Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2863/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale Parte_1
), residente in [...], professione operaia, titolo di C.F._1 studio diploma di segretaria d'azienda , cittadina italiana, rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 DPR 123/2001, dall'Avv. Eva Patrizia
Campagnoli (Codice Fiscale ) del Foro di Milano presso il quale ha eletto C.F._2
domicilio telematico alla casella pec: Email_1
e
2) nato a [...] in data [...] (Codice Fiscale Parte_2
), residente a [...], professione operaio C.F._3
grafico, titoli di studio diploma di grafico cittadino italiano, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 DPR 123/200, dall'avv. HI Caponegro
(C.F. ) del Foro di Cosenza presso cui ha eletto domicilio digitale alla casella C.F._4
pec: Email_2
Serie A, Parte II, Anno 1995;
- dal matrimonio sono nati due figli:
, nata a [...] l'[...], residente a [...]; codice Persona_1
fiscale , cittadina italiana, maggiorenne non economicamente C.F._5
autosufficiente;
nato a [...] il [...], residente a [...]; codice Persona_2
fiscale cittadino italiano, maggiorenne economicamente autosufficiente;
C.F._6
- separati con sentenza n. 9661/2024 pubblicata in data 8/11/2024, notificata il 13/11/2024 dal legale di allora del IG. Avv. Finizio, non impugnata e, dunque, passata in giudicato (v. documenti Pt_2
in atti) con i predetti seguenti figli: nata a [...] l'[...], residente a [...], Persona_1
in via C. Battisti n. 10 e nato a [...] il [...], residente a [...], in Persona_2
via Bronzetti n. 15.
FATTO
- I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data
20_02_2025 e depositato in data 03_03_2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento esclusivamente Parte_2
della figlia HI, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, mediante versamento sul conto corrente n. 695 IBAN [...] intestato alla IGnora Pt_1
entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente
[...] secondo gli indici Istat con decorrenza dall'anno successivo al mese di novembre 2024
(deposito della sentenza di separazione);
1.1) Il figlio che risiede in un immobile di proprietà in un immobile sito in Rho, via Per_2
Bronzetti n. 15 e lavora presso KONE sito a Pero è autonomamente autosufficiente;
2) La casa familiare sita in Rho (MI), Via Cesare Battisti n. 10, con tutti gli arredi, co-intestata ai coniugi (75% piena proprietà del marito e 25% piena proprietà della moglie), rimarrà assegnata alla madre IG.ra , quale genitore collocatario della figlia Parte_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente e solo fino a quando perdurino tali condizioni inerenti la figlia HI, dando, altresì, atto che le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
3) Si precisa che all'interno dell'immobile assegnato sono presenti ancora beni personali del
IG. attrezzature varie e oggetti personali, come individuati in separato elenco Pt_2
sottoscritto dalle parti da ritenersi parte integrante del presente atto. La IG.ra Pt_1 acconsente che tali beni restino sine die all'interno della casa coniugale, tenendo anche conto della sua ampiezza e della proprietà congiunta, acconsentendo, altresì, che vengano, eventualmente, ritirati in base alle necessità dal IG. In tale ultima eventualità, il IG. Pt_2 provvederà al contestuale complessivo ritiro di tutti i beni di cui all'elenco indicato, Pt_2
accordandosi previamente – con congruo preavviso - con la IG.ra . Gli arredi Pt_1
ricadenti nella comunione - e nello specifico camera da letto matrimoniale, le due camerette dei figli, la sala e gli arredi dei due bagni - rimarranno assegnati, unitamente all'immobile, alla IG.ra , e saranno oggetto di ripartizione al 50% al venir meno dell'assegnazione Pt_1
(volontaria o giudiziale).
4) Il IG. errà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Pt_2
HI secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, qui richiamate e, quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4.1) Le spese straordinarie saranno rimborsate dal IG. ntro il giorno 10 del mese Pt_2
successivo a quello cui le spese fanno riferimento e sono state sostenute, previo invio da parte della IG.ra dei documenti giustificativi relativi agli esborsi. Pt_1
5) Rapporti economico/patrimoniali tra i coniugi
5.1) Assegno di mantenimento per il coniuge debole. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno è dovuto dall'uno verso l'altro.
5.2) Le parti dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti.
Il IG. dichiara di aver trattenuto per sé i propri beni personali, eccezione fatta per i Pt_2
beni personali di cui al su indicato elenco (punto 3 ed allegato al presente ricorso). I beni personali della IG.ra si trovano attualmente nell'abitazione assegnata, così come in Pt_1
beni in comunione.
Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo e della casa coniugale, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legala alla vicenda matrimoniale. 6) Rinuncia all'impugnazione della sentenza
I IGnori e accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di Pt_1 Pt_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale e rinunceranno ad ogni impugnazione avverso di essa.
- Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
- Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
- Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in regime di comunione legale dei beni, a in Rho (Mi) in data 10/06/1995 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rho al n. 52, Serie A, Parte II, Anno 1995 tra Parte_1
(Codice Fiscale ) e (Codice Fiscale C.F._1 Parte_2
). C.F._3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di lite. 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed agli ulteriori incombenti di
Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG