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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1903/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso gli Avv. Andrea Pettini e Cristina Pratesi che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato in atti
contro
:
nata a Lastra a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso CP_1
l'Avv. Elisabetta Roselli che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
porre a carico di
[...]
a titolo di assegno divorzile la somma di € 500,00 per i prossimi 12 mesi e 350,00 a Parte_1 partire dal mese di maggio 2026, con rivalutazione annuale ISTAT: verserà la somma di € Pt_1 5.000,00 all'amministratore di condominio per oneri condominiali arretrati. Con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 20.7.1996 in Lastra a
Signa (FI) con dalla cui unione erano nati i figli e CP_1 Per_1 Per_2
rispettivamente il 27.4.1997 ed il 31.3.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze a conclusioni congiunte il 6.5.2024, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
Costituitasi in giudizio nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo status, CP_1 ha chiesto, invece l'aumento dell'importo previsto a suo favore ad € 800,00 mensili, stante le proprie difficoltà economiche che non le avevano consentito di pagare regolarmente i canoni di locazione e gli oneri condominiali.
All'udienza del 7.5.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, i coniugi comparvero davanti al giudice delegato del procedimento di separazione all'udienza del 2.5.2024, ove raggiunsero un definitivo accordo, mentre la sentenza di separazione emessa il 2-6.5.2024, risulta passata in giudicato con attestazione in data
8.6.25- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (5.2.2025) erano già trascorsi, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata nel caso di separazione consensuale, cui va assimilata l'ipotesi di sentenza a conclusioni congiunte.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da un anno non può più essere ricostituita. pagina 2 di 4 Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, che attengono a diritti disponibili, nell'ambito del quale le parti hanno concordato che, per il pagamento degli oneri condominiali dell'attuale abitazione della resistente, verserà la somma di € 5.000,00 direttamente Pt_1 all'amministratore di condominio. Inoltre, hanno previsto una variazione dell'importo dell'assegno divorzile a partire dal mese di maggio 2026, atteso che è in CP_1
attesa di assegnazione di una casa popolare, cosicché a breve non dovrà più sopportare la spesa di € 700,00 per canone locativo.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.7.1996 in Lastra a Signa (FI) tra nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
a Signa, (FI) il 16.12.1964, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lastra a
Signa (FI) al n. 6, parte I, anno 1996;
pone a carico di a titolo di assegno divorzile la somma di € 500,00 Parte_1 mensili per i prossimi 12 mesi e di € 350,00 mensili a partire dal mese di maggio 2026, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire CP_1
dal mese di maggio 2027 in base agli indici ISTAT;
verserà la somma di € 5.000,00 all'amministratore di condominio per Parte_1
oneri condominiali arretrati relative all'attuale abitazione della CP_1
compensa fra le parti le spese di lite.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 7 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1903/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso gli Avv. Andrea Pettini e Cristina Pratesi che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato in atti
contro
:
nata a Lastra a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso CP_1
l'Avv. Elisabetta Roselli che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
porre a carico di
[...]
a titolo di assegno divorzile la somma di € 500,00 per i prossimi 12 mesi e 350,00 a Parte_1 partire dal mese di maggio 2026, con rivalutazione annuale ISTAT: verserà la somma di € Pt_1 5.000,00 all'amministratore di condominio per oneri condominiali arretrati. Con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 20.7.1996 in Lastra a
Signa (FI) con dalla cui unione erano nati i figli e CP_1 Per_1 Per_2
rispettivamente il 27.4.1997 ed il 31.3.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze a conclusioni congiunte il 6.5.2024, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
Costituitasi in giudizio nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo status, CP_1 ha chiesto, invece l'aumento dell'importo previsto a suo favore ad € 800,00 mensili, stante le proprie difficoltà economiche che non le avevano consentito di pagare regolarmente i canoni di locazione e gli oneri condominiali.
All'udienza del 7.5.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, i coniugi comparvero davanti al giudice delegato del procedimento di separazione all'udienza del 2.5.2024, ove raggiunsero un definitivo accordo, mentre la sentenza di separazione emessa il 2-6.5.2024, risulta passata in giudicato con attestazione in data
8.6.25- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (5.2.2025) erano già trascorsi, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata nel caso di separazione consensuale, cui va assimilata l'ipotesi di sentenza a conclusioni congiunte.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da un anno non può più essere ricostituita. pagina 2 di 4 Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, che attengono a diritti disponibili, nell'ambito del quale le parti hanno concordato che, per il pagamento degli oneri condominiali dell'attuale abitazione della resistente, verserà la somma di € 5.000,00 direttamente Pt_1 all'amministratore di condominio. Inoltre, hanno previsto una variazione dell'importo dell'assegno divorzile a partire dal mese di maggio 2026, atteso che è in CP_1
attesa di assegnazione di una casa popolare, cosicché a breve non dovrà più sopportare la spesa di € 700,00 per canone locativo.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.7.1996 in Lastra a Signa (FI) tra nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
a Signa, (FI) il 16.12.1964, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lastra a
Signa (FI) al n. 6, parte I, anno 1996;
pone a carico di a titolo di assegno divorzile la somma di € 500,00 Parte_1 mensili per i prossimi 12 mesi e di € 350,00 mensili a partire dal mese di maggio 2026, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire CP_1
dal mese di maggio 2027 in base agli indici ISTAT;
verserà la somma di € 5.000,00 all'amministratore di condominio per Parte_1
oneri condominiali arretrati relative all'attuale abitazione della CP_1
compensa fra le parti le spese di lite.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 7 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4