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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2025
Fall. n. 42/2022
Fall. INVEST ALI S.r.l. Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Seconda CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Lualdi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al nr. 659 del Ruolo Gen. per l'anno 2025 trattenuto in decisione all'esito dell'udienza di discussione in data 4.6.2025 avanti al Giudice Relatore, da;
Parte_2
(C.f/P.Iva ) domiciliato elettivamente in Indirizzo Telematico presso lo C.F._1 studio dell'avv. CAJELLI ALFREDO che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso in opposizione allo stato passivo;
OPPONENTE CONTRO
Controparte_1
( P.Iva. ) in persona del Curatore dott.ssa , non costituitosi nel P.IVA_1 CP_2 presente procedimento. OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO; OPPOSIZIONE EX ART. 98 e ss. L.F.
Conclusioni nell'interesse del ricorrente;
“CHIEDE di essere ammessa al passivo del fallimento indicato in epigrafe per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e come comprovati dalla documentazione allegata, in via privilegiata ex art. 2855 c.c. in qualità di creditrice ipotecaria , per la somma complessiva di
€. 130.000,oo e/o la minor somma e/o la revoca del provvedimento di rigetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione allo stato passivo depositato in cancelleria in data 21.02.2025 la sig.ra ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio il Parte_2 [...]
per vedere accolte le conclusioni sopra integralmente riportate. Controparte_1
1 La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Giudice Delegato dottoressa
Elisa Tosi in data 14.1.2025 ed a mezzo del quale, in sede di verifica ai sensi dell'art. 96
Legge fallimentare, il credito della veniva dichiarato inammissibile in forza Parte_2
della seguente motivazione letterale;
“ … premesso che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 10.1.2023 , la domanda ultra tardiva è inammissibile in quanto l'istante non ha dimostrato ai sensi dell'art. 101 comma IV L.Fall. Che il ritardo è dipeso da causa a sé non imputabile l'istante era a conoscenza del fallimento di CP_1 sin dal 21.9.2023 ( come indicato nell'atto di surroga a rogito Notaio Dott. che confermato
[...] Per_1 nelle osservazioni al progetto di Stato passivo ) e pertanto sarebbe stato suo onere depositare immediatamente la domanda ex art. 101 comma 1 L.Fall., nel rispetto del termine di 12 mesi previsto.
L'intervento nella procedura esecutiva immobiliare non esentava la creditrice dal concorso formale e sostanziale ex art. 52 lf , in quanto, anche nell'ipotesi in cui in sede di espropriazione individuale fosse stata riconosciuta la natura Fondiaria del credito, il creditore avrebbe dovuto dimostrare di aver ottenuto l'ammissione al passivo dell' esecutata fallita per ottenere la attribuzione ( peraltro solo provvisoria ) delle somme ricavate dalla vendita analogamente, non esonera dal concorso la precedente rinuncia del creditore originariamente ammesso allo stato passivo Cassa di Risparmio di
Asti S.p.a. … ”
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento reclamato rappresentando sostanzialmente la tempestività e la ritualità della domanda di insinuazione al passivo precedentemente depositata.
All'udienza di prima comparizione fissata avanti al giudice relatore non si costituiva in giudizio il resistente a cui pure il ricorso introduttivo ed il provvedimento di CP_1
fissazione di udienza risultavano ritualmente notificati, con conseguente dichiarazione di contumacia del convenuto opposto.
Il giudice relatore, preso atto della mancata formulazione di istanze istruttorie, fissava quindi la successiva udienza per la definizione del procedimento.
Il procedimento veniva definitivamente trattenuto in decisione all'esito dell'udienza di discussione in data 5.6.2025 e rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non appare fondata e pertanto deve essere disattesa.
I seguenti fatti di causa trovano conforto nella prova documentale allegata agli atti e/o comunque non sono oggetto di contestazione tra le parti.
La società veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_1
Busto Arsizio in data 5.9.2022.
Con decreto in data 10.1.2023 veniva dichiara l'esecutività dello stato passivo che annoverava, tra i crediti ammessi, il credito di rango ipotecario e chirografario vantato da
Cassa di Risparmio di Asti ammesso per l'importo complessivo di €. 145.308,12 e che
2 trovava la propria ragione causale in un mutuo ipotecario concesso dalla stessa Cassa di
Risparmio di Asti alla società . Controparte_1
Il creditore Cassa di Risparmio con successivo atto in data 21.7.2023 - ritualmente trasmesso agli organi della procedura - rinunciava parzialmente al proprio credito originariamente ammesso allo stato passivo, rinunciando in particolare al credito di rango ipotecario per
€. 115.295,42 senza rappresentare agli organi della curatela ( circostanza peraltro che appare irrilevante ai fini del presente giudizio ) i motivi sottesi a tale rinuncia.
