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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di ON SECONDA SEZIONE CIVILE Il Presidente
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 396 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ON (C.F. P.IVA
), P.IVA_1
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il Parte_1
provvedimento depositato il 6.02.2015 e notificato il 19.03.2025 con cui l'intestata Corte, sezione penale, in relazione all'attività difensiva prestata, quale difensore d'ufficio, in favore dell'imputato CP_2
(procedimento RG 1993.2021) innanzi alla Corte di Appello di
[...]
ON ha liquidato in modo inadeguato il compenso per l'attività diretta al tentativo di recupero del proprio credito;
considerato che:
1 l'odierna opponente ha ottenuto nei confronti del proprio assistito sentenza di condanna al pagamento del proprio credito professionale, ha proceduto con atto di precetto e con atto di pignoramento oltre ad effettuare ricerche presso il DAP,il PRA e la conservatoria RR;
premesso che secondo il consolidato indirizzo della S.C., in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, il difensore d'ufficio di imputato insolvente non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, con la conseguenza che i relativi costi devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
rilevato che, considerata l'attività difensiva svolta per il tentativo di recupero del credito e le spese documentate, va riconosciuto all'opponente il rimborso delle spese, diritti ed onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass.
22579 del 2019).
Nel caso di specie, il compenso per l'opponente per l'infruttuoso tentativo di recupero del proprio credito può complessivamente determinarsi nella somma di complessivi € 400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge in misura del 15%, e spese vive per 52,45 €.
2 Considerati i limiti di accoglimento dell'opposizione e le ragioni della decisione, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Presidente accoglie l'opposizione e per l'effetto, in parziale modifica del decreto impugnato emesso dalla Corte d'Appello di ON, sez penale, liquida in favore dell'opponente, a titolo di rimborso delle spese, diritti ed onorari sostenute per la procedura di recupero del credito professionale non andata a buon fine l'importo di € 400,00 per diritti ed onorari, oltre a rimborso forfetario in misura del 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché 52,45 € per rimborso spese vive, ferma la liquidazione per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello, come determinata nel provvedimento impugnato.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in ON il 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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