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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Credito al consumo e clausole vessatorie: il punto di vista del Tribunale di RomaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 7 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9744 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. MM MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 10716/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 2/4/2025 e promosso da:
, (C.F. ), nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Debora
EL del Foro di Terni, (C.F. ), per mandato depositato C.F._2 telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via del Rivo n. 204
OPPONENTE contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.VA , già capitale sociale interamente versato P.VA_1 P.VA_2 Controparte_1
Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della
Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al
Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. Persona_1
n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T - la
1 mandataria (già denominata cambio di Controparte_2 CP_3 denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165, (C.F.
e P. VA , con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. P.VA_3 P.VA_2
Cont 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile Contenzioso nata a Controparte_4
AS NE (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in C.F._3 data 8/2/2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, Persona_1 registrato a Venezia il 9/2/2022 al n. 3053 serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di risposta ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c., dall'Avv. Marco Pesenti, (C.F. ), con elezione del domicilio presso C.F._4 il suo studio sito in Roma, Via Po', n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 21274/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ferma l'eccezione di compensazione per le somme dedotte nell'elaborato peritale prodotto ovvero per il maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa così statuire:
• revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'importo ingiunto non è dovuto dall' odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
• accertare la carenza di titolarità attiva e di legittimazione attiva per l'effetto dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo;
• accertare la carenza dei requisiti ex art 50 tub finalizzati alla emissione del decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo;
• accertare e dichiarare la difformità del tasso d'interesse applicato rispetto a quello dichiarato in contratto;
• accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi per violazione della forma scritta ex art 1284 cc e 117 tub e per l'effetto applicare il comma 7 ex art 117 tub;
• accertare e dichiarare ex art 1346 cc e 1418 cc l'indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi e per l'effetto dichiarare la nullità;
• accertare e dichiarare la violazione dell'art 125bis tub e per l'effetto applicare il successivo comma 7;
• accertare e dichiarare la clausola relativa alle penali per ritardato pagamento nulla in ragione della sproporzione che essa integra rispetto al fine perseguito e alla misura del tasso corrispettivo e per l'effetto eliminare l'applicazione degli interessi di mora. Spese e competenze professionali di causa integralmente rifuse al sottoscritto procuratore antistatario. Nella sola denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle suddette domande, voglia Ill.mo Giudicante adito disporre la compensazione delle spese di lite”
per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
2 ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro o 24.379,56, oltre successivi interessi Controparte_1 ale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione dei ratei e/o degli interessi corrisposti In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 10/12/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dall' Controparte_2
quale mandataria dell' in persona legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 21274/2021, N.R.G. 65396/2021, con cui intimava a di pagare alla parte ricorrente la somma di € 24.379,56, oltre ad interessi e Parte_1 spese processuali, quale saldo passivo del contratto di prestito personale n. 00000101691220 stipulato il 19/1/2015 tra la resistente e la cui era succeduta per atto di cessione Controparte_5 del 22/3/2021 l' che aveva, poi, mutato la propria denominazione in l' Controparte_1 [...]
Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 7/2/2022 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 21274/2021, N.R.G. 65396/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma 10/12/2021, chiedendo la declaratoria di nullità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali afferenti al tasso d'interesse ed alla penale, nonché della violazione dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), invocando l'applicazione del settimo comma del citato articolo.
L'opponente esponeva:
- che il 19/1/2015 aveva chiesto alla la concessione di un prestito di € Controparte_6
34.703,07, da rimborsare in 120 rate mensili di € 458,60 ciascuna, per l'importo complessivo dovuto di € 55.118,75;
3 - che la suddetta somma era stata destinata al consolidamento del debito assunto dalla verso la stessa banca, sicché le era stata erogata la sola somma di € 10.000,00 Parte_1 mediante accredito sul conto corrente a lei intestato;
- che il 22/3/2021 la aveva ceduto pro-soluto il proprio credito alla Banca Ifis Controparte_5
S.p.A..
Tanto premesso, la eccepiva: Parte_1
- la carenza di titolarità del credito controverso in capo alla ed il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva di quest'ultima, in mancanza di prova della cessione e dell'inclusione del credito controverso nel contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra le predette società;
- la mancanza di prova del credito controverso;
- la difformità tra il tasso d'interesse pattuito e quello applicato dalla mutuante per effetto della capitalizzazione degli interessi insita nell'ammortamento alla francese;
- la nullità della clausola contrattuale afferente al tasso d'interesse per indeterminatezza e per mancanza di idonea prova scritta;
- la nullità e l'inefficacia in quanto vessatorie degli oneri posti a carico della mutuataria in caso di inadempimento, con conseguente violazione della disciplina consumeristica.
3. Con comparsa depositata il 10/6/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1 tramite la mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, eccependo, in via pregiudiziale, che, vertendosi in materia di contratti bancari, era necessario l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, co. 4, del D.Lgs. 28/2010. Nel merito, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, ritenendo di aver provato la propria qualità di cessionaria del credito controverso e l'esistenza del credito ingiunto, evidenziando la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento sotteso al ricorso monitorio.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la procedura di mediazione obbligatoria, all'udienza del 2/4/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. L'eccezione preliminare sollevata da , da qualificarsi come contestazione Parte_1 della titolarità dei crediti controversi in capo alla è priva di pregio. Controparte_1
4 La questione sollevata dall'opponente attiene al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non essendo stato addotto che l'ingiungente abbia esercitato nel processo in nome proprio un diritto spettante ad altro soggetto (ex art. 81 c.p.c.), essendo stata contestata la titolarità del credito controverso in capo all'opposta.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata
5 dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n. 17944 del
22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è, infatti, sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
6 pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, in cui l'opponente contesta l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra le società e che ha poi mutato la propria Controparte_5 Controparte_1 denominazione in nonché l'inclusione in esso del credito Controparte_1 controverso, la cessione del credito controverso risulta dal contratto di cessione di crediti stipulato tra le suddette società il 15/6/2020, dall'estratto dell'elenco dei crediti ceduti individuabili in blocco e dalla pubblicazione della cessione da parte della cedente alla sulla G.U.R.I., parte seconda, n. 40 del 3/4/2021, quindi l'eccezione dell'ingiunta è Parte_1 priva di pregio.
6. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. (cfr. Cass. civ. n. 5071 del
3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
7 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Per costante giurisprudenza, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto con cui
è erogata la somma, spettando al debitore la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Nel caso in esame, è documentale che ha stipulato il 19/1/2015 con la Parte_1 un contratto di finanziamento per la somma di € Controparte_5 Controparte_7
34.703,07, da restituire mediante il pagamento di n. 120 rate di € 458,60 ciascuna, per la somma complessiva da restituire di € 55.118,75, con la pattuizione del TAN del 10% e del TAEG pari al
10,54% e al 14,24% includendovi il costo delle polizze assicurative e del tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato dell'1%.
In seguito, la banca finanziatrice ha ceduto pro soluto il proprio credito alla Banca IFIS S.p.A. con atto del 19/3/2021 e l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, era notificata alla a mezzo raccomandata A/R del 27/04/2021, ricevuta Parte_1 il 3/5/2021. La appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., diveniva titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/6/2018, n. 80866 rep., n.15510 racc. ed in seguito ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1
Ciò posto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella fattispecie, è documentale il contratto di finanziamento sotteso al monitorio e, quanto all'erogazione della somma mutuata, la ha dato atto che il relativo importo è stato in Parte_1 gran parte destinato al consolidamento del suo pregresso debito verso la mutuante e che le è stata
8 erogata la residua somma di € 10.000,00 mediante accredito sul conto corrente a lei intestato: è provata, dunque, l'erogazione della somma mutuata.
Si rileva al riguardo che, secondo il recente arresto della Suprema Corte a sezioni unite, è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. civ. s.u. n. 5841 del 05/03/2025).
A fronte dei documenti versati in atti dall'opposta, inoltre, le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine al rapporto controverso non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
In particolare, le contestazioni relative ai tassi di interesse, specificamente pattuiti per iscritto, ed al piano di ammortamento non sono fondate.
Con specifico riferimento al piano di ammortamento, la contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti
9 nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
(cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta
10 per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n.
1830 del 24/4/2019).
Nel caso che ci occupa, dunque, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al tipo di ammortamento applicato non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. civ. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma
11 dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. civ. n. 27823/2023).
La produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG sarebbe una patologia, che va specificamente allegata e comprovata dalla parte che la deduce.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo (Cass. civ. n. 15130 del 29/5/2024).
Non vi è prova della difformità tra i tassi di interesse pattuiti e quelli applicati, avuto anche riguardo a quanto sopra dedotto in merito al piano di ammortamento.
Nessuna sproporzione è, infine, riscontrabile tra le previsioni contrattuali che regolano le obbligazioni a carico delle parti, né le previsioni economiche in caso di inadempimento della mutuataria integrano gli estremi della vessatorietà, tale da violare il codice del consumo di cui al
D.Lgs. n. 206/2005.
Giova all'uopo richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021).
La decadenza dal beneficio del termine, in quanto oggetto di clausola che richiama una fattispecie normativa, non è qualificabile come vessatoria né abusiva.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte dalla
. Parte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 7/2/2022 da avverso l' Parte_1 Controparte_8
[...
[...] [
costituitasi tramite la mandataria l' in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 21274/2022, N.R.G. 65396/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma 10/12/2021 e le domande riconvenzionali proposte da
[...]
avverso l' Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in € Parte_1
3.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 30/6/2025.
Il Giudice
MM MA
13
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. MM MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 10716/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 2/4/2025 e promosso da:
, (C.F. ), nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Debora
EL del Foro di Terni, (C.F. ), per mandato depositato C.F._2 telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via del Rivo n. 204
OPPONENTE contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.VA , già capitale sociale interamente versato P.VA_1 P.VA_2 Controparte_1
Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della
Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al
Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. Persona_1
n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T - la
1 mandataria (già denominata cambio di Controparte_2 CP_3 denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165, (C.F.
e P. VA , con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. P.VA_3 P.VA_2
Cont 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile Contenzioso nata a Controparte_4
AS NE (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in C.F._3 data 8/2/2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, Persona_1 registrato a Venezia il 9/2/2022 al n. 3053 serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di risposta ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c., dall'Avv. Marco Pesenti, (C.F. ), con elezione del domicilio presso C.F._4 il suo studio sito in Roma, Via Po', n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 21274/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ferma l'eccezione di compensazione per le somme dedotte nell'elaborato peritale prodotto ovvero per il maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa così statuire:
• revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'importo ingiunto non è dovuto dall' odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
• accertare la carenza di titolarità attiva e di legittimazione attiva per l'effetto dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo;
• accertare la carenza dei requisiti ex art 50 tub finalizzati alla emissione del decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo;
• accertare e dichiarare la difformità del tasso d'interesse applicato rispetto a quello dichiarato in contratto;
• accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi per violazione della forma scritta ex art 1284 cc e 117 tub e per l'effetto applicare il comma 7 ex art 117 tub;
• accertare e dichiarare ex art 1346 cc e 1418 cc l'indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi e per l'effetto dichiarare la nullità;
• accertare e dichiarare la violazione dell'art 125bis tub e per l'effetto applicare il successivo comma 7;
• accertare e dichiarare la clausola relativa alle penali per ritardato pagamento nulla in ragione della sproporzione che essa integra rispetto al fine perseguito e alla misura del tasso corrispettivo e per l'effetto eliminare l'applicazione degli interessi di mora. Spese e competenze professionali di causa integralmente rifuse al sottoscritto procuratore antistatario. Nella sola denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle suddette domande, voglia Ill.mo Giudicante adito disporre la compensazione delle spese di lite”
per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
2 ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro o 24.379,56, oltre successivi interessi Controparte_1 ale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione dei ratei e/o degli interessi corrisposti In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 10/12/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dall' Controparte_2
quale mandataria dell' in persona legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 21274/2021, N.R.G. 65396/2021, con cui intimava a di pagare alla parte ricorrente la somma di € 24.379,56, oltre ad interessi e Parte_1 spese processuali, quale saldo passivo del contratto di prestito personale n. 00000101691220 stipulato il 19/1/2015 tra la resistente e la cui era succeduta per atto di cessione Controparte_5 del 22/3/2021 l' che aveva, poi, mutato la propria denominazione in l' Controparte_1 [...]
Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 7/2/2022 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale l' in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 21274/2021, N.R.G. 65396/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma 10/12/2021, chiedendo la declaratoria di nullità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali afferenti al tasso d'interesse ed alla penale, nonché della violazione dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), invocando l'applicazione del settimo comma del citato articolo.
L'opponente esponeva:
- che il 19/1/2015 aveva chiesto alla la concessione di un prestito di € Controparte_6
34.703,07, da rimborsare in 120 rate mensili di € 458,60 ciascuna, per l'importo complessivo dovuto di € 55.118,75;
3 - che la suddetta somma era stata destinata al consolidamento del debito assunto dalla verso la stessa banca, sicché le era stata erogata la sola somma di € 10.000,00 Parte_1 mediante accredito sul conto corrente a lei intestato;
- che il 22/3/2021 la aveva ceduto pro-soluto il proprio credito alla Banca Ifis Controparte_5
S.p.A..
Tanto premesso, la eccepiva: Parte_1
- la carenza di titolarità del credito controverso in capo alla ed il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva di quest'ultima, in mancanza di prova della cessione e dell'inclusione del credito controverso nel contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra le predette società;
- la mancanza di prova del credito controverso;
- la difformità tra il tasso d'interesse pattuito e quello applicato dalla mutuante per effetto della capitalizzazione degli interessi insita nell'ammortamento alla francese;
- la nullità della clausola contrattuale afferente al tasso d'interesse per indeterminatezza e per mancanza di idonea prova scritta;
- la nullità e l'inefficacia in quanto vessatorie degli oneri posti a carico della mutuataria in caso di inadempimento, con conseguente violazione della disciplina consumeristica.
3. Con comparsa depositata il 10/6/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1 tramite la mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, eccependo, in via pregiudiziale, che, vertendosi in materia di contratti bancari, era necessario l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, co. 4, del D.Lgs. 28/2010. Nel merito, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, ritenendo di aver provato la propria qualità di cessionaria del credito controverso e l'esistenza del credito ingiunto, evidenziando la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento sotteso al ricorso monitorio.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la procedura di mediazione obbligatoria, all'udienza del 2/4/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. L'eccezione preliminare sollevata da , da qualificarsi come contestazione Parte_1 della titolarità dei crediti controversi in capo alla è priva di pregio. Controparte_1
4 La questione sollevata dall'opponente attiene al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non essendo stato addotto che l'ingiungente abbia esercitato nel processo in nome proprio un diritto spettante ad altro soggetto (ex art. 81 c.p.c.), essendo stata contestata la titolarità del credito controverso in capo all'opposta.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata
5 dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n. 17944 del
22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è, infatti, sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
6 pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, in cui l'opponente contesta l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra le società e che ha poi mutato la propria Controparte_5 Controparte_1 denominazione in nonché l'inclusione in esso del credito Controparte_1 controverso, la cessione del credito controverso risulta dal contratto di cessione di crediti stipulato tra le suddette società il 15/6/2020, dall'estratto dell'elenco dei crediti ceduti individuabili in blocco e dalla pubblicazione della cessione da parte della cedente alla sulla G.U.R.I., parte seconda, n. 40 del 3/4/2021, quindi l'eccezione dell'ingiunta è Parte_1 priva di pregio.
6. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. (cfr. Cass. civ. n. 5071 del
3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
7 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Per costante giurisprudenza, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto con cui
è erogata la somma, spettando al debitore la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Nel caso in esame, è documentale che ha stipulato il 19/1/2015 con la Parte_1 un contratto di finanziamento per la somma di € Controparte_5 Controparte_7
34.703,07, da restituire mediante il pagamento di n. 120 rate di € 458,60 ciascuna, per la somma complessiva da restituire di € 55.118,75, con la pattuizione del TAN del 10% e del TAEG pari al
10,54% e al 14,24% includendovi il costo delle polizze assicurative e del tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato dell'1%.
In seguito, la banca finanziatrice ha ceduto pro soluto il proprio credito alla Banca IFIS S.p.A. con atto del 19/3/2021 e l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, era notificata alla a mezzo raccomandata A/R del 27/04/2021, ricevuta Parte_1 il 3/5/2021. La appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., diveniva titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/6/2018, n. 80866 rep., n.15510 racc. ed in seguito ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1
Ciò posto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella fattispecie, è documentale il contratto di finanziamento sotteso al monitorio e, quanto all'erogazione della somma mutuata, la ha dato atto che il relativo importo è stato in Parte_1 gran parte destinato al consolidamento del suo pregresso debito verso la mutuante e che le è stata
8 erogata la residua somma di € 10.000,00 mediante accredito sul conto corrente a lei intestato: è provata, dunque, l'erogazione della somma mutuata.
Si rileva al riguardo che, secondo il recente arresto della Suprema Corte a sezioni unite, è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. civ. s.u. n. 5841 del 05/03/2025).
A fronte dei documenti versati in atti dall'opposta, inoltre, le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine al rapporto controverso non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
In particolare, le contestazioni relative ai tassi di interesse, specificamente pattuiti per iscritto, ed al piano di ammortamento non sono fondate.
Con specifico riferimento al piano di ammortamento, la contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti
9 nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
(cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta
10 per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n.
1830 del 24/4/2019).
Nel caso che ci occupa, dunque, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al tipo di ammortamento applicato non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. civ. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma
11 dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. civ. n. 27823/2023).
La produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG sarebbe una patologia, che va specificamente allegata e comprovata dalla parte che la deduce.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo (Cass. civ. n. 15130 del 29/5/2024).
Non vi è prova della difformità tra i tassi di interesse pattuiti e quelli applicati, avuto anche riguardo a quanto sopra dedotto in merito al piano di ammortamento.
Nessuna sproporzione è, infine, riscontrabile tra le previsioni contrattuali che regolano le obbligazioni a carico delle parti, né le previsioni economiche in caso di inadempimento della mutuataria integrano gli estremi della vessatorietà, tale da violare il codice del consumo di cui al
D.Lgs. n. 206/2005.
Giova all'uopo richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021).
La decadenza dal beneficio del termine, in quanto oggetto di clausola che richiama una fattispecie normativa, non è qualificabile come vessatoria né abusiva.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte dalla
. Parte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 7/2/2022 da avverso l' Parte_1 Controparte_8
[...
[...] [
costituitasi tramite la mandataria l' in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 21274/2022, N.R.G. 65396/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma 10/12/2021 e le domande riconvenzionali proposte da
[...]
avverso l' Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in € Parte_1
3.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 30/6/2025.
Il Giudice
MM MA
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