Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 1104/2024, alle ore 10,57 sono comparsi l'Avv. Salvatore La Fauci per delega dell'Avv. L. Palermo per parte opponente e l'Avv. Andrea Scuderi per parte opposta che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni ed insistendo in atti e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 2.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. n. 1104/2024
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore (codice fiscale: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Catania, Via del Fasano n. 20, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Loriana Palermo dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- OPPONENTE –
CONTRO
, ( ), P. VA , titolare della Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 omonima impresa individuale con sede in via Traversa 6 Vanella MO n. 4 MO
TA (ME), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Andrea Scuderi, presso il cui studio, in viale XX Settembre n° 29 Catania, è elettivamente domiciliato;
-OPPOSTO –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di diritto pubblico.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 aprile 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 davanti a questo Tribunale opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 131/2024 del
1.2.2024 emesso dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento n. R.G. 4520/2023 il 29.01.2024, depositato il 1.2.2024 e notificato in pari data, con il quale al
è stato ingiunto il pagamento della somma di € 40.420,99, oltre Parte_1 interessi e spese del procedimento, in favore di , di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale;
riferiva che, a seguito di determina n. 86 del 9.9.2021, prot. n. 197, il comune aveva affidato a controparte “i lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante il ripristino delle strutture/sorgenti e Parte_2 ricadenti nel territorio del , con consegna dei lavori Parte_3 Parte_1 avvenuta in data 14.10.2021; che, con deliberazione del C.C. n. 27 del 30.08.2022, il aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo Parte_1
246 del decreto legislativo n. 267/2000; che, con istanza del 10.01.2023 prot. n. 766,
l'opposto aveva proposto domanda di insinuazione alla massa passiva per il credito portato in ingiunzione, tanto che aveva chiesto di essere ammesso per l'“Importo totale del credito distinto per capitale, accessori e interessi: € 38.099,71, oltre iva + € 4.275 per somme urgenti”, ovvero per le fatture n. 14 del 21.09.2022 e n. 2 del 25.03.2023; che, nonostante il dichiarato dissesto e la domanda di ammissione alla massa passiva (che ne determinava la piena conoscenza della controparte), con il ricorso monitorio oggi opposto la Pt_4 aveva avanzato innanzi l'intestato Tribunale domanda di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma portata con l'istanza e afferente fatti e atti imputabili al periodo di dissesto;
che, dunque, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato perché inammissibile e infondato;
che, infatti, la pretesa creditoria del rientrava nella CP_1 gestione della massa passiva di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, atteso che i fatti e/o atti di gestione dai quali trarrebbe origine la pretesa creditoria sono cronologicamente riferibili al periodo di dissesto;
che, in ogni caso, il presunto credito era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità atteso che non risultava alcun appostamento in bilancio utile ed impegnato a tal fine.
Per quanto sopra, chiedeva revocarsi il d.i. opposto, vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, , titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le ragioni che indicava, con la conferma del d.i. opposto, vinte le spese.
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa, istruita esclusivamente mediante produzione documentale, sulle conclusioni in epigrafe indicate, già concesso termine per note, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta dal Parte_1 davanti a questo Tribunale al decreto ingiuntivo n. 131/2024 del
[...]
1.2.2024 emesso dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento n. R.G.
4520/2023 il 29.01.2024, depositato il 1.2.2024 e notificato in pari data, con il gli è stato ingiunto al pagamento della somma di € 40.420,99, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di , di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale;
ha eccepito, con il principale motivo di opposizione, che, con deliberazione del C.C. n. 27 del 30.08.2022, il ha dichiarato lo Parte_1 stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo n. 267/2000; che, a seguito di determina n. 86 del 9.9.2021, prot. n. 197, lo stesso aveva affidato a controparte “i lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante il ripristino delle strutture/sorgenti e ricadenti nel territorio del Parte_2 Parte_3
Comune di , con consegna dei lavori avvenuta in data 14.10.2021; che Pt_1
l'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 espressamente prevede che “..l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva..”; che, quindi, sotto il profilo contabile il credito attivato da controparte andrebbe imputato al Bilancio della gestione liquidatoria e non a quello della gestione ordinaria, circostanza che determinerebbe l'illegittimità del decreto ingiuntivo, poiché, come detto le pretese azionate dal sono cronologicamente riferibili ad atti e/o CP_1 fatti di gestione afferenti al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di
Liquidazione.
Ciò detto, gli assunti dell'opponente, alla luce anche dei recenti arresti della Corte di
Cassazione, non possono essere da questo Ufficio condivisi.
In primo luogo, e detto che i fatti di cui in premessa non sono in contestazione tra le parti, va osservato che il richiamato articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000 prevede appunto che: “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.”. Pe quanto sopra, e detto che non sussistono contestazioni neanche in ordine alla circostanza per cui il credito vantato di cui in oggetto rientri ratione temporis nella disciplina citata, va pure osservato che la disposizione di cui al precedente art. 248, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267/2000, prevede “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.”. Ciò detto, sul punto, la Corte di Cassazione, che si condivide, ha recentemente affermato che “Ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del Pt_1 rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né alcuna sostituzione dell'organo della procedura Pt_1 agli organi istituzionali dell'ente.”( Cassazione civile sez. I, 21/02/2025, n.4582).
In particolare, ha ricordato la Corte regolatrice che la formulazione dell'art. 248 comma
2 T.U.E.L. secondo cui "Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione" è pressoché identica a quella dell'art. 81, comma secondo, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 - come sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 – che è stato interpretato dalla stessa
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1191/2001, che ha statuito che, se è pur vero che dopo la dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, "nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del Pt_1 nè alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente".
Nella parte motiva, la Corte ha precisato che, come anche rilevato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 242/1994, la dichiarazione di dissesto dell'ente territoriale non lo spoglia della sua capacità processuale, né, tantomeno, pone in posizione antitetica i suoi organi istituzionali ed il Commissario straordinario liquidatore.
Per quanto sopra, non essendo neanche contestato nel merito il credito fatto valere dalla parte istante, l'opposizione proposta dal comune va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato acquisendo lo stesso il crisma della definitiva esecutività.
Ogni altra questione è assorbita. Le spese della presente fase del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico del e in favore della Parte_1 parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione proposta dal e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 131/2024 del 1.2.2024 emesso dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento n. R.G. 4520/2023 il 29.01.2024, depositato l' 1.2.2024;
− Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
− Condanna il in persona del legale rappresentate, alla Parte_1 rifusione in favore di , titolare dell'omonima ditta, delle spese Controparte_1 processuali della presente fase del giudizio che si liquidano in complessivi €
3.809,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Così deciso in Messina, il 2.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna