Sentenza 9 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/09/2022, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 01395/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt. Fanteria, n. 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento e revoca,
previa sospensione dell'efficacia,
dei decreti emanati dal Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Militare prot. n. -OMISSIS-datato 10.10.2017 e prot. n. -OMISSIS-datato 07.11.2017, notificati rispettivamente il 17.10.2017 e il 04.12.2017, nonchè degli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, aventi ad oggetto la sospensione disciplinare dall'impiego del militare ricorrente e la detrazione di anzianità assoluta di grado per mesi sei;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - Sottufficiale della Marina Militare in forza effettiva alla Stazione Aeromobili di Grottaglie (TA), assegnato, all’epoca dei fatti in esame, all’incarico di Capo Nucleo Personale - impugna, con ricorso notificato il 14/12/2017 e depositato in giudizio il 12/01/2018, i decreti emanati dal Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Militare prot. n. -OMISSIS-datato 10.10.2017 e prot. n. -OMISSIS-datato 07.11.2017, notificati rispettivamente il 17.10.2017 e il 04.12.2017, nonchè gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali, aventi ad oggetto la sua sospensione disciplinare dall'impiego e la detrazione di anzianità assoluta di grado per mesi sei.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione di legge, in particolare dell’art. 1393 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dapprima dall’art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e successivamente dall’art. 4, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo n. 91/2016. Eccesso di potere per omessa considerazione e/o travisamento di fatti specifici.
2) Violazione di legge, in particolare dell’art. 1032, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Eccesso di potere per omessa considerazione e/o travisamento di fatti specifici.
3) Violazione di legge, in particolare dell’art. 1370, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Eccesso di potere per carenza istruttoria e contraddittorietà; difetto di motivazione.
Il 16/01/2018, si è costituito in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero della Difesa, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 31/01/2018, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio documentazione di causa.
Nella Camera di Consiglio del 17/04/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, la difesa del ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo dei giudizi cautelari, la difesa erariale ne ha preso atto, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo della Camera di Consiglio.
Il 12/04/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito nel rigetto del ricorso con la declaratoria di legittimità ed efficacia dei provvedimenti impugnati.
Il 06/06/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di interesse alla decisione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 07/06/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che “ non sia stato avviato nessun procedimento disciplinare fino al 14.05.2017 e che il procedimento avviato il 15.05.2017 sia del tutto intempestivo, poiché decorsi ben 626 giorni dalla novella legislativa che ha mutato il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare a fronte dei 60 giorni così come disposti dall’art. 1392, comma 2, del C.O.M. In sintesi il dies a quo per avviare la procedura disciplinare – per fatti disciplinari non attinenti il servizio – coincide con l’imputazione per l’ipotesi di reato e quindi, nella fattispecie, il dies a quo da considerare ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare è senza dubbio il giorno 28.08.2015 (vigenza della Legge n. 124/2015). Nel caso che ci occupa, invece, le mosse decorrono come se i fatti disciplinari fossero attinenti al servizio; invero è stato applicato l’art. 1392, comma 1, del C.O.M. cioè il dies a quo per avviare la procedura disciplinare coincide illegittimamente con la “conoscenza della sentenza irrevocabile” (giorno 11.04.2017). ”.
La predetta doglienza è infondata.
Giova anzitutto ricordare, con riferimento al quadro normativo applicabile alla fattispecie per cui è causa, che:
- l’art. 1393 (rubricato “ Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale ”), comma 1, del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 e ss.mm., a seguito della novella legislativa di cui alla L. n. 124/2015, che ha abolito la c.d. pregiudiziale penale (peraltro, per fatti disciplinari non attinenti il servizio), recita “ 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare ”; mentre il testo antecedente alla suddetta novella legislativa (rubricato “ Sospensione del procedimento disciplinare ”), prevedeva che “ 1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso ”;
- l’art. 1392 (“ Termini del procedimento disciplinare di stato ”) del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 e ss.mm. recita:
“1 . Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento. ”.
Ciò premesso, nel particolare caso di specie, l’avvio del procedimento disciplinare è avvenuto tempestivamente il 15/05/2017, tenuto conto sia che la sentenza irrevocabile di condanna per patteggiamento ( ex art. 444 c.p.p.) n. 7 del 01/02/2017, del Tribunale Militare di Napoli, è stata acquisita dalla P.A. l’11/04/2017 e che, nella specie, i fatti addebitati all’odierno ricorrente concretano “ atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”, rientrando pur sempre la custodia di medaglie (trattasi, in particolare, di quattro medaglie mauriziane) negli obblighi e doveri di servizio, anche se non nelle incombenze dello stesso militare; sia che, in ogni caso (anche a voler considerare, come in tesi di parte ricorrente, che i fatti addebitati all’odierno ricorrente non concretino “ atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”), i fatti aventi rilevanza penale/disciplinare sono stati conosciuti dalla P.A. nel Luglio 2015, quindi, prima della novella legislativa dell’art. 1393 del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66, operata dalla L. n. 124/2015, che è valevole (solo) per i casi conosciuti dopo il 28/08/2015.
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta anche la violazione dell’articolo 1032, comma 1, del D.P.R. n. 66/2010, ribadendo “ che nel caso specifico il Comandante in Capo della Squadra Navale abbia ordinato all’Ufficiale Inquirente di contestare il procedimento disciplinare (avvenuto in data 15.05.2017), dopo ben 626 giorni dalla citata novella legislativa del 2015, nonostante l’espressa sussistenza dei presupposti di legge ”.
Anche il suddetto motivo di gravame è infondato alla stregua delle medesime considerazioni sopra svolte, con particolare riferimento all’applicazione, nel particolare caso di specie, dell’art. 1393 del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 nel testo antecedente la novella di cui alla L. n. 124/2015.
3. - Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta, essenzialmente, la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e la contraddittorietà dei decreti impugnati, che hanno comminato la sanzione disciplinare e la conseguente detrazione di anzianità assoluta di grado, evidenziando, in particolare, “ che nell’immediatezza del fatto l’Amministrazione abbia ritenuto di non assumere alcun provvedimento disciplinare di sospensione cautelare dal servizio nei confronti del ricorrente ” e “ che l’Ufficiale Inquirente, nella relazione finale dell’Inchiesta Formale, ha ritenuto solo “parzialmente fondati” gli addebiti contestati al ricorrente ” e “ Nonostante ciò sono stati comminati ben mesi sei di sospensione del servizio ”.
Anche le predette censure non sono condivisibili.
Osserva, anzitutto, il Collegio che, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, “ il giudizio disciplinare nei confronti del personale delle forze dell'ordine si svolge con ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicché, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 08/04/2010, n. 914), ovvero che “ l’individuazione della sanzione applicabile in ragione dell’illecito disciplinare commesso ed accertato costituisce, nell’ambito delle indicazioni fornite dal legislatore, espressione di potere discrezionale dell’amministrazione, censurabile da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità, solo per difetto di motivazione ovvero per eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza. Ciò comporta che il sindacato del giudice – onde non debordare in una non consentita invasione della sfera del cd. “merito”, riservata all’amministrazione – deve esplicarsi nella verifica della eventuale presenza di tali figure sintomatiche di eccesso di potere attraverso un esame dell’iter seguito dall’amministrazione, escludendosi ogni sostituzione e/o sovrapposizione di criteri valutativi diversi ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 marzo 2018, n. 1507).
Ciò premesso, nel concreto caso di specie, tutte le predette censure vanno disattese ove si consideri, da un lato, che i fatti materiali sono stati autonomamente valutati dalla P.A., con adeguata motivazione, basandosi, però, legittimamente, sulla sentenza di condanna per patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., n. 7 del 01/02/2017, del Tribunale Militare di Napoli, che applica all’odierno ricorrente “ in ordine al reato di Peculato militare continuato e aggravato, concessa l'aggravante di cui all'art. 62 n.6 cp, la pena di mesi sei di reclusione militare, concede il beneficio della sospensione condizionale della pena ”, oltre che sugli atti dell’inchiesta formale e, in particolare, sul parere n. 61/2017 del 13/07/2017 del Comandante in capo della Squadra Navale, richiamati nel gravato decreto del Ministero della Difesa datato 10.10.2017, recante la sospensione disciplinare dall'impiego dell’odierno ricorrente, e, dall’altro lato, che la sanzione disciplinare irrogata (sospensione disciplinare dall'impiego e detrazione di anzianità assoluta di grado per mesi sei) con i due decreti ministeriali impugnati, è espressione ragionevole della discrezionalità della P.A. e non appare sproporzionata, anche alla stregua della predetta sentenza irrevocabile di condanna per patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., n. 7 del 01/02/2017, del Tribunale Militare di Napoli.
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
5. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.