TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1900/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monza, Via Natale Lucca n. 15 rappresentata e difesa dell'avv. Patrizia D'Elia Palmieri, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Emilia n. 5, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
( ) nato a [...] il [...] residente in P_ C.F._2
Monza, Via Natale Lucca n. 15, rappresentato e difeso dall' avv. Sandro Cannalire, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Legnano, Via Madonnina del Grappa 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente rispettivamente in data 13.12.2024,
4.12.2024 e 3.12.2024.
Conclusioni per Parte_1
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale di Monza, Via Natale Lucca, alla IG.ra , con Parte_1 corresponsione da parte del marito del 50% del canone di mutuo, che potrà anche P_ affittarla, o venderla qualora diventasse, oggetto di esecuzione delle somme a lei dovute dal marito.
Non dimentichiamo infatti che il marito, per il quale comunque è fissata Cassazione in data
07/02/2025 non ha neppure versato la provvisionale provvisoriamente esecutiva pari ad € 30.000,00, posta a favore della moglie e confermata dalla Corte d'Appello di Milano.
Dato che è giunta notizia che il marito stia pagando, da qualche tempo, interamente la rata di mutuo
(non per questo la casa diviene di sua sola proprietà) qualora voglia venderla o affittarla, se non assegnata interamente alla moglie, potrà continuare a possedere la metà della stessa, ma dovrà quanto meno corrispondere una somma, se non pari alla metà del valore, dati i recenti pagamenti da lui solo eseguiti, pari almeno ad ¼ del valore conseguito.
3) confermare a carico del IG. il versamento di € 350,00 quale concorso nel P_ mantenimento del figlio , importo soggetto ad annuale rivalutazione ISTAT;
Per_1
4) confermare a carico di il versamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio P_
Per_1
5) confermare la datio in capo alla IG.ra dell'intero assegno familiare di cui il IG. Parte_1
ora percepisce la metà; P_
6) dichiarare la decadenza genitoriale del IG. nei confronti del figlio , P_ Per_1 essendo attualmente il figlio in un momento di stabilità emotiva e non essendoci alcuna volontà, proprio da parte del minore, di intraprendere alcun rapporto con il padre;
7) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre con Per_1 Parte_1 collocamento di ON presso la stessa, ove già attualmente si trova, avendo dimostrato, , Parte_1 piena capacità di gestione del figlio;
8) ritenere congrue le parole tutte utilizzate dal difensore della ricorrente nei confronti del IG. P_
, limandosi le stesse a descrivere una condotta rilevata negli stessi termini da ben due giudizi
[...] penali, seppur non ancora definitivi dato che pende ricorso per Cassazione, con udienza fissata in
Camera di consiglio per il 07/02/2025.
Ricordo a me stessa che le due sentenze hanno riconosciuto la durata del comportamento del P_
ricollegandolo ai maltrattamenti reiterati dall'uomo per ben diciannove anni;
[...]
9) per il resto confermare quanto già regolamentato dall'ordinanza del 18/06/2024 del Giudice
Dott.ssa Filauro.”
Conclusioni per P_
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) rigettare le domande avversarie e per l'effetto autorizzare le visite tra padre e figlio con le modalità che saranno ritenute idonee, anche in ambiente protetto, con necessario approfondimento da parte dei servizi;
3) disporre che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento del Pt_2 figlio minore, la somma di euro 250,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
4) disporre l'accredito dell'intero assegno familiare alla moglie;
5) assegnare la casa coniugale al marito, essendo documentale che la moglie si è trasferita in una nuova casa con i figli;
6) disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni " con l'arroganza propria del personaggio" e " per protervia" utilizzate dalla ricorrente nei confronti del resistente a p. 4 del proprio ricorso e conseguentemente condannare controparte al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal resistente, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria dei compensi professionali, ovvero con integrale compensazione degli stessi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Disporre C.T.U. finalizzata ad accertare i rapporti tra padre ed il figlio minore Per_2 individuando sia le modalità di incontri tra costoro, anche in ambiente protetto, sia l'eventuale strumentalizzazione del minore da parte della madre;
2) ordinare ai competenti servizi sociali (da individuarsi) l'esibizione in giudizio della documentazione attestante gli importi corrisposti e corrispondendi alla ricorrente, a qualsiasi titolo”. Conclusioni per il CURATORE SPECIALE DEL MINORE Per_1
“-dichiarare la decadenza genitoriale del IG. nei confronti del figlio;
P_ Per_1 Per_
-disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con collocamento di Pt_1 Per_
presso la stessa;
Per_
-mantenere un monitoraggio sulla situazione di da parte dei Servizi Sociali;
Per_
-mantenere un supporto e sostegno psicologico per;
-per il resto confermare quanto già regolato dall'ordinanza del 18.06.2024 del Giudice Dott.ssa
Filauro.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 14.03.2024, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1 separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio civile in OP P_
(Albania) il 28.06.1996 (trascritto al n. 79 Parte II, Serie C, Anno 2017 dei registri dello Stato Civile del Comune di Monza) e dalla cui unione sono nati i figli (il 27.02.1997, oggi dunque Per_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (in data 27.08.2009). Per_1
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale, l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale con corresponsione da parte del marito del 50% del canone di mutuo e la determinazione in € 250,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'intera percezione dell'assegno unico;
la ricorrente chiedeva inoltre che fosse previsto un contributo al proprio mantenimento a carico del marito. La ricorrente rappresentava inoltre che il resistente era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per i delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della stessa e che la stessa era attualmente collocata, insieme al figlio minore, presso una casa protetta.
Si costituiva con memoria depositata in data 15.05.2024 il quale aderiva alla domanda P_ di separazione mentre chiedeva il rigetto delle ulteriori domande avversarie, in particolare domandava che fossero autorizzate le visite padre/figlio secondo le modalità ritenute congrue, che gli fosse assegnata la casa coniugale a fronte del trasferimento della madre con i figli, che venisse contenuto in € 250,00 l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio minore. Il resistente chiedeva inoltre che fosse disposta ai sensi dell'articolo 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni " con l'arroganza propria del personaggio" e
" per protervia"utilizzate dalla ricorrente nei confronti del resistente a p. 4 del proprio ricorso e conseguentemente che fosse condannata controparte al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal resistente, da liquidarsi in via equitativa.
All'udienza del 18.06.2024 – alla quale veniva sentita la ricorrente che dichiarava di trovarsi tuttora in comunità, che era in attesa che le venisse messa a disposizione un'abitazione e di non avere CP_2 interesse al rientro presso l'abitazione familiare per paura delle condotte del coniuge e perché non potrebbe farsi carico degli oneri relativi al mutuo – il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice Delegato così provvedeva in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c: Per_
“I. Affida all'Ente territorialmente competente in relazione alla sua residenza, al momento
Monza dove ha residenza anagrafica, in conformità a quanto disposto dal Tribunale dei Minorenni di Milano nel decreto provvisorio del 26 maggio 2022 nell'ambito del procedimento avente rgn 1082/2022; l'Ente affidatario avrà facoltà di assumere tutte le decisioni più importanti per il minore, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza ed educazione;
II. Dispone che l'Ente affidatario: - monitori la condizione del nucleo familiare;
Per_
- riferisca in merito ai rapporti tra e il padre;
- riferisca in merito alla condizione personale e sanitaria del minore;
- riferisca in merito alla condizione abitativa del minore e della madre;
- mantenga il minore collocato insieme alla madre presso l'attuale comunità, in attesa che venga CP_ messa a disposizione della madre l'abitazione cui la madre stessa ha fatto riferimento all'udienza del 18 giugno 2024;
- valuti se le visite tra il figlio e il padre possano essere organizzate in spazio neutro ove rispondenti all'interesse del figlio;
- trasmetta a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa gli accertamenti delegati Email_1 entro il giorno 11 novembre 2024;
III. Pone a carico di l'importo di € 350,00, da versarsi a in via anticipata, P_ Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del Per_ figlio con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria
e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese P_ mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. Per_ IV. Dispone che l'assegno unico per sia percepito in via esclusiva dalla madre;
V. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata da Persona_4
VI. Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale alla madre;
Per_ VII. Nomina curatore speciale di , già nominato dal Tribunale dei Minorenni di Milano con decreto del 26 maggio 2022, l'avv. Cristina Caiani, la quale dovrà depositare atto di accettazione dell'incarico e relativa costituzione, riferendo anche in merito all'andamento del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Milano, entro il giorno 11 luglio 2024;
VII. Rinvia per l'esame della relazione dei servizi sociali e l'ulteriore corso del procedimento all'udienza del giorno 28 novembre 2024 alle ore 12,00.”.
In data 09.07.2024 si costituiva in giudizio l'avv. Cristina Caiani quale curatore speciale del minore.
Alla successiva udienza del giorno 28.11.2024 il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, fissava per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. l'udienza del giorno 05.02.2025 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti termini ex art. 473-bis.28 c.p.c per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio a OP (Albania) il 28.06.1996 (trascritto al n. 79 Parte II,
Serie C, Anno 2017 dei registri dello Stato Civile del Comune di Monza).
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 27.02.1997) - oggi maggiorenne ed economicamente Per_3 autosufficiente - e (in data 27.08.2009). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento del figlio ai genitori. Per_1
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n.
24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez.
I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ. 26587/2009 e 977/2017).
Per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, invece, non è sufficiente la su menzionata valutazione prognostica negativa circa l'idoneità alla genitorialità, essendo la stessa subordinata alla ricorrenza di due presupposti:
1. una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o caratterizzata da abuso dei relativi poteri;
2. un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale è chiamato ad esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero - attraverso un percorso di crescita e sviluppo - delle capacità e competenze genitoriali, verificando se i genitori siano in grado di elaborare un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, intesa come cura, accudimento e coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi o dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. 765 del 15.01.2018).
Dalla relazione depositata in data 18.11.2024 dai Servizi Sociali di Monza, Ente affidatario, è emerso che il figlio minore ha ormai interrotto qualsiasi rapporto con il padre e ha manifestato l'intenzione Per_ di non riprendere in alcun modo in contatti, nemmeno a distanza ( ha sempre espresso alla scrivente e agli operatori della Casa secretata, il fatto che non vuole riprendere contatti con lui, non intende vederlo, incontrarlo e neppure a provare ad iniziare una comunicazione epistolare, cosa che Per_ gli è stata proposta dallo psicologo che seguita la situazione […]. Anche in seguito, ad è stato proposto di provare a scrivere al papà. Anche tramite biglietti di Natale per esempio, ma il giovane non ha mai voluto. Nel corso dell'ultimo incontro avvenuto l'8/11, rispetto al tema di incontrare il Per_ papà ha detto: Non trovo questo bisogno;
nel futuro magari capiterà che parlerò con lui, non si sa mai.”).
In merito a gli operatori dei servizi sociali hanno reso noto che lo stesso ha effettuato P_ un ciclo di colloqui presso il Presidio Criminologico di Milano, come confermato dalla relazione redatta dal Dott. , ove emerge come il IG. è parso “poco consapevole dei fatti Persona_5 P_ di reato contestati e l'incapacità di contestualizzare le proprie modalità relazionali relative alla condanna subita nel primo grado di giudizio”.
In merito alla scelta del minore di non volere incontrare il padre, i Servizi Sociali hanno riferito che il padre si dispiace per la scelta del figlio ma non ne comprende la motivazione (riferita ancora la Per_ non volontà di di incontralo o di telefonargli, il IG. esprime il fatto di non capire il P_ motivo ed esprime dispiacere per la scelta del figlio, concludendo poi che l'importante è che stia bene”.).
Per quanto concerne i Servizi Sociali hanno rappresentato che la stessa nel corso Parte_1 dell'accompagnamento familiare ha potuto beneficiare di un sostegno psicologico, che poi ha deciso di interrompere autonomamente. Dalla relazione redatta dalla Casa secretata ove la stessa ha trovato rifugio insieme al figlio è emerso che la ricorrente appare come "una donna strutturata e indipendente, in grado di prendersi cura autonomamente del figlio minore e rimanendo una figura presente e disponibile nei confronti del figlio maggiore".
I Servizi alla luce di quanto precede hanno cosi concluso “Alla luce di quanto emerso, si propone a
Questo spettabile Tribunale di definire un Decreto che preveda i seguenti punti: - il mantenimento di Per_ un monitoraggio sulla situazione di (da parte del nuovo Comune in cui la signora ed il figlio andranno a vivere, a brevissimo, da quanto detto dalla famiglia e dalla Casa secretata, dato che sono Per_ pronte le condizioni concrete per cui questo possa avvenire); -il mantenimento nei confronti di , di un supporto e sostegno psicologico per un accompagnamento nella sua crescita evolutiva, data anche la sua disabilità con la quale confrontarsi e costruire una dimensione di consapevolezza adeguata all'età ed al suo sviluppo progressivo.”.
Nell'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali del in data 04.02.2025, i servizi Controparte_3 sociali hanno comunicato che si è trasferita presso altro comune, non specificato, Parte_1 insieme ai figli e , ragion per cui hanno chiesto la revoca dell'affidamento all'Ente nonché Per_1 Per_3 la presa in carico da parte del nuovo Comune di residenza, con impegno da parte del CP_3
a trasmettere il dispositivo della sentenza al nuovo Comune di residenza.
[...]
Alla luce di quanto precede, deve essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del all'esercizio della genitorialità, considerato che il resistente sin dai primi anni di P_ matrimonio e fino al momento della cessazione della convivenza ha reso i figli vittime di numerosi episodi di violenza assistita in danno della madre, come bene emerge dalla sentenza penale di condanna alla pena di sei anni di reclusione per il delitti di cui all'art. 572 c.p., 81 c.p.v. e 509 bis c.p., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 31.05.2023 e confermata dalla
Corte d'Appello di Milano il 4.06.2024. Deve al contrario essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo alla madre che, dopo avere affrontato i percorsi di sostegno a lei indicati e avere affrontato il percorso comunitario per garantire protezione a sé e al figlio, ha positivamente superato il percorso rendendosi autonoma e garantendo al figlio l'accudimento necessario per assicurargli una crescita serena e conforme al suo sviluppo.
Deve di conseguenza essere disposto l'affido esclusivo di alla madre cui va rimessa in via Per_1 esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per il figlio, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
Non sussistono, al contrario, i presupposti per ritenere che a causa delle condotte serbate dal l P_ figlio minore abbia riportato un grave pregiudizio nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra citata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
L'affido super esclusivo del minore alla madre e la sospensione delle visite con il padre rappresentano infatti misure adeguatamente tutelanti degli interessi del figlio minore, anche tenuto conto della sua età.
Deve essere confermato l'attuale collocamento di presso la madre, in continuità alla situazione Per_1 attualmente in essere da tempo.
Devono essere sospese le visite padre – figlio, considerato l'assoluto rifiuto manifestato in tal senso dal figlio e la mancata frequenza da parte del padre dei percorsi a lui prescritti che solo avrebbero consentito allo stesso di prendere coscienza di quanto occorso e risintonizzarsi con i bisogni del figlio.
I Servizi Sociali incaricati, che dovranno proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e predisporre gli adeguati percorsi di sostegno per dovranno segnalare eventuali situazioni di Per_1 pregiudizio per la minore alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni.
IV. Non merita accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, considerato che all'udienza del 18.06.2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere interesse al rientro presso quella abitazione e che è ormai venuto meno il collegamento tra la predetta abitazione e il minore, collegamento che solo rappresenta il presupposto per l'assegnazione della casa al genitore collocatario del figlio nel suo interesse (“Non sto pagando il mutuo sulla casa coniugale potrei riprovare a mettere in vendita la casa familiare dove è rimasto a vivere però mio marito quindi lui dovrebbe lasciarla. Io non voglio tornare in quella casa anche perché è un posto dove lui gravita molto.” – verbale di udienza del 18.06.2024).
Per le stesse motivazioni deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente, atteso che il padre non ha più alcun rapporto con il figlio minore a cui di conseguenza non va garantita la continuità del rapporto con l'habitat domestico. V. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della minore, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello
08.09.2014). in data 09.01.2023 è stata assunta come cameriera presso un hotel a Milano, nondimeno Parte_1 non è noto il suo attuale guadagno, non potendosi avere riguardo alla CU 2023.
La stessa al momento non ha documentato alcun onere abitativo e vive in un alloggio con CP_2 contratto intestato al centro antiviolenza che l'aveva accolta, il tutto come dichiarato dalla curatrice speciale del minore all'udienza del 28.11.2024. nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha esposto redditi lordi annui di circa € P_
13.537,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.000,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) un reddito lordo annuo di € 16.992,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.100,00 netti mensili.
Lo stesso è tenuto insieme al coniuge a rimborsare la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale e ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per l'autovettura di sua proprietà e le spese condominiali ordinarie e straordinarie della casa ex coniugale.
Ritenuto che, alla luce di tali elementi, precisamente la disponibilità reddituale delle parti in relazione alla loro capacità lavorativa, la mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione relativa all'impiego attualmente svolto, il collocamento del figlio in misura esclusiva presso la madre e la percezione esclusiva da parte di questa dell'assegno unico per il figlio, può essere determinato come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
L'assegno unico per il figlio a carico, tenuto conto dell'affidamento esclusivo di alla madre, Per_1 sarà percepito in via esclusiva dalla madre stessa.
V. Va rigettata la domanda di di disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione P_ delle espressioni “con l'arroganza propria del personaggio” e “per protervia” utilizzate dalla ricorrente nei confronti del resistente a p. 4 del proprio ricorso considerato che le stesse non trascendono l'esplicarsi del diritto di difesa tenuto conto del tenore reciproco degli atti di parte.
VI. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1900/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto matrimonio Parte_1 P_ con rito civile in OP (Albania) il 28.06.1996 (trascritto al n. 79 Parte II, Serie C, Anno 2017 dei registri dello Stato Civile del Comune di Monza).
II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento anche ai fini anagrafici Per_1 presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per il figlio, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
IV) Dispone la sospensione delle visite padre/figlio; V) Incarica i Servizi Sociali del Comune territorialmente competente in relazione alla nuova residenza anagrafica di di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, di Per_1 predisporre i necessari percorsi di sostegno per e di segnalare eventuali situazioni di pregiudizio Per_1 per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni;
VI) Manda i servizi sociali di Monza di trasmettere il dispositivo della presente sentenza ai servizi sociali del luogo di attuale residenza di Per_1
VII) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale a Parte_1
VIII) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale a P_
IX) Pone a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a in via anticipata, P_ Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di febbraio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per Per_1 vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio
2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del P_ figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
X) Dispone che l'assegno unico per ON sia percepito in via esclusiva dalla madre;
XI) Rigetta la domanda di a che sia condannata ai sensi dell'art. 89 P_ Parte_1
c.p.c.;
XII) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 13 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1900/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monza, Via Natale Lucca n. 15 rappresentata e difesa dell'avv. Patrizia D'Elia Palmieri, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Emilia n. 5, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
( ) nato a [...] il [...] residente in P_ C.F._2
Monza, Via Natale Lucca n. 15, rappresentato e difeso dall' avv. Sandro Cannalire, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Legnano, Via Madonnina del Grappa 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente rispettivamente in data 13.12.2024,
4.12.2024 e 3.12.2024.
Conclusioni per Parte_1
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale di Monza, Via Natale Lucca, alla IG.ra , con Parte_1 corresponsione da parte del marito del 50% del canone di mutuo, che potrà anche P_ affittarla, o venderla qualora diventasse, oggetto di esecuzione delle somme a lei dovute dal marito.
Non dimentichiamo infatti che il marito, per il quale comunque è fissata Cassazione in data
07/02/2025 non ha neppure versato la provvisionale provvisoriamente esecutiva pari ad € 30.000,00, posta a favore della moglie e confermata dalla Corte d'Appello di Milano.
Dato che è giunta notizia che il marito stia pagando, da qualche tempo, interamente la rata di mutuo
(non per questo la casa diviene di sua sola proprietà) qualora voglia venderla o affittarla, se non assegnata interamente alla moglie, potrà continuare a possedere la metà della stessa, ma dovrà quanto meno corrispondere una somma, se non pari alla metà del valore, dati i recenti pagamenti da lui solo eseguiti, pari almeno ad ¼ del valore conseguito.
3) confermare a carico del IG. il versamento di € 350,00 quale concorso nel P_ mantenimento del figlio , importo soggetto ad annuale rivalutazione ISTAT;
Per_1
4) confermare a carico di il versamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio P_
Per_1
5) confermare la datio in capo alla IG.ra dell'intero assegno familiare di cui il IG. Parte_1
ora percepisce la metà; P_
6) dichiarare la decadenza genitoriale del IG. nei confronti del figlio , P_ Per_1 essendo attualmente il figlio in un momento di stabilità emotiva e non essendoci alcuna volontà, proprio da parte del minore, di intraprendere alcun rapporto con il padre;
7) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre con Per_1 Parte_1 collocamento di ON presso la stessa, ove già attualmente si trova, avendo dimostrato, , Parte_1 piena capacità di gestione del figlio;
8) ritenere congrue le parole tutte utilizzate dal difensore della ricorrente nei confronti del IG. P_
, limandosi le stesse a descrivere una condotta rilevata negli stessi termini da ben due giudizi
[...] penali, seppur non ancora definitivi dato che pende ricorso per Cassazione, con udienza fissata in
Camera di consiglio per il 07/02/2025.
Ricordo a me stessa che le due sentenze hanno riconosciuto la durata del comportamento del P_
ricollegandolo ai maltrattamenti reiterati dall'uomo per ben diciannove anni;
[...]
9) per il resto confermare quanto già regolamentato dall'ordinanza del 18/06/2024 del Giudice
Dott.ssa Filauro.”
Conclusioni per P_
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) rigettare le domande avversarie e per l'effetto autorizzare le visite tra padre e figlio con le modalità che saranno ritenute idonee, anche in ambiente protetto, con necessario approfondimento da parte dei servizi;
3) disporre che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento del Pt_2 figlio minore, la somma di euro 250,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
4) disporre l'accredito dell'intero assegno familiare alla moglie;
5) assegnare la casa coniugale al marito, essendo documentale che la moglie si è trasferita in una nuova casa con i figli;
6) disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni " con l'arroganza propria del personaggio" e " per protervia" utilizzate dalla ricorrente nei confronti del resistente a p. 4 del proprio ricorso e conseguentemente condannare controparte al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal resistente, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria dei compensi professionali, ovvero con integrale compensazione degli stessi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Disporre C.T.U. finalizzata ad accertare i rapporti tra padre ed il figlio minore Per_2 individuando sia le modalità di incontri tra costoro, anche in ambiente protetto, sia l'eventuale strumentalizzazione del minore da parte della madre;
2) ordinare ai competenti servizi sociali (da individuarsi) l'esibizione in giudizio della documentazione attestante gli importi corrisposti e corrispondendi alla ricorrente, a qualsiasi titolo”. Conclusioni per il CURATORE SPECIALE DEL MINORE Per_1
“-dichiarare la decadenza genitoriale del IG. nei confronti del figlio;
P_ Per_1 Per_
-disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con collocamento di Pt_1 Per_
presso la stessa;
Per_
-mantenere un monitoraggio sulla situazione di da parte dei Servizi Sociali;
Per_
-mantenere un supporto e sostegno psicologico per;
-per il resto confermare quanto già regolato dall'ordinanza del 18.06.2024 del Giudice Dott.ssa
Filauro.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 14.03.2024, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1 separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio civile in OP P_
(Albania) il 28.06.1996 (trascritto al n. 79 Parte II, Serie C, Anno 2017 dei registri dello Stato Civile del Comune di Monza) e dalla cui unione sono nati i figli (il 27.02.1997, oggi dunque Per_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (in data 27.08.2009). Per_1
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale, l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale con corresponsione da parte del marito del 50% del canone di mutuo e la determinazione in € 250,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'intera percezione dell'assegno unico;
la ricorrente chiedeva inoltre che fosse previsto un contributo al proprio mantenimento a carico del marito. La ricorrente rappresentava inoltre che il resistente era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per i delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della stessa e che la stessa era attualmente collocata, insieme al figlio minore, presso una casa protetta.
Si costituiva con memoria depositata in data 15.05.2024 il quale aderiva alla domanda P_ di separazione mentre chiedeva il rigetto delle ulteriori domande avversarie, in particolare domandava che fossero autorizzate le visite padre/figlio secondo le modalità ritenute congrue, che gli fosse assegnata la casa coniugale a fronte del trasferimento della madre con i figli, che venisse contenuto in € 250,00 l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio minore. Il resistente chiedeva inoltre che fosse disposta ai sensi dell'articolo 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni " con l'arroganza propria del personaggio" e
" per protervia"utilizzate dalla ricorrente nei confronti del resistente a p. 4 del proprio ricorso e conseguentemente che fosse condannata controparte al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal resistente, da liquidarsi in via equitativa.
All'udienza del 18.06.2024 – alla quale veniva sentita la ricorrente che dichiarava di trovarsi tuttora in comunità, che era in attesa che le venisse messa a disposizione un'abitazione e di non avere CP_2 interesse al rientro presso l'abitazione familiare per paura delle condotte del coniuge e perché non potrebbe farsi carico degli oneri relativi al mutuo – il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza resa in pari data, il Giudice Delegato così provvedeva in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c: Per_
“I. Affida all'Ente territorialmente competente in relazione alla sua residenza, al momento
Monza dove ha residenza anagrafica, in conformità a quanto disposto dal Tribunale dei Minorenni di Milano nel decreto provvisorio del 26 maggio 2022 nell'ambito del procedimento avente rgn 1082/2022; l'Ente affidatario avrà facoltà di assumere tutte le decisioni più importanti per il minore, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza ed educazione;
II. Dispone che l'Ente affidatario: - monitori la condizione del nucleo familiare;
Per_
- riferisca in merito ai rapporti tra e il padre;
- riferisca in merito alla condizione personale e sanitaria del minore;
- riferisca in merito alla condizione abitativa del minore e della madre;
- mantenga il minore collocato insieme alla madre presso l'attuale comunità, in attesa che venga CP_ messa a disposizione della madre l'abitazione cui la madre stessa ha fatto riferimento all'udienza del 18 giugno 2024;
- valuti se le visite tra il figlio e il padre possano essere organizzate in spazio neutro ove rispondenti all'interesse del figlio;
- trasmetta a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa gli accertamenti delegati Email_1 entro il giorno 11 novembre 2024;
III. Pone a carico di l'importo di € 350,00, da versarsi a in via anticipata, P_ Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del Per_ figlio con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria
e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese P_ mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. Per_ IV. Dispone che l'assegno unico per sia percepito in via esclusiva dalla madre;
V. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata da Persona_4
VI. Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale alla madre;
Per_ VII. Nomina curatore speciale di , già nominato dal Tribunale dei Minorenni di Milano con decreto del 26 maggio 2022, l'avv. Cristina Caiani, la quale dovrà depositare atto di accettazione dell'incarico e relativa costituzione, riferendo anche in merito all'andamento del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Milano, entro il giorno 11 luglio 2024;
VII. Rinvia per l'esame della relazione dei servizi sociali e l'ulteriore corso del procedimento all'udienza del giorno 28 novembre 2024 alle ore 12,00.”.
In data 09.07.2024 si costituiva in giudizio l'avv. Cristina Caiani quale curatore speciale del minore.
Alla successiva udienza del giorno 28.11.2024 il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, fissava per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. l'udienza del giorno 05.02.2025 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti termini ex art. 473-bis.28 c.p.c per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio a OP (Albania) il 28.06.1996 (trascritto al n. 79 Parte II,
Serie C, Anno 2017 dei registri dello Stato Civile del Comune di Monza).
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 27.02.1997) - oggi maggiorenne ed economicamente Per_3 autosufficiente - e (in data 27.08.2009). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento del figlio ai genitori. Per_1
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n.
24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez.
I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ. 26587/2009 e 977/2017).
Per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, invece, non è sufficiente la su menzionata valutazione prognostica negativa circa l'idoneità alla genitorialità, essendo la stessa subordinata alla ricorrenza di due presupposti:
1. una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o caratterizzata da abuso dei relativi poteri;
2. un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale è chiamato ad esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero - attraverso un percorso di crescita e sviluppo - delle capacità e competenze genitoriali, verificando se i genitori siano in grado di elaborare un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, intesa come cura, accudimento e coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi o dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. 765 del 15.01.2018).
Dalla relazione depositata in data 18.11.2024 dai Servizi Sociali di Monza, Ente affidatario, è emerso che il figlio minore ha ormai interrotto qualsiasi rapporto con il padre e ha manifestato l'intenzione Per_ di non riprendere in alcun modo in contatti, nemmeno a distanza ( ha sempre espresso alla scrivente e agli operatori della Casa secretata, il fatto che non vuole riprendere contatti con lui, non intende vederlo, incontrarlo e neppure a provare ad iniziare una comunicazione epistolare, cosa che Per_ gli è stata proposta dallo psicologo che seguita la situazione […]. Anche in seguito, ad è stato proposto di provare a scrivere al papà. Anche tramite biglietti di Natale per esempio, ma il giovane non ha mai voluto. Nel corso dell'ultimo incontro avvenuto l'8/11, rispetto al tema di incontrare il Per_ papà ha detto: Non trovo questo bisogno;
nel futuro magari capiterà che parlerò con lui, non si sa mai.”).
In merito a gli operatori dei servizi sociali hanno reso noto che lo stesso ha effettuato P_ un ciclo di colloqui presso il Presidio Criminologico di Milano, come confermato dalla relazione redatta dal Dott. , ove emerge come il IG. è parso “poco consapevole dei fatti Persona_5 P_ di reato contestati e l'incapacità di contestualizzare le proprie modalità relazionali relative alla condanna subita nel primo grado di giudizio”.
In merito alla scelta del minore di non volere incontrare il padre, i Servizi Sociali hanno riferito che il padre si dispiace per la scelta del figlio ma non ne comprende la motivazione (riferita ancora la Per_ non volontà di di incontralo o di telefonargli, il IG. esprime il fatto di non capire il P_ motivo ed esprime dispiacere per la scelta del figlio, concludendo poi che l'importante è che stia bene”.).
Per quanto concerne i Servizi Sociali hanno rappresentato che la stessa nel corso Parte_1 dell'accompagnamento familiare ha potuto beneficiare di un sostegno psicologico, che poi ha deciso di interrompere autonomamente. Dalla relazione redatta dalla Casa secretata ove la stessa ha trovato rifugio insieme al figlio è emerso che la ricorrente appare come "una donna strutturata e indipendente, in grado di prendersi cura autonomamente del figlio minore e rimanendo una figura presente e disponibile nei confronti del figlio maggiore".
I Servizi alla luce di quanto precede hanno cosi concluso “Alla luce di quanto emerso, si propone a
Questo spettabile Tribunale di definire un Decreto che preveda i seguenti punti: - il mantenimento di Per_ un monitoraggio sulla situazione di (da parte del nuovo Comune in cui la signora ed il figlio andranno a vivere, a brevissimo, da quanto detto dalla famiglia e dalla Casa secretata, dato che sono Per_ pronte le condizioni concrete per cui questo possa avvenire); -il mantenimento nei confronti di , di un supporto e sostegno psicologico per un accompagnamento nella sua crescita evolutiva, data anche la sua disabilità con la quale confrontarsi e costruire una dimensione di consapevolezza adeguata all'età ed al suo sviluppo progressivo.”.
Nell'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali del in data 04.02.2025, i servizi Controparte_3 sociali hanno comunicato che si è trasferita presso altro comune, non specificato, Parte_1 insieme ai figli e , ragion per cui hanno chiesto la revoca dell'affidamento all'Ente nonché Per_1 Per_3 la presa in carico da parte del nuovo Comune di residenza, con impegno da parte del CP_3
a trasmettere il dispositivo della sentenza al nuovo Comune di residenza.
[...]
Alla luce di quanto precede, deve essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del all'esercizio della genitorialità, considerato che il resistente sin dai primi anni di P_ matrimonio e fino al momento della cessazione della convivenza ha reso i figli vittime di numerosi episodi di violenza assistita in danno della madre, come bene emerge dalla sentenza penale di condanna alla pena di sei anni di reclusione per il delitti di cui all'art. 572 c.p., 81 c.p.v. e 509 bis c.p., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 31.05.2023 e confermata dalla
Corte d'Appello di Milano il 4.06.2024. Deve al contrario essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo alla madre che, dopo avere affrontato i percorsi di sostegno a lei indicati e avere affrontato il percorso comunitario per garantire protezione a sé e al figlio, ha positivamente superato il percorso rendendosi autonoma e garantendo al figlio l'accudimento necessario per assicurargli una crescita serena e conforme al suo sviluppo.
Deve di conseguenza essere disposto l'affido esclusivo di alla madre cui va rimessa in via Per_1 esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per il figlio, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
Non sussistono, al contrario, i presupposti per ritenere che a causa delle condotte serbate dal l P_ figlio minore abbia riportato un grave pregiudizio nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra citata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
L'affido super esclusivo del minore alla madre e la sospensione delle visite con il padre rappresentano infatti misure adeguatamente tutelanti degli interessi del figlio minore, anche tenuto conto della sua età.
Deve essere confermato l'attuale collocamento di presso la madre, in continuità alla situazione Per_1 attualmente in essere da tempo.
Devono essere sospese le visite padre – figlio, considerato l'assoluto rifiuto manifestato in tal senso dal figlio e la mancata frequenza da parte del padre dei percorsi a lui prescritti che solo avrebbero consentito allo stesso di prendere coscienza di quanto occorso e risintonizzarsi con i bisogni del figlio.
I Servizi Sociali incaricati, che dovranno proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e predisporre gli adeguati percorsi di sostegno per dovranno segnalare eventuali situazioni di Per_1 pregiudizio per la minore alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni.
IV. Non merita accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, considerato che all'udienza del 18.06.2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere interesse al rientro presso quella abitazione e che è ormai venuto meno il collegamento tra la predetta abitazione e il minore, collegamento che solo rappresenta il presupposto per l'assegnazione della casa al genitore collocatario del figlio nel suo interesse (“Non sto pagando il mutuo sulla casa coniugale potrei riprovare a mettere in vendita la casa familiare dove è rimasto a vivere però mio marito quindi lui dovrebbe lasciarla. Io non voglio tornare in quella casa anche perché è un posto dove lui gravita molto.” – verbale di udienza del 18.06.2024).
Per le stesse motivazioni deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente, atteso che il padre non ha più alcun rapporto con il figlio minore a cui di conseguenza non va garantita la continuità del rapporto con l'habitat domestico. V. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della minore, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello
08.09.2014). in data 09.01.2023 è stata assunta come cameriera presso un hotel a Milano, nondimeno Parte_1 non è noto il suo attuale guadagno, non potendosi avere riguardo alla CU 2023.
La stessa al momento non ha documentato alcun onere abitativo e vive in un alloggio con CP_2 contratto intestato al centro antiviolenza che l'aveva accolta, il tutto come dichiarato dalla curatrice speciale del minore all'udienza del 28.11.2024. nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha esposto redditi lordi annui di circa € P_
13.537,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.000,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) un reddito lordo annuo di € 16.992,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.100,00 netti mensili.
Lo stesso è tenuto insieme al coniuge a rimborsare la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale e ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per l'autovettura di sua proprietà e le spese condominiali ordinarie e straordinarie della casa ex coniugale.
Ritenuto che, alla luce di tali elementi, precisamente la disponibilità reddituale delle parti in relazione alla loro capacità lavorativa, la mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione relativa all'impiego attualmente svolto, il collocamento del figlio in misura esclusiva presso la madre e la percezione esclusiva da parte di questa dell'assegno unico per il figlio, può essere determinato come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
L'assegno unico per il figlio a carico, tenuto conto dell'affidamento esclusivo di alla madre, Per_1 sarà percepito in via esclusiva dalla madre stessa.
V. Va rigettata la domanda di di disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione P_ delle espressioni “con l'arroganza propria del personaggio” e “per protervia” utilizzate dalla ricorrente nei confronti del resistente a p. 4 del proprio ricorso considerato che le stesse non trascendono l'esplicarsi del diritto di difesa tenuto conto del tenore reciproco degli atti di parte.
VI. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1900/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto matrimonio Parte_1 P_ con rito civile in OP (Albania) il 28.06.1996 (trascritto al n. 79 Parte II, Serie C, Anno 2017 dei registri dello Stato Civile del Comune di Monza).
II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento anche ai fini anagrafici Per_1 presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per il figlio, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
IV) Dispone la sospensione delle visite padre/figlio; V) Incarica i Servizi Sociali del Comune territorialmente competente in relazione alla nuova residenza anagrafica di di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, di Per_1 predisporre i necessari percorsi di sostegno per e di segnalare eventuali situazioni di pregiudizio Per_1 per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni;
VI) Manda i servizi sociali di Monza di trasmettere il dispositivo della presente sentenza ai servizi sociali del luogo di attuale residenza di Per_1
VII) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale a Parte_1
VIII) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale a P_
IX) Pone a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a in via anticipata, P_ Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di febbraio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per Per_1 vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio
2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del P_ figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
X) Dispone che l'assegno unico per ON sia percepito in via esclusiva dalla madre;
XI) Rigetta la domanda di a che sia condannata ai sensi dell'art. 89 P_ Parte_1
c.p.c.;
XII) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 13 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi