Ordinanza cautelare 2 settembre 2022
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/03/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01928/2025REG.PROV.COLL.
N. 08498/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8498 del 2023, proposto da
Comune di Mondolfo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IL IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;
nei confronti
A.R.P.A.M. - Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente delle Marche, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 517/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IL IT S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Saccomandi in sostituzione dell'Avv. Aldo Valentini e Valerio Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con provvedimento prot. n. 13089 del 6 maggio 2022 il Comune di Mondolfo ha comunicato a IL IT S.p.A. la improcedibilità della richiesta di autorizzazione prot. n. n.12714 del 04.05.2022, ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii. (Codice delle comunicazioni elettroniche) all’installazione di una nuova Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile denominata “PU61037_002 - MONDOLFO CIMITERO”, a Mondolfo, su area con accesso da Via A. Costa s.n.c. (Fg. 12, Map. 862/parte).
1.1 In particolare, il Comune ha ritenuto l’istanza improcedibile per la carenza di requisiti/presupposti normativi in quanto la proposta di localizzazione dell’impianto:
“1) contrasta con quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 e dall’art. 7 comma 1 del vigente Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni approvato con D.C.C. n.3 del 12.01.2022, dal momento che non rispetta le previsioni localizzative riportate nella relativa Mappa delle Localizzazioni (Allegato A al medesimo Regolamento comunale) la quale, redatta tenendo conto del Vs. programma comunale di sviluppo di rete, prevede una puntuale localizzazione dell’impianto nei pressi del sito da Voi proposto;
2) non rispetta i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Marche con l’art. 10, comma 1, lett. b), della L.R. n.12 del 30.03.2017 e ss.mm.ii.”.
2.Con ricorso notificato e depositato il 5 luglio 2022, IL IT S.p.A. ha impugnato detto provvedimento dinnanzi al T.A.R. per le Marche, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, unitamente agli artt. 6 e 7 del “Regolamento Comunale degli Impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa delle localizzazioni del Comune di Mondolfo”, approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Mondolfo n. 3 del 12 gennaio 2022, nonché della “Mappa delle Localizzazioni” allegata al suddetto Regolamento quale Allegato A e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto le censure così rubricate:
1) Sulla mancata comunicazione di un preavviso di diniego: violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt.43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza ;
2) Illegittimità del divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia solo su aree predefinite dal comune: violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza ;
3) Sull’erroneo accertamento dell’ubicazione dell’impianto di IL su un’area non prevista dalla mappa delle localizzazioni allegata al piano comunale: violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. erroneità e falsità dei presupposti .
3. Il T.A.R. per le Marche con ordinanza n. 322 del 2 settembre 2022, ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ai fini di un motivato riesame del provvedimento impugnato prot. n. 13089 del 6 maggio 2022.
Il Comune di Mondolfo, quindi, in ottemperanza a detto provvedimento cautelare ha, dapprima, con provvedimento prot. 31872 del 25 ottobre 2022, comunicato “il preavviso di adozione di provvedimento conclusivo della fase del riesame dell’istanza formulata da LI ITALIA S.p.A. il 04.05.2022, Prot. n.12714, ex artt. 8 e seguenti della L. n.241/1990 ed art. 10-bis della L. n.241/1990” rilevando che:
- “il Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n.3 del 12.01.2002 è scaturito dalla preventiva e concreta acquisizione delle necessità di LI e della altre società interessate a installare nuove stazioni di telefonia nel territorio del Comune di Mondolfo e che l’indagine tecnica e istruttoria espletata dai redattori della Mappa delle Localizzazioni allegata al succitato Regolamento ha concordato con LI sulla ubicazione ottimale della stazione nella zona del cimitero del capoluogo, sì che LI è stata coinvolta sin dalla elaborazione della predetta Mappa ed ha condiviso la zona di ubicazione nelle immediate adiacenze del cimitero”;
- “oltre al sito individuato puntualmente dalla Mappa delle Localizzazioni è possibile reperire altro sito immediatamente contiguo, esterno all’area soggetta a vincolo cimiteriale e dunque non soggetto a parere della Soprintendenza e di proprietà comunale pubblica, adibito a parcheggio pubblico e contiguo a quello voluto dal LI ubicato su area privata e ancor più vicino ad immobili abitati”;
- la “disponibilità di aree pubbliche contigue ed idonee, perché tali definite dal Regolamento vigente alla installazione della Stazione Radio richiesta dall’istante e che non si apprezza aggravio per il richiedente né possibilità di disservizio alcuno”;
- “in tale situazione e contesto non vi sono ragioni per non applicare il criterio prioritario dettato dall’art. 10, comma 1, lett. b), della L. R. 12/2017, norma che comunque si ritiene cogente per la P.A. autorizzante”.
Successivamente con provvedimento prot. n. 34317 del 16 novembre 2022, ha confermato “dietro il suddetto riesame, il preavvisato rigetto dell’istanza, ribadendo altresì, la disponibilità e la compatibilità di entrambi i siti individuati, da ultimo, con la succitata nota Prot. n.31872 del 25.10.2022 e contraddistinti nell’allegata planimetria alla lettera «A» e «B»”.
In particolare, il Comune ha affermato che:
- “in base a quanto statuito dal TAR Marche, ha attivato il riesame della richiesta di IL e del provvedimento comunale di improcedibilità dalla stessa impugnato, individuando le ragioni ostative alla prima ubicazione (proposta da IL) con approfondita motivazione e, al tempo stesso, suggerendo altro sito «immediatamente contiguo, esterno all’area soggetta a vincolo cimiteriale e dunque non soggetto a parere della Soprintendenza e di proprietà comunale pubblica, adibito e parcheggio pubblico e contiguo a quello voluto da IL ubicato su area privata e soprattutto ancor più vicina ad immobili abitati»”;
- “Appare evidente come la suddetta proposta di altro sito, sempre di proprietà comunale, alternativo a quello individuato nella Mappa delle Localizzazioni costituisca esito del riesame del provvedimento comunale impugnato con particolare riguardo alla motivazione di cui al relativo punto 1)”;
- “Va subito rimarcato che tra il nuovo sito indicato da questo Comune e il sito indicato e preteso da LI vi è una distanza lineare di circa ml. 20/30”;
- “1) l’area individuata da ultimo da questo Comune è ricadente nell’area di ricerca proposta da IL sia nel Piano di sviluppo di rete presentato nell’anno 2021 (inserita nella mappatura comunale dei siti idonei per l’installazione delle antenne), che nel Piano presentato nell’anno 2022: area cimiteriale con 500 metri di raggio; 2) il vincolo cimiteriale non è presente sul parcheggio ove è inserito il sito da ultimo proposto da questo Comune, come da stralcio di PRG che si allega; 3) anche sul sito pubblico inserito nella Mappa delle Localizzazioni allegata al Regolamento Comunale (primo sito proposto) non insiste il precitato vincolo cimiteriale, contrariamente a quanto ricostruito e dedotto da LI e come evincibile dal succitato stralcio di PRG allegato; talché non risulta sostenibile la conseguente motivazione addotta, quale giustificazione, per il mancato ricorso al sito mappato dal Comune e per la ricerca di altro sito alternativo, da parte di LI; 4) è pur vero altresì, per quanto sopra, che rispetto al sito comunale inserito nella predetta Mappa delle Localizzazioni LI non ha mai fornito reali e concrete motivazioni tecnico-scientifiche di non idoneità rispetto alle proprie esigenze di Gestore di rete, a parte la supposta ricadenza dello stesso sito nel vincolo cimiteriale non confermata dai fatti, come sopra spiegato; così come, le medesime motivazioni tecnico-scientifiche di non idoneità non sono state fornite da LI per il secondo sito proposto da questo Comune”;
- “Ciò conferma che i siti di proprietà pubblica proposti da questo Comune oltre ad essere pienamente disponibili risultano altrettanto idonei alle esigenze del Gestore di rete e che, pertanto, debbano avere priorità rispetto ai siti di proprietà privata, come disposto dalla Regione Marche con l’art. 10, comma 1, lett. b), della L.R. n.12 del 30.03.2017 e ss.mm.ii.”.
3.1 Con motivi aggiunti, notificati il 16 dicembre 2022 e depositati il 16 gennaio 2023, IL IT S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Comune di Mondolfo prot. 34317 del 16 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di provvedimento di rigetto” ed il provvedimento del Comune di Mondolfo prot. 31872 del 25 ottobre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di preavviso di adozione di provvedimento ex art. 10-bis della L. 241/1990” chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, unitamente agli artt. 6 e 7 del “Regolamento Comunale degli Impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa delle localizzazioni del Comune di Mondolfo”, approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Mondolfo n. 3 del 12 gennaio 2022, ed alla “Mappa delle Localizzazioni” allegata al suddetto Regolamento quale Allegato A, nonché tutti gli atti gli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenziali.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti ha articolando le censure così rubricate:
1) Sull’illegittimità del divieto di installazione dell’impianto al di fuori delle aree di proprietà pubblica: violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001, dell’art. 6 del regolamento impianti. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza ;
2) Sull’assenza di una localizzazione alternativa da parte del comune: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, elusione del contraddittorio procedimentale .
4. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per le Marche, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
5.Con ricorso notificato e depositato il 27 ottobre 2023 il Comune di Mondolfo ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo la riforma.
5.1 A supporto dell’appello ha dedotto un unico motivo di appello così rubricato:
1) Violazione degli artt. 3 – 88 c.p.a., anche in relazione dell’art. 35 cpa in tema di dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo. Violazione di legge in relazione al Dlgs 259/2003, con particolare riguardo all’art. 8 L. 36/2001 c. 6, novellato dall’art. 38 c. 6 D.L. n. 76/2020 e alla L.R. 12/2017, art. 10 co. 1 lett. b). Violazione e falsa applicazione del Regolamento Comunale come approvato con delibera C.C. n. 3 del 12/1/2022. Violazione dell’art. 112 c.p.c., corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione di legge in relazione alla L. 241/90 in tema di istruttoria e motivazione, anche in ragione al mancato riscontro su eventuali condizioni ostative o peggiorative sul sito individuato dal Comune di Mondolfo. Violazione dei principi di buona fede e collaborazione, anche in termini di proporzionalità, adeguatezza e bilanciamento degli interessi. Eccesso di potere per travisamento dello stato dei luoghi. Contraddittorietà rispetto al procedimento di riesame. Illegittimità derivata .
6.In data 9 febbraio 2024 si è costituita in giudizio IL IT S.p.A. chiedendo la reiezione dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio.
7. Nelle date, rispettivamente, del 24 gennaio 2025 e del 27 gennaio 2025 l’amministrazione appellante e IL IT S.p.A. hanno depositato memorie difensive.
7.1 In data 31 gennaio 2025 il Comune di Mondolfo ha depositato memoria di replica.
7.2 In data 4 febbraio 2025 anche IL IT S.p.A. ha depositato memoria di replica.
8. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va accolto nei sensi appresso precisati.
1.1 In limine va, tuttavia, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da IL nella memoria del 24 gennaio 2025.
E, invero, l’atto di appello investe tuti i capi della sentenza di primo grado (tanto con riguardo al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti) censurando integralmente il ragionamento seguito dal T.A.R. ed adducendo, in ossequio al disposto dell’art. 101, comma 1, c.p.a. doglianze specifiche rispetto ad esso.
2.Con un unico motivo di appello, variamente articolato, il Comune appellante censura la sentenza di primo grado sotto diversi profili.
Con riferimento al piano processuale, si eccepisce la mancata dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo stante la successiva apertura di nuovo procedimento a seguito del riesame compiuto dagli uffici nel rispetto del contraddittorio, concluso con il provvedimento prot. 34317 adottato in data 16 novembre 2022 su sollecitazione del T.A.R delle Marche con ordinanza n. 322 del 2 settembre 2022.
Osserva parte appellante che l’adozione del menzionato provvedimento di diniego avrebbe comportato la carenza di un interesse attuale e concreto al ricorso introduttivo considerato anche il venir meno del vizio di omesso preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990 grazie all’adozione dei successivi atti.
2.1 Con riferimento agli esiti del riesame del provvedimento impugnato, parte appellante ritiene, poi, la sentenza erronea in quanto il Comune non avrebbe impedito l’installazione di impianti di telefonia da parte di IL IT S.p.A. ma avrebbe fornito l’indicazione di aree alternative rispetto a quelle individuate dal piano di sviluppo della società e comunque aderenti alle pretese della stessa, e non avrebbe comunque, con ciò, compromesso la copertura del servizio a favore degli utenti e la capillare diffusione della rete di comunicazione elettronica atteso che il sito alternativo proposto ricadrebbe nell’area di sviluppo della concessionaria.
Osserva, inoltre, parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., il sito alternativo individuato dal Comune non sarebbe sovrapponibile a quello individuato da IL IT nel 2021, in quanto, nonostante entrambi siano identificati nella medesima particella catastale (F. 12 part. 862), soltanto quello individuato da IL ricadrebbe all’interno del vincolo cimiteriale previsto dal P.R.G., dovendosi pertanto escludere, sotto tale aspetto, la contraddittorietà della proposta avanzata dal Comune.
2.2 Conclude l’amministrazione appellante censurando la sentenza nella parte in cui ritiene che il perseguimento degli obiettivi di tutela da parte del Comune non deve tradursi in una violazione delle competenze che la legge gli attribuisce, finendo per imporre dinieghi generalizzati per mezzo del regolamento comunale.
Secondo parte appellante il Comune si sarebbe limitato ad individuare, all’interno di una zona indicata dalla stessa IL, in conformità alla legge regionale n. 12 del 2017, un sito di proprietà pubblica in possesso dei requisiti per garantire una efficiente e adeguata copertura di onde radio per i servizi di comunicazioni.
Ne deriverebbe, pertanto, che gli uffici comunali non avrebbero imposto alcun illegittimo divieto generalizzato all’installazione in contrasto con l’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001.
2.3 Con riferimento al piano procedimentale parte appellante ritiene la sentenza erronea laddove ha rilevato il mancato rispetto dei termini procedimentali.
In particolare, sotto un primo profilo, osserva parte appellante che non può essere addebitabile al Comune un ritardo nella conclusione del procedimento iniziato a seguito dell’istanza del 4 maggio 2022 in quanto quest’ultima non si pone in un rapporto di continuità rispetto alla precedente domanda del 2021, anche in ragione dell’aggiornamento del Piano di Sviluppo formulato per gli anni 2022/2023.
Sotto un secondo profilo, parte appellante ritiene contraddittoria la sentenza laddove, dopo aver ordinato il riesame della pratica, ha rilevato la tardività della proposta del sito alternativo.
3. I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante l’intima connessione che li avvince, sono fondati nei sensi appresso precisati.
Anzitutto, come dedotto da parte appellante a mezzo del primo profilo di doglianza, il T.A.R. ha errato nel non dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo di primo grado.
Costituisce, infatti, jus receptum il principio secondo cui “La concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell'amministrazione resistente (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito - come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio - ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell'amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata” (Cons. Stato sez. VI, 09/06/2023, n. 5662).
È, quindi, evidente che, nel caso di specie IL ha perso di interesse a coltivare l’impugnativa del
provvedimento prot. n. 13089 del 6 maggio 2022, essendo sopraggiunta una nuova determinazione amministrativa (espressa con il provvedimento prot. n. 34317 del 16 novembre 2022) frutto di una rinnovata valutazione dell’amministrazione comunale con cui si è giunti a respingere l’istanza sulla scorta di una diversa motivazione (e, segnatamente, a seguito dell’indicazione di un sito alternativo di proprietà pubblica non ricompreso nel Piano delle Localizzazioni).
Ciò è confermato a posteriori dalla circostanza che la stessa amministrazione comunale ha, in questa sede, chiesto che venga dichiarata, in riforma della pronuncia di primo grado, l’improcedibilità (e non l’infondatezza) della domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 13089 del 6 maggio 2022 così riconoscendo che, nella sua prospettiva, il rapporto amministrativo risulta ormai regolato dal provvedimento sopravvenuto adottato a seguito di remand .
È appena il caso di notare che con ciò IL ha contestualmente perso anche l’interesse a coltivare l’impugnativa degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni approvato con D.C.C. n. 3 del 12 gennaio 2022 che consentono l’installazione degli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella “Mappa delle Localizzazioni” atteso che dette disposizioni regolamentari non hanno assunto rilievo alcuno ai fini dell’emissione del secondo diniego.
3.1 Permane, invece, un interesse di IL a coltivare la domanda di annullamento spiccata in primo grado a mezzo di motivi aggiunti avverso il provvedimento del Comune di Mondolfo prot. n. 31872 del 25 ottobre 2022 con il quale è stata nuovamente esitata in sede di remand l’istanza.
Detta domanda è, tuttavia, infondata cogliendo nel segno le doglianze svolte sul punto da parte appellante avverso la sentenza impugnata (che l’ha invece accolta).
In proposito è sufficiente rilevare che:
- in disparte dalla circostanza che risulta cambiato il quadro regolatorio in ragione dell’aggiornamento del Piano di Sviluppo formulato per gli anni 2022/2023, la “proposta” di localizzazione alternativa formulata dall’amministrazione comunale non può ritenersi, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, “tardiva” atteso che il Comune di Mondolfo ha adottato il provvedimento prot. n. 31872 del 25 ottobre 2022 in ottemperanza dell’ordinanza cautelare di remand emessa dallo stesso T.A.R. e conformandosi al dictum di quest’ultimo (in particolare ritenendo che le indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del Regolamento – e ancor più segnatamente quelle in tema di Piano di Localizzazione - non fossero tassative);
- il diniego espresso con il provvedimento prot. n. 31872 del 25 ottobre 2022 si fonda, come detto, su una ragione autonoma e distinta rispetto alla mancata localizzazione in un’area inserita nel Piano delle localizzazioni e, in particolare, sull’esistenza di un sito alternativo di proprietà comunale (e non privata) e, quindi, rispondente anche al criterio preferenziale di cui all’art. 10, comma 1, lett. b, della L.R. n. 12/2017 (secondo cui “[n]ella localizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questa legge si osservano i seguenti criteri: […] b) gli altri tipi di impianti sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica”);
- detto sito alternativo ricade comunque nell’area di ricerca proposta da IL nei propri piani di rete per il 2021 e 2022 e risulta posto a pochi metri di distanza da quello richiesto dal medesimo operatore sicché è dato ritenere, in assenza di puntuali deduzioni di segno contrario, che esso presenti, rispetto a quest’ultimo, analoga idoneità tecnica;
- detto sito alternativo, adibito a parcheggio pubblico, è, inoltre, esterno all’area soggetta a vincolo cimiteriale e, dunque, non soggetto al rilascio del parere della Soprintendenza, valendo ciò ad escludere i denunciati profili di contraddittorietà dell’azione amministrativa.
4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo di primo grado e vanno respinti i motivi aggiunti proposti in primo grado il 16 dicembre 2022.
5. Sussistono nondimeno, anche in ragione della reciproca complessiva soccombenza, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per, l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo di primo grado;
- respinge i motivi aggiunti proposti in primo grado il 16 dicembre 2022.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO