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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/07/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 469/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 469/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/07/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30 giugno 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Piazza Parte_1 P.IVA_1 Cavour, 10 85025 Melfi ITALIA presso lo studio dell'Avv. NATALE CARMEN, c.f.: dal quale è rappresentato/a e difeso/a C.F._1 in virtù di procura agli atti
- APPELLANTE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._2 VIA PASCOLI LAVELLO, presso lo studio dell'Avv. RICCIARDELLA CARMINE, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura agli atti
- APPELLATO
Oggetto: Responsabilità PA ex art. 2051 c.c. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 11 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato nel mese di febbraio 2017, il in persona del Sindaco pro tempore, impugnava la sentenza Parte_1 oggetto del presente gravame, per veder accolte le seguenti conclusioni: a) “Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 87/2016 del 01/07/2016 del Giudice d Pace di rigettare la richiesta di Pt_1 risarcimento danni originariamente proposta dal sig. Controparte_1 rigettando per l'effetto le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado promosso dalla odierna parte appellata, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, parte appellante censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1)l'erronea individuazione del quale soggetto custode ex art. Pt_1 2051 c.c.;
2)la carenza o difetto di prova in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia (bene pubblico) e il danno lamentato;
3)l'errata applicazione dei principi in tema di limiti della responsabilità della Pubblica Amministrazione, specie in relazione a beni di proprietà privata o ad uso esclusivo del danneggiato;
4)l'onere della prova, non assolto dall'attore, circa la concreta riconducibilità del danno all'ente pubblico.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello ritualmente depositata, il sig. si costituiva in giudizio, confutando tutte le Controparte_1 argomentazioni dell'appellante e così concludendo: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
87/2016 del Giudice di Pace di Melfi.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato per dichiarata antistatarietà.”
Verificata l'integrità del contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, il procedimento veniva più volte rinviato in prosieguo conclusioni in base ai criteri di prioritaria definizione delle cause più risalenti fissati dal vigente Programma di gestione, e all'udienza del 11.04.2025 veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A)Dei motivi 2 e 4 dell'appello ( nesso causale ed onere della prova)
I motivi 2 e 4 dell'atto di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto l'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato del nesso causale tra la condotta ed il danno e la prova dell'imputabilità dello stesso all'ente comunale.
Sotto questo profilo, dall'esame degli atti di causa, si evince l'espletamento di ctu tecnica in primo grado che ha dimostrato la riconducibilità delle infiltrazioni alla cattiva manutenzione della strada comunale sovrastante il vano dell'immobile danneggiato.
Pertanto, in assenza di specifiche doglianze sull'operato del CTU o sulla sua valutazione effettuata nella sentenza di primo grado, deve ritenersi che
- 2 -
l'accertamento del nesso causale tra condotta e danno e la sua riconducibilità al debba essere confermata. Pt_1
Co B)Dei motivi 1 e 3 dell'appello ( responsabilità della ai sensi dell'articolo 2051 c.c.)
Per la loro stretta correlazione, anche i motivi 1 e 3 dell'atto di appello possono essere esaminati in via congiunta.
Dall'esame degli atti risulta che l'odierno appellato è usufruttuario di un immobile classificato come abitazione sito in composto da due vani, Pt_1 dove il vano posto a piano terra è quello caratterizzato dai fenomeni di infiltrazioni ( cfr. in particolare atto notarile allegato alla produzione dell'odierno appellato al fascicolo di primo grado).
Pertanto, i richiami normativi e giurisprudenziali sulle grotte effettuati da parte appellante non risultano applicabili alla fattispecie concreta.
Per quanto concerne la responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c., occorre rilevare che è innanzitutto pacifico che la strada si appartiene all'Amministrazione Comunale, che vi ha in effetti effettuato diversi lavori come analiticamente individuati dal CTU in primo grado.
Emerge dalla consulenza tecnica puntualmente richiamata nella sentenza impugnata che l'amministrazione comunale ha eseguito molteplici opere e lavori di posa di tubature per sottoservizi, e che la chiusura delle buche ed il corretto rifacimento del manto stradale avrebbero potuto evitare i fenomeni di infiltrazioni.
Se ne desume che il territorio comunale è la res custodita dall'ente Parte_1
che esercitando un effettivo potere di controllo sulla strada in oggetto,
[...] avrebbe dovuto adottare le cautele volte a evitare che si verificassero infiltrazioni in seguito ai lavori suddetti.
Pertanto deve rilevarsi la contraddittorietà del motivo di impugnazione articolato da parte appellante, nella misura in cui lascia incontestato il frequente svolgimento di lavori sulla suddetta strada da parte del ed Pt_1 allo stesso tempo nega che l'Ente abbia poteri effettivi di custodia e controllo sulla strada ai sensi dell'articolo 2051 c.c. ( cfr. sul punto per un caso speculare Corte appello Potenza, 10/12/2024, (ud. 02/12/2024, dep. 10/12/2024), n.497).
Pertanto l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
- 3 -
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 92 e ss c.p.c. e sono liquidate considerato il valore della domanda risarcitoria, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria che non è stata svolta in grado di appello, come in dispositivo.
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 87/2016 del 01/07/2016 del Giudice d Pace di Pt_1
2) Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1701 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Potenza, il 25/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 469/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/07/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30 giugno 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Piazza Parte_1 P.IVA_1 Cavour, 10 85025 Melfi ITALIA presso lo studio dell'Avv. NATALE CARMEN, c.f.: dal quale è rappresentato/a e difeso/a C.F._1 in virtù di procura agli atti
- APPELLANTE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._2 VIA PASCOLI LAVELLO, presso lo studio dell'Avv. RICCIARDELLA CARMINE, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura agli atti
- APPELLATO
Oggetto: Responsabilità PA ex art. 2051 c.c. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 11 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato nel mese di febbraio 2017, il in persona del Sindaco pro tempore, impugnava la sentenza Parte_1 oggetto del presente gravame, per veder accolte le seguenti conclusioni: a) “Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 87/2016 del 01/07/2016 del Giudice d Pace di rigettare la richiesta di Pt_1 risarcimento danni originariamente proposta dal sig. Controparte_1 rigettando per l'effetto le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado promosso dalla odierna parte appellata, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, parte appellante censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1)l'erronea individuazione del quale soggetto custode ex art. Pt_1 2051 c.c.;
2)la carenza o difetto di prova in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia (bene pubblico) e il danno lamentato;
3)l'errata applicazione dei principi in tema di limiti della responsabilità della Pubblica Amministrazione, specie in relazione a beni di proprietà privata o ad uso esclusivo del danneggiato;
4)l'onere della prova, non assolto dall'attore, circa la concreta riconducibilità del danno all'ente pubblico.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello ritualmente depositata, il sig. si costituiva in giudizio, confutando tutte le Controparte_1 argomentazioni dell'appellante e così concludendo: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
87/2016 del Giudice di Pace di Melfi.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato per dichiarata antistatarietà.”
Verificata l'integrità del contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, il procedimento veniva più volte rinviato in prosieguo conclusioni in base ai criteri di prioritaria definizione delle cause più risalenti fissati dal vigente Programma di gestione, e all'udienza del 11.04.2025 veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A)Dei motivi 2 e 4 dell'appello ( nesso causale ed onere della prova)
I motivi 2 e 4 dell'atto di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto l'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato del nesso causale tra la condotta ed il danno e la prova dell'imputabilità dello stesso all'ente comunale.
Sotto questo profilo, dall'esame degli atti di causa, si evince l'espletamento di ctu tecnica in primo grado che ha dimostrato la riconducibilità delle infiltrazioni alla cattiva manutenzione della strada comunale sovrastante il vano dell'immobile danneggiato.
Pertanto, in assenza di specifiche doglianze sull'operato del CTU o sulla sua valutazione effettuata nella sentenza di primo grado, deve ritenersi che
- 2 -
l'accertamento del nesso causale tra condotta e danno e la sua riconducibilità al debba essere confermata. Pt_1
Co B)Dei motivi 1 e 3 dell'appello ( responsabilità della ai sensi dell'articolo 2051 c.c.)
Per la loro stretta correlazione, anche i motivi 1 e 3 dell'atto di appello possono essere esaminati in via congiunta.
Dall'esame degli atti risulta che l'odierno appellato è usufruttuario di un immobile classificato come abitazione sito in composto da due vani, Pt_1 dove il vano posto a piano terra è quello caratterizzato dai fenomeni di infiltrazioni ( cfr. in particolare atto notarile allegato alla produzione dell'odierno appellato al fascicolo di primo grado).
Pertanto, i richiami normativi e giurisprudenziali sulle grotte effettuati da parte appellante non risultano applicabili alla fattispecie concreta.
Per quanto concerne la responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c., occorre rilevare che è innanzitutto pacifico che la strada si appartiene all'Amministrazione Comunale, che vi ha in effetti effettuato diversi lavori come analiticamente individuati dal CTU in primo grado.
Emerge dalla consulenza tecnica puntualmente richiamata nella sentenza impugnata che l'amministrazione comunale ha eseguito molteplici opere e lavori di posa di tubature per sottoservizi, e che la chiusura delle buche ed il corretto rifacimento del manto stradale avrebbero potuto evitare i fenomeni di infiltrazioni.
Se ne desume che il territorio comunale è la res custodita dall'ente Parte_1
che esercitando un effettivo potere di controllo sulla strada in oggetto,
[...] avrebbe dovuto adottare le cautele volte a evitare che si verificassero infiltrazioni in seguito ai lavori suddetti.
Pertanto deve rilevarsi la contraddittorietà del motivo di impugnazione articolato da parte appellante, nella misura in cui lascia incontestato il frequente svolgimento di lavori sulla suddetta strada da parte del ed Pt_1 allo stesso tempo nega che l'Ente abbia poteri effettivi di custodia e controllo sulla strada ai sensi dell'articolo 2051 c.c. ( cfr. sul punto per un caso speculare Corte appello Potenza, 10/12/2024, (ud. 02/12/2024, dep. 10/12/2024), n.497).
Pertanto l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
- 3 -
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 92 e ss c.p.c. e sono liquidate considerato il valore della domanda risarcitoria, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria che non è stata svolta in grado di appello, come in dispositivo.
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 87/2016 del 01/07/2016 del Giudice d Pace di Pt_1
2) Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1701 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Potenza, il 25/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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