Art. 2.
Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1971 sono riliquidate con effetto dal 1 gennaio 1975 sulla base dei coefficienti di cui alla tabella allegata alla presente legge. Detti coefficienti, in relazione all'anno e al semestre di decorrenza originaria della pensione, vengono applicati agli importi, non adeguati ai trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 1, delle pensioni in atto alla data del 1 gennaio 1975, dopo che i medesimi sono stati ricalcolati per tener conto di quanto previsto nei commi successivi oltreche' nel successivo articolo 5.
Le pensioni a suo tempo rivalutate a norma dell' articolo 4 della legge 24 maggio 1966, n. 370 , relative ad iscritti che hanno maturato il diritto alle pensioni stesse in base all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , sono riliquidate con effetto dal 1 gennaio 1975, applicando all'importo in godimento alla data del 31 dicembre 1964 il coefficiente di rivalutazione di cui alla tabella prevista dal medesimo articolo 4, corrispondente all'anno della cessazione dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo. Il nuovo importo delle pensioni deve essere aggiornato in base ai coefficienti di rivalutazione per scatti di scala mobile intervenuti.
La liquidazione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964 sull'importo in godimento alla decorrenza originaria, sempreche' trattasi di pensioni relative ad iscritti che abbiano maturato il diritto in base all'articolo 24 citato e siano cessati dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo anteriormente al 1 gennaio 1965.
Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1971 sono riliquidate con effetto dal 1 gennaio 1975 sulla base dei coefficienti di cui alla tabella allegata alla presente legge. Detti coefficienti, in relazione all'anno e al semestre di decorrenza originaria della pensione, vengono applicati agli importi, non adeguati ai trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 1, delle pensioni in atto alla data del 1 gennaio 1975, dopo che i medesimi sono stati ricalcolati per tener conto di quanto previsto nei commi successivi oltreche' nel successivo articolo 5.
Le pensioni a suo tempo rivalutate a norma dell' articolo 4 della legge 24 maggio 1966, n. 370 , relative ad iscritti che hanno maturato il diritto alle pensioni stesse in base all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , sono riliquidate con effetto dal 1 gennaio 1975, applicando all'importo in godimento alla data del 31 dicembre 1964 il coefficiente di rivalutazione di cui alla tabella prevista dal medesimo articolo 4, corrispondente all'anno della cessazione dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo. Il nuovo importo delle pensioni deve essere aggiornato in base ai coefficienti di rivalutazione per scatti di scala mobile intervenuti.
La liquidazione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964 sull'importo in godimento alla decorrenza originaria, sempreche' trattasi di pensioni relative ad iscritti che abbiano maturato il diritto in base all'articolo 24 citato e siano cessati dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo anteriormente al 1 gennaio 1965.