In data 31.10.2024 l'odierna opponente ha depositato istanza di insinuazione al Parte_2 passivo del fallimento per l'importo di €. 130.000,oo in via privilegiata ipotecaria e CP_1
fondato sulle medesime ragioni causali, rappresentando di essersi “surrogata” nel credito di rango ipotecario originariamente vantato da Cassa Risparmio Asti nei confronti di CP_1 in forza di “Atto di quietanza e surroga” sottoscritto in data 21.9.2023 tra l'istituto di credito e la stessa Parte_2
Orbene, occorre da subito precisare che al momento della stipula dell'atto di quietanza la dichiarazione resa dall'istituto di credito “ … dichiara di surrogare ai sensi dell'art. 1201 c.c. la signora nei crediti indicati nelle premesse già da essa vantati verso la società Parte_2
“ era priva di qualsiasi rilevanza e di qualunque potenziale effetto endo- Controparte_1
concorsuale.
L'istituto di credito infatti, a quella data, aveva già formalmente rinunciato al credito ipotecario insinuato al passivo con conseguente esclusione dello stesso credito dal concorso.
Da cio' ne consegue come la parte opponente non avrebbe potuto in alcun modo Pt_2
“surrogarsi “ nello stato passivo ai sensi dell'art. 115 comma II L.Fall. con riferimento ad un credito che nel medesimo stato passivo risultava formalmente “rinunciato” e quindi non piu' esistente.
La sig.ra depositava quindi in data 31.10.2024 una domanda di ammissione al passivo Pt_2
inevitabilmente ultra-tardiva avente ad oggetto il credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Asti, domanda ultra-tardiva resasi necessaria per il fatto che risultavano pacificamente spirati i termini previsti dall'art. 101 comma 1 - dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività - per il deposito delle domande tardive
Secondo il costante arresto raggiunto dalla Corte di Cassazione, e condiviso da questo Con Tribunale, la domanda ultra tardiva puo' essere oggetto di esame nel merito da parte del a condizione che il creditore istante alleghi e provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Il creditore non ha allegato e/o fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di una Pt_2
causa a lei non imputabile che sarebbe risultata ostativa al deposito della domanda ultratardiva nei termini di legge.
3 Certamente non puo' ritenersi “causa non imputabile “ la circostanza che l'istituto bancario abbia ceduto e consentito la surroga rispetto ad un credito precedentemente rinunciato e non piu' presente nello stato passivo ed ancor meno dal fatto che solo al momento del riparto la si sia avveduta della impossibilità di partecipare al riparto medesimo ai sensi dell'art. Pt_2
115 L.Fall.
La aveva infatti e pacificamente assunto piena consapevolezza dell'intervenuto Pt_2 fallimento della società “debitrice” quantomeno a far tempo dalla redazione dell'atto di quietanza e surroga - 21.9.2023 - determinandosi peraltro a depositare l'istanza di insinuazione al passivo solo a distanza di oltre un anno - 31.10.2024 - .
Tale cadenza “temporale” sarebbe comunque idonea ad escludere l'ammissibilità dell'insinuazione ultratardiva anche nel caso ( peraltro non corrispondente alla fattispecie odierna) di credito sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento le cui condizioni di partecipazione siano maturate successivamente alla pronuncia dichiarativa, posto che secondo il costante orientamento della Suprema Corte le domande devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso. ( cosi' Cass. 10.7.2019 n. 18544 e sullo stesso principio Cass. 28.6.2019 n. 17594 ).
Totalmente irrilevanti appaiono poi le vicende che hanno interessato la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile su cui gravava l'ipoteca posta a garanzia del credito oggi azionato.
La facoltà per il creditore fondiario di proseguire la procedura individuale ai sensi dell'art. 41
T.U.B. costituisce infatti un “privilegio” esclusivamente di natura processuale che non esime lo stesso creditore fondiario dall'obbligo di effettuare la domanda di partecipazione al concorso secondo le norme della Legge Fallimentare e con le preclusioni stabilite dalle regole fallimentari, potendo lo stesso credito trovare soddisfazione esclusivamente in ambito concorsuale ( l'eventuale distribuzione in sede di procedura esecutiva avrebbe infatti esclusivamente un effetto “provvisorio ed anticipatorio”.
