavoro non può sostituirsi alla P.A. nell'attribuzione dell'inquadramento B5 in luogo del B4.
La domanda principale pertanto non potrà trovare accoglimento.
Troverà invece accoglimento la domanda subordinata di condanna della al CP_2
risarcimento del danno.
Circa la quantificazione del risarcimento, si tratta di una valutazione equitativa. Allo stato, preso atto del vizio di motivazione e della violazione del principio di correttezza e buona fede, rilevato che il Tribunale non può sostituirsi nella valutazione alla Provincia, si ritiene di quantificare il danno nel 30% della differenza di retribuzione tra B5 e B4.
Venendo alla concreta quantificazione del danno si osserva che sin dal ricorso introduttivo parte ricorrente aveva indicato che “la differenza retributiva in relazione ai differenziati livelli di complessità” è pari a: B4 euro 26.667,00; B5 euro 35.000,00.-, precisando altresì che “la differenza retributiva incide in modo incrementale sul premio di risultato previsto nella contrattazione collettiva”.
Ferma la contestazione in punto “an”, nulla ha contestato la in ordine al CP_2
“quantum” delle pretese di parte ricorrente.
In note conclusionali parte ricorrente ha limitato la propria richiesta di risarcimento danno al periodo “dalla data dell'attribuzione dell'indennità conseguente alla pesatura (1.1.2023) sino alla data del deposito della sentenza emananda”, ed ha quantificato la somma dovuta per tale lasso di tempo in euro 25.833,33 (parametrata sulla differenza tra il livello retributivo B5 e B4: rispettivamente per retribuzione di posizione fissa (Euro 35.000,00 annui
contro
Euro 26.667,00 annui) e retribuzione di risultato (euro 20.000,00 annui contro euro 18.333,40 annui).
pagina 24 di 26 Per le ragioni sopra specificate si riconosce in via equitativa la somma corrispondente al
30% di quella rivendicata e così l'importo di euro 7.749,99.-.
Le ulteriori domande svolte peraltro in via subordinata si ritengono assorbite.
Ad abundantiam si osserva peraltro, circa la richiesta applicazione dell'art 36 Cost e dell'art. 52 d.lgs. 165/2011, che la domanda andrebbe rigettata.
Il fatto stesso che il ricorrente abbia percepito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la sua qualifica dirigenziale (anche se B4 invece che B5) fa sì, che la retribuzione vada valutata come proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
L'effettiva e costante percezione di un trattamento economico previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva esclude di per sé la violazione dell'art. 36 Cost.
Ai sensi dell'art. 24 co.3 D.Lgs. 165/2001 la retribuzione dei dirigenti nel pubblico impiego
è omnicomprensiva e remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto (Cass. 32617/2022; 27385/2019, 3094/2018, 8261/2017).
La richiesta di una diversa pesatura del proprio incarico è cosa diversa dalla domanda di riconoscimento del diritto a percepire il trattamento riservato ai dirigenti, da parte di impiegati cui sono state attribuite di fatto funzioni dirigenziale, in conformità all'art. 52 co.
4 D.lgs. 165/2001 e quantunque non trovi applicazione nel pubblico impiego il diritto alla conservazione delle mansioni superiori tipico del lavoro privato (Cass. 2695/2024).
In definitiva nell'ambito delle attività qualificate come dirigenziali non vi è luogo a discorrere in senso tecnico dell'esercizio di mansioni superiori (Cass.21689/2022).
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (esclusa la fase istruttoria che viene liquidata in base ai valori minimi pagina 25 di 26 considerato che non sono state assunte prove orali), seguono la regola della soccombenza e vengono quindi poste a carico di parte convenuta.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 25-2025 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 17.01.2025 da contro , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
disapplicata la delibera della Giunta Provinciale 571 del 4.7.2023,
condanna la a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno la somma di euro 7.749,99.- oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_2
ricorrente che si liquidano in euro 4.802,00.- per compensi, euro 259,00.- per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Così deciso, 30.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 26 di 26