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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
8171 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.8171/18 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 1671/2018 ordine n. 4818/2018 ruolo del 29
marzo 2018 (provvisoriamente esecutivo ex artt. 642 cpc e 63 disp.att. cc) con cui veniva ingiunto a PA. quale proprietaria di alcune unità Controparte_1
immobiliari del Condominio Kennedy, di pagare a , Controparte_2
1 quale amministratore di tale condominio, la somma di euro 22.637,97 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
Contr rilevato che proponeva opposizione avverso detto Controparte_1
decreto ingiuntivo con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c., chiedendo preliminarmente, in via principale, di dichiararsi il difetto di giurisdizione e/o competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del collegio arbitrale previsto nel regolamento condominiale (art. 31) per la risoluzione dei conflitti aventi ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della legge e dello stesso regolamento, in via subordinata dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso monitorio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. e l. 220/2012,
chiedendo nel merito, in via principale, l'accertamento della nullità delle delibere assembleari,
da ritenersi impugnate in quanto modificative delle tabelle millesimali e del riparto di spese condominiali in assenza di specifica delibera assembleare con conseguente illegittimità
dell'addebito ingiunto, eccependo, in subordine, l'erronea quantificazione del quantum debeatur
dovuta all'omesso computo della somma di 63.619,02 euro versata a titolo meramente conciliativo con riserva di ogni ripetizione ed azione, oltre all'addebito di spese non dovute per distacco dal sistema di riscaldamento centralizzato nonché di spese da attribuirsi ad altro condominio, esperendo infine ed in via riconvenzionale l'azione di ripetizione d'indebito e/o ingiustificato arricchimento al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente già
pagate;
rilevato che si costituiva l'amministrazione condominiale Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, contestando le
[...]
eccezioni preliminari e nello specifico deducendo l'inapplicabilità della clausola arbitrale poiché
2 non conteneva espressamente la competenza del collegio arbitrale in materia di ricorso monitorio contro i condomini morosi e pertanto andava interpretata restrittivamente in modo tale da consentire il ricorso all'ordinario strumento di tutela giurisdizionale, sottolineando che l'obbligo di attivare la mediazione sarebbe sorto, in capo all'opponente, successivamente alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto, rilevando l'inesistenza di delibere modificative delle tabelle millesimali o dei criteri di ripartizione, ma solo di delibere di approvazione delle spese rientranti nel regime della annullabilità, con conseguente scadenza dei termini per l'impugnativa;
rilevato che il giudice istruttore, con ordinanza 14 settembre 2018, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione e che non sussistessero i gravi motivi per la sospensione, quindi invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione di cui agli artt. 5 e 6 del decr.leg.vo n.28/2010 che però aveva esito negativo, per cui successivamente concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed infine, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta senza bisogno di ulteriore istruzione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che la causa può ben essere decisa sulla base della documentazione agli atti, senza bisogno di ulteriore istruzione;
rilevato quanto all'eccezione preliminare relativa alla competenza arbitrale che l'art.31 del
Regolamento Condominiale fa espresso riferimento alle controversie tra condomini e non a quelle tra condominio e condomini, per cui all'evidenza detta previsione non è applicabile al caso di specie che riguarda appunto una controversia tra condominio e condomini;
3 rilevato quanto alla improcedibilità/revoca del decreto ingiuntivo per mancato espletamento del procedimento di mediazione che nel caso di specie il procedimento di mediazione è stato espletato come si ricava agevolmente dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente (cfr.
verbale negativo Camera di Conciliazione 14 dicembre 2018);
rilevato a questo riguardo che il principio enunciato da Cass.ss.uu. n.19596/2020 secondo cui
“l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta e qualora essa non si
attivi alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo”, non è applicabile al caso di specie in cui, a seguito di quanto disposto dal giudice, la procedura di mediazione è
stata invece promossa dalla stessa parte opponente e la mancata partecipazione della parte opposta, all'epoca, non era sanzionata da alcuna norma, posto che l'art.12bis è stato introdotto nel decr.leg.vo n.28/2010 solo nel 2022 e applicabile dal 2023;
rilevato nel merito che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale nel procedimento di opposizione emesso per la riscossione di contributi condominiali, “il giudice deve
limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza
poter sindacare, in via incidentale, la loro validità essendo questa riservata al giudice davanti al
quale dette delibere siano state impugnate” (cfr. Cass.ss.uu.n.26629/2009, Cass.n.4672/2017);
ritenuto pertanto che, sempre secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in questi casi la delibera condominiale “costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova
l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la
condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga
contro tale decreto” (cfr. Cass.n.2387/2003, Cass.n.27292/2005);
4 rilevato che in questo giudizio parte opponente contesta le delibere assembleari di riparto delle spese, ma dette delibere non risultano neppure impugnate, così come risultano generiche le altre contestazioni posto che è pacifico che il credito azionato dal condominio deriva da delibere assembleari approvate e non impugnate;
ritenuto quindi che l'opposizione va rigettata e di conseguenza va rigettata anche la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente di ripetizione di indebito e/o ingiustificato arricchimento,
domande volte alla restituzione delle somme già pagate sempre a titolo di spese condominiali risultanti da delibere assembleari approvate e non impugnate;
ritenuto infine quanto alle spese di causa che la mancata partecipazione della parte ingiungente/opposta al procedimento di mediazione costituisce indubbiamente un comportamento da valutare negativamente posto che il legislatore ha introdotto l'esperimento della mediazione al fine di permettere di verificare concretamente la possibilità di una conciliazione così da evitare la causa e ridurre le pendenze giudiziali che espongono il Paese a sanzioni per il ritardo nei processi;
ritenuto perciò che sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione, nonostante il rigetto dell'opposizione;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
Co a) rigetta l'opposizione proposta da . avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 1671/2018 ordine n. 4818/2018 ruolo del
29 marzo 2018 con cui veniva ingiunto a PA. di Controparte_1
5 pagare a , quale amministratore del Controparte_2
Condominio Kennedy, la somma di euro 22.637,97 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
b) spese di causa compensate.
Così deciso in Brescia il 1° aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.8171/18 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 1671/2018 ordine n. 4818/2018 ruolo del 29
marzo 2018 (provvisoriamente esecutivo ex artt. 642 cpc e 63 disp.att. cc) con cui veniva ingiunto a PA. quale proprietaria di alcune unità Controparte_1
immobiliari del Condominio Kennedy, di pagare a , Controparte_2
1 quale amministratore di tale condominio, la somma di euro 22.637,97 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
Contr rilevato che proponeva opposizione avverso detto Controparte_1
decreto ingiuntivo con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c., chiedendo preliminarmente, in via principale, di dichiararsi il difetto di giurisdizione e/o competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del collegio arbitrale previsto nel regolamento condominiale (art. 31) per la risoluzione dei conflitti aventi ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della legge e dello stesso regolamento, in via subordinata dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso monitorio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. e l. 220/2012,
chiedendo nel merito, in via principale, l'accertamento della nullità delle delibere assembleari,
da ritenersi impugnate in quanto modificative delle tabelle millesimali e del riparto di spese condominiali in assenza di specifica delibera assembleare con conseguente illegittimità
dell'addebito ingiunto, eccependo, in subordine, l'erronea quantificazione del quantum debeatur
dovuta all'omesso computo della somma di 63.619,02 euro versata a titolo meramente conciliativo con riserva di ogni ripetizione ed azione, oltre all'addebito di spese non dovute per distacco dal sistema di riscaldamento centralizzato nonché di spese da attribuirsi ad altro condominio, esperendo infine ed in via riconvenzionale l'azione di ripetizione d'indebito e/o ingiustificato arricchimento al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente già
pagate;
rilevato che si costituiva l'amministrazione condominiale Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, contestando le
[...]
eccezioni preliminari e nello specifico deducendo l'inapplicabilità della clausola arbitrale poiché
2 non conteneva espressamente la competenza del collegio arbitrale in materia di ricorso monitorio contro i condomini morosi e pertanto andava interpretata restrittivamente in modo tale da consentire il ricorso all'ordinario strumento di tutela giurisdizionale, sottolineando che l'obbligo di attivare la mediazione sarebbe sorto, in capo all'opponente, successivamente alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto, rilevando l'inesistenza di delibere modificative delle tabelle millesimali o dei criteri di ripartizione, ma solo di delibere di approvazione delle spese rientranti nel regime della annullabilità, con conseguente scadenza dei termini per l'impugnativa;
rilevato che il giudice istruttore, con ordinanza 14 settembre 2018, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione e che non sussistessero i gravi motivi per la sospensione, quindi invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione di cui agli artt. 5 e 6 del decr.leg.vo n.28/2010 che però aveva esito negativo, per cui successivamente concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed infine, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta senza bisogno di ulteriore istruzione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che la causa può ben essere decisa sulla base della documentazione agli atti, senza bisogno di ulteriore istruzione;
rilevato quanto all'eccezione preliminare relativa alla competenza arbitrale che l'art.31 del
Regolamento Condominiale fa espresso riferimento alle controversie tra condomini e non a quelle tra condominio e condomini, per cui all'evidenza detta previsione non è applicabile al caso di specie che riguarda appunto una controversia tra condominio e condomini;
3 rilevato quanto alla improcedibilità/revoca del decreto ingiuntivo per mancato espletamento del procedimento di mediazione che nel caso di specie il procedimento di mediazione è stato espletato come si ricava agevolmente dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente (cfr.
verbale negativo Camera di Conciliazione 14 dicembre 2018);
rilevato a questo riguardo che il principio enunciato da Cass.ss.uu. n.19596/2020 secondo cui
“l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta e qualora essa non si
attivi alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo”, non è applicabile al caso di specie in cui, a seguito di quanto disposto dal giudice, la procedura di mediazione è
stata invece promossa dalla stessa parte opponente e la mancata partecipazione della parte opposta, all'epoca, non era sanzionata da alcuna norma, posto che l'art.12bis è stato introdotto nel decr.leg.vo n.28/2010 solo nel 2022 e applicabile dal 2023;
rilevato nel merito che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale nel procedimento di opposizione emesso per la riscossione di contributi condominiali, “il giudice deve
limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza
poter sindacare, in via incidentale, la loro validità essendo questa riservata al giudice davanti al
quale dette delibere siano state impugnate” (cfr. Cass.ss.uu.n.26629/2009, Cass.n.4672/2017);
ritenuto pertanto che, sempre secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in questi casi la delibera condominiale “costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova
l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la
condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga
contro tale decreto” (cfr. Cass.n.2387/2003, Cass.n.27292/2005);
4 rilevato che in questo giudizio parte opponente contesta le delibere assembleari di riparto delle spese, ma dette delibere non risultano neppure impugnate, così come risultano generiche le altre contestazioni posto che è pacifico che il credito azionato dal condominio deriva da delibere assembleari approvate e non impugnate;
ritenuto quindi che l'opposizione va rigettata e di conseguenza va rigettata anche la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente di ripetizione di indebito e/o ingiustificato arricchimento,
domande volte alla restituzione delle somme già pagate sempre a titolo di spese condominiali risultanti da delibere assembleari approvate e non impugnate;
ritenuto infine quanto alle spese di causa che la mancata partecipazione della parte ingiungente/opposta al procedimento di mediazione costituisce indubbiamente un comportamento da valutare negativamente posto che il legislatore ha introdotto l'esperimento della mediazione al fine di permettere di verificare concretamente la possibilità di una conciliazione così da evitare la causa e ridurre le pendenze giudiziali che espongono il Paese a sanzioni per il ritardo nei processi;
ritenuto perciò che sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione, nonostante il rigetto dell'opposizione;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
Co a) rigetta l'opposizione proposta da . avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 1671/2018 ordine n. 4818/2018 ruolo del
29 marzo 2018 con cui veniva ingiunto a PA. di Controparte_1
5 pagare a , quale amministratore del Controparte_2
Condominio Kennedy, la somma di euro 22.637,97 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
b) spese di causa compensate.
Così deciso in Brescia il 1° aprile 2025
Il giudice
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