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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 1049/2013 promossa da
( ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
RICCI ALFREDO nonché
Controparte_2
contumace
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-====== FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 29 novembre 2013 Parte_1
proprietario di un locale commerciale in Venafro, via Vittorio Alfieri,
[...]
49, parte del “ ” ha convenuto in Parte_2 giudizio , proprietaria dell'unità immobiliare sovrastante detto CP_1
locale chiedendo:
“accertare e dichiarare che la convenuta , quale proprietaria CP_1 dell'immobile sito a Venafro alla via Vittorio Alfieri, censito in catasto al foglio 18, particella 52, sub 52, è responsabile delle infiltrazioni esistenti nel locale commerciale di proprietà del sig. sito a Venafro Parte_1
alla via Vittorio Alfieri, censito in catasto al foglio 18, particella 52, sub 25, e che il danno ammonta a € 18.484,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare la sig.ra
al pagamento in favore del sig. per tale CP_1 Parte_1 causale della somma di € 18.484,00 oltre interessi dalla verificazione del fatto all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta come dovuta a conclusione del presente giudizio con interessi dalla data di verificazione del fatto all'effettivo soddisfo, con emissione, a carico della medesima, di ordine di eliminazione delle cause della infiltrazione”.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato che, a causa di un'infiltrazione proveniente dalla proprietà della convenuta aveva CP_1
subito un danno alle pareti e al soffitto del bene di sua proprietà. In conseguenza di tale danno un contratto di locazione commerciale, sottoposto alla condizione risolutiva della preventiva eliminazione delle infiltrazioni, era stato risolto, con ulteriore perdita patrimoniale di € 18.000 (€ 250 al mese per sei anni).
La costituitasi in giudizio ha contestato la propria legittimazione CP_1
passiva imputando la responsabilità a , conduttore Controparte_2 dell'appartamento, lamentando che pur avendo più volte tentato di accedere all'appartamento per provvedere alla eventuale riparazione, il conduttore non
2 aveva consentito l'accesso né alcun intervento. La convenuta ha dunque chiesto la chiamata in causa del conduttore per essere eventualmente da questi manlevata.
è rimasto contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 4 marzo 2025
è stata trattenuta in decisione con la rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, sull'eccepita carenza di legittimazione passiva di parte convenuta, è utile il richiamo ai principi di diritto affermati in sede nomofilattica dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte nella sentenza
2951/2016. Una delle massime ufficiali della citata sentenza (rv. 638371) afferma che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
In altri termini la legittimazione attiva o passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento. Cosa ben diversa è l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Ne consegue che il difetto della titolarità del rapporto controverso non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (Cass. 12/08/2016, n. 17092). Inoltre, lo svolgimento di difese nel merito, comportando il riconoscimento della titolarità della posizione, determina un'attività incompatibile con l'eccezione.
Nella fattispecie, la stessa parte convenuta ha svolto nel merito della lite difese incompatibili con l'eccezione di carenza della legittimazione.
In altri termini non si controverte della legittimazione passiva della
3 convenuta, ma della titolarità del rapporto controverso, evidenziato che il convenuto, costituendosi, con un'articolata difesa ha di fatto negato l'esistenza del nesso causale tra la sua condotta che aveva provocato le infiltrazioni e il danno, evidenziando che il terzo chiamato, conduttore dell'immobile di proprietà del convenuto, aveva impedito l'accesso all'immobile e non aveva consentito di riparare il guasto (se guasto c'era) ovvero omesso di reiterare la condotta che aveva provocato l'infiltrazione.
Nel merito della controversia occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità attribuisce al proprietario dell'immobile, a prescindere dall'esistenza di un conduttore, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati. Tanto avviene perché la responsabilità discende dal rapporto di custodia, emanazione della disponibilità giuridica e materiale, che non è leso dalla concessione in godimento del bene. Pertanto il proprietario del bene conserva la custodia anche durante la locazione, di talché la responsabilità del custode viene meno quando "egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno" (Cass., n. 28228/2019), o anche quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono acquisite alla disponibilità del solo conduttore (Cass. n. 10983/2023).
Sempre ai fini dell'inquadramento sistematico dell'istituto giova il richiamo a una delle massime ufficiali della sentenza n. 20943/2022 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., Sez. Unite,
4 Ordinanza, 30/06/2022, n. 20943, rv. 665084-01).
Dunque, la responsabilità del custode è oggettiva, il danneggiato deve solo provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (circostanza che nel presente giudizio non è oggetto di specifica contestazione e comunque emerge dalla CTU), mentre onere della convenuta è la prova del caso fortuito, da ricondursi nella fattispecie alla condotta dell'inquilino, terzo chiamato in causa, , rimasto Controparte_2
contumace. Il caso fortuito esclude la rilevanza della diligenza del custode.
Fatte queste premesse, occorre richiamarsi alle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio per valutare se il fatto del terzo sia stato tale da elidere il nesso causale tra la custodia e il danno.
Rilevano, in particolare, le risposte dei testimoni alle domande articolate dalla convenuta in particolare nel capitolo 22 articolato nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c. nella parte in cui viene in particolare chiesto ai testimoni di riferire se le condotte idrauliche erano integre;
restano solo marginali le domande sullo stato di grave abbandono del bene e di fatto irrilevante (seppure utile a chiarire il quadro) la domanda articolata al successivo capitolo 23, ovvero se la convenuta si era attivata per ripristinare la proprietà.
In particolare, il 27 ottobre 2023 , fratello dell'idraulico Per_1 intervenuto (capitolo 10), ha affermato che “non c'era il sifone sotto il lavandino e i liquami cadevano a terra, anche lo scarico nel muro era otturato
e mio fratello ha dovuto usare la lancia per liberarlo”. Il teste poi ha confermato l'esecuzione dei lavori.
Il testimone , all'udienza del 28 ottobre 2024, dopo aver Testimone_1
confermato il generale degrado in cui il conduttore aveva lasciato l'appartamento, rispondendo allo stesso capitolo 22, afferma testualmente:
“Ricordo che intervenimmo su dei tubi che erano dissaldati all'ingresso della cucina e c'era una perdita da questi tubi. Ricordo che fu il nostro primo intervento, ricordo che rompemmo il pavimento, ricordo che ebbi la sensazione che il lavoro era stato malamente eseguito, ma non ricordo quale
5 era il problema”.
Il CTU sui luoghi di causa ha riscontrato invece “in corrispondenza della zona danneggiata”, all'interno del bagno di servizio dell'appartamento della convenuta la “recente esecuzione di interventi di riparazione è evidente anche per la presenza di una piastrella sovrapposta al rivestimento”
(relazione, pag. 5). Dunque in corrispondenza della perdita c'è il bagno, non la cucina, e nel bagno si riscontrano elementi che lasciano intendere l'esecuzione di lavori.
La corrispondenza tra bagno e infiltrazione consente di affermare che la perdita che ha prodotto il danno lamentato dall'attore proveniva dal bagno di servizio. Deve a questo punto rilevarsi che dall'esame della prova testimoniale non è dato comprendere quale fosse il sifone smontato a cui si
Per_ riferisce il teste , mentre il teste conferma un intervento sui tubi Tes_1
al di sotto della piastrella recentemente installata (sebbene lo riferisca al pavimento della cucina, non del bagno di servizio).
Ma i danni sono stati prodotti nel 2013, le testimonianze sono state rese nel 2023 e nel 2024, dieci o undici anni dopo;
è del tutto verosimile la confusione tra bagno e cucina. Rileva invece la prova del fatto che un intervento c'è stato, è avvenuto al di sotto della citata piastrella, evidentemente sulla parte dell'impianto all'interno del muro, quindi sotto la custodia della convenuta, che è pertanto tenuta a risarcire il danno.
Sulla misura del danno, per il risarcimento del danno emergente può farsi riferimento alla perizia svolta in corso di causa, che stima il danno in €
667,00 oltre IVA, con la precisazione che, in mancanza di prova del pagamento l'IVA non è dovuta.
Quanto al maggior danno derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione, occorre osservare che la richiesta di risarcimento consegue alla permanenza del fatto produttivo del danno.
Agli atti è provato con chiarezza e neppure contestato il fatto che il
, conduttore dell'appartamento della convenuta e terzo Controparte_2
chiamato in causa, ha di fatto impedito il tempestivo intervento di riparazione.
6 Si tratta del fatto del terzo che elide il nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e il danno prodotto dalla cosa. Ne consegue che la convenuta on può essere chiamata a rispondere di tale danno. CP_1
Di tale danno dovrebbe essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. il conduttore, ma l'attore non ha svolto domande contro il terzo chiamato.
Deve a questo punto osservarsi che mentre la risponde del danno CP_1 in applicazione dell'art. 2051 c.c., risponde del danno ai sensi CP_2 dell'art. 2043 c.c. Diversa, dunque è la causa petendi, fondata sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto.
Ciò renderebbe necessaria un'esplicita domanda risarcitoria da parte dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/11/2019, n. 31066 rv. 656137-01; in senso conforme e espressamente richiamate nelle motivazioni: Cass. 29/01/2018, n. 2074; Cass. 09/04/2019,
n. 9808).
Pertanto in parziale accoglimento della domanda deve CP_1 risarcire all'attore, la somma di € 667,00 (oltre l'eventuale Parte_1
IVA, se è fornita la prova del pagamento).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dello scaglione di valore determinato nei limiti dell'accoglimento della domanda. Anche le spese di CTU, liquidate in atti, seguono la soccombenza e devono essere definitivamente poste a carico della convenuta.
Nulla per le spese tra la convenuta e il chiamato in causa.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , e con Parte_1 CP_1
la chiamata in causa di , iscritta al RG 1049/2013, Controparte_2
in parziale accoglimento della domanda condanna al CP_1
7 pagamento in favore di della somma di € 667,00 (oltre Parte_1
l'eventuale IVA, se è fornita la prova del pagamento), oltre interessi e rivalutazione fino al pagamento;
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 favore di in € 250,00 per anticipazioni, € 662,00 per Parte_1
compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate CP_1
con decreto in atti;
nulla per le spese tra e . CP_1 Controparte_2
Così deciso in Isernia, il 15 marzo 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 1049/2013 promossa da
( ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
RICCI ALFREDO nonché
Controparte_2
contumace
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-====== FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 29 novembre 2013 Parte_1
proprietario di un locale commerciale in Venafro, via Vittorio Alfieri,
[...]
49, parte del “ ” ha convenuto in Parte_2 giudizio , proprietaria dell'unità immobiliare sovrastante detto CP_1
locale chiedendo:
“accertare e dichiarare che la convenuta , quale proprietaria CP_1 dell'immobile sito a Venafro alla via Vittorio Alfieri, censito in catasto al foglio 18, particella 52, sub 52, è responsabile delle infiltrazioni esistenti nel locale commerciale di proprietà del sig. sito a Venafro Parte_1
alla via Vittorio Alfieri, censito in catasto al foglio 18, particella 52, sub 25, e che il danno ammonta a € 18.484,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare la sig.ra
al pagamento in favore del sig. per tale CP_1 Parte_1 causale della somma di € 18.484,00 oltre interessi dalla verificazione del fatto all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta come dovuta a conclusione del presente giudizio con interessi dalla data di verificazione del fatto all'effettivo soddisfo, con emissione, a carico della medesima, di ordine di eliminazione delle cause della infiltrazione”.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato che, a causa di un'infiltrazione proveniente dalla proprietà della convenuta aveva CP_1
subito un danno alle pareti e al soffitto del bene di sua proprietà. In conseguenza di tale danno un contratto di locazione commerciale, sottoposto alla condizione risolutiva della preventiva eliminazione delle infiltrazioni, era stato risolto, con ulteriore perdita patrimoniale di € 18.000 (€ 250 al mese per sei anni).
La costituitasi in giudizio ha contestato la propria legittimazione CP_1
passiva imputando la responsabilità a , conduttore Controparte_2 dell'appartamento, lamentando che pur avendo più volte tentato di accedere all'appartamento per provvedere alla eventuale riparazione, il conduttore non
2 aveva consentito l'accesso né alcun intervento. La convenuta ha dunque chiesto la chiamata in causa del conduttore per essere eventualmente da questi manlevata.
è rimasto contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 4 marzo 2025
è stata trattenuta in decisione con la rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, sull'eccepita carenza di legittimazione passiva di parte convenuta, è utile il richiamo ai principi di diritto affermati in sede nomofilattica dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte nella sentenza
2951/2016. Una delle massime ufficiali della citata sentenza (rv. 638371) afferma che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
In altri termini la legittimazione attiva o passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento. Cosa ben diversa è l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Ne consegue che il difetto della titolarità del rapporto controverso non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (Cass. 12/08/2016, n. 17092). Inoltre, lo svolgimento di difese nel merito, comportando il riconoscimento della titolarità della posizione, determina un'attività incompatibile con l'eccezione.
Nella fattispecie, la stessa parte convenuta ha svolto nel merito della lite difese incompatibili con l'eccezione di carenza della legittimazione.
In altri termini non si controverte della legittimazione passiva della
3 convenuta, ma della titolarità del rapporto controverso, evidenziato che il convenuto, costituendosi, con un'articolata difesa ha di fatto negato l'esistenza del nesso causale tra la sua condotta che aveva provocato le infiltrazioni e il danno, evidenziando che il terzo chiamato, conduttore dell'immobile di proprietà del convenuto, aveva impedito l'accesso all'immobile e non aveva consentito di riparare il guasto (se guasto c'era) ovvero omesso di reiterare la condotta che aveva provocato l'infiltrazione.
Nel merito della controversia occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità attribuisce al proprietario dell'immobile, a prescindere dall'esistenza di un conduttore, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati. Tanto avviene perché la responsabilità discende dal rapporto di custodia, emanazione della disponibilità giuridica e materiale, che non è leso dalla concessione in godimento del bene. Pertanto il proprietario del bene conserva la custodia anche durante la locazione, di talché la responsabilità del custode viene meno quando "egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno" (Cass., n. 28228/2019), o anche quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono acquisite alla disponibilità del solo conduttore (Cass. n. 10983/2023).
Sempre ai fini dell'inquadramento sistematico dell'istituto giova il richiamo a una delle massime ufficiali della sentenza n. 20943/2022 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., Sez. Unite,
4 Ordinanza, 30/06/2022, n. 20943, rv. 665084-01).
Dunque, la responsabilità del custode è oggettiva, il danneggiato deve solo provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (circostanza che nel presente giudizio non è oggetto di specifica contestazione e comunque emerge dalla CTU), mentre onere della convenuta è la prova del caso fortuito, da ricondursi nella fattispecie alla condotta dell'inquilino, terzo chiamato in causa, , rimasto Controparte_2
contumace. Il caso fortuito esclude la rilevanza della diligenza del custode.
Fatte queste premesse, occorre richiamarsi alle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio per valutare se il fatto del terzo sia stato tale da elidere il nesso causale tra la custodia e il danno.
Rilevano, in particolare, le risposte dei testimoni alle domande articolate dalla convenuta in particolare nel capitolo 22 articolato nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c. nella parte in cui viene in particolare chiesto ai testimoni di riferire se le condotte idrauliche erano integre;
restano solo marginali le domande sullo stato di grave abbandono del bene e di fatto irrilevante (seppure utile a chiarire il quadro) la domanda articolata al successivo capitolo 23, ovvero se la convenuta si era attivata per ripristinare la proprietà.
In particolare, il 27 ottobre 2023 , fratello dell'idraulico Per_1 intervenuto (capitolo 10), ha affermato che “non c'era il sifone sotto il lavandino e i liquami cadevano a terra, anche lo scarico nel muro era otturato
e mio fratello ha dovuto usare la lancia per liberarlo”. Il teste poi ha confermato l'esecuzione dei lavori.
Il testimone , all'udienza del 28 ottobre 2024, dopo aver Testimone_1
confermato il generale degrado in cui il conduttore aveva lasciato l'appartamento, rispondendo allo stesso capitolo 22, afferma testualmente:
“Ricordo che intervenimmo su dei tubi che erano dissaldati all'ingresso della cucina e c'era una perdita da questi tubi. Ricordo che fu il nostro primo intervento, ricordo che rompemmo il pavimento, ricordo che ebbi la sensazione che il lavoro era stato malamente eseguito, ma non ricordo quale
5 era il problema”.
Il CTU sui luoghi di causa ha riscontrato invece “in corrispondenza della zona danneggiata”, all'interno del bagno di servizio dell'appartamento della convenuta la “recente esecuzione di interventi di riparazione è evidente anche per la presenza di una piastrella sovrapposta al rivestimento”
(relazione, pag. 5). Dunque in corrispondenza della perdita c'è il bagno, non la cucina, e nel bagno si riscontrano elementi che lasciano intendere l'esecuzione di lavori.
La corrispondenza tra bagno e infiltrazione consente di affermare che la perdita che ha prodotto il danno lamentato dall'attore proveniva dal bagno di servizio. Deve a questo punto rilevarsi che dall'esame della prova testimoniale non è dato comprendere quale fosse il sifone smontato a cui si
Per_ riferisce il teste , mentre il teste conferma un intervento sui tubi Tes_1
al di sotto della piastrella recentemente installata (sebbene lo riferisca al pavimento della cucina, non del bagno di servizio).
Ma i danni sono stati prodotti nel 2013, le testimonianze sono state rese nel 2023 e nel 2024, dieci o undici anni dopo;
è del tutto verosimile la confusione tra bagno e cucina. Rileva invece la prova del fatto che un intervento c'è stato, è avvenuto al di sotto della citata piastrella, evidentemente sulla parte dell'impianto all'interno del muro, quindi sotto la custodia della convenuta, che è pertanto tenuta a risarcire il danno.
Sulla misura del danno, per il risarcimento del danno emergente può farsi riferimento alla perizia svolta in corso di causa, che stima il danno in €
667,00 oltre IVA, con la precisazione che, in mancanza di prova del pagamento l'IVA non è dovuta.
Quanto al maggior danno derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione, occorre osservare che la richiesta di risarcimento consegue alla permanenza del fatto produttivo del danno.
Agli atti è provato con chiarezza e neppure contestato il fatto che il
, conduttore dell'appartamento della convenuta e terzo Controparte_2
chiamato in causa, ha di fatto impedito il tempestivo intervento di riparazione.
6 Si tratta del fatto del terzo che elide il nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e il danno prodotto dalla cosa. Ne consegue che la convenuta on può essere chiamata a rispondere di tale danno. CP_1
Di tale danno dovrebbe essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. il conduttore, ma l'attore non ha svolto domande contro il terzo chiamato.
Deve a questo punto osservarsi che mentre la risponde del danno CP_1 in applicazione dell'art. 2051 c.c., risponde del danno ai sensi CP_2 dell'art. 2043 c.c. Diversa, dunque è la causa petendi, fondata sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto.
Ciò renderebbe necessaria un'esplicita domanda risarcitoria da parte dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/11/2019, n. 31066 rv. 656137-01; in senso conforme e espressamente richiamate nelle motivazioni: Cass. 29/01/2018, n. 2074; Cass. 09/04/2019,
n. 9808).
Pertanto in parziale accoglimento della domanda deve CP_1 risarcire all'attore, la somma di € 667,00 (oltre l'eventuale Parte_1
IVA, se è fornita la prova del pagamento).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dello scaglione di valore determinato nei limiti dell'accoglimento della domanda. Anche le spese di CTU, liquidate in atti, seguono la soccombenza e devono essere definitivamente poste a carico della convenuta.
Nulla per le spese tra la convenuta e il chiamato in causa.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , e con Parte_1 CP_1
la chiamata in causa di , iscritta al RG 1049/2013, Controparte_2
in parziale accoglimento della domanda condanna al CP_1
7 pagamento in favore di della somma di € 667,00 (oltre Parte_1
l'eventuale IVA, se è fornita la prova del pagamento), oltre interessi e rivalutazione fino al pagamento;
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 favore di in € 250,00 per anticipazioni, € 662,00 per Parte_1
compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate CP_1
con decreto in atti;
nulla per le spese tra e . CP_1 Controparte_2
Così deciso in Isernia, il 15 marzo 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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