Ma la domanda di insinuazione ultratardiva dovrebbe in ogni caso essere giudicata inammissibile anche ai sensi dell'art. 96 comma 5 L.Fall. ( cd. giudicato endoconcorsuale )
In tema di accertamento del passivo deve infatti ritenersi inammissibile la proposizione di una nuova ed ulteriore domanda di insinuazione, avente ad oggetto le medesime ragioni causali, formulata dopo il decreto di esecutività dello stato passivo e la conseguente formazione del giudicato . ( cosi' da ultimo Cass. 14.2.2023 n. 4632)
La domanda di insinuazione tardiva è infatti valutabile dal giudice solo se diversa, per
"petitum" e "causa petendi", rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva ( cosi' tra le tante
Cass. 28.6.2012 n. 10882, Cass. 14.2.2023 n. 4632 ) .
4 L'inammissibilità della nuova domanda deve essere affermata anche se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva già valutata ed ammessa dal GD in quanto la rinuncia al credito precedentemente ammesso non fa venir meno il giudicato formatosi sul credito che ne preclude la successiva riproposizione anche a cura dell'eventuale cessionario (
Cosi' Cass. 14.2.2023 n. 4632) .
L'esecutività dello stato passivo, ed il giudicato endoconcorsuale che da tale provvedimento ne consegue, ha infatti la finalità di cristallizzare lo stato passivo rimuovendo le condizioni di incertezza delle situazioni giuridiche destinate ad essere regolate dal concorso e diviene conseguentemente intangibile non potendo essere disconosciuto neppure dalla stessa parte istante.
Diversamente ragionando, la rinuncia da parte dello stesso creditore ad un credito già definitivamente ammesso allo stato passivo avrebbe l'effetto di rendere possibile, in caso di eventuale e successiva cessione, la modifica dell'ammontare del credito e/o delle sue ragioni di privilegio investendo nuovamente il giudice delegato del medesimo thema decidendum anche ed eventualmente producendo nuova documentazione o recuperando ragioni di privilegio precedentemente mai dedotte.
L'opposizione merita pertanto e complessivamente di essere rigettata.
Il rigetto della proposta opposizione e la mancata costituzione in giudizio del CP_1
preclude al Tribunale qualunque statuizione sulle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, sul ricorso in opposizione allo stato passivo depositato in data
21.2.2025 da , Parte_2
Rigetta l'opposizione allo stato passivo cosi' come formulata.
Nulla sulle spese del presente procedimento.
Cosi' deciso in Busto Arsizio, nella Camera di Consiglio , il 11.6.2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
5
Fall. n. 42/2022
Fall. INVEST ALI S.r.l. Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Seconda CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Lualdi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al nr. 659 del Ruolo Gen. per l'anno 2025 trattenuto in decisione all'esito dell'udienza di discussione in data 4.6.2025 avanti al Giudice Relatore, da;
Parte_2
(C.f/P.Iva ) domiciliato elettivamente in Indirizzo Telematico presso lo C.F._1 studio dell'avv. CAJELLI ALFREDO che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso in opposizione allo stato passivo;
OPPONENTE CONTRO
Controparte_1
( P.Iva. ) in persona del Curatore dott.ssa , non costituitosi nel P.IVA_1 CP_2 presente procedimento. OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO; OPPOSIZIONE EX ART. 98 e ss. L.F.
Conclusioni nell'interesse del ricorrente;
“CHIEDE di essere ammessa al passivo del fallimento indicato in epigrafe per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e come comprovati dalla documentazione allegata, in via privilegiata ex art. 2855 c.c. in qualità di creditrice ipotecaria , per la somma complessiva di
€. 130.000,oo e/o la minor somma e/o la revoca del provvedimento di rigetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione allo stato passivo depositato in cancelleria in data 21.02.2025 la sig.ra ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio il Parte_2 [...]
per vedere accolte le conclusioni sopra integralmente riportate. Controparte_1
1 La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Giudice Delegato dottoressa
Elisa Tosi in data 14.1.2025 ed a mezzo del quale, in sede di verifica ai sensi dell'art. 96
Legge fallimentare, il credito della veniva dichiarato inammissibile in forza Parte_2
della seguente motivazione letterale;
“ … premesso che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 10.1.2023 , la domanda ultra tardiva è inammissibile in quanto l'istante non ha dimostrato ai sensi dell'art. 101 comma IV L.Fall. Che il ritardo è dipeso da causa a sé non imputabile l'istante era a conoscenza del fallimento di CP_1 sin dal 21.9.2023 ( come indicato nell'atto di surroga a rogito Notaio Dott. che confermato
[...] Per_1 nelle osservazioni al progetto di Stato passivo ) e pertanto sarebbe stato suo onere depositare immediatamente la domanda ex art. 101 comma 1 L.Fall., nel rispetto del termine di 12 mesi previsto.
L'intervento nella procedura esecutiva immobiliare non esentava la creditrice dal concorso formale e sostanziale ex art. 52 lf , in quanto, anche nell'ipotesi in cui in sede di espropriazione individuale fosse stata riconosciuta la natura Fondiaria del credito, il creditore avrebbe dovuto dimostrare di aver ottenuto l'ammissione al passivo dell' esecutata fallita per ottenere la attribuzione ( peraltro solo provvisoria ) delle somme ricavate dalla vendita analogamente, non esonera dal concorso la precedente rinuncia del creditore originariamente ammesso allo stato passivo Cassa di Risparmio di
Asti S.p.a. … ”
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento reclamato rappresentando sostanzialmente la tempestività e la ritualità della domanda di insinuazione al passivo precedentemente depositata.
All'udienza di prima comparizione fissata avanti al giudice relatore non si costituiva in giudizio il resistente a cui pure il ricorso introduttivo ed il provvedimento di CP_1
fissazione di udienza risultavano ritualmente notificati, con conseguente dichiarazione di contumacia del convenuto opposto.
Il giudice relatore, preso atto della mancata formulazione di istanze istruttorie, fissava quindi la successiva udienza per la definizione del procedimento.
Il procedimento veniva definitivamente trattenuto in decisione all'esito dell'udienza di discussione in data 5.6.2025 e rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non appare fondata e pertanto deve essere disattesa.
I seguenti fatti di causa trovano conforto nella prova documentale allegata agli atti e/o comunque non sono oggetto di contestazione tra le parti.
La società veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_1
Busto Arsizio in data 5.9.2022.
Con decreto in data 10.1.2023 veniva dichiara l'esecutività dello stato passivo che annoverava, tra i crediti ammessi, il credito di rango ipotecario e chirografario vantato da
Cassa di Risparmio di Asti ammesso per l'importo complessivo di €. 145.308,12 e che
2 trovava la propria ragione causale in un mutuo ipotecario concesso dalla stessa Cassa di
Risparmio di Asti alla società . Controparte_1
Il creditore Cassa di Risparmio con successivo atto in data 21.7.2023 - ritualmente trasmesso agli organi della procedura - rinunciava parzialmente al proprio credito originariamente ammesso allo stato passivo, rinunciando in particolare al credito di rango ipotecario per
€. 115.295,42 senza rappresentare agli organi della curatela ( circostanza peraltro che appare irrilevante ai fini del presente giudizio ) i motivi sottesi a tale rinuncia.
In data 31.10.2024 l'odierna opponente ha depositato istanza di insinuazione al Parte_2 passivo del fallimento per l'importo di €. 130.000,oo in via privilegiata ipotecaria e CP_1
fondato sulle medesime ragioni causali, rappresentando di essersi “surrogata” nel credito di rango ipotecario originariamente vantato da Cassa Risparmio Asti nei confronti di CP_1 in forza di “Atto di quietanza e surroga” sottoscritto in data 21.9.2023 tra l'istituto di credito e la stessa Parte_2
Orbene, occorre da subito precisare che al momento della stipula dell'atto di quietanza la dichiarazione resa dall'istituto di credito “ … dichiara di surrogare ai sensi dell'art. 1201 c.c. la signora nei crediti indicati nelle premesse già da essa vantati verso la società Parte_2
“ era priva di qualsiasi rilevanza e di qualunque potenziale effetto endo- Controparte_1
concorsuale.
L'istituto di credito infatti, a quella data, aveva già formalmente rinunciato al credito ipotecario insinuato al passivo con conseguente esclusione dello stesso credito dal concorso.
Da cio' ne consegue come la parte opponente non avrebbe potuto in alcun modo Pt_2
“surrogarsi “ nello stato passivo ai sensi dell'art. 115 comma II L.Fall. con riferimento ad un credito che nel medesimo stato passivo risultava formalmente “rinunciato” e quindi non piu' esistente.
La sig.ra depositava quindi in data 31.10.2024 una domanda di ammissione al passivo Pt_2
inevitabilmente ultra-tardiva avente ad oggetto il credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Asti, domanda ultra-tardiva resasi necessaria per il fatto che risultavano pacificamente spirati i termini previsti dall'art. 101 comma 1 - dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività - per il deposito delle domande tardive
Secondo il costante arresto raggiunto dalla Corte di Cassazione, e condiviso da questo Con Tribunale, la domanda ultra tardiva puo' essere oggetto di esame nel merito da parte del a condizione che il creditore istante alleghi e provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Il creditore non ha allegato e/o fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di una Pt_2
causa a lei non imputabile che sarebbe risultata ostativa al deposito della domanda ultratardiva nei termini di legge.
3 Certamente non puo' ritenersi “causa non imputabile “ la circostanza che l'istituto bancario abbia ceduto e consentito la surroga rispetto ad un credito precedentemente rinunciato e non piu' presente nello stato passivo ed ancor meno dal fatto che solo al momento del riparto la si sia avveduta della impossibilità di partecipare al riparto medesimo ai sensi dell'art. Pt_2
115 L.Fall.
La aveva infatti e pacificamente assunto piena consapevolezza dell'intervenuto Pt_2 fallimento della società “debitrice” quantomeno a far tempo dalla redazione dell'atto di quietanza e surroga - 21.9.2023 - determinandosi peraltro a depositare l'istanza di insinuazione al passivo solo a distanza di oltre un anno - 31.10.2024 - .
Tale cadenza “temporale” sarebbe comunque idonea ad escludere l'ammissibilità dell'insinuazione ultratardiva anche nel caso ( peraltro non corrispondente alla fattispecie odierna) di credito sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento le cui condizioni di partecipazione siano maturate successivamente alla pronuncia dichiarativa, posto che secondo il costante orientamento della Suprema Corte le domande devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso. ( cosi' Cass. 10.7.2019 n. 18544 e sullo stesso principio Cass. 28.6.2019 n. 17594 ).
Totalmente irrilevanti appaiono poi le vicende che hanno interessato la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile su cui gravava l'ipoteca posta a garanzia del credito oggi azionato.
La facoltà per il creditore fondiario di proseguire la procedura individuale ai sensi dell'art. 41
T.U.B. costituisce infatti un “privilegio” esclusivamente di natura processuale che non esime lo stesso creditore fondiario dall'obbligo di effettuare la domanda di partecipazione al concorso secondo le norme della Legge Fallimentare e con le preclusioni stabilite dalle regole fallimentari, potendo lo stesso credito trovare soddisfazione esclusivamente in ambito concorsuale ( l'eventuale distribuzione in sede di procedura esecutiva avrebbe infatti esclusivamente un effetto “provvisorio ed anticipatorio”.
Ma la domanda di insinuazione ultratardiva dovrebbe in ogni caso essere giudicata inammissibile anche ai sensi dell'art. 96 comma 5 L.Fall. ( cd. giudicato endoconcorsuale )
In tema di accertamento del passivo deve infatti ritenersi inammissibile la proposizione di una nuova ed ulteriore domanda di insinuazione, avente ad oggetto le medesime ragioni causali, formulata dopo il decreto di esecutività dello stato passivo e la conseguente formazione del giudicato . ( cosi' da ultimo Cass. 14.2.2023 n. 4632)
La domanda di insinuazione tardiva è infatti valutabile dal giudice solo se diversa, per
"petitum" e "causa petendi", rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva ( cosi' tra le tante
Cass. 28.6.2012 n. 10882, Cass. 14.2.2023 n. 4632 ) .
4 L'inammissibilità della nuova domanda deve essere affermata anche se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva già valutata ed ammessa dal GD in quanto la rinuncia al credito precedentemente ammesso non fa venir meno il giudicato formatosi sul credito che ne preclude la successiva riproposizione anche a cura dell'eventuale cessionario (
Cosi' Cass. 14.2.2023 n. 4632) .
L'esecutività dello stato passivo, ed il giudicato endoconcorsuale che da tale provvedimento ne consegue, ha infatti la finalità di cristallizzare lo stato passivo rimuovendo le condizioni di incertezza delle situazioni giuridiche destinate ad essere regolate dal concorso e diviene conseguentemente intangibile non potendo essere disconosciuto neppure dalla stessa parte istante.
Diversamente ragionando, la rinuncia da parte dello stesso creditore ad un credito già definitivamente ammesso allo stato passivo avrebbe l'effetto di rendere possibile, in caso di eventuale e successiva cessione, la modifica dell'ammontare del credito e/o delle sue ragioni di privilegio investendo nuovamente il giudice delegato del medesimo thema decidendum anche ed eventualmente producendo nuova documentazione o recuperando ragioni di privilegio precedentemente mai dedotte.
L'opposizione merita pertanto e complessivamente di essere rigettata.
Il rigetto della proposta opposizione e la mancata costituzione in giudizio del CP_1
preclude al Tribunale qualunque statuizione sulle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, sul ricorso in opposizione allo stato passivo depositato in data
21.2.2025 da , Parte_2
Rigetta l'opposizione allo stato passivo cosi' come formulata.
Nulla sulle spese del presente procedimento.
Cosi' deciso in Busto Arsizio, nella Camera di Consiglio , il 11.6.2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
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