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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 248/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Antico, presso il cui studio in
Cittanova (RC), Via San Girolamo n. 5, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Sofia presso il cui studio, in Gioia
Tauro alla via C. Battisti n.2, è elettivamente domiciliata;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Modifica condizioni separazione.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza del 23.05.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 23.02.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario con il 26.6.1999; che con decreto cron. n. 3410/2018 del Controparte_1
12.06.2018 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicati;
che in quella sede si era obbligato, al punto 5, a corrispondere un Parte_2 assegno mensile pari a € 250,00 a titolo di mantenimento dei figli (nata il [...]), Per_1 Per_2 (nata il [...]) e (nato il [...]) oltre al 50% delle spese straordinarie e, Persona_3 al punto 6, a trasferire insieme alla moglie la comproprietà dell'immobile ai figli con riserva di usufrutto a favore dei genitori;
che a partire dal 31.10.2022, in seguito alla scadenza del contratto di lavoro, il percepiva quale unica fonte di reddito la NASPI per un importo mensile di € 748,98; Pt_2 che la figlia aveva raggiunto l'indipendenza economica già nel 2020 quando era stata assunta Per_1 come docente.
Tutto ciò premesso, il ricorrente evidenziava che la mutata situazione personale, in uno con quella della figlia , consentivano una modifica delle condizioni di separazione. Pertanto, chiedeva Per_1
“la revisione dei punti 5 e 6 delle condizioni di separazione omologate con decreto di n. cron. 3410/18 del 12/06/2018, reso nell'ambito del procedimento n. 1883/2017 R.G., Tribunale di Palmi, Sezione
Civile, e, per l'effetto, Voglia:
1. ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in capo al sig. nella misura di €. 150,00 cadauno, ovvero nella diversa somma Parte_2 ritenuta di giustizia comunque inferiore a quella oggi stabilita, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e da concordare preventivamente, con esclusione della figlia maggiorenne che ha già raggiunto Per_4
l'indipendenza economica;
2. accertare e dichiarare che il sig. non è obbligato a Parte_2 trasferire, in favore dei figli, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Gioia Tauro (RC) Via
Provinciale per Rizziconi snc, ad oggi in comproprietà con l'ex coniuge.”
Con decreto il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 24.5.2024.
All'udienza il ricorrente deduceva che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario e chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione. Il giudice fissava la nuova udienza al 18.10.2024. In tale sede il ricorrente evidenziava di non aver effettuato la notifica pertanto il Giudice, attesa la non costituzione della convenuta, assegnava termine perentorio per la rinnovazione.
Il 21.02.2025 si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto Controparte_1 non era allegata la documentazione prescritta dall'art 473bis.12 cpc;
sosteneva l'infondatezza delle richieste introduttive, considerato che sulle medesime domande già si era pronunciato il Tribunale nell'ambito del procedimento di divorzio n. n.970/2020 R.G.AA.CC., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poi conclusosi con sentenza del 24.10.2024, nel quale il in Pt_2 relazione al mantenimento della prole, aveva ottenuto il riconoscimento della “revisione” degli accordi di separazione consensuale, per come esattamente proposti nel presente giudizio;
inoltre, era in corso un diverso procedimento per lo scioglimento della comunione ordinaria dei beni (n.949/23
R.G.AA.CC.) con oggetto lo stesso immobile di cui il si era obbligato a trasferire la nuda Pt_2 proprietà ai figli. La resistente continuava, evidenziando come il ricorrente non versasse il Controparte_1 mantenimento dal gennaio 2020 e non partecipava alle spese straordinarie da ancor più tempo. Infine, sottolineava come nel punto 6 delle condizioni della separazione il si era obbligato a trasferire Pt_2 solo la nuda proprietà rimanendo usufruttuario del bene insieme alla moglie per cui non sussistevano valide ragioni che giustificassero la modifica dell'obbligazione assunta. Pertanto, la resistente chiedeva di “1) dichiarare inammissibili o comunque infondate le avverse domande;
2) condannare il ricorrente al pagamento in favore della concludente dell'indennizzo di cui all'art.96 c.p.c. nella misura che sarà equitativamente determinata;
3) condannare il signor a pagare Parte_1 alla signora le spese ed i compensi del presente giudizio, gravati degli Controparte_1 accessori di legge (rimborso forfetario, c.a. ed i.v.a.).”
All'udienza del 21.02.2025 le parti non comparivano personalmente e il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rinviava al 2.5.2025 ex art 127 ter cpc.
Nelle note il ricorrente chiedeva la riunione del giudizio con quello portante rg n. 949/2023 pendente tra le stesse parti ed avente per oggetto lo scioglimento della comunione dei beni. La resistente si opponeva.
Il Giudice con ordinanza rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 23.5.2025 ex art
127 ter cpc.
Nelle note la resistente si riportava alle conclusioni già formulate, mentre il ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo la sentenza di divorzio statuito sulle domande del presente giudizio. Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Ritiene il Collegio che la domanda sia infondata.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” (cfr. Cassazione civile sez. I,
03/03/2006, n.4714; Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n.19845).
Si tratta di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Sul punto, la Suprema Corte, ha affermato che, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07;
Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate (Cass. n. 576/94; Cass. n.
6881/91).
Il Giudice, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., 3 sez., 271/06)
Nel caso di specie, all'atto dell'introduzione del giudizio era già pendente tra le parti il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rg 970/2020), nel quale erano state poste le medesime questioni economiche del presente giudizio, tanto che, ancora prima della instaurazione del contraddittorio con la costituzione della resistente, era stata emessa, in data 24.10.2024, sentenza di divorzio, nell'ambito di quel procedimento.
Con la predetta sentenza di divorzio il Tribunale aveva statuito, accogliendo le medesime richieste attoree, articolate anche nel presente giudizio, ponendo “a carico di quale contributo Parte_2 per il mantenimento del figlio minore di età e della figlia maggiorenne ma Persona_3 Per_2 economicamente non autosufficiente un assegno mensile di € 150,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT” e aveva dichiarato “che a far data dal deposito della presente sentenza non ha diritto all'assegno di mantenimento a carico di ”; Parte_3 Parte_2 mentre riguardo alla modifica del punto 6 delle condizioni di separazione era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Tuttavia, alla luce della superiore giurisprudenza, deve ritenersi che nella vicenda odierna non si è verificata alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere, ovvero il sopravvenire di una situazione oggettiva che elimini le ragioni di contrasto tra le parti: invero, parte ricorrente ha introdotto un giudizio di modifica delle condizioni di separazione quando già era pendente (dal 2020) un procedimento di divorzio tra le medesime parti e nel quale il aveva articolato le medesime Pt_2 richieste, oggi riproposte;
tale giudizio divorzile ha carattere assorbente rispetto a tutte le questioni inerenti la regolamentazione dei rapporti familiari (comprese quelle di ordine economico) poste all'attenzione anche di questo Giudice. Ciò che difetta, dunque è, ancor prima dell'introduzione del presente giudizio, l'esistenza stessa di una res litigiosa su cui controvertere, quando era già oggetto di giudizio la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le medesime parti.
Peraltro, neppure può pronunciarsi l'inammissibilità, la quale viene dichiarata ogni qual volta manchi una condizione dell'azione, la quale potrebbe sopravvenire nel corso del giudizio o anche in seguito;
nel caso di specie, va da sé che il divorzio di per sé esclude in radice qualsiasi modifica delle condizioni di separazione.
Infine, alcuna riunione poteva essere prevista con il giudizio n. 949/2023 R.G. avente ad oggetto la materia dello scioglimento della comunione, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di “connessione qualificata” prevista rispetto ai giudizi in materia di famiglia.
Pertanto, va rigettato il ricorso di . Parte_2
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente in favore Parte_2 della resistente : le stesse sono liquidate come da dispositivo, valore Controparte_1 indeterminabile e complessità bassa, solo fase di studio, introduttiva e decisionale ai minimi, in considerazione delle difese esplicate e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la chiesta condanna alla lite temeraria del ricorrente, dovendo ritenersi che le difese argomentate, pur non accolte dall'odierno Giudicante, rientrano nel diritto di difesa della parte e, pertanto, di per sé devono ritenersi prive dei connotati di mala fede o colpa grave richiesti dalla norma di cui all'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, sentito il procuratore della parte costituita ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] contro così provvede: Pt_1 Controparte_1 rigetta le domande di Parte_2 condanna alla refusione a delle spese di lite che si liquidano Parte_2 Controparte_1 in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 29.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Antico, presso il cui studio in
Cittanova (RC), Via San Girolamo n. 5, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Sofia presso il cui studio, in Gioia
Tauro alla via C. Battisti n.2, è elettivamente domiciliata;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Modifica condizioni separazione.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza del 23.05.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 23.02.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario con il 26.6.1999; che con decreto cron. n. 3410/2018 del Controparte_1
12.06.2018 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicati;
che in quella sede si era obbligato, al punto 5, a corrispondere un Parte_2 assegno mensile pari a € 250,00 a titolo di mantenimento dei figli (nata il [...]), Per_1 Per_2 (nata il [...]) e (nato il [...]) oltre al 50% delle spese straordinarie e, Persona_3 al punto 6, a trasferire insieme alla moglie la comproprietà dell'immobile ai figli con riserva di usufrutto a favore dei genitori;
che a partire dal 31.10.2022, in seguito alla scadenza del contratto di lavoro, il percepiva quale unica fonte di reddito la NASPI per un importo mensile di € 748,98; Pt_2 che la figlia aveva raggiunto l'indipendenza economica già nel 2020 quando era stata assunta Per_1 come docente.
Tutto ciò premesso, il ricorrente evidenziava che la mutata situazione personale, in uno con quella della figlia , consentivano una modifica delle condizioni di separazione. Pertanto, chiedeva Per_1
“la revisione dei punti 5 e 6 delle condizioni di separazione omologate con decreto di n. cron. 3410/18 del 12/06/2018, reso nell'ambito del procedimento n. 1883/2017 R.G., Tribunale di Palmi, Sezione
Civile, e, per l'effetto, Voglia:
1. ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in capo al sig. nella misura di €. 150,00 cadauno, ovvero nella diversa somma Parte_2 ritenuta di giustizia comunque inferiore a quella oggi stabilita, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e da concordare preventivamente, con esclusione della figlia maggiorenne che ha già raggiunto Per_4
l'indipendenza economica;
2. accertare e dichiarare che il sig. non è obbligato a Parte_2 trasferire, in favore dei figli, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Gioia Tauro (RC) Via
Provinciale per Rizziconi snc, ad oggi in comproprietà con l'ex coniuge.”
Con decreto il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 24.5.2024.
All'udienza il ricorrente deduceva che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario e chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione. Il giudice fissava la nuova udienza al 18.10.2024. In tale sede il ricorrente evidenziava di non aver effettuato la notifica pertanto il Giudice, attesa la non costituzione della convenuta, assegnava termine perentorio per la rinnovazione.
Il 21.02.2025 si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto Controparte_1 non era allegata la documentazione prescritta dall'art 473bis.12 cpc;
sosteneva l'infondatezza delle richieste introduttive, considerato che sulle medesime domande già si era pronunciato il Tribunale nell'ambito del procedimento di divorzio n. n.970/2020 R.G.AA.CC., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poi conclusosi con sentenza del 24.10.2024, nel quale il in Pt_2 relazione al mantenimento della prole, aveva ottenuto il riconoscimento della “revisione” degli accordi di separazione consensuale, per come esattamente proposti nel presente giudizio;
inoltre, era in corso un diverso procedimento per lo scioglimento della comunione ordinaria dei beni (n.949/23
R.G.AA.CC.) con oggetto lo stesso immobile di cui il si era obbligato a trasferire la nuda Pt_2 proprietà ai figli. La resistente continuava, evidenziando come il ricorrente non versasse il Controparte_1 mantenimento dal gennaio 2020 e non partecipava alle spese straordinarie da ancor più tempo. Infine, sottolineava come nel punto 6 delle condizioni della separazione il si era obbligato a trasferire Pt_2 solo la nuda proprietà rimanendo usufruttuario del bene insieme alla moglie per cui non sussistevano valide ragioni che giustificassero la modifica dell'obbligazione assunta. Pertanto, la resistente chiedeva di “1) dichiarare inammissibili o comunque infondate le avverse domande;
2) condannare il ricorrente al pagamento in favore della concludente dell'indennizzo di cui all'art.96 c.p.c. nella misura che sarà equitativamente determinata;
3) condannare il signor a pagare Parte_1 alla signora le spese ed i compensi del presente giudizio, gravati degli Controparte_1 accessori di legge (rimborso forfetario, c.a. ed i.v.a.).”
All'udienza del 21.02.2025 le parti non comparivano personalmente e il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rinviava al 2.5.2025 ex art 127 ter cpc.
Nelle note il ricorrente chiedeva la riunione del giudizio con quello portante rg n. 949/2023 pendente tra le stesse parti ed avente per oggetto lo scioglimento della comunione dei beni. La resistente si opponeva.
Il Giudice con ordinanza rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 23.5.2025 ex art
127 ter cpc.
Nelle note la resistente si riportava alle conclusioni già formulate, mentre il ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo la sentenza di divorzio statuito sulle domande del presente giudizio. Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Ritiene il Collegio che la domanda sia infondata.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” (cfr. Cassazione civile sez. I,
03/03/2006, n.4714; Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n.19845).
Si tratta di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Sul punto, la Suprema Corte, ha affermato che, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07;
Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate (Cass. n. 576/94; Cass. n.
6881/91).
Il Giudice, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., 3 sez., 271/06)
Nel caso di specie, all'atto dell'introduzione del giudizio era già pendente tra le parti il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rg 970/2020), nel quale erano state poste le medesime questioni economiche del presente giudizio, tanto che, ancora prima della instaurazione del contraddittorio con la costituzione della resistente, era stata emessa, in data 24.10.2024, sentenza di divorzio, nell'ambito di quel procedimento.
Con la predetta sentenza di divorzio il Tribunale aveva statuito, accogliendo le medesime richieste attoree, articolate anche nel presente giudizio, ponendo “a carico di quale contributo Parte_2 per il mantenimento del figlio minore di età e della figlia maggiorenne ma Persona_3 Per_2 economicamente non autosufficiente un assegno mensile di € 150,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT” e aveva dichiarato “che a far data dal deposito della presente sentenza non ha diritto all'assegno di mantenimento a carico di ”; Parte_3 Parte_2 mentre riguardo alla modifica del punto 6 delle condizioni di separazione era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Tuttavia, alla luce della superiore giurisprudenza, deve ritenersi che nella vicenda odierna non si è verificata alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere, ovvero il sopravvenire di una situazione oggettiva che elimini le ragioni di contrasto tra le parti: invero, parte ricorrente ha introdotto un giudizio di modifica delle condizioni di separazione quando già era pendente (dal 2020) un procedimento di divorzio tra le medesime parti e nel quale il aveva articolato le medesime Pt_2 richieste, oggi riproposte;
tale giudizio divorzile ha carattere assorbente rispetto a tutte le questioni inerenti la regolamentazione dei rapporti familiari (comprese quelle di ordine economico) poste all'attenzione anche di questo Giudice. Ciò che difetta, dunque è, ancor prima dell'introduzione del presente giudizio, l'esistenza stessa di una res litigiosa su cui controvertere, quando era già oggetto di giudizio la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le medesime parti.
Peraltro, neppure può pronunciarsi l'inammissibilità, la quale viene dichiarata ogni qual volta manchi una condizione dell'azione, la quale potrebbe sopravvenire nel corso del giudizio o anche in seguito;
nel caso di specie, va da sé che il divorzio di per sé esclude in radice qualsiasi modifica delle condizioni di separazione.
Infine, alcuna riunione poteva essere prevista con il giudizio n. 949/2023 R.G. avente ad oggetto la materia dello scioglimento della comunione, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di “connessione qualificata” prevista rispetto ai giudizi in materia di famiglia.
Pertanto, va rigettato il ricorso di . Parte_2
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente in favore Parte_2 della resistente : le stesse sono liquidate come da dispositivo, valore Controparte_1 indeterminabile e complessità bassa, solo fase di studio, introduttiva e decisionale ai minimi, in considerazione delle difese esplicate e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la chiesta condanna alla lite temeraria del ricorrente, dovendo ritenersi che le difese argomentate, pur non accolte dall'odierno Giudicante, rientrano nel diritto di difesa della parte e, pertanto, di per sé devono ritenersi prive dei connotati di mala fede o colpa grave richiesti dalla norma di cui all'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, sentito il procuratore della parte costituita ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] contro così provvede: Pt_1 Controparte_1 rigetta le domande di Parte_2 condanna alla refusione a delle spese di lite che si liquidano Parte_2 Controparte_1 in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 29.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola