Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 220/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Ruolo lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
All'udienza del 21.5.2025, innanzi al giudice Claudio Michelucci sono comparsi mediante collegamento da remoto: per , l'avv.to Martina PUGLISI in sostituzione dell'avv. FORTE Parte_1
SIMONE per , l'avv.to FLORIO Controparte_1 per l'avv. PASUT CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
L'avv. PUGLISI si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. PASUT si riporta alla memoria di costituzione e alle relative conclusioni e rileva che le considerazioni espresse dal ricorrente nel par. 1 delle note conclusive sono generiche e infondate.
L'avv. FLORIO si riporta alle difese e in merito alla contestazione dello ius postulandi fa presente che alla luce della convenzione in essere tra e Avvocatura dello Stato, la Controparte_1
tipologia di cause come quella di specie non rientra fra quelle per le quali è prevista la difesa dell'Avvocatura dello Stato.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice Claudio Michelucci
N. 220/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 220/2024 R.G. Lav. promossa da:
(C.F.: nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e assistito dall'Avv. Simone
Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano,
Galleria San Babila, n. 4/A, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
( ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott.
Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut ed elettivamente domiciliato presso la Persona_1
Direzione Provinciale di Gravellona Toce (VB), in Corso Marconi n. 99
e
, (c.f./p. iva ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, per gli effetti del presente giudizio quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta in persona del Dott in qualità di Responsabile Contenzioso Regionale Sicilia, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Roberta Florio, giusta procura in atti PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica dell'avviso di addebito n. 59220170000898838000 ad essa prodromico, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n.
241/1990;
- In Via Subordinata:
- dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione di pagamento impugnata stante l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' ; Controparte_6
- dichiarare la decadenza dell' dalla potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 del Controparte_6 D.Lgs. n .46/1999 con riferimento all'avviso di addebito n. 59220170000898838000;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e Controparte_7 soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso. NEL MERITO, rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto. Spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' esente da ogni CP_2 spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto.”
Parte convenuta : Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania Sezione lavoro adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
Non concedere/revocare la provvisoria sospensione ex adverso richiesta per i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per assenza di ius postulandi in capo al difensore che ha sottoscritto il ricorso introduttivo del presente giudizio nell'evenienza di inesistenza della procura alle liti per omessa sottoscrizione della parte assistita;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria alla pretesa e alle vicende della stessa antecedenti alla notificazione dell'avviso di addebito esecutivo;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria integrante opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione in relazione alle domande avversarie relative alla emissione e notificazione degli avvisi di addebito sub iudice e al merito e alle vicende delle pretese;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni avversarie per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito:
Rigettare le domande avversarie nei confronti di in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto per i molteplici motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria:
Ordinare ad in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore la produzione in giudizio ex art 210-213 cpc di copia dell'avviso di addebito esecutivo sub iudice e della relativa relata di notificazione. Con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 6.5.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29220249002835538000, notificatagli in data 20.3.2024, con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 59220170000898838000, relativo a crediti contributivi CP_2
Eccepiva, in particolare, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, il difetto di motivazione dell'intimazione medesima e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo della pretesa comprensiva degli interessi moratori e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Si costituiva in giudizio, tempestivamente rispetto all'udienza di discussione fissata al 2.10.2024,
l' eccependo il difetto di ius postulandi in capo al procuratore della Controparte_1 ricorrente e comunque il proprio difetto di legittimazione in ordine all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di addebito e alle questioni di merito della pretesa per le quali l'unico soggetto legittimato passivo riteneva essere l'Ente impositore;
rilevava l'inammissibilità per tardività dell'opposizione alla pretesa e alle vicende della stessa antecedenti alla notificazione dell'avviso di addebito e la tardività delle eccezioni inquadrabili nello schema dell'opposizione agli atti esecutivi;
in ogni caso, affermava l'infondatezza delle contestazione avversarie circa il contenuto dell'intimazione di pagamento notificata e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione. Dopo la rinnovazione della notifica all' come disposto all'udienza del 2.10.2024, anche l'ente CP_2 titolare del credito si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto.
Istruita la causa in via documentale, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, la causa
è stata decisa mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va osservato che, nelle note autorizzate in vista dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione dell' perché avvenuta per il Controparte_1
tramite di un avvocato del libero foro, pur versandosi in una delle ipotesi per le quali l'apposita convenzione ex art. 1 comma 8 d.l. 193/2016 prevede l'assistenza dell'Avvocatura di Stato e in assenza di prova dell'indisponibilità dell'Avvocatura di assumere la difesa.
In proposito, assume rilievo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui: “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_1
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati
[...] davanti al Tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali
e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L.
193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la CP_1 costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_1
sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un. 19/11/2019 n. 30008).
Il principio è stato ribadito dalla recentissima Cassazione civile sez. lav., 25/04/2025, (ud.
14/03/2025, dep. 25/04/2025), n.10907; analogamente il rigetto dell'eccezione di nullità dell'attività svolta dall' a mezzo di un legale del libero foro è stata confermata Controparte_1
sulla base della stessa argomentazione dalla Cassazione civile sez. lav., con la sentenza 07/02/2025,
n.3154. L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Parimenti non può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata da , Controparte_1
di difetto di ius postulandi in capo al procuratore del ricorrente fondata sulla mancanza di sottoscrizione della procura, dal momento che, al contrario, pur se dopo le parole “è vera ed autentica” e con caratteri di dimensione minuscola, la procura depositata in atti riporta una firma riferibile a Parte_1
Venendo, pertanto, al merito, parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di addebito quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento notificatagli il 20.3.2024, la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento medesimo e, comunque, la prescrizione dei crediti.
Sotto il primo profilo, va osservato che dalla documentazione depositata dall' risulta che CP_2
l'avviso di addebito sia stato notificato a mezzo raccomandata, tornata al mittente per compiuta giacenza in data 16.12.2017.
Presa visione di tale documentazione, la difesa della ricorrente ha contestato la regolarità di tale notifica assumendo che “la busta sulla quale è apposta la dicitura “compiuta giacenza”, non equivale all'avviso di ricevimento della raccomandata, poiché non risulta compiutamente l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell'omessa consegna che indichi la compiuta giacenza”; inoltre osservando che “nelle ipotesi
d'irreperibilità relativa e/o d'irreperibilità assoluta, affinché possa considerarsi perfezionata la notifica degli atti di pagamento per compiuta giacenza, l'agente della riscossione e/o impositore deve rispettare tutte le garanzie poste ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”.
Tale doglianza appare infondata, sulla base del disposto di cui al d.l. 78 del 2010, art. 30, comma 4, convertito in l. n. 122 del 2010, che dispone: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_2
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che, nei casi in cui il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), ossia con modalità di notificazione semplificata, non si applicano le disposizioni della l. n. 890 del 1982, bensì quelle concernenti il servizio postale “ordinario” (cfr. ad es. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 28872 del 12.11.2018).
Ne discende che, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. 4275/2018, Cass. 19270/2018, Cass.
23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.
In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica (cfr. Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020,
n.10131: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo
l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”).
Ne consegue che l'avviso di addebito opposto deve ritenersi regolarmente notificato nella data indicata dall' . CP_2
Acclarata, dunque, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito alla parte ricorrente, va rilevata anche la correttezza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29220229000224603000 effettuata direttamente dall' ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73 e 26 dpr Controparte_9
602/1973 e ricevuto a mani da persona qualificatasi come convivente dell'attuale ricorrente in data
23.8.2022.
Ora, l'art. 60 del DPR 600/73, fa espresso rinvio agli art. 137 e ss. c.p.c. ma ha previsto specifiche modifiche nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati;
per quanto di interesse la lett b-bis) recita: “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Dunque, diversamente da quanto previsto dall'art. 139 c.p.c., anche se l'atto viene consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa, deve essere inviata una raccomandata informativa al destinatario.
Non è dubbio che il tenore letterale dell'art. 60 in esame, configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, il cui difetto comporta la nullità della stessa.
La sentenza n. 8700/2020 ha affermato: “Fermo restando che dolersi del mancato invio della lettera raccomandata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (in primo grado) e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973 (in grado di appello) non sposta all'evidenza i termini della questione (recte, del thema decidendum), spettando in ogni caso al giudice di merito (in applicazione del principio generale iura novit curia) l'inquadramento sul piano giuridico della doglianza, va detto che quest'ultima disposizione, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 comma 2 c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Sez. 5,
Sentenza n. 2868 del 03/02/2017).”
Con l'ordinanza n. 27446/2022 è stato statuito: “Con il primo motivo si prospetta censura ex articolo
360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973 articolo 60 e del D.P.R. n. 602 del 1973 articolo 26, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, (OMISSIS), non sia seguita la raccomandata informativa di cui all'articolo 60 Decreto del Presidente della Repubblica citato. Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973 articolo 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove
l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b ii) del D.P.R.
n. 600 del 1973 articolo 60 comma 1, vigente ratione temporis (perché introdotta con D.L. n. 223 del
2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova.”
Nella recente sentenza della Cassazione civile sez. trib., 07/03/2024, n.6243 si legge: “Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, il D.P.R. n. 602 del 1973, art.
26, si limita ad affermare, all'ultimo comma, che "Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto". Dunque, la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun rinvio all'art. 139 cod. proc. civ., ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art.
60 D.P.R. n. 600 del 1973. Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti, l'art, 60, comma 1, lett. b)-bis, che nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso "il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata". La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge.
Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass.
17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente”.
E' evidente come l'onere della prova cui fanno riferimento dette pronunce riguardi il solo invio della raccomandata.
Ciò posto, nella specie, nella relata di notifica vi è la specifica attestazione dell'invio della raccomandata (laddove viene indicato: “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”) con la sottoscrizione dell'incaricato della notificazione, tenuto conto anche della distinta di spedizione prodotta dall'Agente della Riscossione, che include anche il nome del ricorrente con riferimento all'atto notificato ed alla raccomandata spedita.
Va ricordato che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando
l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700, perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cfr. Cass. 4193/2010;
n. 13739/2017).
Nel caso di specie, quindi, avendo l'Agente della Riscossione fornito la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata, senza avviso di ricevimento, poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione della intimazione di pagamento deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Deve conseguentemente ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione.
In effetti, l'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica dell'avviso di addebito deve ritenersi inammissibile.
E' noto, infatti, che allo spirare del termine di 40 giorni per l'impugnazione, la cartella o l'avviso di addebito diventano irretrattabili.
La mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999, il credito diventa irretrattabile, con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa (giurisprudenza costante:
Cassazione civile sez. lav., 23/10/2012, n.18145; Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14213).
Può richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., proprio con riferimento all'eccezione di prescrizione asseritamente maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito la pronuncia della Corte appello Torino sez. lav., 13/04/2022, n.176.
Quanto all'eccezione di prescrizione ove intesa come riferita al periodo successivo alla notifica dell'avviso, il termine prescrizionale (pacificamente quinquennale ai sensi della l. 335/1995) calcolato dalla data di notifica del suddetto avviso (16.12.2017) risulta validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 23.8.2022 e dalla successiva intimazione notificata il
20.3.2024 (non contestata).
Dunque, le doglianze sollevate con riferimento all'omessa notifica dell'avviso di addebito n.
59220170000898838000 e comunque all'intervenuta prescrizione dei crediti sono destituite di fondamento.
Infine, quanto ai pretesi vizi formali dell'intimazione per difetto degli elementi di cui all'art. 30, comma 2, d.l. 78/2010 è sufficiente osservare che la domanda di nullità dell'atto per vizi formali ovvero per carenza di elementi essenziali di essi, ivi compreso il difetto di motivazione dell'atto, attenendo alla regolarità formale del titolo esecutivo, avrebbe dovuto essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla notifica del titolo.
La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto, inoltre, è rilevabile d'ufficio.
Nella specie, a fronte della notifica avvenuta, come riconosciuto dalla stessa parte, in data 20.3.2024, il ricorso è stato iscritto solo in data 6.5.2024, decorso il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario quanto alle spese liquidate a favore di
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta il ricorso proposto da Parte_1
Condanna il ricorrente a rifondere a e le spese di lite, liquidate in € 2.900 oltre rimborso CP_2 CP_10
forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, per ciascuna delle parti resistenti e, quanto alle spese liquidate a favore di , con distrazione a favore del difensore che si Controparte_1
è dichiarato antistatario.
Verbania, 21.5.2025
IL GIUDICE
Claudio Michelucci