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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5393//2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 4964/2021 emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio n. R.G.
8785/2013 e pubblicata in data 25.05.2021
TRA C.F. P.IVA 1 ), con sede legale in Villaricca (Na) Parte 1 Parte 2al Corso Europa n.100, in persona dell'amministratore unico
( Codice Fiscale 1 (), elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) al
Corso Campano n.139, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Pianese e dell'Avv.Pasquale Parisi, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte 1
tempore
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' con sede in Napoli alla Via Santa Controparte 2
P.IVA 2 ), e per essa Brigida n. 39, (C.F. Controparte_3
con sede legale in San Donato Milanese (MI), in virtù di procura del 04.02.2021 per Notar Persona 1 Rep. 49794/22934, in persona del procuratore Dott. Controparte_4 nato
a Salerno (SA) il 10/08/1968, (
), in virtù di procura del 25.9.2020 Codice Fiscale_2
per Notar Persona 2 Rep. 22298 Racc. 10843, rappresentata e difesa dall'avv. '
Francesco Fiore del Foro di Avellino, presso il cui studio in Nola alla via On.le F. Napolitano
n. 64, elettivamente domiciliata, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.03.2013 la società Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed esponeva che:
- a far data dal 3.5.1988 aveva intrattenuto con il citato istituto di credito rapporto di conto corrente identificato con il numero 100.20 e relativi sottoconti, contrassegnati rispettivamente dai numeri 305.240,4430.71,10000.75;
- nel corso del rapporto la CP_1 aveva illegittimamente applicato tassi di interessi ultralegali e tassi di interesse usurari;
aveva riscosso indebitamente somme in forza di clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non validamente pattuita nonché aveva addebitato somme a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e altre commissioni illegittime.
Tanto premesso, chiedeva: A) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei rapporti di conto corrente in premessa indicati ed oggetto del presente giudizio con particolare riferimento alle clausole relative al saggio d'interesse, alle spese e commissioni, alle commissioni di massimo scoperto ed alla pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale;
-avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che verrà B) determinare l'esatto dare effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti de quibus;
C) determinare, quindi l'ammontare delle somme indebitamente versate dall'attrice in relazione ai rilievi di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare la CP 1 convenuta alla restituzione in favore della medesima attrice di tutte le predette somme addebitate e/o riscosse in eccesso rispetto ai meri interessi legali e/o determinati ex art. 117 TUB, ivi incluse le somme addebitate per spese e commissioni non espressamente pattuite, con interessi e svalutazione monetaria e gli interessi sugli interessi a far data dalla domanda;
D) condannare la convenuta CP 1 al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avv.ti anticipatari.
Controparte 1 cheSi costituiva tardivamente in data 9.7.2013 la contestava la documentazione prodotta ed eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla CP_1 in forza di clausole nulle. Chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte dalla società attrice con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica contabile e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n.4964/2021 pubblicata il 25.05.2021 accoglieva parzialmente la domanda attorea. In particolare, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica, dichiarava nulla la clausola di commissioni di massimo scoperto e delle spese variamente denominate, rideterminava, per l'effetto, il saldo del rapporto di corrente senza espungere, contrariamente alle osservazioni del consulente tecnico, le somme dalla
CP 1 addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Dichiarava altresì inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito perché non vi era prova della chiusura del conto corrente.
Così pertanto statuiva:
1.accoglie in parte le domande di parte attrice ed accerta i nuovi saldi dei rapporti di cui è
causa secondo quanto segue:
- conto 100.20 al 20/09/2012 Euro - 69.172,77;
- conto 305.40 al 30/06/2012 Euro 1.075,35;
- conto 4430.71 al 30/06/2012 Euro 6083,36;
-conto 10000.75 al 30/06/2012 Euro - 9.215,43; 2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte attrice anticipatario, che si liquidano in euro 4.500,00 oltre iva cassa e spese generali e di ctu.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 23.12.2021 la Parte 1
proponeva appello sostenendo la non corretta applicazione da parte del giudice di prime cure dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie tra cliente e
CP 1 nella rideterminazione dell'esatto ammontare del rapporto di dare-avere, ove ometteva di espungere anche le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
deduceva l'intervenuta chiusura del rapporto di conto corrente nelle more del giudizio di primo grado ed invocava la condanna della Controparte 1 al pagamento delle somme indebitamente riscosse.
Censurava altresì il capo relativo alle spese contestando la compensazione parziale di esse.
Chiedeva dunque “1) in accoglimento del presente gravame e di tutte le conclusioni formulate in primo grado, previo tutte le altre declaratorie del caso, in parziale riforma dell'appellata sentenza ai sensi della motivazione indicata, ritenere ed affermare, che il saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa, alla data del 20.9.2012, risulta essere a credito della correntista nella misura di E. 106.951,44 (ipotesi I della relazione del CTU) ovvero, in subordine nella misura di €.102.191,75 (Ipotesi Il della relazione del CTU) e comunque in una somma maggiore di quella accertata dal Tribunale, depurando il conto dell'effetto anatocistico o, in subordine, quella somma che l'adita Corte riterrà congrua rispetto alla documentazione in atti;
2) attesa l'avvenuta chiusura dei conti correnti in corso di causa in data 6.2.2017
condannare la CP_1 alla restituzione della predetta somma di cui al punto che precede maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
3) riformulare il governo delle spese per i motivi di cui sopra anche del primo grado del giudizio e condannare la CP_1 alla rifusione di spese e compensi del doppio grado del giudizio con attribuzione;
Controparte 1 benchè regolarmente citata,Non si costituiva la restando pertanto contumace.
Interveniva in giudizio in data 23.3.2022 la Controparte_2 (e in qualità di cessionaria della [...] per essa la mandataria Controparte 3
in virtù di operazione di cartolarizzazione delle posizioni Controparte 1
giuridiche soggettive dell'istituto suddetto, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché privo di fondamento in fatto e in diritto.
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa in decisione con la concessione di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. sollevata da Controparte 2
L'eccezione attiene ad una questione che deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(Cass.15.4.2019 n.10422).
Ciò premesso, prima di procedere alla disamina delle censure formulate dall'appellante è opportuno esporre brevemente i fatti di causa.
La Parte 1 I assume di aver intrattenuto con la Controparte_1
[...] rapporto di conto corrente identificato con n.100.20 e relativi sottoconti a far data dal
3.05.1988.
Agisce in giudizio per ottenere la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, previa declaratoria di nullità di clausole aventi ad oggetto tassi di interessi ultralegali e tassi di interessi usurari;
capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e altre commissioni illegittime,
e formula domanda di ripetizione dell'indebito della somma ricalcolata all'esito dell'espletamento di consulenza tecnico-contabile. Il giudice di primo grado dichiara inammissibile la domanda di condanna dell'indebito non ricorrendo la prova della chiusura del conto corrente ed accoglie la domanda di accertamento del saldo.
Avverso tale sentenza la Parte 1 propone appello formulando un unico,
complesso ed articolato motivo di gravame.
In primo luogo l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione del giudice di prime cure laddove dopo aver affermato che "la commissione di massimo scoperto va detratta per indeterminatezza, così come le voci addebitate per anatocismo, per quanto si dirà in seguito", ha ritenuto di non dover eliminare dalla determinazione del saldo le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Più specificamente contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, discostandosi dalle conclusioni cui perveniva il C.T.U., accoglieva la domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente di cui si discute, ricalcolando il reale rapporto di dare-avere senza espungere gli interessi a titolo di capitalizzazione trimestrale, adducendo che fosse di ostacolo al ricalcolo, limitatamente agli effetti anatocistici, la frammentarietà degli estratti conto depositati dal correntista.
L'appellante, a sostegno della fondatezza della formulata censura, deduce, anzitutto, che non occorre l'integrale produzione degli estratti conto ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente;
sostiene che la mancanza di documentazione, anche con riferimento ad una consistente parte dei periodi in cui si è svolto il rapporto di conto corrente, non può portare al rigetto della domanda per quei periodi in cui gli estratti conto sussistono, poiché in tali periodi gli addebiti illegittimi non cessano di essere tali.
