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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 6524/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6524 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'opposizione e gli atti esecutivi ex artt. 615, comma 2, e
617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, alla via Parte_1
Marcantonio Bragadin n. 96, presso lo studio dell'avv. Cristiana Lupi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ATTORE E CREDITORE OPPOSTO -
E
, elett.te dom.to in Qualiano (NA), alla via Avv. Palumbo n. 7, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Consiglia Cefaliello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CONVENUTO E DEBITORE OPPONENTE -
NONCHÉ
CP_2
- TE OR UM -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che aveva CP_3 Controparte_1 già proposto opposizione in sede di procedura esecutiva presso terzi, conclusasi con pronuncia di non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, per essere stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura, introduceva la 2
presente fase di merito eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G. adita a favore della
Corte di Giustizia tributaria e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della opposizione poiché il termine dilatorio dei 120 tra precetto e pignoramento non era applicabile alla attività di riscossione dell' nonché che alcuna sospensione dell'efficacia esecutiva CP_3 della cartella era stata pronunciata al momento della notifica del pignoramento, ed infine la regolare notifica della cartella di pagamento e che il pignoramento non presentava alcun nessun vizio formale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di difetto di giurisdizione e, in ogni caso e nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.11.2023, si costituiva in giudizio l'allora opponente evidenziando che la procedura era stata dichiarata estinta;
ribadiva in ogni caso la fondatezza nel merito della opposizione.
Benché ritualmente citata, l' non si costituiva. CP_2
Con ordinanza del 6.11.2025, pronunciata alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere e la pronuncia assorbe anche l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G. adita a favore della Corte di Giustizia tributaria avanzata dall' CP_3
In punto di qualificazione (precisando che nessuna delle parti ha prodotto il ricorso originario in opposizione, ma i motivi ivi spiegati si desumono dalla pronuncia del G.E. e dagli atti di parte, non contestati sul punto), l'azione proposta da nella procedura CP_1 di pignoramento presso terzi è un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., laddove si contesta l'errata elezione di domicilio del creditore nell'atto di pignoramento e la sussistenza di vizi formali dell'atto stesso, oltre a vizi di notifica degli atti presupposti;
mentre è un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove si contesta il mancato rispetto del termine dilatorio di 120 gg per la proposizione di atti esecutivi e la pendenza di un giudizio di opposizione avverso la prodromica intimazione di pagamento, nonché
l'esercizio arbitrario dei poteri dell' CP_2
Ebbene, partendo dai motivi qualificabili ai sensi dell'art 617, comma 2, c.p.c., va rilevato che in relazione agli stessi va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo essendo ormai stata dichiarata estinta la procedura esecutiva (ex multis, Cass., n. 15761 del 2014; Cass., ord., n. 20924 del 2017) e, pertanto, i vizi formali e di notifica dell'atto di pignoramento o di quelli presupposti non hanno più ragion d'essere. 3
Permane, invece e di regola, l'interesse alla decisione nel caso di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per i soli motivi inerenti, però, all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.
Ma nel caso de quo, anche i motivi qualificabili ex art. 615 c.p.c. non hanno più ragione d'essere una volta dichiarata l'estinzione della procedura poiché l'opponente contesta l'iter di riscossione (mancato rispetto del termine dilatorio) e la pendenza di altro giudizio di opposizione correlato: tutte circostanze che nulla hanno a che fare con l'esistenza del titolo o del credito.
Infine, e in relazione all'ultimo motivo sul presunto esercizio arbitrario dei poteri da parte dell' se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni (come nel caso de quo), CP_2
l'interesse ad agire cessa “quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento” (Cass., n. 4498 del 2011).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato che nessuna delle parti ha argomentato in merito alla cessata materia del contendere, si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensate le spese.
Aversa, 7 dicembre 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6524 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'opposizione e gli atti esecutivi ex artt. 615, comma 2, e
617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, alla via Parte_1
Marcantonio Bragadin n. 96, presso lo studio dell'avv. Cristiana Lupi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ATTORE E CREDITORE OPPOSTO -
E
, elett.te dom.to in Qualiano (NA), alla via Avv. Palumbo n. 7, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Consiglia Cefaliello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CONVENUTO E DEBITORE OPPONENTE -
NONCHÉ
CP_2
- TE OR UM -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che aveva CP_3 Controparte_1 già proposto opposizione in sede di procedura esecutiva presso terzi, conclusasi con pronuncia di non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, per essere stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura, introduceva la 2
presente fase di merito eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G. adita a favore della
Corte di Giustizia tributaria e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della opposizione poiché il termine dilatorio dei 120 tra precetto e pignoramento non era applicabile alla attività di riscossione dell' nonché che alcuna sospensione dell'efficacia esecutiva CP_3 della cartella era stata pronunciata al momento della notifica del pignoramento, ed infine la regolare notifica della cartella di pagamento e che il pignoramento non presentava alcun nessun vizio formale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di difetto di giurisdizione e, in ogni caso e nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.11.2023, si costituiva in giudizio l'allora opponente evidenziando che la procedura era stata dichiarata estinta;
ribadiva in ogni caso la fondatezza nel merito della opposizione.
Benché ritualmente citata, l' non si costituiva. CP_2
Con ordinanza del 6.11.2025, pronunciata alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere e la pronuncia assorbe anche l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G. adita a favore della Corte di Giustizia tributaria avanzata dall' CP_3
In punto di qualificazione (precisando che nessuna delle parti ha prodotto il ricorso originario in opposizione, ma i motivi ivi spiegati si desumono dalla pronuncia del G.E. e dagli atti di parte, non contestati sul punto), l'azione proposta da nella procedura CP_1 di pignoramento presso terzi è un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., laddove si contesta l'errata elezione di domicilio del creditore nell'atto di pignoramento e la sussistenza di vizi formali dell'atto stesso, oltre a vizi di notifica degli atti presupposti;
mentre è un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove si contesta il mancato rispetto del termine dilatorio di 120 gg per la proposizione di atti esecutivi e la pendenza di un giudizio di opposizione avverso la prodromica intimazione di pagamento, nonché
l'esercizio arbitrario dei poteri dell' CP_2
Ebbene, partendo dai motivi qualificabili ai sensi dell'art 617, comma 2, c.p.c., va rilevato che in relazione agli stessi va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo essendo ormai stata dichiarata estinta la procedura esecutiva (ex multis, Cass., n. 15761 del 2014; Cass., ord., n. 20924 del 2017) e, pertanto, i vizi formali e di notifica dell'atto di pignoramento o di quelli presupposti non hanno più ragion d'essere. 3
Permane, invece e di regola, l'interesse alla decisione nel caso di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per i soli motivi inerenti, però, all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.
Ma nel caso de quo, anche i motivi qualificabili ex art. 615 c.p.c. non hanno più ragione d'essere una volta dichiarata l'estinzione della procedura poiché l'opponente contesta l'iter di riscossione (mancato rispetto del termine dilatorio) e la pendenza di altro giudizio di opposizione correlato: tutte circostanze che nulla hanno a che fare con l'esistenza del titolo o del credito.
Infine, e in relazione all'ultimo motivo sul presunto esercizio arbitrario dei poteri da parte dell' se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni (come nel caso de quo), CP_2
l'interesse ad agire cessa “quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento” (Cass., n. 4498 del 2011).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato che nessuna delle parti ha argomentato in merito alla cessata materia del contendere, si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensate le spese.
Aversa, 7 dicembre 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione