Sentenza 30 settembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/09/2019, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2019
N. 01686/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2019, proposto dalla società Intercom s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Valva in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 18/2016, R.G. 13/S/2016, Cron. N. 236/2016, emesso dal Giudice di Pace di Polla in data 01.02.2016 e depositato in data 15.02.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Rappresenta parte ricorrente che con il decreto ingiuntivo n. 18/2016, R.G. 13/S/2016, non opposto con il quale il Giudice di Pace di Polla ha ingiunto al “Comune di Valva in persona del Sindaco p.t. con sede in Valva (SA) al corso Vittorio Veneto n. 4 di pagare in favore della ricorrente, per la causale di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 960,98 oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in complessive Euro 221,50 di cui Euro 21,50 per spese, Euro 200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CNA come per legge”.
Il predetto ricorso, unitamente al decreto, è stato notificato al Comune di Valva in data 24.03.2016;
4. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo non è stata proposta opposizione dal Comune di Valva, divenendo cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione, come da certificazione allegata.
Su tale presupposto, la società Intercom s.r.l. ha notificato il suddetto decreto munito di formula esecutiva in data 09.06.2016;
Il predetto ricorso, unitamente al decreto, è stato notificato al Comune di Valva in data 28.05.2009;
In ragione della inottemperanza dell’amministrazione debitrice, parte ricorrente ha proposto il ricorso all’odierno esame per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Valva di dare esecuzione al giudicato che si è formato sul predetto titolo chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale ulteriore inerzia della amministrazione nella esecuzione delle statuizioni del giudice nonché per l’applicazione di penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
2. Il ricorso è fondato.
Si rammenta come sia da tempo pacifico che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti, al pari di un’ordinaria sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, con conseguente proponibilità del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo (cfr., tra le tante, Cons. St., V, 25 gennaio 2005, n. 157; Id, 9 novembre 2004 n. 7236 e 16 febbraio 2001 n. 807; IV, 5 agosto 2003, n. 4444; III, 9 giugno 2014, n. 2894; Tar Molise, 12 maggio 2003, n. 463; Tar Veneto, I, 13 febbraio 2004, n. 223 e già, TAR Reggio Calabria, 2 novembre 2010, n. 1151 e n. 835 del 1° agosto 2002).
Osservato come il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta non sia stato opposto e sia divenuto esecutivo, e come tale notificato all’amministrazione debitrice, il ricorso va accolto, limitatamente alle somme portate dal titolo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che vada affermato l’obbligo del Comune di Valva di ottemperare a quanto stabilito dal decreto ingiuntivo n. 18/2016, R.G. 13/S/2016, Cron. N. 236/2016, emesso dal Giudice di Pace di Polla e depositato in data 15.02.2016.
L’amministrazione intimata dovrà provvedere, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all’adozione degli atti e alla predisposizione di tutte le attività necessarie a dare piena esecuzione al giudicato, secondo quanto dallo stesso precisato.
3. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Prefetto di SA con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta (30) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico del Comune intimato.
3.1 È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ritiene, infine, il Collegio che non possa accogliersi la richiesta di condanna nei confronti dell’amministrazione al pagamento di somme a titolo di RE , ravvisandosi ragioni ostative nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione alla particolare condizione di crisi della finanza pubblica ed in particolare degli enti locali;
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 879 del 2019, così dispone:
- ordina al Comune di Valva in persona del Sindaco in carica, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di SA con facoltà di delega, affinché provveda, entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta di parte ricorrente, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico del Comune stesso;
- condanna il Comune di Valva, in persona del Sindaco in carica, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla refusione alla parte ricorrente del contributo unificato, se versato.
- respinge la domanda di condanna nei confronti del comune intimato al pagamento di somme a titolo di RE .
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune intimato ancorché non costituito, ed al Prefetto, per gli adempimenti di competenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
Fabio Maffei, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO