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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1165/2023
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 8 MAGGIO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
1165/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 2330/2023 emessa in data
31.07.2023 e pubblicata in data 1.08.2023 nel giudizio N.R.G. 5571/2022” e promossa
DA
(C.F. e P.I. in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vasapollo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Spasari CP_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Kennedy n. 2/D;
-appellato-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui l'
[...]
si riporta alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed Parte_1
in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che il procuratore dell'appellante si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd.
“firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ..
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 8 maggio 2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281- sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1165/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. e P.I. in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vasapollo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Spasari CP_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Kennedy n. 2/D;
-appellato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella pagina 2 di 8 forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la cartella CP_1
esattoriale n. 13920170002986639000 presumibilmente notificata il 03.08.2017 ed emessa per il mancato pagamento di tributi catastali per l'anno 2011. A sostegno della domanda, l'odierno appellato eccepiva la decadenza ex art. 1, comma 163 della L. 296/2006 e la prescrizione quinquennale del credito vantato nella cartella.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva, in via pregiudiziale, Parte_1 il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità della domanda proposta avvero l'estratto di ruolo, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Il giudizio era istruito in via documentale e si concludeva con sentenza n. 2330/2023 emessa in data 31.07.2023 e pubblicata in data 1.08.2023, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “1. Accoglie l'opposizione e, conseguentemente, dichiara estinto per prescrizione il credito di cui alle cartelle impugnate nr. 13920170002986639000, che annulla;
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che Controparte_2 liquida in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese ed il rimanente per competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 25.09.2023, Parte_1
evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vibo Valentia,
[...] CP_1 affinché, affinché, in riforma della sentenza 2330/2023, accogliesse le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Vibo Valentia: in via principale nel merito: riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice
Tributario per i motivi su esposti - dichiarare l'opposizione spiegata in primo grado inammissibile nonché infondata in fatto e diritto In ogni caso : condannare l'appellato al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio nonché di quello di primo grado. Con vittoria”.
A fondamento del gravame proposto l'appellante deduceva i seguenti motivi: 1) errata valutazione in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) omessa valutazione in ordine all'inammissibilità della domanda da qualificarsi come opposizione agli estratti di ruolo;
3) errata valutazione della documentazione prodotta ed erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato la prescrizione del credito.
pagina 3 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.02.2024, si costituiva in giudizio CP_1 che rassegnava le seguenti conclusioni: “che l'adito Tribunale voglia accogliere la suddetta
[...] pregiudiziale eccezione e, quindi, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità dell'appello; ovvero, ed in via del tutto gradata, rigettare l'impugnazione perché infondata. In ogni caso, condannare
l'appellante al pagamento delle spese e compensi difensivi, con clausola di distrazione ex art. 93
c.p.c.”. Nel dettaglio, l'appellata eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in assenza di valida legittimazione processuale e, nel merito, infondatezza del gravame.
Attesa la natura documentale della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 23.01.2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, n. 21566
Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
Ancora in via preliminare, deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Nel dettaglio, parte appellata ritiene che l' Parte_1
quando si avvale di un avvocato del libero foro in alternativa al patrocinio, per regola
[...] generale, esercitato dall'Avvocatura dello Stato, deve adottare una specifica e motivata deliberazione la pagina 4 di 8 cui mancanza determina la nullità del mandato difensivo. La questione è superata da quanto stabilito dalle SS.UU. con la sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019. Il giudice di legittimità ha stabilito infatti che: [...]"quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione Pt_1
dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del Pt_1
relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".
Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n.
1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154;
Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte
d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Come innanzi anticipato, l'ente appellante deduce la erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la giurisdizione Ordinaria e non quella Tributaria. In particolare, l'appellante rileva che la giurisdizione spetta al Giudice Tributario in quanto oggetto del giudizio erano atti esattoriali concernenti crediti di natura tributaria.
Il motivo è fondato. La domanda proposta dall'odierno appellato, va qualificata CP_1 come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che: “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di
pagina 5 di 8 pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez.
Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio trattandosi di tributi dovuti per rendita catastale.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale CP_1
n. 13920170002986639000 presumibilmente notificata il 03.08.2017 ed emessa per il mancato pagamento di tributi catastali per l'anno 2011, chiedendone l'annullamento per la mancata/illegittima notifica e per l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle medesime.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni pagina 6 di 8 questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass.
n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.
546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
pagina 7 di 8 Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 22.05.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.
M. 15 ottobre 2012, n. 209.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 8 MAGGIO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
1165/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 2330/2023 emessa in data
31.07.2023 e pubblicata in data 1.08.2023 nel giudizio N.R.G. 5571/2022” e promossa
DA
(C.F. e P.I. in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vasapollo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Spasari CP_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Kennedy n. 2/D;
-appellato-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui l'
[...]
si riporta alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed Parte_1
in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che il procuratore dell'appellante si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd.
“firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ..
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 8 maggio 2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281- sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1165/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. e P.I. in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vasapollo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Spasari CP_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla via Kennedy n. 2/D;
-appellato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella pagina 2 di 8 forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la cartella CP_1
esattoriale n. 13920170002986639000 presumibilmente notificata il 03.08.2017 ed emessa per il mancato pagamento di tributi catastali per l'anno 2011. A sostegno della domanda, l'odierno appellato eccepiva la decadenza ex art. 1, comma 163 della L. 296/2006 e la prescrizione quinquennale del credito vantato nella cartella.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva, in via pregiudiziale, Parte_1 il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità della domanda proposta avvero l'estratto di ruolo, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Il giudizio era istruito in via documentale e si concludeva con sentenza n. 2330/2023 emessa in data 31.07.2023 e pubblicata in data 1.08.2023, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “1. Accoglie l'opposizione e, conseguentemente, dichiara estinto per prescrizione il credito di cui alle cartelle impugnate nr. 13920170002986639000, che annulla;
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che Controparte_2 liquida in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese ed il rimanente per competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 25.09.2023, Parte_1
evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vibo Valentia,
[...] CP_1 affinché, affinché, in riforma della sentenza 2330/2023, accogliesse le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Vibo Valentia: in via principale nel merito: riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice
Tributario per i motivi su esposti - dichiarare l'opposizione spiegata in primo grado inammissibile nonché infondata in fatto e diritto In ogni caso : condannare l'appellato al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio nonché di quello di primo grado. Con vittoria”.
A fondamento del gravame proposto l'appellante deduceva i seguenti motivi: 1) errata valutazione in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) omessa valutazione in ordine all'inammissibilità della domanda da qualificarsi come opposizione agli estratti di ruolo;
3) errata valutazione della documentazione prodotta ed erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato la prescrizione del credito.
pagina 3 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.02.2024, si costituiva in giudizio CP_1 che rassegnava le seguenti conclusioni: “che l'adito Tribunale voglia accogliere la suddetta
[...] pregiudiziale eccezione e, quindi, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità dell'appello; ovvero, ed in via del tutto gradata, rigettare l'impugnazione perché infondata. In ogni caso, condannare
l'appellante al pagamento delle spese e compensi difensivi, con clausola di distrazione ex art. 93
c.p.c.”. Nel dettaglio, l'appellata eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in assenza di valida legittimazione processuale e, nel merito, infondatezza del gravame.
Attesa la natura documentale della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 23.01.2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, n. 21566
Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
Ancora in via preliminare, deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Nel dettaglio, parte appellata ritiene che l' Parte_1
quando si avvale di un avvocato del libero foro in alternativa al patrocinio, per regola
[...] generale, esercitato dall'Avvocatura dello Stato, deve adottare una specifica e motivata deliberazione la pagina 4 di 8 cui mancanza determina la nullità del mandato difensivo. La questione è superata da quanto stabilito dalle SS.UU. con la sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019. Il giudice di legittimità ha stabilito infatti che: [...]"quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione Pt_1
dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del Pt_1
relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".
Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n.
1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154;
Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte
d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Come innanzi anticipato, l'ente appellante deduce la erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la giurisdizione Ordinaria e non quella Tributaria. In particolare, l'appellante rileva che la giurisdizione spetta al Giudice Tributario in quanto oggetto del giudizio erano atti esattoriali concernenti crediti di natura tributaria.
Il motivo è fondato. La domanda proposta dall'odierno appellato, va qualificata CP_1 come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che: “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di
pagina 5 di 8 pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez.
Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio trattandosi di tributi dovuti per rendita catastale.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale CP_1
n. 13920170002986639000 presumibilmente notificata il 03.08.2017 ed emessa per il mancato pagamento di tributi catastali per l'anno 2011, chiedendone l'annullamento per la mancata/illegittima notifica e per l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle medesime.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni pagina 6 di 8 questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass.
n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.
546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
pagina 7 di 8 Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 22.05.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.
M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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