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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1006/2024 R.G., promossa da: nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BALLONE DALILA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: post atp invalidità civile e handicap
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/04/2024, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 218/23, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine l'assegno mensile di assistenza, e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento delle prestazioni richieste;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare una invalidità totale,
o in misura pari al 74%, e lo status di portatore di handicap ex art.3 comma 3 L.104/92 sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
- Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida, o in misura pari al 74%, e lo status di portatore di handicap ex art.3 comma 3 L.104/92 sin dalla data della domanda amministrativa
CP_ e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge
118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
Oggetto della domanda subordinata è invece il beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Il c.t.u., descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la ricorrente risulta afferma espressamente che le comportano una invalidità civile nella misura del 42% e non la rendono meritevole dello status di portatore di handicap ex art.3 comma 3 L.104/92.
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle condizioni Parte_1
sanitarie legittimanti la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza, né lo status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 05/04/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che invalida civile nella misura del 42% e non si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza né lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 27/03/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena