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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. V.G.14521/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CERA NICOLA, con C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
1 SUZZARA (MN) con il patrocinio dell'avv. CERA NICOLA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da loro congiuntamente proposto e reiterate con nota di trattazione scritta
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni parimenti già concordate e riportate in ricorso.
Secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale, prima della
2 pronuncia della Cassazione, è ammissibile il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio anche nei procedimenti congiunti.
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 30/10/2024, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del
Comune di Verona, Parte I, n. 179, Anno 2018);
3. compensa tra le parti le spese della fase di separazione
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
3 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07,01.2025
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. V.G.14521/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CERA NICOLA, con C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
1 SUZZARA (MN) con il patrocinio dell'avv. CERA NICOLA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da loro congiuntamente proposto e reiterate con nota di trattazione scritta
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni parimenti già concordate e riportate in ricorso.
Secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale, prima della
2 pronuncia della Cassazione, è ammissibile il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio anche nei procedimenti congiunti.
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 30/10/2024, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del
Comune di Verona, Parte I, n. 179, Anno 2018);
3. compensa tra le parti le spese della fase di separazione
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
3 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 07,01.2025
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
4