CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 301 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 qualità di titolare di “Crediti Rilevanti”, in forza di atto di scissione parziale (All A), stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per Notaio di Siena, Persona_1
Rep. 39399, Racc. 20019 del 25 novembre 2020 (iscritto nel Registro delle Imprese di
Arezzo-Siena e nel Registro delle Imprese di Napoli in data 26 novembre 2020, e come da avviso di cui a G.U. n. 151 del 29/12/20-All B), e per essa, quale mandataria
(codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Controparte_1
Imprese ); P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Mastrangelo appellante contro
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore;
(nuova ragione sociale della CP_3 Controparte_4
codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore; appellate contumaci nonché contro (partita ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_5 P.IVA_5
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 893 - 2022, pubblicata in data 13 settembre 2022.
All'udienza tenutasi in data 25 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante (come da atto di appello del 16.03.2023 e note conclusionali depositate il 23.12.2024):
“1) accertare e dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti della
[...]
cessionaria del credito della BANCA Parte_1
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., l'atto 11/03/2013 per notar (rep. Per_2
126014 racc. 38195), con cui la sottoscriveva l'aumento del capitale sociale CP_3
(da € 10.000,00 ad € 50.000,00) della mediante conferimento del ramo CP_5
d'azienda di sua proprietà comprendente i seguenti immobili siti nel Comune di
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), e per l'effetto dichiarare che
[...]
può assoggettare ad esecuzione i seguenti beni e, Parte_1
segnatamente: porzione di fabbricato in Via Indipendenza censito nel NCEU al fg. 12,
p.lla 773, sub 13 e sub 14; 2) accertare e dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti della cessionaria del Parte_1
credito della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., l'atto 18/11/2014 per notar (rep. 127961 racc. 40351), con cui la sottoscriveva l'aumento Per_2 CP_3 del capitale sociale della (da € 50.000,00 ad € 60.000,00) mediante CP_5
conferimento del ramo d'azienda di sua proprietà comprendente i seguenti immobili siti nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), e per l'effetto dichiarare che – Pt_1
pag. 2/9 può assoggettare ad esecuzione i seguenti Parte_1
beni e, segnatamente: porzione di fabbricato in Via Indipendenza censito nel NCEU al fg. 12, p.lla 773, sub 2; 3) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi giudizio”.
1) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 893 – 2022 pubblicata il 13.09.2022, pronunciandosi sulle domande proposte dalla Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti della e della volte alla Controparte_2 CP_5
dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. e simulazione degli atti pubblici con cui la di poi la avevano sottoscritto l'aumento di capitale della CP_2 CP_3
(poi e della mediante CP_4 Controparte_4 CP_3 CP_5
conferimento del proprio ramo d'azienda costituito, tra le altre cose, da numerosi beni immobili indicati in atti, così provvedeva:
“1. accoglie parzialmente la domanda per azione revocatoria ordinaria proposta in via principale dall'attrice, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, visto l'art.
2901 c.c., dichiara i negozi di conferimento di ramo d'azienda, effettuati dalla CP_2 con l'atto pubblico a rogito del notaio in data 14/03/2011, n. Persona_3
76052 rep. e n. 15184 racc. e con l'atto pubblico a rogito del notaio Persona_4
in data 30/03/2011, n. 59227 rep. e n. 25574 racc., inefficaci nei confronti del creditore
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in relazione delle ragioni di credito dalla stessa vantate e riconosciute dal D.I. n. 49/12 Trib. Teramo;
2. rigetta, per il resto, la domanda attorea, per le ragioni indicate in parte motiva.
3. condanna i convenuti e in solido tra loro, a rimborsare in favore CP_3 CP_2
della società attrice le spese della presente controversia, che liquida in euro 1.713,00 per esborsi ed euro 18.0000,00 per compenso al difensore, oltre r.f.s.g ed accessori, ove dovuti come per legge;
4. nulla sulle spese con riguardo alla convenuta rimasta contumace;
CP_5
5. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti pubblici a cui attiene”.
pag. 3/9 1.1 In particolare il giudice di primo grado, con riguardo ai conferimenti di ramo d'azienda effettuati dalla riteneva anzitutto comprovata la sussistenza del CP_2
credito della Banca attrice nei confronti della convenuta quale garante delle CP_2
obbligazioni assunte dal debitore principale per la complessiva Parte_2 somma di € 683.775,86 oltre interessi e spese, come acclarato dal decreto ingiuntivo n.
49/12 emesso in data 31/01/2012 dal Tribunale Civile di Teramo - ex Sezione distaccata di Giulianova - nonché dalla successiva sentenza n. 610/2019; riteneva, inoltre, sussistere l'anteriorità del credito afferente al saldo del rapporto di conto corrente e relativi conti anticipi, stipulati antecedentemente all'anno 2011 (nel 2010 e nel 2005) rispetto agli atti dispositivi compiuti successivamente, a partire dal 14.3.2011, con conseguente necessità, sul piano soggettivo, di accertare esclusivamente la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e non occorrendo la dolosa preordinazione delle parti. Riteneva sussistente, inoltre, il requisito dell'eventus damni, a tal fine non risultando necessaria la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che avesse reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito che si intendeva tutelare, in ragione non solo di una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma eventualmente anche di una modificazione qualitativa dello stesso patrimonio.
Ravvisava, infine, anche l'elemento psicologico della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni) tenendo conto, in particolare, della tempistica e pluralità degli atti dispositivi – come detto successivi al sorgere del credito - della natura del negozio stipulato, della quantità e del valore dei beni immobili indicati nei menzionati atti, della circostanza che il legale rappresentante della convenuta fosse l'amministratore unico anche della debitrice CP_2 CP_6
principale, onde doveva ritenersi consapevole dello stato di crisi della medesima e della concreta possibilità di escussione dei garanti da parte del creditore.
Gli indici sintomatici suesposti, uniti alla valutazione della consistenza della partecipazione della al capitale della (poi pari al CP_2 Controparte_7 CP_3
90%, evidenziavano altresì, secondo il ragionamento sviluppato in motivazione, come anche quest'ultima fosse (o dovesse essere) a conoscenza dell'effetto obiettivamente pag. 4/9 realizzato con gli atti dispositivi (spoglio di tutti i beni da parte del garante), consentendo dunque di ritenere sussistente lo stato soggettivo anche in capo al terzo acquirente, per lo meno in termini di conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni debitorie.
Veniva esclusa, invece, la revocabilità dei conferimenti effettuati dalla con CP_3 atti dell'11/03/2013 e del 18/11/2014 in favore della risultando la pretesa CP_5
creditoria vantata da parte attrice nei confronti, oltre che della debitrice principale fallita di e non nei riguardi della mera beneficiaria del Parte_2 CP_2 CP_3
conferimento, e poi autrice a sua volta di altro conferimento, con la conseguenza che gli atti compiuti da quest'ultima non potevano rientrare nel novero degli atti dispositivi revocabili ex art. 2901 cod. civ.
La domanda di simulazione veniva ritenuta, infine, in parte assorbita – con riguardo agli atti dispositivi compiuti dalla ed oggetto di revocatoria, da considerarsi CP_2
proposta in via principale da parte attrice, alla luce del tenore della domanda - e in parte infondata, con riguardo agli atti dispositivi compiuti dalla per difetto di CP_3
deduzione (e, a fortiori, prova), degli specifici elementi costitutivi della fattispecie simulatoria, avuto particolare riguardo all'ubi consistam dell'accordo simulatorio.
2. L'appello.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello
[...]
nella sua qualità dispiegata, per il motivo di Parte_3
seguito indicato.
2.1 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e ss. c.c. nella parte della sentenza impugnata con cui il Tribunale di Teramo ha escluso l'inefficacia dei conferimenti effettuati dalla nella con atti 11/03/2013 (per notar rep. CP_3 CP_5 Per_2
126014 racc. 38195) e 18/11/2014 (per notar rep. 127961-racc. 40351), Per_2 ritenendo la stessa “…mera beneficiaria del conferimento…” (cfr. sentenza CP_3
impugnata § 2.1 pag. 5) essendo stata accertata e dichiarata la natura fraudolenta dei due atti di trasferimento (14/03/2011 e 30/03/2011) del compendio immobiliare in suo favore, ossia degli atti di disposizione compiuti dalla debitrice alla stessa CP_2 [...]
costituenti gli atti di provenienza degli immobili oggetto dei successivi atti di CP_3
disposizione, effettuati mediante i conferimenti d'azienda 11/03/2013 e 18/11/2014 e
pag. 5/9 risultando per tabulas, al contempo, dai rapporti di parentela e dalle ulteriori evidenze del registro imprese che vi fu piena consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni Contr di credito della sia da parte della medesima che da parte della sub- CP_3
cessionaria atteso che entrambe queste due ultime società facevano capo CP_5 alla famiglia . CP_6
Sostiene l'appellante che l'impugnata sentenza avrebbe erroneamente escluso la revocabilità ex art. 2901 c.c. dei conferimenti effettuati dalla in favore della CP_3
non essendo la obbligata nei confronti della creditrice ma solo CP_5 CP_3
beneficiaria del conferimento. In particolare il Tribunale, pur dopo aver riconosciuto che la era consapevole di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito della CP_2
Contr (scientia damni) ( per via della tempistica e pluralità degli atti dispositivi, per la natura del negozio stipulato, quale atto a titolo oneroso, per la quantità e valore dei beni menzionati, per la qualifica di legale rappresentante della convenuta sig. CP_2
, amministratore unico anche della debitrice principale, poi CP_6 Parte_2
socio della stessa e garante in proprio e dunque consapevole della crisi della medesima)
e dopo aver riconosciuto la scientia fraudis in capo alla basandosi sulla CP_3 titolarità del 90% delle quote della del capitale sociale della CP_2 CP_4 [...]
attuale e sugli atti dispositivi che arrecavano pregiudizio alle Controparte_4 CP_3 ragioni debitorie, avrebbe errato nel non applicare i medesimi “indici sintomatici” agli aumenti di capitale dell'11.03.2013 e del 18.11.2014, sottoscritti dalla in CP_3
favore della pur rivestendo gli stessi la medesima finalità fraudolenta in CP_5
quanto volti alla definitiva distrazione dei beni immobili originariamente appartenenti alla (debitrice e prima disponente) tramite la (controllata al 90 % CP_2 CP_3
dalla in favore della sub-cessionaria CP_2 CP_5
2.2 Le appellate non si sono costituite in giudizio, rimanendo contumaci.
3. Motivi della decisione
Con unico motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei conferimenti effettuati dalla
[...]
con atti a rogito notarile del 11.03.2013 e del 18.11.2014, sul presupposto che il CP_3 credito sarebbe vantato dell'attrice solo nei confronti di e non di CP_2 CP_3
mera beneficiaria del precedente conferimento.
pag. 6/9 Evidenzia in particolare come a distanza di circa due anni dagli atti di disposizione oggetto della pronuncia di revocatoria, con verbale dell'11/03/2013 (per notaio Per_2 rep. 126014 racc. 38195) da un lato l'assemblea straordinaria della aveva CP_5
deliberato l'aumento del proprio capitale sociale da € 10.000,00 ad € 50.000,00, dall'altro la aveva sottoscritto l'aumento e versato lo stesso mediante CP_3
conferimento nella del ramo di azienda che comprendeva, tra gli altri i beni, CP_5
immobili siti nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata oggetto del provvedimento di revocatoria. Con successivo conferimento d'azienda del 18/11/2014 (per notaio Per_2 rep. 127961-racc. 40351), da un lato l'assemblea straordinaria della aveva CP_5
deliberato l'aumento del proprio capitale sociale da € 50.000,00 ad € 60.000,00, dall'altro la aveva sottoscritto l'aumento e versato lo stesso mediante CP_3
conferimento del ramo di azienda, comprendente tra gli altri i beni immobili siti nel
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Tali conferimenti d'azienda costituirebbero secondo l'appellante ulteriori atti di disposizione compiuti dalla cessionaria CP_3
Contr degli immobili dalla (debitrice della in favore della sub cessionaria CP_2
Contr
ex art. 2901 c.c. alla stessa Parte_4
Lamenta, in particolare, l'appellante l'omessa applicazione da parte del giudice di prime cure dei medesimi “indici sintomatici” individuati per l'accoglimento della domanda in relazione ai primi due atti dispositivi, anche agli aumenti di capitale sottoscritti con atti dell'11/03/2013 e del 18/11/2014 dalla in favore della pur avendo CP_3 CP_5
gli stessi avuto la medesima finalità fraudolenta, consumando la definitiva distrazione
Con dei beni immobili in origine appartenenti alla debitrice e prima disponente, CP_3
tramite la società controllata al 90% dalla stessa debitrice in favore CP_3 CP_2
della sub cessionaria Sostiene in proposito la che la medesima CP_5 Pt_1
consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito della attrice, riconosciuta dal Giudice di primo grado in capo alla in relazione agli atti di conferimento in CP_3
suo favore, doveva essere riconosciuta anche relativamente a quelli di disposizione in favore della e della stesa sub cessionaria, risultando per tabulas che anche CP_5 CP_3 quest'ultima società facesse capo (come e alla famiglia CP_2 CP_3 CP_6
essendo i membri delle compagini legate da rapporti di parentela e di affari: in particolare, era socia (10%) della stessa cedente (autrice degli atti CP_5 CP_3
pag. 7/9 di conferimento impugnati 11/03/2013 e 18/11/2014) unitamente alla (90%); CP_2
la in particolare, risultava legata alla famiglia per il tramite di CP_5 CP_6
socia ed anche amministratrice sino al mese di novembre 2015, ossia Persona_5 all'epoca dei conferimenti, oltre che figlia di e CP_6 CP_9 [...]
era legale rappresentante, socio e garante della debitrice principale CP_6
oltre che legale rappresentante della debitrice e prima disponente Parte_2
CP_2
Osta tuttavia all'accoglimento dell'appello la piena condivisione delle ragioni alla base della pronuncia di rigetto da parte del primo giudice. Ed invero, come ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità, “L'azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c.”
(Cass. n. 31463 del 2024)
In conclusione, poiché gli elementi dell'azione revocatoria non possono dirsi sussistenti in relazione agli atti del 11.03.2013 e del 18.11.2014, in quanto compiuti dalla
[...]
quale cedente, non legata da rapporti debitori nei confronti dell'attrice, l'appello CP_3
deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
La contumacia delle controparti comporta l'irripetibilità delle spese di lite in appello.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella sua qualità dispiegata, contro la Parte_3
sentenza n. 893-2022, resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 13.09.2022, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_2 CP_3
pag. 8/9 in persona del legale rappresentante pro tempore , e di in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
• dichiara che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 marzo 2025.
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 9/9