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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/12/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 49/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR CH, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET ER ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata da ONroparte_1 P.IVA_1 ONroparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. BISSI ALDO e dall'avv. GIACOMETTI MONICA ed
[...] elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, PARTE CONVENUTA
(C.F. ), ONroparte_3 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: ONratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verbania adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito:
pagina 1 di 16 II) Nel merito 1) In via principale accertare e dichiarare che: ON
a) il contratto di cessione di credito tra e il creditore procedente è invalido, anche avuto riguardo alla posizione della debitrice ceduta, in quanto ha ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dal cedente e comunque inesistente;
ON b) il contratto di cessione di credito concluso tra e il creditore procedente è inopponibile/inefficace rispetto alla debitrice ceduta in quanto ha ad o un credito diverso da quello iscritto in bilancio dall'istituto bancario cedente e comunque inesistente;
c) la caducazione parziale dei titoli esecutivi per insussistenza / estinzione parziale del credito presupposto;
2) In via subordinata accertare l'effettiva consistenza del credito di sul presupposto ONroparte_1 che: ON
- il contratto di cessione di credito tra e il creditore procedente è invalido anche avuto riguardo alla posizione della debitrice ceduta, i nto ha ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dal cedente e comunque inesistente;
ON
- il contratto di cessione di credito concluso tra e il creditore procedente è inopponibile/inefficace rispetto alla debitrice ceduta in quanto ha ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dall'istituto bancario cedente e comunque inesistente;
- titoli esecutivi sono caducati per insussistenza / estinzione del credito presupposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito:
- in via principale, respingere tutti i motivi dell'opposizione ex adverso formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto la fase di Parte_1
merito dell'opposizione alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 18/22, promossa dal creditore procedente per l'importo complessivo di € 913.244,36, ONroparte_1
chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata l'invalidità/inopponibilità/inefficacia del contratto di cessione tra quest'ultima e rispetto alla debitrice ceduta, in quanto CP_5 avente ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dall'istituto bancario pagina 2 di 16 cedente e comunque inesistente, con conseguente parziale caducazione dei titoli esecutivi. In particolare, ha esposto:
- che era debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 18/22, promossa ON dal creditore procedente ed in cui si era, altresì, insinuata IMPRESA CP_1
VERDE per l'importo complessivo di € 913.244,36 (900.653,30= ONroparte_3
+ € 12.591,06);
- che, in tale procedura, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex artt. 615/624 c.p.c., contestando il diritto del creditore procedente ad avviare l'esecuzione forzata sull'immobile pignorato sulla base dei titoli menzionati nell'atto di precetto ed eccependo l'invalidità e l'inopponibilità del contratto di cessione di credito anche avuto riguardo alla posizione della debitrice ceduta, in quanto avente ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dal cedente e comunque inesistente;
- che nella fase cautelare il GE non aveva sospeso l'esecuzione ed era stato fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito al 31.01.2023;
- che l'odierna attrice aveva aperto nel 2010 l'azienda agricola OL NC e l'investimento ON commerciale era stato integralmente finanziato da (ora ) con ONroparte_6
un mutuo agrario rep. n. 8312/11587 dell'importo di € 770.000,00, erogato in più “tranches”, e con un mutuo fondiario n. 19330/12298 dell'importo di € 170.000,00;
- che, quindi, il capitale complessivamente mutuato ammontava a € 940.000,00; ON
- che il creditore procedente aveva acquistato nel 2018 da il suddetto credito deteriorato e aveva dichiarato di averne richiesto il pagamento alla sig.ra decurtando i Pt_1
pagamenti già effettuati da quest'ultima;
- che, a tal proposito, aveva negato di aver ricevuto gli ulteriori pagamenti indicati dalla sig.ra sulla base della nota informativa della Guardia di Finanza n. 107529/19 del Pt_1
04.04.2019, la quale era stata redatta nell'ambito del procedimento penale RGNR 3330/17, in cui la polizia giudiziaria era stata incaricata di verificare “l'eventuale presenza di usura” con riferimento al mutuo di € 770.000,00;
pagina 3 di 16 - che, in particolare, la Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di indagine aveva accertato che parte del mutuo di € 770.000,00 era garantito dalla compagnia per il CP_7
rischio di inabilità dell'assicurata e che a causa del sopravvenuto stato Parte_1
invalidante dell'assicurata, l'assicurazione aveva provveduto a liquidare gli importi riferiti al ON mutuo di € 770.000,00 sui conti della filiale di;
- che, quindi, la finanziaria aveva riconosciuto soltanto i pagamenti indicati a pagina 12 dell'atto di precetto, i quali erano stati ricostruiti sulla base degli estratti conto allegati;
ON
- che vi era solo parziale rispondenza tra i dati comunicati dalla sede centrale di alla
Guardia di Finanza e quelli che aveva prodotto unitamente al precetto ONroparte_1 impugnato;
- che la controparte aveva negato di aver ricevuto i rimborsi ma dagli estratti conto CP_7
ON era emerso che aveva incassato polizze assicurative per l'importo di € 245.700,00=
(148.000, 00 + 97.700) nel marzo 2016;
- che dagli estratti conto prodotti da risultava, infatti, che era stato accreditato nel CP_1
2016 un importo per rimborso polizze pari ad € 245.700,00= (97.700 + 148.000,00) e che detti importi dovevano essere portati a deconto dei mutui per cui era pendente la procedura esecutiva immobiliare (€ 148.000,00= per il mutuo di € 770.000,00= ed € 97.000,00= per l'altro);
- che tali versamenti da parte della Compagnia assicurativa erano stati decurtati sul credito inesistente di € 1.059.547,09, anziché su quello effettivo e reale di € 940.000,00 portato dai titoli precettati;
- che il contratto di cessione del credito presupposto era invalido, poiché con lo stesso era stato trasferito l'inesistente credito di € 936.000,00;
- che dagli estratti conto prodotti da e dalla annotazione di PG della Guardia di CP_1
ON Finanza risultava che a giugno/luglio 2018 aveva già incassato per l'estinzione dei mutui, la somma di € 268.217,00, la quale però non era stata decurtata dalla posizione debitoria, considerato che la sofferenza era stata indicata in bilancio per l'intero importo di €
936.000,00;
pagina 4 di 16 ON
- che, quindi, , al momento della stipulazione del contratto di cessione del credito, non avrebbe potuto cedere il credito di € 936.000, così come iscritto in bilancio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita ONroparte_2
quale mandataria di hiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, ONroparte_1
ha dedotto:
- che in data 22.01.2010 Banca AR di Novara S.p.a. aveva stipulato con l'opponente, in qualità di titolare dell'impresa agricola individuale esercitata sotto la ditta “OL NC DI
RT LA A”, un contratto di mutuo agrario ipotecario ad erogazioni differite dell'importo originario di euro 770.000,00, con accredito iniziale dell'importo di euro
427.800,00 (Euro 187.800,00 + Euro 120.000,00 + Euro 120.000,00) e previsione di ulteriori erogazioni successive, a ministero del Notaio Dott. di Verbania, n. rep. 18312 Persona_1
n. racc. 11578, munito di formula esecutiva il 02.05.2019;
- che in data 16.06.2011 la AR di Novara S.p.a. aveva stipulato con la stessa un CP_5
contratto di mutuo fondiario dell'originario importo di euro 170.000,00, a ministero del
Notaio Dott. di Verbania, n. rep. 19330 n. racc. 12298, munito di formula Persona_1
esecutiva in data 29.06.2015;
- che in data 29.06.2011 era stato stipulato atto integrativo di modifica di mutuo agrario ipotecario in ammortamento del 22.01.2010, a ministero del Notaio Rep. n. Persona_1
19372 Racc. n. 12333, munito di formula esecutiva il 26.05.2015;
- che con atto di fusione del 13/12/2016, Rep. n. 13501 e Racc. n. 7087, registrato, a firma del
Dott. notaio in NO, in data 29/12/2016 al n. 45272, serie 1T e iscritto Persona_2
presso il Registro delle Imprese di NO in data 01/01/2017, le società
[...]
e erano state fuse mediante ONroparte_8 ONroparte_9
costituzione della nuova società bancaria ONroparte_10
- che, in seguito, aveva concluso con la società veicolo Red un ONroparte_10 CP_1 contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla pagina 5 di 16 Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del n. 65 del 07/06/ 2018, Parte Seconda;
- che l'attrice, nel ricostruire il capitale finanziato derivante dal contratto di mutuo, aveva conteggiato anche l'importo di cui all'estratto conto relativo al finanziamento 000000126221 non riguardante i mutui azionati nella procedura esecutiva, ma un ulteriore finanziamento estraneo;
- che dagli estratti conto relativi ad entrambi i contratti di mutuo emergeva l'importo di euro
911.547,09, inferiore al capitale finanziato di euro 940.000,00;
- che il credito definito come inesistente dalla controparte era stato calcolato da controparte includendo erratamente il debito residuo di euro 148.000,00 riferito ad un finanziamento estraneo alla presente controversia;
- che la mera discrasia tra la somma di cui era stato intimato il pagamento e l'indicazione a bilancio effettuata dalla cedente non poteva essere considerata quale elemento CP_5
comprovante l'inesistenza del credito stesso ovvero la cessione di un diverso credito, come prospettato da controparte;
- che il fatto che la avesse indicato a bilancio un importo superiore a quello oggi CP_5
azionato non poteva incidere sulla sussistenza del credito;
- che i dati indicati nella comunicazione e-mail allegata da controparte non rappresentavano una ricostruzione del credito effettuata dalla Banca cedente, ma semplicemente la risposta ad una precisa richiesta rivoltale dall'agente della Guardia di Finanza che si occupava dell'indagine;
- che la controparte non aveva assolto gli oneri su di essa gravanti, proponendo una ricostruzione contraddittoria e priva di elementi probatori tali da consentire una differente quantificazione rispetto a quanto intimato dall'odierna opposta.
L'impresa è, invece, rimasta contumace. ONroparte_3
All'udienza del 10.5.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata in data 8.11.2023 l'udienza per la decisione sulle istanze pagina 6 di 16 istruttorie. La causa è stata istruita documentalmente e mediante CT contabile volta a determinare l'esatto ammontare del credito residuo vantato dal creditore procedente sulla base dei titoli azionati.
Con ordinanza del 29.9.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 30.6.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 21.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
La presente opposizione trae origine dalla procedura esecutiva instaurata da CP_1
la quale con atto di precetto, notificato in data 15.12.2021, ha intimato alla debitrice
[...] il pagamento dell'importo complessivo di euro 900.653,30. Tale somma è Parte_1
stata determinata sulla base degli importi dovuti a titolo di capitale non restituito e interessi non corrisposti alla data del 26 giugno 2018 relativi al contratto di mutuo agrario ipotecario stipulato in data 22.1.2010 e al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16.6.2011 (doc. 2
e 8 parte opposta). titolare del credito a seguito della cessione intervenuta con ONroparte_1 CP_10
ha, quindi, fondato la sua pretesa creditoria sul contratto di mutuo agrario ipotecario
[...]
concluso per l'importo complessivo di euro 770.000,00, erogato in più “tranches”, e sul contratto di mutuo fondiario per la somma di euro 170.000,00.
Nella specie, non sono oggetto di contestazione tra le parti gli importi versati in forza dei citati contratti di mutuo, né le condizioni pattuite nei contratti medesimi e negli atti di erogazione parziale e quietanza. Occorre, inoltre, precisare che, come affermato dalla giurisprudenza “l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante con la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza,
pagina 7 di 16 spettando, in tal caso, al debitore (che si opponga all'azione esecutiva) dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”
(cfr. Cass. sez. III, 22/02/2023, n.5493). In termini generali, inoltre, è del tutto consolidato il principio generale secondo cui nel caso d'inadempimento totale o parziale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. un., n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Nel caso concreto, deve ritenersi che la convenuta opposta abbia assolto l'onere probatorio su di lei gravante, in quanto ha prodotto tutti i contratti dei mutui oggetto della vertenza, nonché gli atti di erogazione e quietanza (doc.
2-9 parte opposta).
La parte opponente ha, invece, contestato l'eventuale mancato deconto degli importi indicati negli estratti del conto corrente, prodotti dalla medesima, sia a titolo di rate di finanziamento sia a titolo di interessi di preammortamento/finanziamento (importi riepilogati nelle tabelle presenti da pagina 4 a pagina 6 del ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. - cfr. allegato 1 all'atto di citazione). Ha, inoltre, dedotto che la convenuta opposta avesse imputato gli importi liquidati dall'Istituto assicurativo – già ONroparte_11 ONroparte_12
non alle posizioni assicurate, bensì ad altre e differenti posizioni debitorie.
Al fine di verificare la corretta determinazione del credito vantato dal creditore procedente sulla base dei titoli azionati, è stata, pertanto, disposta CT, nominando il dott. Per_3
Si reputa che la consulenza tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motiva
[...]
debba essere posta a fondamento della presente decisione, anche tenuto conto dell'assenza di contestazioni da parte dei consulenti tecnici di parte nelle relative osservazioni.
In primo luogo, il CT ha accertato che gli importi accertati dalla società creditrice nel precetto sono riferibili a quattro dei sei estratti ex art. 50 TUB prodotti dalla stessa nella comparsa di costituzione e risposta (doc. 14), rilevando una differenza di soli 19,25 euro in pagina 8 di 16 difetto, per non essere state incluse nell'atto di precetto le spese di insoluto. È stato, inoltre, verificato che gli altri due estratti si riferiscono a posizioni il cui pagamento non è stato intimato con il precetto oggetto del presente giudizio, ovvero le posizioni a sofferenza con “n.
32408 SPESE LEGALI” e “n. 32408 FIN PRESTITO IM”. Nello svolgimento P.IVA_3
degli accertamenti peritali, il CT ha correttamente considerato anche gli estratti del conto corrente n. 430/021236 intestato a Ola Ranch di dal 31.12.2009 al 31.12.2025, Parte_1 allegati all'annotazione della Guardia di Finanza del 6.9.2019, e ha riassunto gli addebiti riferibili ai contratti di mutuo in questione (cfr. tabelle pp. 40-41-42-43).
A fronte delle contestazioni dell'opponente, il CT ha verificato che gli importi indicati dalla stessa (cfr. tabella pagina 6 del ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c.) e addebitati, secondo la sua prospettazione, sul conto corrente n. 21236 a titolo di pagamento degli “interessi di preammortamento/ finanziamento”, dovevano essere in realtà riferiti all'addebito delle competenze trimestrali maturate per la gestione e l'utilizzo del conto corrente, trattandosi dell'addebito, al termine di ogni trimestre, dell'importo risultante dal conteggio delle competenze maturate per la gestione e l'utilizzo del conto corrente.
Non essendo contestati gli importi erogati, né le condizioni contrattuali, il CT ha, inoltre, assunto tali importi senza alcuna rettifica e ha applicato le condizioni previste in tali contratti.
Essendo, invece, in contestazione le imputazioni di alcuni pagamenti, sono stati svolti due conteggi alternativi.
Difatti, ad avviso della parte opponente, gli importi liquidati dall'Istituto assicurativo
[...] non sarebbero stati imputati alle posizioni assicurate, ma ad altre e ONroparte_12
differenti posizioni debitorie. In tale prospettazione, la corretta destinazione di tali versamenti doveva essere desunta dalla comunicazione, inviata in data 23 agosto 2019, da parte dell'assicurazione alla Guardia di Finanza di Verbania, contenente le informazioni relative ai sinistri liquidati al NC AR di NO (poi , nell'ambito ONroparte_10 del procedimento penale RGNR 3330/17 (cfr. allegato 7, pag. 53, parte opponente).
pagina 9 di 16 La prima ipotesi di calcolo prevede, quindi, l'imputazione di tutti i pagamenti rilevati sia dagli estratti del conto corrente n. 21236 che dagli estratti ex art. 50 T.U.B., così come disposti balla Banca e come indicati nei predetti documenti;
mentre la seconda ipotesi prevede l'imputazione degli importi liquidati della Compagnia assicuratrice ai mutui coperti dalle rispettive polizze assicurative secondo le indicazioni da quest'ultima fornite nella comunicazione inviata in data 23 agosto 2019 alla Guardia di Finanza di Verbania
Al riguardo, giova premettere che, in ordine alla questione dell'imputazione del pagamento, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore” (Cass. Sez. III, n. 31837 del 27 ottobre 2022). La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “l'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce” (Cass. Sez. I, n. 3644 del 12 febbraio 2021).
Posto ciò, occorre osservare che nella specie le polizze assicurative stipulate dall'attrice con la Compagnia assicuratrice erano state concluse a garanzia dei mutui ipotecari Pt_1
concessi per la somma di euro 120.000,00 e oggetto della presente vertenza, come si evince dai numeri 667607 e 667605 indicati nel testo contrattuale (cfr. doc. 7 p. 48-49 parte opponente).
Come è stato accertato dal CT nell'elaborato peritale, i versamenti effettuati da
[...]
– già per le somme di euro 8.209,97, euro ONroparte_11 ONroparte_12
4.804,63, euro 5.446,31 ed euro 4.052,19 sono stati correttamente imputati dalla ai mutui CP_5
pagina 10 di 16 oggetto di causa, cui le polizze erano riferite, e sono rinvenibili nell'estratto di conto corrente n. 21236.
Con riferimento, invece, ai versamenti del 22.3.2016 per l'importo di euro 124.062,00 e per l'importo di euro 121.642,00, è stato, invece, accertato che l'imputazione degli stessi, operata dalla Banca, può essere desunta dagli estratti ex art. 50 T.U.B.. Da essi risulta che il pagamento di euro 97.700,50 è stato imputato alla posizione in sofferenza del mutuo fondiario del 16 giugno 2011: trattasi di un rapporto differente rispetto a quello cui era riferita la polizza assicurativa, ma comunque sempre oggetto dell'odierno contenzioso. Per contro,
l'importo di euro 148.003,50 è stato, invece, imputato alla diversa posizione a sofferenza, n.
32408 FIN PRESTITO IM, non oggetto della presente vertenza. P.IVA_3
Posto ciò, occorre, in primo luogo, osservare che le somme in questione erano state erogate dalla Compagnia assicuratrice in forza delle polizze poste specificamente a garanzia dei mutui fondiari e, quindi, l'attribuzione delle stesse ad un diverso rapporto è privo di giustificazione causale.
Inoltre, come stabilito dall'art. 1195 c.c., l'imputazione del pagamento da parte del creditore deve avvenire nell'atto di quietanza e, ove il creditore non l'abbia rilasciata, deve ritenersi che la dichiarazione possa anche essere autonoma, purché sia inviata tempestivamente al debitore.
Nella specie, non è stata emessa alcuna quietanza e non è stato dimostrato che l'istituto di credito avesse informato l'attrice della diversa imputazione di pagamento operata, posto che non è stata documentata alcuna comunicazione, né sono stati prodotti gli estratti conto da cui la cliente avrebbe potuto evincere tale circostanza. La banca non ha, quindi, rilasciato alcuna dichiarazione alla mutuataria, la quale non è stata, conseguentemente, posta nella condizione né di poter dichiarare come imputare il pagamento, né di contestare tempestivamente la diversa imputazione operata dall'istituto di credito.
Nel rapporto tra la banca e l'assicurazione, può, inoltre, ritenersi che quest'ultima, a fronte del verificarsi del sinistro garantito dalla polizza, abbia assunto il ruolo di debitrice nei pagina 11 di 16 confronti della prima per l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla polizza e che tale pagamento sia stato necessariamente imputato dalla compagnia assicuratrice ai mutui ipotecari oggetto della vertenza, essendo stato eseguito in adempimento della polizza assicurativa. A bene vedere, pertanto, nel caso concreto, non sussistevano neanche i presupposti per l'operatività della previsione contenuta nell'art. 1195 c.c., posto che tale norma può trovare applicazione soltanto laddove difetti un'imputazione da parte del debitore. In ogni caso, come illustrato, l'istituto di credito non ha effettuato alcuna valida imputazione del pagamento a un rapporto diverso rispetto a quello garantito e non ha, per di più, dimostrato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di uno dei criteri suppletivi stabiliti dall' art. 1193, c.2., c.c.
Sulla base di tali considerazioni, devono, quindi, essere recepiti nella presente decisione gli esiti relativi alla seconda ipotesi di ricalcolo svolta dal CT.
Sono, tuttavia, infondate le deduzioni svolte dalla parte opponente in merito all'invalidità e ON all'inopponibilità del contratto di cessione di credito tra e il creditore procedente, anche avuto riguardo alla posizione della debitrice ceduta.
In primo luogo, l'iscrizione a bilancio tra i crediti in sofferenza di un importo differente, rispetto a quello risultante dalla corretta imputazione dei pagamenti, non assume alcuna rilevanza nel rapporto intercorso tra la cedente e la cessionaria e non incide sull'effettiva sussistenza dello stesso, trattandosi di una circostanza meramente contabile, che non è tale da rendere il credito diverso rispetto a quello oggetto del contratto di cessione.
La corretta imputazione dei versamenti dell'assicurazione alle posizioni cui la garanzia era collegata determina una riduzione dell'importo che la mutuataria avrebbe dovuto Pt_1
ON restituire alla mutuante e, quindi, in seguito alla cessione, a . CP_1
Al riguardo, il CT ha accertato che l'imputazione dei pagamenti sulla base delle indicazioni fornite della Compagnia assicuratrice comporta l'estinzione in data 30 marzo 2016 del mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 120.000,00 per l'acquisto di attrezzature per la stalla e del mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 120.000,00 per spese di pagina 12 di 16 conduzione aziendale. ONrariamente alla prospettazione attorea, tale circostanza non incide sulla validità o opponibilità alla debitrice del contratto di cessione, posto che la diversa imputazione dei pagamenti incide sulla corretta quantificazione del credito, ma non determina l'estinzione dello stesso nel suo complesso.
L'oggetto del contratto di cessione è, infatti, rappresentato dall'intero credito nascente dal contratto di mutuo ipotecario del 2010 e dal contratto di mutuo fondiario del 2011 pari all'importo totale di euro 940.000,00.
Il credito vantato dalla parte opposta nei confronti di deve, quindi, Parte_1
essere determinato sulla base dei conteggi svolti dal CT nell'ipotesi n. 2), la quale è stata elaborata imputando gli importi liquidati della Compagnia assicuratrice ai mutui coperti dalle rispettive polizze assicurative. Al riguardo, il CT ha, altresì, verificato l'esatta quantificazione del credito facendo applicazione per il mutuo agrario e per quello fondiario dei tassi variabili per tempo determinati nella misura stabilita nei contratti (cfr. pp. 75-87 elaborato peritale).
Con riferimento al mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 530.000,00 per l'acquisto dei terreni e per la costruzione di una stalla, il CT, in mancanza del piano d'ammortamento finale, ha elaborato il piano di ammortamento con applicazione delle condizioni pattuite il 22 gennaio 2010 nonché del tasso nominale annuo in vigore nell'aprile
2011 del 3,179% e ha verificato la correttezza dell'importo della rata determinata dalla Banca.
Nell'ipotesi di conteggio cui il Tribunale aderisce, è stato, inoltre, eliminato il pagamento del
7 luglio 2014 di euro 4.600,00 per errata imputazione dell'importo da parte della al CP_5
mutuo ipotecario per l'acquisto dei terreni e la costruzione di una stalla, in quanto lo stesso costituisce parte dell'importo liquidato da in data 23 giugno 2014 ONroparte_12
(con accredito sul conto corrente n. 21236 in data 26 giugno 2014) per i due mutui ipotecari, coperti da assicurazione, entrambi di euro 120.000,00 concessi per la conduzione dell'azienda e per l'acquisto di attrezzature della stalla.
pagina 13 di 16 È stato, quindi, accertato che alla data del 26 novembre 2014 il debito della mutuataria ammontava a complessivi euro 549.371,18 e che per il periodo successivo, fino al 26 giugno
2018, erano stati applicati interessi calcolati con un tasso minore rispetto a quello contrattuale di mora per l'importo totale di euro 18.318,24. Sul punto, si condivide la valutazione del CT in merito alla conferma del saldo finale al 26 giugno 2018 a debito della mutuataria esposto dalla medesima nella misura di euro 566.692,69. CP_5
Con riferimento al mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 120.000,00 per l'acquisto di attrezzature per la stalla, le rate sono state rideterminate con i tassi d'interesse in vigore tempo per tempo (cfr. pag. 118-119 elaborato peritale). Sono, inoltre, stati imputati i pagamenti indicati alle pagine n. 131-132 della relazione e il saldo debitore alla data del
26.11.2024 è stato rielaborato nella misura di euro 112.266,01, mentre, per il periodo successivo a tale data, sono stati applicati gli interessi moratori nella misura di euro 2.672,83.
Gli interessi di mora conteggiati alla data del 30 marzo 2016 (euro 4.556,50) sono risultati superiori a quelli che aveva applicato la per lo stesso periodo (euro 2.672,83) e, non CP_5 sussistendo in atti elementi utili per comprendere quali tassi dovessero essere stati applicati, sono stati correttamente assunti gli interessi maturati nel periodo dal 26 novembre 2014 al 30 marzo 2016 nella stessa misura, pari ad euro 2.672,83, esposta dall'istituto di credito.
In relazione al mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 120.000,00 per spese di conduzione aziendale, è stato elaborato il piano di ammortamento completo con applicazione delle condizioni pattuite nel contratto del 22 gennaio 2010 e nell'atto integrativo di modifica del mutuo agrario ipotecario del 29 giugno 2011, assumendo il tasso nominale annuo in vigore a giugno 2011 del 3,440%. A seguito dalle imputazioni di pagamento sulla base delle indicazioni fornite dalla Compagnia assicuratrice, è risultato un debito residuo del mutuo passato a sofferenza pari ad euro 113.318,23 e, per le medesime ragioni esposte per il precedente rapporto, sono stati applicati gli interessi di mora esposti dalla banca pari a euro
2.685,64.
pagina 14 di 16 In merito al mutuo fondiario del 16 giugno 2011 di euro 170.000,00, sono state rideterminate le rate con i tassi in vigore tempo per tempo come illustrati nella relazione (cfr. pp. 178-179 elaborato peritale) ed è stato eliminato il bonifico del 30 marzo 2016 di euro 97.700,50 per errata imputazione dell'importo da parte della a deconto delle rate scadute del mutuo CP_5
fondiario.
Considerato che
non è stato possibile conoscere quali tassi fossero stati applicati dalla Banca, si condivide la scelta del CT d'assumere il saldo finale che quest'ultima aveva determinato con imputazione del bonifico eseguito da sommato ONroparte_12
al maggior saldo debitore prodottosi per effetto dello storno del medesimo bonifico comprensivo di interessi moratori dal 30 marzo 2016 al 26 giugno 2018. Il saldo di tale mutuo
è stato, quindi, determinato nella misura di euro 190.585,63.
Sulla base dell'ipotesi di ricalcolo svolta dal CT (ipotesi n. 2), il saldo finale a debito dell'attrice ammonta, quindi, a euro 742.508,23 e, conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dell'opposta ad agire in via esecutiva per tale importo, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del precetto sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, si reputa equo, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, compensarle per un terzo e porre la restante parte a carico dell'attrice essendo stata accertata la sussistenza in capo al creditore procedente del Pt_1 diritto di credito in forza del quale è stata avviata la procedura esecutiva. Le stesse sono liquidate, al netto della compensazione, sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, in euro 19.462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Si reputa, infine, di dover porre le spese di CT, così come liquidate in corso di causa, per la quota di 2/3 a carico di e a carico di per la quota di Parte_1 ONroparte_1
1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 15 di 16 - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta e Parte_1 dichiara il diritto di SPV a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_1
per la somma di euro 742.508,23, oltre interessi al tasso legale Pt_1 Parte_1
dalla notifica del precetto sino al saldo;
- condanna rifondere in favore di le spese di Parte_1 ONroparte_1
lite liquidate in 19.462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- pone le spese di CT per la quota di 2/3 a carico di e per la Parte_1
quota di 1/3 a carico di . ONroparte_1
Verbania, 19.12.2025
Il Giudice
AR CH
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR CH, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET ER ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata da ONroparte_1 P.IVA_1 ONroparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. BISSI ALDO e dall'avv. GIACOMETTI MONICA ed
[...] elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, PARTE CONVENUTA
(C.F. ), ONroparte_3 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: ONratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verbania adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito:
pagina 1 di 16 II) Nel merito 1) In via principale accertare e dichiarare che: ON
a) il contratto di cessione di credito tra e il creditore procedente è invalido, anche avuto riguardo alla posizione della debitrice ceduta, in quanto ha ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dal cedente e comunque inesistente;
ON b) il contratto di cessione di credito concluso tra e il creditore procedente è inopponibile/inefficace rispetto alla debitrice ceduta in quanto ha ad o un credito diverso da quello iscritto in bilancio dall'istituto bancario cedente e comunque inesistente;
c) la caducazione parziale dei titoli esecutivi per insussistenza / estinzione parziale del credito presupposto;
2) In via subordinata accertare l'effettiva consistenza del credito di sul presupposto ONroparte_1 che: ON
- il contratto di cessione di credito tra e il creditore procedente è invalido anche avuto riguardo alla posizione della debitrice ceduta, i nto ha ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dal cedente e comunque inesistente;
ON
- il contratto di cessione di credito concluso tra e il creditore procedente è inopponibile/inefficace rispetto alla debitrice ceduta in quanto ha ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dall'istituto bancario cedente e comunque inesistente;
- titoli esecutivi sono caducati per insussistenza / estinzione del credito presupposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito:
- in via principale, respingere tutti i motivi dell'opposizione ex adverso formulata in quanto infondati in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto la fase di Parte_1
merito dell'opposizione alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 18/22, promossa dal creditore procedente per l'importo complessivo di € 913.244,36, ONroparte_1
chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata l'invalidità/inopponibilità/inefficacia del contratto di cessione tra quest'ultima e rispetto alla debitrice ceduta, in quanto CP_5 avente ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dall'istituto bancario pagina 2 di 16 cedente e comunque inesistente, con conseguente parziale caducazione dei titoli esecutivi. In particolare, ha esposto:
- che era debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 18/22, promossa ON dal creditore procedente ed in cui si era, altresì, insinuata IMPRESA CP_1
VERDE per l'importo complessivo di € 913.244,36 (900.653,30= ONroparte_3
+ € 12.591,06);
- che, in tale procedura, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex artt. 615/624 c.p.c., contestando il diritto del creditore procedente ad avviare l'esecuzione forzata sull'immobile pignorato sulla base dei titoli menzionati nell'atto di precetto ed eccependo l'invalidità e l'inopponibilità del contratto di cessione di credito anche avuto riguardo alla posizione della debitrice ceduta, in quanto avente ad oggetto un credito diverso da quello iscritto in bilancio dal cedente e comunque inesistente;
- che nella fase cautelare il GE non aveva sospeso l'esecuzione ed era stato fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito al 31.01.2023;
- che l'odierna attrice aveva aperto nel 2010 l'azienda agricola OL NC e l'investimento ON commerciale era stato integralmente finanziato da (ora ) con ONroparte_6
un mutuo agrario rep. n. 8312/11587 dell'importo di € 770.000,00, erogato in più “tranches”, e con un mutuo fondiario n. 19330/12298 dell'importo di € 170.000,00;
- che, quindi, il capitale complessivamente mutuato ammontava a € 940.000,00; ON
- che il creditore procedente aveva acquistato nel 2018 da il suddetto credito deteriorato e aveva dichiarato di averne richiesto il pagamento alla sig.ra decurtando i Pt_1
pagamenti già effettuati da quest'ultima;
- che, a tal proposito, aveva negato di aver ricevuto gli ulteriori pagamenti indicati dalla sig.ra sulla base della nota informativa della Guardia di Finanza n. 107529/19 del Pt_1
04.04.2019, la quale era stata redatta nell'ambito del procedimento penale RGNR 3330/17, in cui la polizia giudiziaria era stata incaricata di verificare “l'eventuale presenza di usura” con riferimento al mutuo di € 770.000,00;
pagina 3 di 16 - che, in particolare, la Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di indagine aveva accertato che parte del mutuo di € 770.000,00 era garantito dalla compagnia per il CP_7
rischio di inabilità dell'assicurata e che a causa del sopravvenuto stato Parte_1
invalidante dell'assicurata, l'assicurazione aveva provveduto a liquidare gli importi riferiti al ON mutuo di € 770.000,00 sui conti della filiale di;
- che, quindi, la finanziaria aveva riconosciuto soltanto i pagamenti indicati a pagina 12 dell'atto di precetto, i quali erano stati ricostruiti sulla base degli estratti conto allegati;
ON
- che vi era solo parziale rispondenza tra i dati comunicati dalla sede centrale di alla
Guardia di Finanza e quelli che aveva prodotto unitamente al precetto ONroparte_1 impugnato;
- che la controparte aveva negato di aver ricevuto i rimborsi ma dagli estratti conto CP_7
ON era emerso che aveva incassato polizze assicurative per l'importo di € 245.700,00=
(148.000, 00 + 97.700) nel marzo 2016;
- che dagli estratti conto prodotti da risultava, infatti, che era stato accreditato nel CP_1
2016 un importo per rimborso polizze pari ad € 245.700,00= (97.700 + 148.000,00) e che detti importi dovevano essere portati a deconto dei mutui per cui era pendente la procedura esecutiva immobiliare (€ 148.000,00= per il mutuo di € 770.000,00= ed € 97.000,00= per l'altro);
- che tali versamenti da parte della Compagnia assicurativa erano stati decurtati sul credito inesistente di € 1.059.547,09, anziché su quello effettivo e reale di € 940.000,00 portato dai titoli precettati;
- che il contratto di cessione del credito presupposto era invalido, poiché con lo stesso era stato trasferito l'inesistente credito di € 936.000,00;
- che dagli estratti conto prodotti da e dalla annotazione di PG della Guardia di CP_1
ON Finanza risultava che a giugno/luglio 2018 aveva già incassato per l'estinzione dei mutui, la somma di € 268.217,00, la quale però non era stata decurtata dalla posizione debitoria, considerato che la sofferenza era stata indicata in bilancio per l'intero importo di €
936.000,00;
pagina 4 di 16 ON
- che, quindi, , al momento della stipulazione del contratto di cessione del credito, non avrebbe potuto cedere il credito di € 936.000, così come iscritto in bilancio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita ONroparte_2
quale mandataria di hiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, ONroparte_1
ha dedotto:
- che in data 22.01.2010 Banca AR di Novara S.p.a. aveva stipulato con l'opponente, in qualità di titolare dell'impresa agricola individuale esercitata sotto la ditta “OL NC DI
RT LA A”, un contratto di mutuo agrario ipotecario ad erogazioni differite dell'importo originario di euro 770.000,00, con accredito iniziale dell'importo di euro
427.800,00 (Euro 187.800,00 + Euro 120.000,00 + Euro 120.000,00) e previsione di ulteriori erogazioni successive, a ministero del Notaio Dott. di Verbania, n. rep. 18312 Persona_1
n. racc. 11578, munito di formula esecutiva il 02.05.2019;
- che in data 16.06.2011 la AR di Novara S.p.a. aveva stipulato con la stessa un CP_5
contratto di mutuo fondiario dell'originario importo di euro 170.000,00, a ministero del
Notaio Dott. di Verbania, n. rep. 19330 n. racc. 12298, munito di formula Persona_1
esecutiva in data 29.06.2015;
- che in data 29.06.2011 era stato stipulato atto integrativo di modifica di mutuo agrario ipotecario in ammortamento del 22.01.2010, a ministero del Notaio Rep. n. Persona_1
19372 Racc. n. 12333, munito di formula esecutiva il 26.05.2015;
- che con atto di fusione del 13/12/2016, Rep. n. 13501 e Racc. n. 7087, registrato, a firma del
Dott. notaio in NO, in data 29/12/2016 al n. 45272, serie 1T e iscritto Persona_2
presso il Registro delle Imprese di NO in data 01/01/2017, le società
[...]
e erano state fuse mediante ONroparte_8 ONroparte_9
costituzione della nuova società bancaria ONroparte_10
- che, in seguito, aveva concluso con la società veicolo Red un ONroparte_10 CP_1 contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla pagina 5 di 16 Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del n. 65 del 07/06/ 2018, Parte Seconda;
- che l'attrice, nel ricostruire il capitale finanziato derivante dal contratto di mutuo, aveva conteggiato anche l'importo di cui all'estratto conto relativo al finanziamento 000000126221 non riguardante i mutui azionati nella procedura esecutiva, ma un ulteriore finanziamento estraneo;
- che dagli estratti conto relativi ad entrambi i contratti di mutuo emergeva l'importo di euro
911.547,09, inferiore al capitale finanziato di euro 940.000,00;
- che il credito definito come inesistente dalla controparte era stato calcolato da controparte includendo erratamente il debito residuo di euro 148.000,00 riferito ad un finanziamento estraneo alla presente controversia;
- che la mera discrasia tra la somma di cui era stato intimato il pagamento e l'indicazione a bilancio effettuata dalla cedente non poteva essere considerata quale elemento CP_5
comprovante l'inesistenza del credito stesso ovvero la cessione di un diverso credito, come prospettato da controparte;
- che il fatto che la avesse indicato a bilancio un importo superiore a quello oggi CP_5
azionato non poteva incidere sulla sussistenza del credito;
- che i dati indicati nella comunicazione e-mail allegata da controparte non rappresentavano una ricostruzione del credito effettuata dalla Banca cedente, ma semplicemente la risposta ad una precisa richiesta rivoltale dall'agente della Guardia di Finanza che si occupava dell'indagine;
- che la controparte non aveva assolto gli oneri su di essa gravanti, proponendo una ricostruzione contraddittoria e priva di elementi probatori tali da consentire una differente quantificazione rispetto a quanto intimato dall'odierna opposta.
L'impresa è, invece, rimasta contumace. ONroparte_3
All'udienza del 10.5.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata in data 8.11.2023 l'udienza per la decisione sulle istanze pagina 6 di 16 istruttorie. La causa è stata istruita documentalmente e mediante CT contabile volta a determinare l'esatto ammontare del credito residuo vantato dal creditore procedente sulla base dei titoli azionati.
Con ordinanza del 29.9.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 30.6.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 21.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
La presente opposizione trae origine dalla procedura esecutiva instaurata da CP_1
la quale con atto di precetto, notificato in data 15.12.2021, ha intimato alla debitrice
[...] il pagamento dell'importo complessivo di euro 900.653,30. Tale somma è Parte_1
stata determinata sulla base degli importi dovuti a titolo di capitale non restituito e interessi non corrisposti alla data del 26 giugno 2018 relativi al contratto di mutuo agrario ipotecario stipulato in data 22.1.2010 e al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16.6.2011 (doc. 2
e 8 parte opposta). titolare del credito a seguito della cessione intervenuta con ONroparte_1 CP_10
ha, quindi, fondato la sua pretesa creditoria sul contratto di mutuo agrario ipotecario
[...]
concluso per l'importo complessivo di euro 770.000,00, erogato in più “tranches”, e sul contratto di mutuo fondiario per la somma di euro 170.000,00.
Nella specie, non sono oggetto di contestazione tra le parti gli importi versati in forza dei citati contratti di mutuo, né le condizioni pattuite nei contratti medesimi e negli atti di erogazione parziale e quietanza. Occorre, inoltre, precisare che, come affermato dalla giurisprudenza “l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante con la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza,
pagina 7 di 16 spettando, in tal caso, al debitore (che si opponga all'azione esecutiva) dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria”
(cfr. Cass. sez. III, 22/02/2023, n.5493). In termini generali, inoltre, è del tutto consolidato il principio generale secondo cui nel caso d'inadempimento totale o parziale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. un., n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Nel caso concreto, deve ritenersi che la convenuta opposta abbia assolto l'onere probatorio su di lei gravante, in quanto ha prodotto tutti i contratti dei mutui oggetto della vertenza, nonché gli atti di erogazione e quietanza (doc.
2-9 parte opposta).
La parte opponente ha, invece, contestato l'eventuale mancato deconto degli importi indicati negli estratti del conto corrente, prodotti dalla medesima, sia a titolo di rate di finanziamento sia a titolo di interessi di preammortamento/finanziamento (importi riepilogati nelle tabelle presenti da pagina 4 a pagina 6 del ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. - cfr. allegato 1 all'atto di citazione). Ha, inoltre, dedotto che la convenuta opposta avesse imputato gli importi liquidati dall'Istituto assicurativo – già ONroparte_11 ONroparte_12
non alle posizioni assicurate, bensì ad altre e differenti posizioni debitorie.
Al fine di verificare la corretta determinazione del credito vantato dal creditore procedente sulla base dei titoli azionati, è stata, pertanto, disposta CT, nominando il dott. Per_3
Si reputa che la consulenza tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motiva
[...]
debba essere posta a fondamento della presente decisione, anche tenuto conto dell'assenza di contestazioni da parte dei consulenti tecnici di parte nelle relative osservazioni.
In primo luogo, il CT ha accertato che gli importi accertati dalla società creditrice nel precetto sono riferibili a quattro dei sei estratti ex art. 50 TUB prodotti dalla stessa nella comparsa di costituzione e risposta (doc. 14), rilevando una differenza di soli 19,25 euro in pagina 8 di 16 difetto, per non essere state incluse nell'atto di precetto le spese di insoluto. È stato, inoltre, verificato che gli altri due estratti si riferiscono a posizioni il cui pagamento non è stato intimato con il precetto oggetto del presente giudizio, ovvero le posizioni a sofferenza con “n.
32408 SPESE LEGALI” e “n. 32408 FIN PRESTITO IM”. Nello svolgimento P.IVA_3
degli accertamenti peritali, il CT ha correttamente considerato anche gli estratti del conto corrente n. 430/021236 intestato a Ola Ranch di dal 31.12.2009 al 31.12.2025, Parte_1 allegati all'annotazione della Guardia di Finanza del 6.9.2019, e ha riassunto gli addebiti riferibili ai contratti di mutuo in questione (cfr. tabelle pp. 40-41-42-43).
A fronte delle contestazioni dell'opponente, il CT ha verificato che gli importi indicati dalla stessa (cfr. tabella pagina 6 del ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c.) e addebitati, secondo la sua prospettazione, sul conto corrente n. 21236 a titolo di pagamento degli “interessi di preammortamento/ finanziamento”, dovevano essere in realtà riferiti all'addebito delle competenze trimestrali maturate per la gestione e l'utilizzo del conto corrente, trattandosi dell'addebito, al termine di ogni trimestre, dell'importo risultante dal conteggio delle competenze maturate per la gestione e l'utilizzo del conto corrente.
Non essendo contestati gli importi erogati, né le condizioni contrattuali, il CT ha, inoltre, assunto tali importi senza alcuna rettifica e ha applicato le condizioni previste in tali contratti.
Essendo, invece, in contestazione le imputazioni di alcuni pagamenti, sono stati svolti due conteggi alternativi.
Difatti, ad avviso della parte opponente, gli importi liquidati dall'Istituto assicurativo
[...] non sarebbero stati imputati alle posizioni assicurate, ma ad altre e ONroparte_12
differenti posizioni debitorie. In tale prospettazione, la corretta destinazione di tali versamenti doveva essere desunta dalla comunicazione, inviata in data 23 agosto 2019, da parte dell'assicurazione alla Guardia di Finanza di Verbania, contenente le informazioni relative ai sinistri liquidati al NC AR di NO (poi , nell'ambito ONroparte_10 del procedimento penale RGNR 3330/17 (cfr. allegato 7, pag. 53, parte opponente).
pagina 9 di 16 La prima ipotesi di calcolo prevede, quindi, l'imputazione di tutti i pagamenti rilevati sia dagli estratti del conto corrente n. 21236 che dagli estratti ex art. 50 T.U.B., così come disposti balla Banca e come indicati nei predetti documenti;
mentre la seconda ipotesi prevede l'imputazione degli importi liquidati della Compagnia assicuratrice ai mutui coperti dalle rispettive polizze assicurative secondo le indicazioni da quest'ultima fornite nella comunicazione inviata in data 23 agosto 2019 alla Guardia di Finanza di Verbania
Al riguardo, giova premettere che, in ordine alla questione dell'imputazione del pagamento, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore” (Cass. Sez. III, n. 31837 del 27 ottobre 2022). La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “l'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce” (Cass. Sez. I, n. 3644 del 12 febbraio 2021).
Posto ciò, occorre osservare che nella specie le polizze assicurative stipulate dall'attrice con la Compagnia assicuratrice erano state concluse a garanzia dei mutui ipotecari Pt_1
concessi per la somma di euro 120.000,00 e oggetto della presente vertenza, come si evince dai numeri 667607 e 667605 indicati nel testo contrattuale (cfr. doc. 7 p. 48-49 parte opponente).
Come è stato accertato dal CT nell'elaborato peritale, i versamenti effettuati da
[...]
– già per le somme di euro 8.209,97, euro ONroparte_11 ONroparte_12
4.804,63, euro 5.446,31 ed euro 4.052,19 sono stati correttamente imputati dalla ai mutui CP_5
pagina 10 di 16 oggetto di causa, cui le polizze erano riferite, e sono rinvenibili nell'estratto di conto corrente n. 21236.
Con riferimento, invece, ai versamenti del 22.3.2016 per l'importo di euro 124.062,00 e per l'importo di euro 121.642,00, è stato, invece, accertato che l'imputazione degli stessi, operata dalla Banca, può essere desunta dagli estratti ex art. 50 T.U.B.. Da essi risulta che il pagamento di euro 97.700,50 è stato imputato alla posizione in sofferenza del mutuo fondiario del 16 giugno 2011: trattasi di un rapporto differente rispetto a quello cui era riferita la polizza assicurativa, ma comunque sempre oggetto dell'odierno contenzioso. Per contro,
l'importo di euro 148.003,50 è stato, invece, imputato alla diversa posizione a sofferenza, n.
32408 FIN PRESTITO IM, non oggetto della presente vertenza. P.IVA_3
Posto ciò, occorre, in primo luogo, osservare che le somme in questione erano state erogate dalla Compagnia assicuratrice in forza delle polizze poste specificamente a garanzia dei mutui fondiari e, quindi, l'attribuzione delle stesse ad un diverso rapporto è privo di giustificazione causale.
Inoltre, come stabilito dall'art. 1195 c.c., l'imputazione del pagamento da parte del creditore deve avvenire nell'atto di quietanza e, ove il creditore non l'abbia rilasciata, deve ritenersi che la dichiarazione possa anche essere autonoma, purché sia inviata tempestivamente al debitore.
Nella specie, non è stata emessa alcuna quietanza e non è stato dimostrato che l'istituto di credito avesse informato l'attrice della diversa imputazione di pagamento operata, posto che non è stata documentata alcuna comunicazione, né sono stati prodotti gli estratti conto da cui la cliente avrebbe potuto evincere tale circostanza. La banca non ha, quindi, rilasciato alcuna dichiarazione alla mutuataria, la quale non è stata, conseguentemente, posta nella condizione né di poter dichiarare come imputare il pagamento, né di contestare tempestivamente la diversa imputazione operata dall'istituto di credito.
Nel rapporto tra la banca e l'assicurazione, può, inoltre, ritenersi che quest'ultima, a fronte del verificarsi del sinistro garantito dalla polizza, abbia assunto il ruolo di debitrice nei pagina 11 di 16 confronti della prima per l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla polizza e che tale pagamento sia stato necessariamente imputato dalla compagnia assicuratrice ai mutui ipotecari oggetto della vertenza, essendo stato eseguito in adempimento della polizza assicurativa. A bene vedere, pertanto, nel caso concreto, non sussistevano neanche i presupposti per l'operatività della previsione contenuta nell'art. 1195 c.c., posto che tale norma può trovare applicazione soltanto laddove difetti un'imputazione da parte del debitore. In ogni caso, come illustrato, l'istituto di credito non ha effettuato alcuna valida imputazione del pagamento a un rapporto diverso rispetto a quello garantito e non ha, per di più, dimostrato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di uno dei criteri suppletivi stabiliti dall' art. 1193, c.2., c.c.
Sulla base di tali considerazioni, devono, quindi, essere recepiti nella presente decisione gli esiti relativi alla seconda ipotesi di ricalcolo svolta dal CT.
Sono, tuttavia, infondate le deduzioni svolte dalla parte opponente in merito all'invalidità e ON all'inopponibilità del contratto di cessione di credito tra e il creditore procedente, anche avuto riguardo alla posizione della debitrice ceduta.
In primo luogo, l'iscrizione a bilancio tra i crediti in sofferenza di un importo differente, rispetto a quello risultante dalla corretta imputazione dei pagamenti, non assume alcuna rilevanza nel rapporto intercorso tra la cedente e la cessionaria e non incide sull'effettiva sussistenza dello stesso, trattandosi di una circostanza meramente contabile, che non è tale da rendere il credito diverso rispetto a quello oggetto del contratto di cessione.
La corretta imputazione dei versamenti dell'assicurazione alle posizioni cui la garanzia era collegata determina una riduzione dell'importo che la mutuataria avrebbe dovuto Pt_1
ON restituire alla mutuante e, quindi, in seguito alla cessione, a . CP_1
Al riguardo, il CT ha accertato che l'imputazione dei pagamenti sulla base delle indicazioni fornite della Compagnia assicuratrice comporta l'estinzione in data 30 marzo 2016 del mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 120.000,00 per l'acquisto di attrezzature per la stalla e del mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 120.000,00 per spese di pagina 12 di 16 conduzione aziendale. ONrariamente alla prospettazione attorea, tale circostanza non incide sulla validità o opponibilità alla debitrice del contratto di cessione, posto che la diversa imputazione dei pagamenti incide sulla corretta quantificazione del credito, ma non determina l'estinzione dello stesso nel suo complesso.
L'oggetto del contratto di cessione è, infatti, rappresentato dall'intero credito nascente dal contratto di mutuo ipotecario del 2010 e dal contratto di mutuo fondiario del 2011 pari all'importo totale di euro 940.000,00.
Il credito vantato dalla parte opposta nei confronti di deve, quindi, Parte_1
essere determinato sulla base dei conteggi svolti dal CT nell'ipotesi n. 2), la quale è stata elaborata imputando gli importi liquidati della Compagnia assicuratrice ai mutui coperti dalle rispettive polizze assicurative. Al riguardo, il CT ha, altresì, verificato l'esatta quantificazione del credito facendo applicazione per il mutuo agrario e per quello fondiario dei tassi variabili per tempo determinati nella misura stabilita nei contratti (cfr. pp. 75-87 elaborato peritale).
Con riferimento al mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 530.000,00 per l'acquisto dei terreni e per la costruzione di una stalla, il CT, in mancanza del piano d'ammortamento finale, ha elaborato il piano di ammortamento con applicazione delle condizioni pattuite il 22 gennaio 2010 nonché del tasso nominale annuo in vigore nell'aprile
2011 del 3,179% e ha verificato la correttezza dell'importo della rata determinata dalla Banca.
Nell'ipotesi di conteggio cui il Tribunale aderisce, è stato, inoltre, eliminato il pagamento del
7 luglio 2014 di euro 4.600,00 per errata imputazione dell'importo da parte della al CP_5
mutuo ipotecario per l'acquisto dei terreni e la costruzione di una stalla, in quanto lo stesso costituisce parte dell'importo liquidato da in data 23 giugno 2014 ONroparte_12
(con accredito sul conto corrente n. 21236 in data 26 giugno 2014) per i due mutui ipotecari, coperti da assicurazione, entrambi di euro 120.000,00 concessi per la conduzione dell'azienda e per l'acquisto di attrezzature della stalla.
pagina 13 di 16 È stato, quindi, accertato che alla data del 26 novembre 2014 il debito della mutuataria ammontava a complessivi euro 549.371,18 e che per il periodo successivo, fino al 26 giugno
2018, erano stati applicati interessi calcolati con un tasso minore rispetto a quello contrattuale di mora per l'importo totale di euro 18.318,24. Sul punto, si condivide la valutazione del CT in merito alla conferma del saldo finale al 26 giugno 2018 a debito della mutuataria esposto dalla medesima nella misura di euro 566.692,69. CP_5
Con riferimento al mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 120.000,00 per l'acquisto di attrezzature per la stalla, le rate sono state rideterminate con i tassi d'interesse in vigore tempo per tempo (cfr. pag. 118-119 elaborato peritale). Sono, inoltre, stati imputati i pagamenti indicati alle pagine n. 131-132 della relazione e il saldo debitore alla data del
26.11.2024 è stato rielaborato nella misura di euro 112.266,01, mentre, per il periodo successivo a tale data, sono stati applicati gli interessi moratori nella misura di euro 2.672,83.
Gli interessi di mora conteggiati alla data del 30 marzo 2016 (euro 4.556,50) sono risultati superiori a quelli che aveva applicato la per lo stesso periodo (euro 2.672,83) e, non CP_5 sussistendo in atti elementi utili per comprendere quali tassi dovessero essere stati applicati, sono stati correttamente assunti gli interessi maturati nel periodo dal 26 novembre 2014 al 30 marzo 2016 nella stessa misura, pari ad euro 2.672,83, esposta dall'istituto di credito.
In relazione al mutuo agrario ipotecario del 22 gennaio 2010 di euro 120.000,00 per spese di conduzione aziendale, è stato elaborato il piano di ammortamento completo con applicazione delle condizioni pattuite nel contratto del 22 gennaio 2010 e nell'atto integrativo di modifica del mutuo agrario ipotecario del 29 giugno 2011, assumendo il tasso nominale annuo in vigore a giugno 2011 del 3,440%. A seguito dalle imputazioni di pagamento sulla base delle indicazioni fornite dalla Compagnia assicuratrice, è risultato un debito residuo del mutuo passato a sofferenza pari ad euro 113.318,23 e, per le medesime ragioni esposte per il precedente rapporto, sono stati applicati gli interessi di mora esposti dalla banca pari a euro
2.685,64.
pagina 14 di 16 In merito al mutuo fondiario del 16 giugno 2011 di euro 170.000,00, sono state rideterminate le rate con i tassi in vigore tempo per tempo come illustrati nella relazione (cfr. pp. 178-179 elaborato peritale) ed è stato eliminato il bonifico del 30 marzo 2016 di euro 97.700,50 per errata imputazione dell'importo da parte della a deconto delle rate scadute del mutuo CP_5
fondiario.
Considerato che
non è stato possibile conoscere quali tassi fossero stati applicati dalla Banca, si condivide la scelta del CT d'assumere il saldo finale che quest'ultima aveva determinato con imputazione del bonifico eseguito da sommato ONroparte_12
al maggior saldo debitore prodottosi per effetto dello storno del medesimo bonifico comprensivo di interessi moratori dal 30 marzo 2016 al 26 giugno 2018. Il saldo di tale mutuo
è stato, quindi, determinato nella misura di euro 190.585,63.
Sulla base dell'ipotesi di ricalcolo svolta dal CT (ipotesi n. 2), il saldo finale a debito dell'attrice ammonta, quindi, a euro 742.508,23 e, conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dell'opposta ad agire in via esecutiva per tale importo, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del precetto sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, si reputa equo, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, compensarle per un terzo e porre la restante parte a carico dell'attrice essendo stata accertata la sussistenza in capo al creditore procedente del Pt_1 diritto di credito in forza del quale è stata avviata la procedura esecutiva. Le stesse sono liquidate, al netto della compensazione, sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, in euro 19.462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Si reputa, infine, di dover porre le spese di CT, così come liquidate in corso di causa, per la quota di 2/3 a carico di e a carico di per la quota di Parte_1 ONroparte_1
1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 15 di 16 - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta e Parte_1 dichiara il diritto di SPV a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_1
per la somma di euro 742.508,23, oltre interessi al tasso legale Pt_1 Parte_1
dalla notifica del precetto sino al saldo;
- condanna rifondere in favore di le spese di Parte_1 ONroparte_1
lite liquidate in 19.462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- pone le spese di CT per la quota di 2/3 a carico di e per la Parte_1
quota di 1/3 a carico di . ONroparte_1
Verbania, 19.12.2025
Il Giudice
AR CH
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