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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7370 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 19.11.2024 prot. n.4612/2024;
Ricorrente contro
nato a [...], il [...], elettivamente NT
domiciliato in VIA CAGLIARI, 135 09028 SESTU, presso lo studio dell'Avv. TASCEDDA
MONICA che lo rappresenta e difende per procura speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 25.2.2025 prot.
n.712/2025;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Illm.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23/7/2005 in Las
Plassas tra i IG.ri , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti del Registro di matrimonio del
[...]
predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2005, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di compiere le necessarie annotazioni;
2. confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Gergei, via Logudoro n.26, alla IG.ra , per ivi continuare a vivere con il Parte_1
figlio , maggiorenne ma economicamente non indipendente;
3. confermare l'obbligo in Per_1
capo al IG. di corrispondere, entro il 20 di ogni mese, alla IG.ra NT Parte_1
, la somma di € 250,00, quale contributo per il mantenimento del figlio ,
[...] Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, a decorrere dal 14/5/2025, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive, sostenute nell'interesse del figlio, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
assegno unico al 50%
come per legge;
4. nulla disporre in ordine alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico in quanto i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile le parti si conferiscono il reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
6. spese e competenze del presente giudizio interamente compensate”. Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 NT
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e Parte_1 NT
con ricorso depositato da in data 19/11/2024 e regolare costituzione del convenuto, con Pt_1
note scritte depositate in data 25.03.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura ( sentenza n. 1254/2024) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 19.11.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e Parte_1 NT
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegial, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Las Plassas il 23/07/2005
tra , nata a [...], il [...] e Parte_1 NT nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.1, parte II, serie A, anno 2005 -
Comune di Las Plassas).
Sull'accordo delle parti:
2. assegna la casa familiare sita in Gergei, via Logudoro n.26, alla IG.ra , Parte_1
per ivi continuare a vivere con il figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1
indipendente;
3. conferma l'obbligo in capo al IG. di corrispondere, entro il 20 di ogni mese, alla NT
IG.ra , la somma di € 250,00, quale contributo per il mantenimento del Parte_1
figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, somma da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, a decorrere dal 14/5/2025, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie, mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche e sportive, sostenute nell'interesse del figlio, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
assegno unico al 50% come per legge;
4. dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile le parti si conferiscono il reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
5. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.