CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1022/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Orciano di Pesaro alla Via Matteotti
n. 4, elettivamente domiciliata in Fano (PU) alla Via Fanella n. 1, presso lo studio dell'Avv. Franco
[... Gaudio, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 21.05.99 per Notaio
di Fano Per_1 appellante e
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e CP_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 residenti a [...] ed ivi elettivamente domiciliati alla Via Cittadella n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Leoni, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati
Oggetto: rapporti bancari in c/c – azione di indebito ex art. 2033 c.c. e ricalcolo del saldo, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 255/2022 in data 5.09.2022 del Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 255/2022 in data 5.09.2022 il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da e CP_1
, quest'ultima quale garante a seguito di atto costitutivo del 22.12.1999, nei confronti CP_2 di già e già Parte_1 Controparte_3 [...]
, al fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa nei Controparte_4 loro confronti per il pagamento della complessiva somma di €.13.375,04 oltre interessi, quale saldo debitore del c/c acceso in data 20.07.1999, adducendo parte opponente l'inesistenza di procura speciale ad litem e l'illegittimità della intimazione di pagamento di somme a titolo di IVA sui compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, nonché lamentando nel merito l'indebita applicazione di interessi usurari, anatocistici ed indeterminati oltre che di addebiti di importi non dovuti, rigettate dal giudicante le eccezioni preliminari e verificata mediante CTU la sussistenza di una differenza contabile a favore del correntista dovuta alle rettifiche applicate alla data valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di quest'ultima le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma nella parte in cui il primo giudice avrebbe travisato le conclusioni della CTU che ha ricalcolato in €.15.595,34 la somma a credito dei correntisti a titolo di indebito, pur non derivando dall'usurarietà del rapporto, ma dalle “rettifiche applicate alla data valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati” e, in particolare, non avendo motivato la mancata applicazione degli interessi convenzionali;
la sentenza, inoltre, ha omesso di dichiarare la decadenza per inammissibilità non provvedendo sull'eccezione del mancato deposito da parte dell'opponente della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, non essendo possibile verificare CP_2
l'avvenuto rispetto del termine dei quaranta giorni per l'opposizione.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio e chiedendo CP_1 CP_2 preliminarmente che l'appello sia dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell'art. 342
c.p.c., per non avere l'appellante indicato alcuno degli elementi in esso previsti e richiesti a pena di inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'avverso gravame evidenziando la correttezza della CTU che, pur avendo escluso la usurarietà del rapporto, ha sostituito gli interessi legali a quelli convenzionali ritenendo di dover provvedere, comunque, al ricalcolo del conto per dare risposta al successivo punto avente ad oggetto la determinazione dell'effettivo dare/avere, epurando il contro degli interessi convenzionale, della capitalizzazione, delle c.m.s. in quanto non convenute e computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dalla cliente;
tardiva e, pertanto, inammissibile è da ritenersi l'eccepita decadenza dell'opposizione proposta da a causa dell'omesso deposito in atti della copia del d.i. notificato. CP_2
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n.
27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la revoca del decreto ingiuntivo opposto all'esito del ricalcolo del saldo finale eseguito dal CTU, che ha sostituito gli interessi legali a quelli convenzionali pur non avendo riscontrato alcun tasso usurario ed ha, comunque, provveduto in adempimento del quesito alla valutazione dei movimenti e dei prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, evidenziando all'esito una differenza contabile a favore della correntista previa rettifica applicata “alla data valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati”.
Il giudice di prime cure avrebbe, quindi, equivocato le risultanze peritali in atti, dapprima mutuando le conclusioni di cui alla perizia integrativa con la quale il CTU ha accertato e verificato che non vi è stato alcuno sforamento del tasso usurario in nessun trimestre e successivamente, anziché confermare il decreto ingiuntivo opposto, ha erroneamente preso a fondamento della decisione la tabella 4 della prima CTU che, inizialmente, non aveva tenuto conto della pronuncia delle SS.UU. n. 16303/18 e aveva sommato la c.m.s. agli interessi ed altri costi, ottenendo per alcuni periodi il superamento del tasso soglia usura, tanto da elaborare una tabella con l'applicazione degli interessi legali.
Il motivo è infondato.
Reputa il Collegio come, al fine di stabilire se i conteggi che hanno condotto il CTU all'accertamento del contestato saldo creditorio in favore della parte correntista siano la conseguenza dell'erronea applicazione della tabella 4) che prevede la sostituzione degli interessi legali a quelli convenzionali applicati dalla banca, oppure se essi siano la conseguenza delle corrette valutazioni dei movimenti e prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, non possa prescindersi da una attenta analisi degli elaborati peritali, in special modo della CTU integrativa del 14.10.2020.
Come già evidenziato dal primo giudice, il CTU su specifica richiesta della banca aveva dichiarato di non aver applicato la corretta formula matematica da utilizzare, in virtù della quale “la CMS ai fini del TEG deve essere conteggiata a parte ovvero non deve essere inserita nella formula matematica come erroneamente aveva effettuato il CTU”, salvo poi a contraddirsi a seguito di ripensamento, dichiarando -in sede richiesta di chiarimenti- di avere in realtà applicato la formula anche nel primo conteggio (cfr. pag. 4 sent.), ritenendolo corretto e ponendolo alla base della perizia integrativa.
Fermo restando che in entrambi gli elaborati il CTU ha escluso decisamente l'applicazione di tassi usurari per ciascun trimestre, concludendo che “la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi non usuraria e quindi valida”, egli ha altresì evidenziato per le altre questioni oggetto di doglianza che “la differenza tra saldo finale da ricalcolo e saldo banca ammonta ad € 28.484,07 calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -12.888,73 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 15.595,34”, aggiungendo che “La differenza tra i saldi è scomponibile in € 13.948,13 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 1.072,91 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 574,30 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di € 12.888,73, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati” (cfr. pag. 32 CTU del 16.02.2020). Si evidenzia, a tal proposito, che alcuna doglianza riguarda il metodo di accertamento di tali somme indebite e/o la legittimità della loro espunzione/applicazione, essendo in contestazione tra le parti esclusivamente il titolo che le avrebbe generate;
se trattasi, cioè, di interessi legali in luogo di quelli convenzionali a seguito di erronea considerazione dell'usura in effetti insussistente.
In conclusione, considerato che il CTU già nel primo elaborato aveva correttamente eseguito i conteggi utilizzando la formula tenuta in considerazione dalla pronuncia delle SS.UU. n. 16303/18 e che tale concetto ha ribadito nella stesura dell'elaborato integrativo, conseguentemente le somme oggetto di ricalcolo non possono trovare la loro matrice nell'asserita epurazione di interessi usurari proprio in quanto non applicati dalla banca e non riscontrati dal CTU;
essi traggono, invero, origine nel ricalcolo del saldo rettificato per le motivazioni già evidenziate nella prima perizia a pag. 32 (cfr.
i passi sopra trascritti) e ribadite in quella integrativa: “si riporta di seguito un estratto della tabella
5 presente nella relazione depositata lo scorso 16/02/2020 alle pagine 29-30-31. I risultati di questa tabella erano stati ottenuti considerando già all'epoca la formula di cui alla sentenza n.16303/18
Cass. SS.UU.” (pag. 2).
Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole omessa valutazione dell'eccezione di decadenza dell'opposizione proposta dalla garante , che non avendo provveduto al CP_2 deposito di copia del decreto ingiuntivo notificatole, sarebbe incorsa nell'inammissibilità dell'opposizione per non aver dimostrato la tempestività della sua proposizione.
La censura non coglie nel segno.
Osserva la Corte che l'eccezione, oltre a risultare tardivamente sollevata in sede di comparsa conclusionale in primo grado, è da ritenersi comunque infondata anche nel merito, poiché la prova della data della notifica dell'opposizione per cui è causa si evince anche dal contenuto delle relate di notifica apposte in calce all'originale del decreto ingiuntivo depositato nel fascicolo della banca convenuta (cfr. all. C), risultandone che la copia destinata alla è stata notificata a mani del CP_2 marito in data 23.09.2016, contestualmente alla copia a quest'ultimo notificata a mani CP_1 proprie, con conseguente assolvimento probatorio della tempestività dell'opposizione.
L'assunto si pone in linea anche con il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, a tenore del quale la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità se la prova può desumersi da altri elementi (come verificatosi nel caso di specie), avendo essa la mera finalità di verifica del rispetto dei termini per l'opposizione (v. Cass. civ., sent.
n. 16673/12).
Ciò in quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo d'impugnazione e, pertanto, non è soggetto alla relativa disciplina (così Corte di Cassazione, sentenza n. 14582 del
13.07.2015). Il suesteso principio è stato anche di recente ribadito: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio – che non è un processo impugnatorio in senso proprio – della disciplina specifica delle impugnazioni;
pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo” (cfr. Cass. civ., Ordinanza 1 febbraio 2023, n. 3071).
Alla luce di quanto considerato, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 255/2022 in data 5.09.2022 del Tribunale di Urbino, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 4.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1022/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Orciano di Pesaro alla Via Matteotti
n. 4, elettivamente domiciliata in Fano (PU) alla Via Fanella n. 1, presso lo studio dell'Avv. Franco
[... Gaudio, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 21.05.99 per Notaio
di Fano Per_1 appellante e
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e CP_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 residenti a [...] ed ivi elettivamente domiciliati alla Via Cittadella n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Leoni, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati
Oggetto: rapporti bancari in c/c – azione di indebito ex art. 2033 c.c. e ricalcolo del saldo, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 255/2022 in data 5.09.2022 del Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 255/2022 in data 5.09.2022 il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da e CP_1
, quest'ultima quale garante a seguito di atto costitutivo del 22.12.1999, nei confronti CP_2 di già e già Parte_1 Controparte_3 [...]
, al fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa nei Controparte_4 loro confronti per il pagamento della complessiva somma di €.13.375,04 oltre interessi, quale saldo debitore del c/c acceso in data 20.07.1999, adducendo parte opponente l'inesistenza di procura speciale ad litem e l'illegittimità della intimazione di pagamento di somme a titolo di IVA sui compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, nonché lamentando nel merito l'indebita applicazione di interessi usurari, anatocistici ed indeterminati oltre che di addebiti di importi non dovuti, rigettate dal giudicante le eccezioni preliminari e verificata mediante CTU la sussistenza di una differenza contabile a favore del correntista dovuta alle rettifiche applicate alla data valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di quest'ultima le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma nella parte in cui il primo giudice avrebbe travisato le conclusioni della CTU che ha ricalcolato in €.15.595,34 la somma a credito dei correntisti a titolo di indebito, pur non derivando dall'usurarietà del rapporto, ma dalle “rettifiche applicate alla data valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati” e, in particolare, non avendo motivato la mancata applicazione degli interessi convenzionali;
la sentenza, inoltre, ha omesso di dichiarare la decadenza per inammissibilità non provvedendo sull'eccezione del mancato deposito da parte dell'opponente della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, non essendo possibile verificare CP_2
l'avvenuto rispetto del termine dei quaranta giorni per l'opposizione.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio e chiedendo CP_1 CP_2 preliminarmente che l'appello sia dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell'art. 342
c.p.c., per non avere l'appellante indicato alcuno degli elementi in esso previsti e richiesti a pena di inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'avverso gravame evidenziando la correttezza della CTU che, pur avendo escluso la usurarietà del rapporto, ha sostituito gli interessi legali a quelli convenzionali ritenendo di dover provvedere, comunque, al ricalcolo del conto per dare risposta al successivo punto avente ad oggetto la determinazione dell'effettivo dare/avere, epurando il contro degli interessi convenzionale, della capitalizzazione, delle c.m.s. in quanto non convenute e computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dalla cliente;
tardiva e, pertanto, inammissibile è da ritenersi l'eccepita decadenza dell'opposizione proposta da a causa dell'omesso deposito in atti della copia del d.i. notificato. CP_2
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n.
27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la revoca del decreto ingiuntivo opposto all'esito del ricalcolo del saldo finale eseguito dal CTU, che ha sostituito gli interessi legali a quelli convenzionali pur non avendo riscontrato alcun tasso usurario ed ha, comunque, provveduto in adempimento del quesito alla valutazione dei movimenti e dei prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, evidenziando all'esito una differenza contabile a favore della correntista previa rettifica applicata “alla data valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati”.
Il giudice di prime cure avrebbe, quindi, equivocato le risultanze peritali in atti, dapprima mutuando le conclusioni di cui alla perizia integrativa con la quale il CTU ha accertato e verificato che non vi è stato alcuno sforamento del tasso usurario in nessun trimestre e successivamente, anziché confermare il decreto ingiuntivo opposto, ha erroneamente preso a fondamento della decisione la tabella 4 della prima CTU che, inizialmente, non aveva tenuto conto della pronuncia delle SS.UU. n. 16303/18 e aveva sommato la c.m.s. agli interessi ed altri costi, ottenendo per alcuni periodi il superamento del tasso soglia usura, tanto da elaborare una tabella con l'applicazione degli interessi legali.
Il motivo è infondato.
Reputa il Collegio come, al fine di stabilire se i conteggi che hanno condotto il CTU all'accertamento del contestato saldo creditorio in favore della parte correntista siano la conseguenza dell'erronea applicazione della tabella 4) che prevede la sostituzione degli interessi legali a quelli convenzionali applicati dalla banca, oppure se essi siano la conseguenza delle corrette valutazioni dei movimenti e prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, non possa prescindersi da una attenta analisi degli elaborati peritali, in special modo della CTU integrativa del 14.10.2020.
Come già evidenziato dal primo giudice, il CTU su specifica richiesta della banca aveva dichiarato di non aver applicato la corretta formula matematica da utilizzare, in virtù della quale “la CMS ai fini del TEG deve essere conteggiata a parte ovvero non deve essere inserita nella formula matematica come erroneamente aveva effettuato il CTU”, salvo poi a contraddirsi a seguito di ripensamento, dichiarando -in sede richiesta di chiarimenti- di avere in realtà applicato la formula anche nel primo conteggio (cfr. pag. 4 sent.), ritenendolo corretto e ponendolo alla base della perizia integrativa.
Fermo restando che in entrambi gli elaborati il CTU ha escluso decisamente l'applicazione di tassi usurari per ciascun trimestre, concludendo che “la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi non usuraria e quindi valida”, egli ha altresì evidenziato per le altre questioni oggetto di doglianza che “la differenza tra saldo finale da ricalcolo e saldo banca ammonta ad € 28.484,07 calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -12.888,73 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 15.595,34”, aggiungendo che “La differenza tra i saldi è scomponibile in € 13.948,13 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 1.072,91 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 574,30 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di € 12.888,73, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati” (cfr. pag. 32 CTU del 16.02.2020). Si evidenzia, a tal proposito, che alcuna doglianza riguarda il metodo di accertamento di tali somme indebite e/o la legittimità della loro espunzione/applicazione, essendo in contestazione tra le parti esclusivamente il titolo che le avrebbe generate;
se trattasi, cioè, di interessi legali in luogo di quelli convenzionali a seguito di erronea considerazione dell'usura in effetti insussistente.
In conclusione, considerato che il CTU già nel primo elaborato aveva correttamente eseguito i conteggi utilizzando la formula tenuta in considerazione dalla pronuncia delle SS.UU. n. 16303/18 e che tale concetto ha ribadito nella stesura dell'elaborato integrativo, conseguentemente le somme oggetto di ricalcolo non possono trovare la loro matrice nell'asserita epurazione di interessi usurari proprio in quanto non applicati dalla banca e non riscontrati dal CTU;
essi traggono, invero, origine nel ricalcolo del saldo rettificato per le motivazioni già evidenziate nella prima perizia a pag. 32 (cfr.
i passi sopra trascritti) e ribadite in quella integrativa: “si riporta di seguito un estratto della tabella
5 presente nella relazione depositata lo scorso 16/02/2020 alle pagine 29-30-31. I risultati di questa tabella erano stati ottenuti considerando già all'epoca la formula di cui alla sentenza n.16303/18
Cass. SS.UU.” (pag. 2).
Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole omessa valutazione dell'eccezione di decadenza dell'opposizione proposta dalla garante , che non avendo provveduto al CP_2 deposito di copia del decreto ingiuntivo notificatole, sarebbe incorsa nell'inammissibilità dell'opposizione per non aver dimostrato la tempestività della sua proposizione.
La censura non coglie nel segno.
Osserva la Corte che l'eccezione, oltre a risultare tardivamente sollevata in sede di comparsa conclusionale in primo grado, è da ritenersi comunque infondata anche nel merito, poiché la prova della data della notifica dell'opposizione per cui è causa si evince anche dal contenuto delle relate di notifica apposte in calce all'originale del decreto ingiuntivo depositato nel fascicolo della banca convenuta (cfr. all. C), risultandone che la copia destinata alla è stata notificata a mani del CP_2 marito in data 23.09.2016, contestualmente alla copia a quest'ultimo notificata a mani CP_1 proprie, con conseguente assolvimento probatorio della tempestività dell'opposizione.
L'assunto si pone in linea anche con il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, a tenore del quale la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità se la prova può desumersi da altri elementi (come verificatosi nel caso di specie), avendo essa la mera finalità di verifica del rispetto dei termini per l'opposizione (v. Cass. civ., sent.
n. 16673/12).
Ciò in quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo d'impugnazione e, pertanto, non è soggetto alla relativa disciplina (così Corte di Cassazione, sentenza n. 14582 del
13.07.2015). Il suesteso principio è stato anche di recente ribadito: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio – che non è un processo impugnatorio in senso proprio – della disciplina specifica delle impugnazioni;
pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo” (cfr. Cass. civ., Ordinanza 1 febbraio 2023, n. 3071).
Alla luce di quanto considerato, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 255/2022 in data 5.09.2022 del Tribunale di Urbino, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 4.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani