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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/11/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 335 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA (P. I.V.A. e C.F.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Francavilla al Mare, Viale Nettuno n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Renzo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F e P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC
dell'Avv. Alessandro Lanzi, che la rappresenta e difende Email_1 come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per l'attrice: Accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa:
1. la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza del predetto decreto ingiuntivo D.I. n. 77/2025 del 01/03/2025 RG n. 212/2025, non disporre la provvisoria esecutività dello stesso sia in virtù della solvibilità dell'Ente opponente sia in considerazione del parziale pagamento già effettuato per le somme non contestate e disporne la revoca per le ragioni esposte e/o comunque dichiarare non dovuta la somma di € 7.627,44= ex artt. 1375 e 1460 c.c.; 2. l'illegittima maggiorazione dei prezzi delle forniture di cui alle fatture rimaste non saldate Parte dalla in quanto non corrispondenti ai contratti sottoscritti tra le parti, l'avvenuto pagamento della somma di € 5.332,56 = per le fatture 1, 2, 5 e 6, e per l'effetto dichiarare non dovuta la restante somma richiesta pari ad € 7.627,44=;
3. non dovuta all'opposta la somma di € 240,00 richiesta a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2002 per ciascuna fattura azionata;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria. Parte Per la convenuta: in via principale: - rigettare l'Opposizione dell' in quanto Parte infondata in fatto e diritto. In ogni caso: - condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.2.2025, quale mandataria Controparte_1 all'incasso di ha chiesto ingiungersi alla Controparte_2 [...] il pagamento della somma di € 12.960,00, per Parte_1 sorte capitale e risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/2002, oltre interessi e spese della fase monitoria, lamentando il mancato pagamento integrale di sei fatture. Parte Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla la quale ha eccepito il mancato Contr rispetto da parte della dei prezzi dei medicinali di cui ai contratti di fornitura sottoscritti. Ha dedotto che i contratti citati e ricollegabili alle fatture richieste riportavano un costo di fornitura del medicinale diverso rispetto a quello fatturato dalla Pt_3 Contr
e di cui al D.I. opposto, so a che pertanto, in parte, non deve esser riconosciuta. In particolate:
- 1 Fattura n. 2024000010029720 del 24/06/2024 - Importo € 8.460,00 o Ordine collegato: OM3/10315/2024 del 21/06/2024 o Stato: Ordine emesso entro il periodo di validità contrattuale (prorogato al 30/06/2024).
- 2. Fattura n. 2024000010030470 del 27/06/2024 - Importo € 636,00 o Ordine collegato: 3461/2024 del 21/06/2024 o Stato: Ordine emesso entro il periodo di validità contrattuale (prorogato al 30/06/2024).
3. Fattura n. 2024000010035014 del 24/07/2024 - Importo € 636,00 o Ordine collegato: OM3/3921/2024 del 24/07/2024 o Stato: Ordine emesso successivamente alla scadenza contrattuale del 30/06/2024.
4. Fattura n. 2024000010034584 del 22/07/2024 - Importo € 1.696,00 o Ordine collegato: O51/5499/2024 del 09/07/2024 Stato: Ordine emesso successivamente alla scadenza contrattuale del 30/06/2024.
5. Fattura n. 2024000010027816 del 11/06/2024 - Importo € 424,00 o Ordine collegato: OM3/3234/2024 del 11/06/2024 Stato: Ordine emesso entro il periodo di validità contrattuale (prorogato al 30/06/2024).
6. Fattura n. 2024000010028317 del 13/06/2024 - Importo € 848,00 o Ordine collegato: O51/4723/2024 del 12/06/2024 o Stato: ordine emesso entro il periodo di validità contrattuale (prorogato al 30/06/2024). Tutti gli ordini sopra menzionati sono associati al Contratto Areas n. 5375/2024 e si riferiscono alla fornitura del farmaco ESMERON*EV 10FL 50MG/5ML (Gara Regionale III FARMACI OSPEDALIERI - Determina ARIC n. 98 del 21/04/2021). Il Contratto Areas n. 5375/2024 è stato generato a seguito della Delibera n. 672/2024, di recepimento della Determina ARIC n. 59 del 21/03/2024. Tale determina ha disposto l'ulteriore prosecuzione e differimento temporale dei termini contrattuali originari, fissando la nuova scadenza di validità al 30/06/2024. Pertanto, come evidenziato nell'elenco sopra riportato, le fatture nn. 1, 2, 5 e 6 risultano collegate a ordini emessi durante il periodo di validità contrattuale (ossia entro il 30/06/2024), mentre le fatture nn. 3 e 4 sono collegate a ordini emessi successivamente a tale data. Parte L'ufficio servizi economici e logistici della infatti, con note del 24.05.2024 (cfr. doc. 2) e con resoconto dettagliato del 12 025 e del 10.04.2025 (cfr.doc. 2 e 5) comunicava che le fatture per le quali era richiesto il pagamento risultavano bloccate in contabilità a causa dell'incongruenza prezzo ordine/fattura e come altre, invece, fossero già state oggetto di emissione di apposite note di credito proprio da parte dell'opposta la quale aveva riconosciuto di sua iniziativa l'errore di fatturazione ed emesso relativa nota di credito (cfr.doc. 2). In particolare risultano evidenti maggiorazioni anche su farmaci inseriti in altre fatture oggetto di nota di credito, relativi agli stessi medicinali oggi richiesti nel decreto opposto:
- cod. areas 49313 ESMERON*EV 10FL/5ML ( cod. areas 49313) risulta maggiorato da 6.36182 € sc. 83,841% a 42,40 € presso unitario - ordinato a 6,36182 € sc. 83,8471 % e fatturato a 4,24 € (prezzo unitario). Per tutto quanto sopra la riconosce al ricorrente la somma di € 5.332,56 in CP_3 quanto dovuta, ma con la restante somma di € 7.627,44= in quanto indebitamente fatturata. In tal senso si allega determina di liquidazione della somma di € 5.332,56 ( all. 6) predisposta a favore della ricorrente opposta. Ha, altresì contestato la debenza del risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/2002 per tutte le fatture. Si è costituita la deducendo, con riferimento alla asserita erronea CP_1 fatturazione, di aver avviato con la mandante le opportune verifiche contabili, insistendo nel rigetto del ricorso. Ciò detto, l'opposizione va accolta con riferimento alla contestazione delle fatture, non avendo parte opposta prodotto alcuna documentazione volta a suffragare la propria pretesa creditoria, nonostante le contestazioni della attrice. Quindi, in conclusione il credito va rideterminato, per sorte capitale, in € 5.332,56 ed € 80,00 per indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, dovendosi non considerare le fatture per le quali è stata accolta la contestazione. La somma di € 5.332,56 risulta già liquidata (doc. 6 opposta). Le spese di lite del giudizio di opposizione possono compensarsi mentre le spese monitorie vanno riconosciute per il 50%. Non risulta possibile porsi questione di legittimità costituzionale in quanto il diritto comunitario è sovraordinato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2025 del 01/03/2025 RG n. 212/2025 emesso dal Tribunale di Chieti il 1.3.2025;
2) NA (P. I.V.A. e Parte_1
C.F.: ) al pagamento, in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(C.F e P. I.V.A.: ), di € 80,00, oltre interessi maturati e P.IVA_2 maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002 e degli interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002 sulla somma di € 5.332,56 e fino alla data di avvenuta liquidazione;
3) NA la (P. I.V.A. Parte_1
e C.F.: alla rifusione del 50% delle spese e dei compensi P.IVA_1 come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, in favore della CP_1
(C.F e P. I.V.A.: ).
[...] P.IVA_2
Chieti 27.11.2025. Il G.U. Dott. Francesco Turco
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 335 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA (P. I.V.A. e C.F.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Francavilla al Mare, Viale Nettuno n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Renzo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F e P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC
dell'Avv. Alessandro Lanzi, che la rappresenta e difende Email_1 come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per l'attrice: Accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa:
1. la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza del predetto decreto ingiuntivo D.I. n. 77/2025 del 01/03/2025 RG n. 212/2025, non disporre la provvisoria esecutività dello stesso sia in virtù della solvibilità dell'Ente opponente sia in considerazione del parziale pagamento già effettuato per le somme non contestate e disporne la revoca per le ragioni esposte e/o comunque dichiarare non dovuta la somma di € 7.627,44= ex artt. 1375 e 1460 c.c.; 2. l'illegittima maggiorazione dei prezzi delle forniture di cui alle fatture rimaste non saldate Parte dalla in quanto non corrispondenti ai contratti sottoscritti tra le parti, l'avvenuto pagamento della somma di € 5.332,56 = per le fatture 1, 2, 5 e 6, e per l'effetto dichiarare non dovuta la restante somma richiesta pari ad € 7.627,44=;
3. non dovuta all'opposta la somma di € 240,00 richiesta a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2002 per ciascuna fattura azionata;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria. Parte Per la convenuta: in via principale: - rigettare l'Opposizione dell' in quanto Parte infondata in fatto e diritto. In ogni caso: - condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.2.2025, quale mandataria Controparte_1 all'incasso di ha chiesto ingiungersi alla Controparte_2 [...] il pagamento della somma di € 12.960,00, per Parte_1 sorte capitale e risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/2002, oltre interessi e spese della fase monitoria, lamentando il mancato pagamento integrale di sei fatture. Parte Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla la quale ha eccepito il mancato Contr rispetto da parte della dei prezzi dei medicinali di cui ai contratti di fornitura sottoscritti. Ha dedotto che i contratti citati e ricollegabili alle fatture richieste riportavano un costo di fornitura del medicinale diverso rispetto a quello fatturato dalla Pt_3 Contr
e di cui al D.I. opposto, so a che pertanto, in parte, non deve esser riconosciuta. In particolate:
- 1 Fattura n. 2024000010029720 del 24/06/2024 - Importo € 8.460,00 o Ordine collegato: OM3/10315/2024 del 21/06/2024 o Stato: Ordine emesso entro il periodo di validità contrattuale (prorogato al 30/06/2024).
- 2. Fattura n. 2024000010030470 del 27/06/2024 - Importo € 636,00 o Ordine collegato: 3461/2024 del 21/06/2024 o Stato: Ordine emesso entro il periodo di validità contrattuale (prorogato al 30/06/2024).
3. Fattura n. 2024000010035014 del 24/07/2024 - Importo € 636,00 o Ordine collegato: OM3/3921/2024 del 24/07/2024 o Stato: Ordine emesso successivamente alla scadenza contrattuale del 30/06/2024.
4. Fattura n. 2024000010034584 del 22/07/2024 - Importo € 1.696,00 o Ordine collegato: O51/5499/2024 del 09/07/2024 Stato: Ordine emesso successivamente alla scadenza contrattuale del 30/06/2024.
5. Fattura n. 2024000010027816 del 11/06/2024 - Importo € 424,00 o Ordine collegato: OM3/3234/2024 del 11/06/2024 Stato: Ordine emesso entro il periodo di validità contrattuale (prorogato al 30/06/2024).
6. Fattura n. 2024000010028317 del 13/06/2024 - Importo € 848,00 o Ordine collegato: O51/4723/2024 del 12/06/2024 o Stato: ordine emesso entro il periodo di validità contrattuale (prorogato al 30/06/2024). Tutti gli ordini sopra menzionati sono associati al Contratto Areas n. 5375/2024 e si riferiscono alla fornitura del farmaco ESMERON*EV 10FL 50MG/5ML (Gara Regionale III FARMACI OSPEDALIERI - Determina ARIC n. 98 del 21/04/2021). Il Contratto Areas n. 5375/2024 è stato generato a seguito della Delibera n. 672/2024, di recepimento della Determina ARIC n. 59 del 21/03/2024. Tale determina ha disposto l'ulteriore prosecuzione e differimento temporale dei termini contrattuali originari, fissando la nuova scadenza di validità al 30/06/2024. Pertanto, come evidenziato nell'elenco sopra riportato, le fatture nn. 1, 2, 5 e 6 risultano collegate a ordini emessi durante il periodo di validità contrattuale (ossia entro il 30/06/2024), mentre le fatture nn. 3 e 4 sono collegate a ordini emessi successivamente a tale data. Parte L'ufficio servizi economici e logistici della infatti, con note del 24.05.2024 (cfr. doc. 2) e con resoconto dettagliato del 12 025 e del 10.04.2025 (cfr.doc. 2 e 5) comunicava che le fatture per le quali era richiesto il pagamento risultavano bloccate in contabilità a causa dell'incongruenza prezzo ordine/fattura e come altre, invece, fossero già state oggetto di emissione di apposite note di credito proprio da parte dell'opposta la quale aveva riconosciuto di sua iniziativa l'errore di fatturazione ed emesso relativa nota di credito (cfr.doc. 2). In particolare risultano evidenti maggiorazioni anche su farmaci inseriti in altre fatture oggetto di nota di credito, relativi agli stessi medicinali oggi richiesti nel decreto opposto:
- cod. areas 49313 ESMERON*EV 10FL/5ML ( cod. areas 49313) risulta maggiorato da 6.36182 € sc. 83,841% a 42,40 € presso unitario - ordinato a 6,36182 € sc. 83,8471 % e fatturato a 4,24 € (prezzo unitario). Per tutto quanto sopra la riconosce al ricorrente la somma di € 5.332,56 in CP_3 quanto dovuta, ma con la restante somma di € 7.627,44= in quanto indebitamente fatturata. In tal senso si allega determina di liquidazione della somma di € 5.332,56 ( all. 6) predisposta a favore della ricorrente opposta. Ha, altresì contestato la debenza del risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/2002 per tutte le fatture. Si è costituita la deducendo, con riferimento alla asserita erronea CP_1 fatturazione, di aver avviato con la mandante le opportune verifiche contabili, insistendo nel rigetto del ricorso. Ciò detto, l'opposizione va accolta con riferimento alla contestazione delle fatture, non avendo parte opposta prodotto alcuna documentazione volta a suffragare la propria pretesa creditoria, nonostante le contestazioni della attrice. Quindi, in conclusione il credito va rideterminato, per sorte capitale, in € 5.332,56 ed € 80,00 per indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, dovendosi non considerare le fatture per le quali è stata accolta la contestazione. La somma di € 5.332,56 risulta già liquidata (doc. 6 opposta). Le spese di lite del giudizio di opposizione possono compensarsi mentre le spese monitorie vanno riconosciute per il 50%. Non risulta possibile porsi questione di legittimità costituzionale in quanto il diritto comunitario è sovraordinato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2025 del 01/03/2025 RG n. 212/2025 emesso dal Tribunale di Chieti il 1.3.2025;
2) NA (P. I.V.A. e Parte_1
C.F.: ) al pagamento, in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(C.F e P. I.V.A.: ), di € 80,00, oltre interessi maturati e P.IVA_2 maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002 e degli interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002 sulla somma di € 5.332,56 e fino alla data di avvenuta liquidazione;
3) NA la (P. I.V.A. Parte_1
e C.F.: alla rifusione del 50% delle spese e dei compensi P.IVA_1 come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, in favore della CP_1
(C.F e P. I.V.A.: ).
[...] P.IVA_2
Chieti 27.11.2025. Il G.U. Dott. Francesco Turco