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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1872 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.03.1958 residente Teramo (TE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea STROZZIERI ( ) fax 0861.89515 e-mail C.F._2
in Teramo (TE) alla Corso Cerulli 28 dal quale è Email_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-Dichiarare che il Sig. è affetto da tendinosi Parte_1 bilaterale alle spalle, per come richiesto nella domanda 519332187 del 14.10.2022 di origine professionale nella percentuale complessiva del 8 % e quindi per un totale complessivo del 19% (in cumulo con il 13 % già riconosciuto dall' o in quella maggiore e/o minore che CP_1 risulterà di giustizia ed a seguito di consulenza medica che si richiede;
-Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che CP_1 risulterà dovuta, ovvero all'indennizzo in capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 08/10/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) presentata in via amministrativa in data
17/10/2022 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della ditta
[...] nello stabilimento di Sant'Atto (TE) dal 22 luglio 1990 al 1° marzo 2023, con CP_3
qualifica di operaio e mansione di capo turno e di essersi ivi occupato di aiutare e/o sostituire i colleghi sulle linee di produzione a ciclo continuo.
Ha riferito, più in particolare, di essere stato addetto al cambio del filato, che avveniva con una frequenza di circa due/tre volte ogni turno di lavoro, consistente nel prelevare manualmente dalla macchina spiralatrice e ad una altezza tra i 60 cm e i 180 cm, le bobine, del peso di circa 6 kg., per poi sostituirle e ricaricarle sulla stessa macchina, sempre manualmente, per un totale di circa 90 bobine al giorno.
Ha dedotto di essersi occupato, altresì, del cambio dei montaggi della LL e del IN, attività che si svolgeva manualmente ed avveniva utilizzando delle chiavi dal peso di circa 15 kg e dalla lunghezza di 180 cm circa, che servivano per svitare le ghiere delle trafile della macchina di produzione. Doveva, dunque, sollevare la chiave per avvitare e svitare, facendo leva sulle spalle, sulla schiena e facendosi forza sulle gambe. Le stesse operazioni, si ripetevano, per trovare la giusta posizione di aggancio tra IN e LL
(cd maschio e femmina della testa della macchina estrusore).
2 Ha riferito che altra mansione svolta era quella relativa alla rimozione delle matasse del peso di circa 70 kg., dalla linea di produzione che, fino al 2015, avveniva manualmente con l'aiuto di un altro operatore.
Ha precisato che le suddette attività si ripetevano quotidianamente nel reparto “Long
Lenght”, mentre, quando era addetto al reparto rigido dove venivano lavorati tubi superiori al diametro di 100-300 mm, aiutava l'operatore addetto alla macchina ad avvolgere manualmente il tubo sul cd. “girello”. Ha evidenziato come tale operazione si svolgesse per circa 5/6 volte al giorno, utilizzando entrambe le braccia e facendo leva sulla schiena, con conseguente torsione del busto per avvolgere il tubo intorno al girello.
Ha dedotto, che sempre in detto reparto, aiutava l'operatore a posizionare tubi della lunghezza di circa 6 mt. e del peso dai 40 kg ai 60 kg, nella cassa, attività che fino al 2020 doveva essere effettuata manualmente sollevandoli ad un'altezza di circa 2 mt. Ha precisato che tali operazioni si ripetevano anche nel reparto tubo acciaio.
Ha riferito che l'espletamento di tali attività implicava il sovraccarico degli arti superiori
(mani, braccia, spalle), della schiena e degli arti inferiori in modo continuato per tutto il ciclo produttivo, tenuto conto che le operazioni avvenivano su una linea di produzione della lunghezza di circa 30 mt., con cicli di produzione prestabiliti.
Ha dedotto, pertanto, che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e in particolare a carico delle spalle, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione del fatto che il DVR evidenzia un indice OCRA corrispondente alla fascia di rischio verde ovvero “accettabile” ed una esposizione a vibrazioni mano-braccio HAV inferiore al livello d'azione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, ritenuto di dover acquisire, stante l'identità delle circostanze fattuali afferenti la natura delle mansioni svolte, i verbali di escussione testimoniale già in atti di cui al giudizio rubricato al numero R.G. 1529/2023, è stata rinviata, all'esito della CTU, all'udienza del
27/05/2025 per discussione.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Tendinosi bilaterale delle spalle”- nella misura dell'8%, presentata in via amministrativa in data 17/10/2022 e non accolta dall' , deducendo di CP_1
aver prestato attività lavorativa come operaio con mansioni di capo turno presso la ditta CP_3 per oltre trent'anni e di essersi ivi occupato di aiutare e/o sostituire i colleghi di
[...]
lavoro sulle linee di produzione a ciclo continuo, svolgendo attività tutte implicanti il sovraccarico biomeccanico delle spalle.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
4 Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e , entrambi colleghi di lavoro del ricorrente), da cui è Tes_1 Testimone_2
emerso che il lavoratore, impiegato nel ciclo di realizzazione dei tubi in PVC in qualità di operaio capo-turno, nel corso del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della ditta
Alfagomma Industrial S.p.a., si è sostanzialmente occupato, in maniera continuativa, di aiutare e di sostituire i colleghi di lavoro impiegati sulle linee di produzione per il cambio delle bobine, per quello dei montaggi della “LL” e del “IN” attraverso l'utilizzo delle chiavi del peso di circa 15 kg, per la rimozione delle “matasse” del peso di circa 70 kg, nonché per l'attività di avvolgimento del tubo sul cd. “girello” e per quella di posizionamento dei tubi nella cassa, il tutto manualmente e con un importante e continuativo sovraccarico quotidiano degli arti superiori e inferiori, per tutta la durata del ciclo produttivo.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, la CTU dott.ssa alla Persona_2
quale è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 18%, operato il cumulo con due preesistenti malattie professionali riconosciute dall' nella CP_1
misura del 13%.
Il CTU ha, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, accertato quanto segue: “Per stabilire il nesso di causalità tra la malattia denunciata ed il rischio lavorativo cui il periziando è stato sottoposto si devono effettuare le seguenti considerazioni, dopo aver preso visione anche della prova testimoniale acquisita e di tutta la documentazione presente in atti.
Il Ricorrente, con riferito titolo di studio di Diploma di scuola superiore (conseguito in
Canada), è stato dipendente della ditta Alfa Gomma Industrial SPA dal 23/07/1990 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di controllore di produzione. In pensione dal 1° marzo 2023.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
[...]
prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori;
più Parte_1
precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per le
5 quali era prevista la posizione degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse, con microtraumi dovuti ad attività eseguita con movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
Infatti, la Risonanza Magnetica effettuata sia in data 05/06/2019 sia in data 30.06.2023 ha rilevato in corrispondenza delle spalle fenomeni degenerativi articolari gleno-omerali con aspetti osteo-involutivi in progressione.
Sono stati rilevati inoltre, sempre al medesimo accertamento strumentale, sia “una tendinosi del sovraspinoso e delle altre componenti la cuffia dei rotatori con minima breccia di lesione a livello dell'area critica, in asse il CLB con sinovite della guaina” sia “note artrosiche con geode del trochite omerale”.
A tal proposito, anche alla luce del DVR presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello delle spalle e l'attività svolta dal ricorrente poiché l'attività svolta ha richiesto la movimentazione. di carichi e/o il sollevamento di carichi pesanti al di sopra del piano delle spalle, modalità di movimentazione degli arti superiori necessaria per determinare l'insorgenza di patologia a livello delle spalle.
Quanto predetto è sostenibile anche in virtù dei dati igienistici e scientifici di settore che definiscono il rischio lavorativo per le spalle di natura “posturale”, come quel rischio consistente nello svolgimento di un lavoro con mantenimento di braccia “over head” prolungato e continuativo per la gran parte del turno lavorativo cioè per attività svolta in maniera sistematica e abituale degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse in movimenti ripetuti e continui.
Tale attività lavorativa consisteva in sollevamento, spostamento e scarico di materiali pesanti cioè era una lavorazione di movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale ed eseguita in maniera ripetitiva per la maggior parte del turno lavorativo.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
[...]
lo hanno esposto a posture incongrue, con sollevamento, spostamento e Parte_1
scarico di materiali pesanti in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
A tal proposito si può affermare che l'agente lesivo individuato (microtraumi conseguenti ad attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi) ha presentato carattere di causa responsabile della patologia “artrosi degenerativa e tendinopatie multiple delle spalle” e pertanto è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello delle spalle
e l'attività svolta dal ricorrente.
6 Nel caso che ci occupa, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività lavorativa espletata presso la ditta Alfagomma), configurano condizioni di rischio. Infatti, si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig.
e cioè sindrome da conflitto A/C spalla dx e sx con tendinosi multiple Parte_1
bilaterale.
Al ricorrente sono già state riconosciuta dall sede di Teramo, le seguenti tecnopatie: CP_1
-Caso 519331894 per malattia professionale – ipoacusia- grado accertato 4%.
-Caso 519331793 per malattia professionale – discopatie multiple- grado riconosciuto:
10% in unifica col precedente :13%.
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla sindrome da conflitto A/C spalla dx e sx con tendinosi multiple bilaterale con criterio di massima obiettività il grado risulta pari al 6% (sei percento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alla sindrome da conflitto A/C spalla dx e sx con tendinosi multiple bilaterale (grado pari al
6%) con le pregresse tecnopatie già riconosciute dall' (pari al 13%) risulta pari ad un CP_1
Grado complessivo del 18%.”
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata (nella misura del
6%), riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 18% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del
17/10/2022.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dal ricorrente, nonché alle relative modalità di esecuzione, si ritiene che le stesse, abbiano tutte comportato l'esecuzione non occasionale di movimenti ripetuti a carico delle spalle con mantenimento prolungato di posture incongrue e con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Risulta,
7 pertanto, dimostrato in giudizio che nel corso della vita lavorativa del ricorrente il medesimo sia stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica della patologia denunciata.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata., nella misura del 6%.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1872/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 6% a partire dalla data della domanda amministrativa;
8 • per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18%, in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.03.1958 residente Teramo (TE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea STROZZIERI ( ) fax 0861.89515 e-mail C.F._2
in Teramo (TE) alla Corso Cerulli 28 dal quale è Email_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-Dichiarare che il Sig. è affetto da tendinosi Parte_1 bilaterale alle spalle, per come richiesto nella domanda 519332187 del 14.10.2022 di origine professionale nella percentuale complessiva del 8 % e quindi per un totale complessivo del 19% (in cumulo con il 13 % già riconosciuto dall' o in quella maggiore e/o minore che CP_1 risulterà di giustizia ed a seguito di consulenza medica che si richiede;
-Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che CP_1 risulterà dovuta, ovvero all'indennizzo in capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 08/10/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) presentata in via amministrativa in data
17/10/2022 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della ditta
[...] nello stabilimento di Sant'Atto (TE) dal 22 luglio 1990 al 1° marzo 2023, con CP_3
qualifica di operaio e mansione di capo turno e di essersi ivi occupato di aiutare e/o sostituire i colleghi sulle linee di produzione a ciclo continuo.
Ha riferito, più in particolare, di essere stato addetto al cambio del filato, che avveniva con una frequenza di circa due/tre volte ogni turno di lavoro, consistente nel prelevare manualmente dalla macchina spiralatrice e ad una altezza tra i 60 cm e i 180 cm, le bobine, del peso di circa 6 kg., per poi sostituirle e ricaricarle sulla stessa macchina, sempre manualmente, per un totale di circa 90 bobine al giorno.
Ha dedotto di essersi occupato, altresì, del cambio dei montaggi della LL e del IN, attività che si svolgeva manualmente ed avveniva utilizzando delle chiavi dal peso di circa 15 kg e dalla lunghezza di 180 cm circa, che servivano per svitare le ghiere delle trafile della macchina di produzione. Doveva, dunque, sollevare la chiave per avvitare e svitare, facendo leva sulle spalle, sulla schiena e facendosi forza sulle gambe. Le stesse operazioni, si ripetevano, per trovare la giusta posizione di aggancio tra IN e LL
(cd maschio e femmina della testa della macchina estrusore).
2 Ha riferito che altra mansione svolta era quella relativa alla rimozione delle matasse del peso di circa 70 kg., dalla linea di produzione che, fino al 2015, avveniva manualmente con l'aiuto di un altro operatore.
Ha precisato che le suddette attività si ripetevano quotidianamente nel reparto “Long
Lenght”, mentre, quando era addetto al reparto rigido dove venivano lavorati tubi superiori al diametro di 100-300 mm, aiutava l'operatore addetto alla macchina ad avvolgere manualmente il tubo sul cd. “girello”. Ha evidenziato come tale operazione si svolgesse per circa 5/6 volte al giorno, utilizzando entrambe le braccia e facendo leva sulla schiena, con conseguente torsione del busto per avvolgere il tubo intorno al girello.
Ha dedotto, che sempre in detto reparto, aiutava l'operatore a posizionare tubi della lunghezza di circa 6 mt. e del peso dai 40 kg ai 60 kg, nella cassa, attività che fino al 2020 doveva essere effettuata manualmente sollevandoli ad un'altezza di circa 2 mt. Ha precisato che tali operazioni si ripetevano anche nel reparto tubo acciaio.
Ha riferito che l'espletamento di tali attività implicava il sovraccarico degli arti superiori
(mani, braccia, spalle), della schiena e degli arti inferiori in modo continuato per tutto il ciclo produttivo, tenuto conto che le operazioni avvenivano su una linea di produzione della lunghezza di circa 30 mt., con cicli di produzione prestabiliti.
Ha dedotto, pertanto, che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e in particolare a carico delle spalle, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione del fatto che il DVR evidenzia un indice OCRA corrispondente alla fascia di rischio verde ovvero “accettabile” ed una esposizione a vibrazioni mano-braccio HAV inferiore al livello d'azione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, ritenuto di dover acquisire, stante l'identità delle circostanze fattuali afferenti la natura delle mansioni svolte, i verbali di escussione testimoniale già in atti di cui al giudizio rubricato al numero R.G. 1529/2023, è stata rinviata, all'esito della CTU, all'udienza del
27/05/2025 per discussione.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Tendinosi bilaterale delle spalle”- nella misura dell'8%, presentata in via amministrativa in data 17/10/2022 e non accolta dall' , deducendo di CP_1
aver prestato attività lavorativa come operaio con mansioni di capo turno presso la ditta CP_3 per oltre trent'anni e di essersi ivi occupato di aiutare e/o sostituire i colleghi di
[...]
lavoro sulle linee di produzione a ciclo continuo, svolgendo attività tutte implicanti il sovraccarico biomeccanico delle spalle.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
4 Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e , entrambi colleghi di lavoro del ricorrente), da cui è Tes_1 Testimone_2
emerso che il lavoratore, impiegato nel ciclo di realizzazione dei tubi in PVC in qualità di operaio capo-turno, nel corso del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della ditta
Alfagomma Industrial S.p.a., si è sostanzialmente occupato, in maniera continuativa, di aiutare e di sostituire i colleghi di lavoro impiegati sulle linee di produzione per il cambio delle bobine, per quello dei montaggi della “LL” e del “IN” attraverso l'utilizzo delle chiavi del peso di circa 15 kg, per la rimozione delle “matasse” del peso di circa 70 kg, nonché per l'attività di avvolgimento del tubo sul cd. “girello” e per quella di posizionamento dei tubi nella cassa, il tutto manualmente e con un importante e continuativo sovraccarico quotidiano degli arti superiori e inferiori, per tutta la durata del ciclo produttivo.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, la CTU dott.ssa alla Persona_2
quale è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 18%, operato il cumulo con due preesistenti malattie professionali riconosciute dall' nella CP_1
misura del 13%.
Il CTU ha, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, accertato quanto segue: “Per stabilire il nesso di causalità tra la malattia denunciata ed il rischio lavorativo cui il periziando è stato sottoposto si devono effettuare le seguenti considerazioni, dopo aver preso visione anche della prova testimoniale acquisita e di tutta la documentazione presente in atti.
Il Ricorrente, con riferito titolo di studio di Diploma di scuola superiore (conseguito in
Canada), è stato dipendente della ditta Alfa Gomma Industrial SPA dal 23/07/1990 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di controllore di produzione. In pensione dal 1° marzo 2023.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
[...]
prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori;
più Parte_1
precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per le
5 quali era prevista la posizione degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse, con microtraumi dovuti ad attività eseguita con movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
Infatti, la Risonanza Magnetica effettuata sia in data 05/06/2019 sia in data 30.06.2023 ha rilevato in corrispondenza delle spalle fenomeni degenerativi articolari gleno-omerali con aspetti osteo-involutivi in progressione.
Sono stati rilevati inoltre, sempre al medesimo accertamento strumentale, sia “una tendinosi del sovraspinoso e delle altre componenti la cuffia dei rotatori con minima breccia di lesione a livello dell'area critica, in asse il CLB con sinovite della guaina” sia “note artrosiche con geode del trochite omerale”.
A tal proposito, anche alla luce del DVR presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello delle spalle e l'attività svolta dal ricorrente poiché l'attività svolta ha richiesto la movimentazione. di carichi e/o il sollevamento di carichi pesanti al di sopra del piano delle spalle, modalità di movimentazione degli arti superiori necessaria per determinare l'insorgenza di patologia a livello delle spalle.
Quanto predetto è sostenibile anche in virtù dei dati igienistici e scientifici di settore che definiscono il rischio lavorativo per le spalle di natura “posturale”, come quel rischio consistente nello svolgimento di un lavoro con mantenimento di braccia “over head” prolungato e continuativo per la gran parte del turno lavorativo cioè per attività svolta in maniera sistematica e abituale degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse in movimenti ripetuti e continui.
Tale attività lavorativa consisteva in sollevamento, spostamento e scarico di materiali pesanti cioè era una lavorazione di movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale ed eseguita in maniera ripetitiva per la maggior parte del turno lavorativo.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
[...]
lo hanno esposto a posture incongrue, con sollevamento, spostamento e Parte_1
scarico di materiali pesanti in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
A tal proposito si può affermare che l'agente lesivo individuato (microtraumi conseguenti ad attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi) ha presentato carattere di causa responsabile della patologia “artrosi degenerativa e tendinopatie multiple delle spalle” e pertanto è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello delle spalle
e l'attività svolta dal ricorrente.
6 Nel caso che ci occupa, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività lavorativa espletata presso la ditta Alfagomma), configurano condizioni di rischio. Infatti, si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig.
e cioè sindrome da conflitto A/C spalla dx e sx con tendinosi multiple Parte_1
bilaterale.
Al ricorrente sono già state riconosciuta dall sede di Teramo, le seguenti tecnopatie: CP_1
-Caso 519331894 per malattia professionale – ipoacusia- grado accertato 4%.
-Caso 519331793 per malattia professionale – discopatie multiple- grado riconosciuto:
10% in unifica col precedente :13%.
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla sindrome da conflitto A/C spalla dx e sx con tendinosi multiple bilaterale con criterio di massima obiettività il grado risulta pari al 6% (sei percento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alla sindrome da conflitto A/C spalla dx e sx con tendinosi multiple bilaterale (grado pari al
6%) con le pregresse tecnopatie già riconosciute dall' (pari al 13%) risulta pari ad un CP_1
Grado complessivo del 18%.”
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata (nella misura del
6%), riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 18% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del
17/10/2022.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dal ricorrente, nonché alle relative modalità di esecuzione, si ritiene che le stesse, abbiano tutte comportato l'esecuzione non occasionale di movimenti ripetuti a carico delle spalle con mantenimento prolungato di posture incongrue e con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Risulta,
7 pertanto, dimostrato in giudizio che nel corso della vita lavorativa del ricorrente il medesimo sia stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica della patologia denunciata.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata., nella misura del 6%.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1872/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 6% a partire dalla data della domanda amministrativa;
8 • per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18%, in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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