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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11396 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11698/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa AN MA PE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11698/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento e vertente
TRA
C.F. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Arturo Testa (C.F.
, presso il cui studio elett.te domicilia in alla C.F._1 Pt_1
Via dei Mille n. 47;
ATTRICE
E
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
p.t., rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Davide Diani (C.F. ), elett.te domiciliato presso l'Avvocatura CodiceFiscale_2 Municipale in in Palazzo San Giacomo; Pt_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'“Avviso di accertamento esecutivo
[...] di pagamento n. 37/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019”, notificato in data 24.04.2024, con cui il Parte_2 in relazione all'incontro di calcio – Verona del 04.02.2024 svoltosi Pt_1 presso lo stadio ingiungeva alla società di CP_3 Parte_3 pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la somma di € 10.896,54 (preavvisando che, in difetto di pagamento, “si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore)”, per i costi del personale di polizia municipale impiegato per il suddetto incontro sportivo.
A sostegno della opposizione deduceva: 1) il difetto dei presupposti di
“certezza, liquidità ed esigibilità” del credito per l'emissione di avviso di accertamento ex art. 32 D. LGS. 150/2011; 2) l'erroneità dell'assunto da cui muoveva il laddove riteneva che l'evento in questione Controparte_1 fosse di natura meramente privata, trattandosi, invece, di attività rivolta a finalità di pubblico interesse, esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; 3) l'illegittimità del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento Pt_1 di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96” approvato dal CP_1 con delibera di consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, in uno alla
[...]
“proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023, nella parte in cui non escludevano dalla sua applicazione l'evento per cui è causa. Sosteneva, ancora, in subordine, che, anche a voler ritenere che l'evento de quo fosse di natura meramente privatistica, il giammai Controparte_1 avrebbe potuto addebitare alla società i costi del relativo servizio, in quanto: - ai sensi dell'art. 53, co. 16, della legge n. 388/2000, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali era stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (entro il 31 dicembre, per l'art. 151 del T.U.E.L., riferito a un orizzonte temporale almeno triennale); - per il triennio 2023/2025, il termine era stato differito con D.M. del 28/7/2023 al 15/9/2023; - ogni nuova entrata patrimoniale con decorrenza 1/1/2023 avrebbe dovuto essere adottata entro quest'ultima tale, mentre la delibera che aveva approvato il Regolamento recava la data del 13/12/2023 ed era stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/12/2023, producendo effetti giuridici, ex art. 134, co. 3, del T.U.E.L., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
- pertanto, la tardiva deliberazione dell'entrata patrimoniale non ne consentiva l'applicazione agli eventi calcistici oggetto degli avvisi di accertamento,
- 2 - svoltisi nel corso degli anni 2023 e 2024. In estremo subordine, contestava la quantificazione degli oneri posti a suo carico, in quanto assolutamente illegittima ed abnorme. Tanto premesso chiedeva al Tribunale adito di
“1) annullare in parte qua e, in ogni caso, disapplicare e/o dichiarare inefficace il “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia Pt_1 stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96” approvato dal con delibera di consiglio comunale n. Controparte_1
103 del 13.12.2023, in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023, nella parte in cui non escludono dalla sua applicazione le ipotesi previste ex lege e, in ogni caso, nella parte si ritiene applicabile all'attrice, nonché ogni atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi inclusa la nota PG/2024/298600 del 30.03.2024 relativa alla rendicontazione effettuata in uno alla nota PG/2024/192100 del 28.02.2024 relativa al preventivo, la diffida PG/2024/356744 del 29.03.2024, nonché per quanto di ragione: la nota PG/2023/821231 dell'
[...]
la nota Controparte_4
PG/2023/892547 del 03.11.2023; la nota PG/2023/1050992 del 28.12.2023 del Responsabile dell'Area Sicurezza e la nota PG/2024/172278 del 22.02.2024 a firma del Comandante di Reparto della U.O. Fuorigrotta, tutte di contenuto non conosciuto;
2) accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa avanzata nei confronti della Parte_1
e l'insussistenza di alcuna debenza della società attrice nei riguardi del
[...] in relazione all'avviso di accertamento esecutivo oggetto Controparte_1 di causa;
3) in ogni caso, in via ulteriormente subordinata, rideterminare le spese del personale di polizia locale limitatamente a quello utilizzato in relazione alla materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività, di cui la è tenuta al rimborso;
4) con Controparte_5 vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A., come per legge in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Si costituiva il eccependo in via preliminarmente il difetto Controparte_1 di giurisdizione del G.O. in favore del G.A; nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute, qualificandole come “partita di giro” ex art. 168 T.U.E.L., e chiedendo la condanna della società al pagamento dell'importo dovuto.
Depositate le memorie di cui all'art.171 ter c.p.c, disattese le istanze istruttorie formulate dalla la causa ritenuta matura per la decisione CP_5
- 3 - veniva rinviata ai sensi dell'art 189 cpc all'udienza del 20.11.2025 ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, con ordinanza emessa in pari data veniva assegnata a sentenza.
Va in via preliminare esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
L'eccezione appare fondata stante la natura pubblicistica del potere esercitato dal con l'adozione del Regolamento di cui parte attrice chiede in via CP_1 principale l'annullamento.
La giurisdizione del GA si estende anche alla cognizione delle controversie aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento opposte, in quanto, per i presupposti che ne hanno giustificato l'emissione (e cioè la non riconducibilità dell'evento alle fattispecie esentate dal pagamento della spesa, da parte del Regolamento approvato dal con delibera di Controparte_1 consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023), l'atto che le contiene costituisce anch'esso esercizio di un potere pubblicistico.
Infatti, la contestazione della parte non si rivolge alla mera pretesa patrimoniale, sulla base di un'attività vincolata, ma involge l'indagine sulla correttezza del potere esercitato, nella specie dubitandosi che il Regolamento potesse costituire la fonte per ingiungere il pagamento, venendo dunque in rilievo l'esistenza stessa del credito (cfr. Cons. Stato - sez. VI, 6/9/2023 n. 8185, che in tema di sanzioni dell'AGCoM, ha posto in luce che l'interessato
“aveva contestato in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della sanzione aggiuntiva”, per cui “non costituiva oggetto di contestazione il diritto a riscuotere le somme reclamate a mezzo notifica della cartella esattoriale (circostanza questa che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario), ma, a monte, la stessa esistenza del credito vantato. Ne discende la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7/6/2016, n. 2422; Cass. Civ. SS. UU, ord., 29/3/2017, n. 8116)”).
Tale conclusione risulta avvalorata ed in linea con la sentenza del Tar Campania n.7432/2025, pubblicata in data 14 novembre 2025, intervenuta nella more della definizione del presente giudizio, resa tra le stesse parti, avendo, come risulta in atti (cfr doc n. 12 allegata al ricorso introduttivo del giudizio), la impugnato il suindicato Regolamento anche dinanzi al CP_5
TAR Campania.
Della predetta sentenza si evince che la Parte_4 nell'ambito del predetto giudizio, ha espressamente chiesto, con l'atto
- 4 - introduttivo del giudizio di primo grado, l'annullamento: del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo Pt_1 svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96”, approvato dal con delibera di Consiglio comunale n. 103 del Controparte_1 13.12.2023, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 22.12.2023; della delibera di Consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, non pubblicata, con cui si è approvato il Regolamento di cui sopra;
della “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023; di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi incluso, per quanto possa occorrere nella presente sede, l'“Avviso di accertamento esecutivo di pagamento n. 001/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019”, notificato in data 29.12.2023, con cui il Parte_2 ha accertato ed imposto alla di pagare, entro il termine di Parte_3
60 giorni dalla notifica dell'atto, la somma di € 12.122,73, preavvisando che, in difetto di pagamento, “si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore”, nonché della nota PG/2023/892547 del 3.11.2023 di trasmissione relativa alla rendicontazione effettuata in uno alla nota PG/2023/782826 del 2.10.2023 relativa al preventivo;
di ogni atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente. Nel corso del medesimo giudizio, innanzi al GA, la ricorrente ha, poi, formulato plurimi motivi aggiunti, con cui ha inteso espressamente estendere la richiesta di annullamento ai numerosi avvisi di accertamento esecutivo di pagamento (e le presupposte preventive note di rendicontazione) emessi dal ai sensi dell'art. 1, comma 792, Controparte_6 della L. 160/2019, per il recupero costi del personale di polizia locale impiegato in occasione degli incontri di calcio organizzati dalla ricorrente;
tra di essi si rinviene anche l'avviso di accertamento esecutivo di pagamento n. 37/2024, oggetto del presente giudizio.
Nella sentenza del TAR Campania si legge: “va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente in CP_1 ragione della natura pubblicistica del potere esercitato con l'adozione del Regolamento e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, essendo devoluta alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie ad oggetto le ingiunzioni di pagamento per le quali, sulla base dei presupposti che ne hanno giustificato l'emissione, l'atto che le contiene costituisce anch'esso esercizio di un potere pubblicistico. In tal caso, è correlativamente ravvisabile – convenendo sul punto con la difesa della ricorrente – che la contestazione della parte non si rivolge alla mera pretesa patrimoniale, sulla base di un'attività vincolata, ma involge l'indagine sulla correttezza del
- 5 - potere esercitato, nella specie dubitandosi che il Regolamento potesse costituire la fonte per ingiungere il pagamento, venendo dunque in rilievo l'esistenza stessa del credito (cfr. Cons. Stato - sez. VI, 6/9/2023 n. 8185, citata dalla ricorrente, che in tema di sanzioni dell'AGCoM, ha posto in luce che l'interessato “aveva contestato in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della sanzione aggiuntiva”, per cui “non costituiva oggetto di contestazione il diritto a riscuotere le somme reclamate a mezzo notifica della cartella esattoriale (circostanza questa che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario), ma, a monte, la stessa esistenza del credito vantato. Ne discende la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7/6/2016, n. 2422; Cass. Civ. SS. UU, ord., 29/3/2017, n. 8116)”.
Ancora si legge nella sentenza innanzi richiamata, con riferimento alla doglianze mosse alla corretta quantificazione del credito, come operata nelle note di rendicontazione e nei conseguenti avvisi di accertamento esecutivi che è “insussistente il denunciato deficit di istruttoria, emergendo dalla copiosa documentazione prodotta agli atti di causa che la è stata resa Parte_3 compiutamente edotta dei costi posti a suo carico, attraverso la rendicontazione comunicata partita per partita, senza che possano trovare ingresso le generiche doglianze con cui si pone in discussione che le unità operative siano state effettivamente impiegate e abbiano svolto il proprio intervento al di fuori dell'attività ordinaria di lavoro”.
Alla stregua delle predette argomentazioni trattandosi di controversia concernente l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale ne consegue che la cognizione appartiene indiscutibilmente al GA, ai sensi del D. Lg. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione esaminata e della controvertibilità delle soluzioni in punto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla
[...] nei confronti del per difetto di Parte_1 Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Controparte_7
- 6 - -compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 3.12.2025.
- 7 -
Il Giudice
Dottssa AN MA PE
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa AN MA PE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11698/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento e vertente
TRA
C.F. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Arturo Testa (C.F.
, presso il cui studio elett.te domicilia in alla C.F._1 Pt_1
Via dei Mille n. 47;
ATTRICE
E
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
p.t., rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Davide Diani (C.F. ), elett.te domiciliato presso l'Avvocatura CodiceFiscale_2 Municipale in in Palazzo San Giacomo; Pt_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'“Avviso di accertamento esecutivo
[...] di pagamento n. 37/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019”, notificato in data 24.04.2024, con cui il Parte_2 in relazione all'incontro di calcio – Verona del 04.02.2024 svoltosi Pt_1 presso lo stadio ingiungeva alla società di CP_3 Parte_3 pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la somma di € 10.896,54 (preavvisando che, in difetto di pagamento, “si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore)”, per i costi del personale di polizia municipale impiegato per il suddetto incontro sportivo.
A sostegno della opposizione deduceva: 1) il difetto dei presupposti di
“certezza, liquidità ed esigibilità” del credito per l'emissione di avviso di accertamento ex art. 32 D. LGS. 150/2011; 2) l'erroneità dell'assunto da cui muoveva il laddove riteneva che l'evento in questione Controparte_1 fosse di natura meramente privata, trattandosi, invece, di attività rivolta a finalità di pubblico interesse, esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; 3) l'illegittimità del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento Pt_1 di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96” approvato dal CP_1 con delibera di consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, in uno alla
[...]
“proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023, nella parte in cui non escludevano dalla sua applicazione l'evento per cui è causa. Sosteneva, ancora, in subordine, che, anche a voler ritenere che l'evento de quo fosse di natura meramente privatistica, il giammai Controparte_1 avrebbe potuto addebitare alla società i costi del relativo servizio, in quanto: - ai sensi dell'art. 53, co. 16, della legge n. 388/2000, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali era stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (entro il 31 dicembre, per l'art. 151 del T.U.E.L., riferito a un orizzonte temporale almeno triennale); - per il triennio 2023/2025, il termine era stato differito con D.M. del 28/7/2023 al 15/9/2023; - ogni nuova entrata patrimoniale con decorrenza 1/1/2023 avrebbe dovuto essere adottata entro quest'ultima tale, mentre la delibera che aveva approvato il Regolamento recava la data del 13/12/2023 ed era stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/12/2023, producendo effetti giuridici, ex art. 134, co. 3, del T.U.E.L., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
- pertanto, la tardiva deliberazione dell'entrata patrimoniale non ne consentiva l'applicazione agli eventi calcistici oggetto degli avvisi di accertamento,
- 2 - svoltisi nel corso degli anni 2023 e 2024. In estremo subordine, contestava la quantificazione degli oneri posti a suo carico, in quanto assolutamente illegittima ed abnorme. Tanto premesso chiedeva al Tribunale adito di
“1) annullare in parte qua e, in ogni caso, disapplicare e/o dichiarare inefficace il “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia Pt_1 stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96” approvato dal con delibera di consiglio comunale n. Controparte_1
103 del 13.12.2023, in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023, nella parte in cui non escludono dalla sua applicazione le ipotesi previste ex lege e, in ogni caso, nella parte si ritiene applicabile all'attrice, nonché ogni atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi inclusa la nota PG/2024/298600 del 30.03.2024 relativa alla rendicontazione effettuata in uno alla nota PG/2024/192100 del 28.02.2024 relativa al preventivo, la diffida PG/2024/356744 del 29.03.2024, nonché per quanto di ragione: la nota PG/2023/821231 dell'
[...]
la nota Controparte_4
PG/2023/892547 del 03.11.2023; la nota PG/2023/1050992 del 28.12.2023 del Responsabile dell'Area Sicurezza e la nota PG/2024/172278 del 22.02.2024 a firma del Comandante di Reparto della U.O. Fuorigrotta, tutte di contenuto non conosciuto;
2) accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa avanzata nei confronti della Parte_1
e l'insussistenza di alcuna debenza della società attrice nei riguardi del
[...] in relazione all'avviso di accertamento esecutivo oggetto Controparte_1 di causa;
3) in ogni caso, in via ulteriormente subordinata, rideterminare le spese del personale di polizia locale limitatamente a quello utilizzato in relazione alla materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività, di cui la è tenuta al rimborso;
4) con Controparte_5 vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A., come per legge in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Si costituiva il eccependo in via preliminarmente il difetto Controparte_1 di giurisdizione del G.O. in favore del G.A; nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute, qualificandole come “partita di giro” ex art. 168 T.U.E.L., e chiedendo la condanna della società al pagamento dell'importo dovuto.
Depositate le memorie di cui all'art.171 ter c.p.c, disattese le istanze istruttorie formulate dalla la causa ritenuta matura per la decisione CP_5
- 3 - veniva rinviata ai sensi dell'art 189 cpc all'udienza del 20.11.2025 ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, con ordinanza emessa in pari data veniva assegnata a sentenza.
Va in via preliminare esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
L'eccezione appare fondata stante la natura pubblicistica del potere esercitato dal con l'adozione del Regolamento di cui parte attrice chiede in via CP_1 principale l'annullamento.
La giurisdizione del GA si estende anche alla cognizione delle controversie aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento opposte, in quanto, per i presupposti che ne hanno giustificato l'emissione (e cioè la non riconducibilità dell'evento alle fattispecie esentate dal pagamento della spesa, da parte del Regolamento approvato dal con delibera di Controparte_1 consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023), l'atto che le contiene costituisce anch'esso esercizio di un potere pubblicistico.
Infatti, la contestazione della parte non si rivolge alla mera pretesa patrimoniale, sulla base di un'attività vincolata, ma involge l'indagine sulla correttezza del potere esercitato, nella specie dubitandosi che il Regolamento potesse costituire la fonte per ingiungere il pagamento, venendo dunque in rilievo l'esistenza stessa del credito (cfr. Cons. Stato - sez. VI, 6/9/2023 n. 8185, che in tema di sanzioni dell'AGCoM, ha posto in luce che l'interessato
“aveva contestato in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della sanzione aggiuntiva”, per cui “non costituiva oggetto di contestazione il diritto a riscuotere le somme reclamate a mezzo notifica della cartella esattoriale (circostanza questa che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario), ma, a monte, la stessa esistenza del credito vantato. Ne discende la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7/6/2016, n. 2422; Cass. Civ. SS. UU, ord., 29/3/2017, n. 8116)”).
Tale conclusione risulta avvalorata ed in linea con la sentenza del Tar Campania n.7432/2025, pubblicata in data 14 novembre 2025, intervenuta nella more della definizione del presente giudizio, resa tra le stesse parti, avendo, come risulta in atti (cfr doc n. 12 allegata al ricorso introduttivo del giudizio), la impugnato il suindicato Regolamento anche dinanzi al CP_5
TAR Campania.
Della predetta sentenza si evince che la Parte_4 nell'ambito del predetto giudizio, ha espressamente chiesto, con l'atto
- 4 - introduttivo del giudizio di primo grado, l'annullamento: del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo Pt_1 svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96”, approvato dal con delibera di Consiglio comunale n. 103 del Controparte_1 13.12.2023, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 22.12.2023; della delibera di Consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, non pubblicata, con cui si è approvato il Regolamento di cui sopra;
della “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023; di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi incluso, per quanto possa occorrere nella presente sede, l'“Avviso di accertamento esecutivo di pagamento n. 001/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019”, notificato in data 29.12.2023, con cui il Parte_2 ha accertato ed imposto alla di pagare, entro il termine di Parte_3
60 giorni dalla notifica dell'atto, la somma di € 12.122,73, preavvisando che, in difetto di pagamento, “si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore”, nonché della nota PG/2023/892547 del 3.11.2023 di trasmissione relativa alla rendicontazione effettuata in uno alla nota PG/2023/782826 del 2.10.2023 relativa al preventivo;
di ogni atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente. Nel corso del medesimo giudizio, innanzi al GA, la ricorrente ha, poi, formulato plurimi motivi aggiunti, con cui ha inteso espressamente estendere la richiesta di annullamento ai numerosi avvisi di accertamento esecutivo di pagamento (e le presupposte preventive note di rendicontazione) emessi dal ai sensi dell'art. 1, comma 792, Controparte_6 della L. 160/2019, per il recupero costi del personale di polizia locale impiegato in occasione degli incontri di calcio organizzati dalla ricorrente;
tra di essi si rinviene anche l'avviso di accertamento esecutivo di pagamento n. 37/2024, oggetto del presente giudizio.
Nella sentenza del TAR Campania si legge: “va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente in CP_1 ragione della natura pubblicistica del potere esercitato con l'adozione del Regolamento e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, essendo devoluta alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie ad oggetto le ingiunzioni di pagamento per le quali, sulla base dei presupposti che ne hanno giustificato l'emissione, l'atto che le contiene costituisce anch'esso esercizio di un potere pubblicistico. In tal caso, è correlativamente ravvisabile – convenendo sul punto con la difesa della ricorrente – che la contestazione della parte non si rivolge alla mera pretesa patrimoniale, sulla base di un'attività vincolata, ma involge l'indagine sulla correttezza del
- 5 - potere esercitato, nella specie dubitandosi che il Regolamento potesse costituire la fonte per ingiungere il pagamento, venendo dunque in rilievo l'esistenza stessa del credito (cfr. Cons. Stato - sez. VI, 6/9/2023 n. 8185, citata dalla ricorrente, che in tema di sanzioni dell'AGCoM, ha posto in luce che l'interessato “aveva contestato in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della sanzione aggiuntiva”, per cui “non costituiva oggetto di contestazione il diritto a riscuotere le somme reclamate a mezzo notifica della cartella esattoriale (circostanza questa che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario), ma, a monte, la stessa esistenza del credito vantato. Ne discende la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7/6/2016, n. 2422; Cass. Civ. SS. UU, ord., 29/3/2017, n. 8116)”.
Ancora si legge nella sentenza innanzi richiamata, con riferimento alla doglianze mosse alla corretta quantificazione del credito, come operata nelle note di rendicontazione e nei conseguenti avvisi di accertamento esecutivi che è “insussistente il denunciato deficit di istruttoria, emergendo dalla copiosa documentazione prodotta agli atti di causa che la è stata resa Parte_3 compiutamente edotta dei costi posti a suo carico, attraverso la rendicontazione comunicata partita per partita, senza che possano trovare ingresso le generiche doglianze con cui si pone in discussione che le unità operative siano state effettivamente impiegate e abbiano svolto il proprio intervento al di fuori dell'attività ordinaria di lavoro”.
Alla stregua delle predette argomentazioni trattandosi di controversia concernente l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale ne consegue che la cognizione appartiene indiscutibilmente al GA, ai sensi del D. Lg. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione esaminata e della controvertibilità delle soluzioni in punto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla
[...] nei confronti del per difetto di Parte_1 Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Controparte_7
- 6 - -compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 3.12.2025.
- 7 -
Il Giudice
Dottssa AN MA PE