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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Aurelio Di Mario, difensore e procuratore speciale di parte ricorrente, emette ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1193 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Frosolone (IS), Via G. Marconi n°12, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Aurelio Di Marco, che li rappresenta e difende, giusta procura apposta a margine del ricorso introduttivo attori
CONTRO
(c.f. ), quale amministratore p.t. del Controparte_1 C.F._3
(c.f. Controparte_2 P.IVA_1
convenuto
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss.c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
, quale amministratore p.t. del Controparte_1 Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad avere l'elenco dei condo-mini morosi con le generalità complete (cod. fisc., data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- per l'effetto condannare il dott. , C.F. Controparte_1 [...]
, amministratore in carica pro tempore del C.F._4 Controparte_2
, C.F. , con sede in , alla Via B. Croce n. 224, pec
[...] P.IVA_1 CP_2
a consegnare alla parte ricorrente l'elenco dei condomini morosi con Email_1
le generalità complete (cod. fisc., data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo do-vuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condan-na, pari a euro 50,00 – o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia – per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del convenuto, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) Va preliminarmente rilevata la idoneità del rimedio processuale azionato, potendo la causa essere decisa sulla base della produzione documentale versata in atti dal ricorrente, non richiedendo particolare istruzione.
4) Le ragioni creditorie di e a causa delle quali Parte_1 Parte_2
hanno richiesto la condanna di , quale amministratore del Controparte_1 CP_2
, a comunicare l'elenco dei condomini morosi, traggono origine dalla sentenza
[...]
n°346/2024 emessa dal Tribunale di Pescara in data 23/02/202 , in forza della quale è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti degli odierni attori, allora opponenti e, per l'effetto, revocato il provvedimento monitorio ottenuto dal nei confronti CP_2
dei medesimi e condannato sempre il al pagamento delle spese processuali CP_2
liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.). Risulta per tabulas che gli attori, prima di promuovere il presente procedimento, hanno ottenuto un pagamento parziale del proprio credito (euro 2000) ed hanno tentato inutilmente di recuperarlo integralmente.
5) Ciò posto, la domanda è fondata.
6) L'amministratore del è tenuto a comunicare i dati dei soli condomini morosi, CP_2
con specifica indicazioni delle tabelle millesimali, della indicazione dei dati anagrafici e di residenza e fiscali rispetto al credito vantato con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto, risultante dalle tabelle millesimali di cui all'art.1130 comma
I° c.c., in forza del titolo esecutivo in atti allegato. Ai sensi dell'art.63 disp. att.c.c.,
l'amministratore condominiale è tenuto a tale comunicazione nei confronti dei creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi (non appare consentita una diversa interpretazione) : la ratio di tale norma consente dunque di ravvisare in capo all'amministratore un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, nonché un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto ex lege. Va poi rammentato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal Condominio verso terzi, ha natura parziaria, per cui il creditore, ottenuta la condanna, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 8.04.2008,
n°9148). Inoltre, una condotta contraria deve ritenersi lesiva del canone di buona fede oggettiva, suscettibile, quest'ultimo di essere ricompreso sul piano costituzionale nell'ambito degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art.2 Cost.
7) Del pari meritevole di accoglimento è la domanda volta ad ottenere la condanna dell'amministratore al pagamento liquidata in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, ravvisati i presupposti di cui all'art.614 bis c.p.c. (in tema di misure di coercizione indiretta), tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e del danno prevedibile e derivante dal relativo ritardo.
8) Peraltro, la contumacia del convenuto , valutabile ai sensi dell'art.116 c.p.c., CP_1
costituisce ulteriore argomento a sostegno della fondatezza della domanda, che va dunque accolta.
9) E il caso ribadire infine che è l'amministratore il soggetto legittimato passivo cui richiedere l'elenco dei condomini morosi, atteso che trattasi di un obbligo specifico che grava sulla sua persona, non rientrando tale attività tra le attribuzioni rappresentative del , in CP_2
quanto tale, al lume degli artt.1130- 1131 c.c.. Pertanto, l'omessa o la tardiva esecuzione di tale comunicazione non può comportare alcuna responsabilità per il e la CP_2 conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio (cfr, da ultimo Cass. Civ., Sez. II, sentenza 15/01/2025 n°1002). Quindi, nonostante l'indicazione nell'intestazione del procedimento del , quale parte convenuta, ciò nondimeno CP_2
gli attori nelle conclusioni hanno inteso precipuamente richiedere la condanna del solo
, nella qualità spiegata. Sicché si soprassiede in ordine alla declaratoria di difetto di CP_1
legittimazione passiva del CP_2
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo il D.M.
n°55/2014, scaglione di valore fino ad euro 1000, valori medi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4, comma 1, cennato decreto ), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna il convenuto , quale amministratore del Controparte_1
Condominio Via Tibullo n°10 di Pescara, a consegnare, in favore degli attori, i nominativi dei condomini morosi rispetto al credito vantato, con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto, le tabelle millesimali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e fiscali di tali condomini;
- condanna altresì il convenuto , quale amministratore del a Controparte_1 CP_2
versare in favore degli attori la somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore degli attori, delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in complessivi euro 662,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Aurelio Di Mario, difensore e procuratore speciale di parte ricorrente, emette ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1193 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Frosolone (IS), Via G. Marconi n°12, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Aurelio Di Marco, che li rappresenta e difende, giusta procura apposta a margine del ricorso introduttivo attori
CONTRO
(c.f. ), quale amministratore p.t. del Controparte_1 C.F._3
(c.f. Controparte_2 P.IVA_1
convenuto
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss.c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
, quale amministratore p.t. del Controparte_1 Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad avere l'elenco dei condo-mini morosi con le generalità complete (cod. fisc., data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- per l'effetto condannare il dott. , C.F. Controparte_1 [...]
, amministratore in carica pro tempore del C.F._4 Controparte_2
, C.F. , con sede in , alla Via B. Croce n. 224, pec
[...] P.IVA_1 CP_2
a consegnare alla parte ricorrente l'elenco dei condomini morosi con Email_1
le generalità complete (cod. fisc., data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo do-vuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condan-na, pari a euro 50,00 – o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia – per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del convenuto, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) Va preliminarmente rilevata la idoneità del rimedio processuale azionato, potendo la causa essere decisa sulla base della produzione documentale versata in atti dal ricorrente, non richiedendo particolare istruzione.
4) Le ragioni creditorie di e a causa delle quali Parte_1 Parte_2
hanno richiesto la condanna di , quale amministratore del Controparte_1 CP_2
, a comunicare l'elenco dei condomini morosi, traggono origine dalla sentenza
[...]
n°346/2024 emessa dal Tribunale di Pescara in data 23/02/202 , in forza della quale è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti degli odierni attori, allora opponenti e, per l'effetto, revocato il provvedimento monitorio ottenuto dal nei confronti CP_2
dei medesimi e condannato sempre il al pagamento delle spese processuali CP_2
liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.). Risulta per tabulas che gli attori, prima di promuovere il presente procedimento, hanno ottenuto un pagamento parziale del proprio credito (euro 2000) ed hanno tentato inutilmente di recuperarlo integralmente.
5) Ciò posto, la domanda è fondata.
6) L'amministratore del è tenuto a comunicare i dati dei soli condomini morosi, CP_2
con specifica indicazioni delle tabelle millesimali, della indicazione dei dati anagrafici e di residenza e fiscali rispetto al credito vantato con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto, risultante dalle tabelle millesimali di cui all'art.1130 comma
I° c.c., in forza del titolo esecutivo in atti allegato. Ai sensi dell'art.63 disp. att.c.c.,
l'amministratore condominiale è tenuto a tale comunicazione nei confronti dei creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi (non appare consentita una diversa interpretazione) : la ratio di tale norma consente dunque di ravvisare in capo all'amministratore un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, nonché un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto ex lege. Va poi rammentato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal Condominio verso terzi, ha natura parziaria, per cui il creditore, ottenuta la condanna, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 8.04.2008,
n°9148). Inoltre, una condotta contraria deve ritenersi lesiva del canone di buona fede oggettiva, suscettibile, quest'ultimo di essere ricompreso sul piano costituzionale nell'ambito degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art.2 Cost.
7) Del pari meritevole di accoglimento è la domanda volta ad ottenere la condanna dell'amministratore al pagamento liquidata in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, ravvisati i presupposti di cui all'art.614 bis c.p.c. (in tema di misure di coercizione indiretta), tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e del danno prevedibile e derivante dal relativo ritardo.
8) Peraltro, la contumacia del convenuto , valutabile ai sensi dell'art.116 c.p.c., CP_1
costituisce ulteriore argomento a sostegno della fondatezza della domanda, che va dunque accolta.
9) E il caso ribadire infine che è l'amministratore il soggetto legittimato passivo cui richiedere l'elenco dei condomini morosi, atteso che trattasi di un obbligo specifico che grava sulla sua persona, non rientrando tale attività tra le attribuzioni rappresentative del , in CP_2
quanto tale, al lume degli artt.1130- 1131 c.c.. Pertanto, l'omessa o la tardiva esecuzione di tale comunicazione non può comportare alcuna responsabilità per il e la CP_2 conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio (cfr, da ultimo Cass. Civ., Sez. II, sentenza 15/01/2025 n°1002). Quindi, nonostante l'indicazione nell'intestazione del procedimento del , quale parte convenuta, ciò nondimeno CP_2
gli attori nelle conclusioni hanno inteso precipuamente richiedere la condanna del solo
, nella qualità spiegata. Sicché si soprassiede in ordine alla declaratoria di difetto di CP_1
legittimazione passiva del CP_2
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo il D.M.
n°55/2014, scaglione di valore fino ad euro 1000, valori medi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4, comma 1, cennato decreto ), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna il convenuto , quale amministratore del Controparte_1
Condominio Via Tibullo n°10 di Pescara, a consegnare, in favore degli attori, i nominativi dei condomini morosi rispetto al credito vantato, con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto, le tabelle millesimali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e fiscali di tali condomini;
- condanna altresì il convenuto , quale amministratore del a Controparte_1 CP_2
versare in favore degli attori la somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- condanna il convenuto alla refusione, in favore degli attori, delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in complessivi euro 662,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi