Articolo 3 della Legge 8 marzo 1951, n. 122
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 marzo 1951
Art. 3.
La Giunta provinciale e' composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.
Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Entrata in vigore il 28 marzo 1951