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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/11/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 685/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio, in forza di procura Parte_1 in atti, dell'Avv. Giovanni Guercio, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
-autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante pagina 1 di 5 l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome
“ ” con quello di “ ”” Parte_1 CP_1
All'udienza del 25.9.2024 parte ricorrente ha insistito per la domanda di rettificazione anagrafica anche nel caso di mancato accoglimento, in virtù di C. Cost. 143/2024, della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico.
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo,
, nata a [...] il [...], ha rappresentato come la propria identità Parte_1 di genere sia andata definendosi in senso maschile sin dall'infanzia, conducendola ad intraprendere un apposito percorso psicologico e ormonale. Essendo tale percorso proseguito con successo, parte ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione CP_ del sesso femminile con quello maschile e del nome con il nome . Parte_1
Con ordinanza del 14.5.2024, il Giudice istruttore ha disposto la trasformazione del rito da ordinario di cognizione a procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. All'udienza del 25.9.2024, la parte personalmente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, chiedendo che, in caso di non accoglimento della domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico alla luce di C. Cost.
143/2024, venisse comunque accolta la domanda di rettificazione anagrafica.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso nulla opponendo.
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
È stata infatti prodotta relazione datata 6.12.2023 del Dipartimento di medicina endocrino- metabolica dell'Università degli studi di Milano in cui si legge che il ricorrente presenta diagnosi di disforia di genere e che è assolutamente consapevole sia del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possono essere gli effetti protratti sul lungo periodo, sia dell'irreversibilità del percorso di transizione. Viene inoltre descritto come perfettamente inserito con il proprio ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo pagina 2 di 5 e lavorativo, avendo avuto un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale grazie al percorso di affermazione di genere. Quanto sopra trova conferma anche nella relazione psico-sessuale redatta dal dott. in data 7.12.2023, nella Persona_1 quale si dà atto che parte ricorrente vive stabilmente con un'identità e un'espressione maschile e non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione.
Essendo dunque pienamente dimostrato che non solo presenta un Parte_1 disturbo di identità di genere da uomo a donna e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi uomo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico. I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024, intervenuta nel corso del presente giudizio. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d.lgs
150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in pagina 3 di 5 cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio (peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale), qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati,
l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici. Nella vicenda oggetto di giudizio, ha manifestato sia Parte_1 al Tribunale, formulando la relativa domanda, che allo psicologo (che scrive che “la disforia ancora presente per i caratteri sessuali femminili non modificabili dalla terapia ormonale, causa al cliente un livello di disagio psicologico non compatibile con un pieno stato di salute e benessere, in particolar modo per ciò che concerne l'immagine corporea) il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale,
a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a Parte_1
Cuneo il 29.4.2004 (Atto 7 Parte II Serie B anno 2004 del Comune di Vignolo) nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato in " " il nome del nato debba invece intendersi scritto e leggersi il Parte_1
CP_ nome " ",
pagina 4 di 5 DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vignolo provveda alle conseguenti annotazioni,
NULLA osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 23.10.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 685/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio, in forza di procura Parte_1 in atti, dell'Avv. Giovanni Guercio, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
-autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante pagina 1 di 5 l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome
“ ” con quello di “ ”” Parte_1 CP_1
All'udienza del 25.9.2024 parte ricorrente ha insistito per la domanda di rettificazione anagrafica anche nel caso di mancato accoglimento, in virtù di C. Cost. 143/2024, della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico.
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo,
, nata a [...] il [...], ha rappresentato come la propria identità Parte_1 di genere sia andata definendosi in senso maschile sin dall'infanzia, conducendola ad intraprendere un apposito percorso psicologico e ormonale. Essendo tale percorso proseguito con successo, parte ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione CP_ del sesso femminile con quello maschile e del nome con il nome . Parte_1
Con ordinanza del 14.5.2024, il Giudice istruttore ha disposto la trasformazione del rito da ordinario di cognizione a procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. All'udienza del 25.9.2024, la parte personalmente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, chiedendo che, in caso di non accoglimento della domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico alla luce di C. Cost.
143/2024, venisse comunque accolta la domanda di rettificazione anagrafica.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso nulla opponendo.
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
È stata infatti prodotta relazione datata 6.12.2023 del Dipartimento di medicina endocrino- metabolica dell'Università degli studi di Milano in cui si legge che il ricorrente presenta diagnosi di disforia di genere e che è assolutamente consapevole sia del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possono essere gli effetti protratti sul lungo periodo, sia dell'irreversibilità del percorso di transizione. Viene inoltre descritto come perfettamente inserito con il proprio ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo pagina 2 di 5 e lavorativo, avendo avuto un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale grazie al percorso di affermazione di genere. Quanto sopra trova conferma anche nella relazione psico-sessuale redatta dal dott. in data 7.12.2023, nella Persona_1 quale si dà atto che parte ricorrente vive stabilmente con un'identità e un'espressione maschile e non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione.
Essendo dunque pienamente dimostrato che non solo presenta un Parte_1 disturbo di identità di genere da uomo a donna e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi uomo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico. I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15).
Quanto all'ulteriore domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024, intervenuta nel corso del presente giudizio. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d.lgs
150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in pagina 3 di 5 cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio (peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale), qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati,
l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici. Nella vicenda oggetto di giudizio, ha manifestato sia Parte_1 al Tribunale, formulando la relativa domanda, che allo psicologo (che scrive che “la disforia ancora presente per i caratteri sessuali femminili non modificabili dalla terapia ormonale, causa al cliente un livello di disagio psicologico non compatibile con un pieno stato di salute e benessere, in particolar modo per ciò che concerne l'immagine corporea) il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale,
a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a Parte_1
Cuneo il 29.4.2004 (Atto 7 Parte II Serie B anno 2004 del Comune di Vignolo) nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato in " " il nome del nato debba invece intendersi scritto e leggersi il Parte_1
CP_ nome " ",
pagina 4 di 5 DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vignolo provveda alle conseguenti annotazioni,
NULLA osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 23.10.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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