In secondo luogo contesta la decisione del giudice di prime cure che rigettava la domanda di ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla CP 1 in forza di clausole nulle, perché il conto corrente al momento della proposizione della domanda era ancora aperto, senza considerare ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione del saldo così ricalcolato che il conto corrente era stato chiuso in data 6.02.2017, nelle more del giudizio di primo grado.
Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di quanto in seguito esposto.
Con riguardo alla domanda di accertamento del saldo, le argomentazioni di parte appellante recepiscono correttamente l'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidatosi, secondo il quale allorquando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative, ad esempio, alla misura degli interessi, all'anatocismo ed alla commissione di massimo scoperto, nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 17584 e 1763 del 2024; Cass. nn. 30789, 30661, 28191 e
25417 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del
2017); con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati. (Cass. Ord. 12464/2025). Invero, l'onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art. 2697 c.c. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2.5.2019, n.
11543).
La recente giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata.
Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla determinazione del saldo: quasi che, ai fini della definizione del rapporto di dare e avere, non presenti mai alcun valore l'evidenza delle risultanze maturate nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza per il ricalcolo che sia concretamente affidabile e che può essere individuato nel saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile, o in quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, sono i dati più sfavorevoli al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 15/05/2023, n.13139; 12/05/2023, n.12993; 27.12.2022 n.
37800).
Delineato tale principio in materia di riparto dell'onere probatorio nei rapporti tra correntista e istituto di credito, va osservato che il giudice di primo grado non ne ha fatto una coerente applicazione al caso in esame, in quanto, a fronte della lacunosità e non completezza della documentazione contabile agli atti, ha da una parte ritenuto che la frammentarietà degli estratti conto non fosse preclusiva del ricalcolo del saldo per le voci relative agli addebiti delle cms e delle spese non dovute, dall'altra poi ha argomentato differentemente con riferimento all'anatocismo, perché “l'applicazione degli interessi sul capitale, che poi diventa capitale nuovamente, base per applicare altri interessi, implica la continuità della verifica contabile per individuare il quantum di interesse anatocistico”. (cfr.sentenza pag.13)
L'argomentazione del giudice di primo grado non pare sorretta da idonea motivazione che giustifichi la diversa modulazione del principio di diritto innanzi enunciato a fronte dell'accertata illegittimità della clausola che disciplina l'anatocismo.
II C.T.U. Dr. Persona 3 ha ritenuto che "la frammentarietà della documentazione depositata non inficia la possibilità di ricostruire, con un'approssimazione accettabile, i rapporti in assenza di capitalizzazione e per data operazione: invero le competenze ricalcolate dei singoli periodi (per i quali è possibile) vengono sommate alla fine del rapporto.
Diversamente una simulazione con capitalizzazione porterebbe a risultati alterati e non corrispondenti al reale effetto della capitalizzazione stessa, la cui diretta conseguenza sarebbe un'ipotesi non oggettiva e non attendibile. (relazione tecnica pag. 12).
Ed ancora la frammentarietà degli estratti conto sono stati “motivo per il quale si è reso necessario il ricorso alle cosiddette quadrature di raccordo o di quadratura. Tale criticità, a parere dello scrivente, non inficia la possibilità di ricostruire, con un'approssimazione accettabile, i rapporti in ipotesi in assenza di capitalizzazione e per data operazione: invero le competenze ricalcolate dei singoli periodi vengono sommate alla fine del rapporto.
Diversamente una simulazione con capitalizzazione porterebbe a risultati alterati e non corrispondenti al reale effetto della capitalizzazione stessa, la cui diretta conseguenza sarebbe un'ipotesi non oggettiva e non attendibile (pag. 6 relazione tecnica integrativa)
Più in generale va osservato che l'elaborato peritale non è stato oggetto di puntuali critiche in ordine alla correttezza della metodologia di calcolo utilizzato, né in ordine alle risultanze contabili.
Pertanto, si deve ritenere che nella rideterminazione del saldo del conto corrente n. 100.20
su cui poggiano i conti correnti n.305.40, n.4430.71, n.10000.75 si devono stornare le annotazioni a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al riguardo, le due ipotesi formulate dal consulente tecnico comprendono, l'una, il riconteggio del saldo senza capitalizzazione e in assenza di condizioni convenute con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente coinvolti per un totale di E. 106.951,44 a credito dell'appellante, l'altra, la quantificazione della reale entità del rapporto di dare-avere senza capitalizzazione in ipotesi di condizioni convenute valide per il solo conto corrente n.4430.71, per un ammontare di E.102.191,75 sempre a credito del correntista.
Appare dirimente ai fini della individuazione della corretta ipotesi di ricalcolo del saldo, la circostanza, non contestata dalla parte interessata, che il giudice di prime cure ha ritenuto valido il conto corrente n.4430.71, non sussistendo elementi in grado di inficiare la validità del contenuto.
Pertanto, deve ritenersi che alla data del 28.09.2012 il conto corrente n.100.20 presentava quale saldo finale a credito della correntista l'importo di E.102.191,75.
La domanda di accertamento del saldo va accolta secondo tale importo e in tali sensi va riformata la sentenza di primo grado.
Va a questo punto esaminata la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito, dichiarata improponibile dal giudice di prime cure per essere il conto ancora aperto al momento della instaurazione del giudizio, che sul punto afferma che "la domanda di ripetizione di indebito è proponibile solo se il conto corrente non sia aperto” (cfr.pag 14 sentenza), ritenendo evidentemente irrilevante la chiusura dello stesso intervenuta in data
6.02.2017, nelle more del giudizio di primo grado.
Ritiene invece la Corte che la domanda sia proponibile atteso che la chiusura del conto corrente non è qualificabile come presupposto di ammissibilità della domanda, da accertarsi in riferimento alla data di instaurazione del giudizio, ma come condizione dell'azione, da valutarsi con riferimento alla data della decisione (in tali sensi Cass. 19750/2025 in motivazione pag.8), sicchè rileva la chiusura del conto intervenuta in corso di causa.
La domanda di condanna non è tuttavia meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.
Sul punto giova ricordare che come affermato dalla Suprema Corte nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia in proprio favore della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data. Prima della chiusura del conto è senz'altro ammissibile, l'azione volta all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, posto che il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. 5 settembre 2018, n. 21646). Per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, però, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché
tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato,
o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato. E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto quest'ultimo che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa. (Cass. Sent. 16602/2024)
Deve affermarsi, in conclusione, che la domanda del correntista proposta prima della chiusura del conto e diretta all'ottenimento di una condanna della CP 1 al pagamento del saldo intermedio rideterminato per effetto dello storno di addebiti illegittimi operati nel corso del rapporto, non può essere accolta ove il correntista stesso non alleghi e inoltre dimostri, in caso di contestazione, l'attualità di quel saldo al momento in cui la causa è posta in decisione. Nel caso di specie il saldo a credito della società appellante accertato in giudizio - saldo rettificato di E.102.191,75 - è saldo intermedio, riferito alla data del 28.09.2012, precedente alla estinzione del conto intervenuta in data 6.02.2017.
L'appellante non ha allegato, né fornito prova dell'attualità alla data di chiusura del conto del saldo così ricalcolato.
L'appello è pertanto meritevole di accoglimento limitatamente alla domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente de quo.
Va invece rigettata la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito.
L'accoglimento anche parziale dell'appello e la riforma della sentenza impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003
n.15559).
Rimane così assorbito il secondo motivo di appello avente ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio.
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
In ragione dell'esito della controversia le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della appellata nella misura della metà dichiarandole compensate per la restante parte.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263). In considerazione del valore della causa e del relativo scaglione di riferimento (da 52.001 a
260.000), delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in secondo grado, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato D.M..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte 1 avverso la sentenza n. 4964/2021 del Tribunale di Napoli, nei
Controparte 1 in persona del legale rappresentanteconfronti di pro tempore, con atto notificato in data 23.12.2021, e con l'intervento volontario della cessionaria per essa della mandataria [...]Controparte 2
Controparte_3 così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, accerta alla data del 28.9.2012 il saldo creditore di E.102.191,75 del rapporto n.100.20 e relativi sottoconti, contrassegnati rispettivamente dai numeri
305.240, 4430.71,10000.75;
b) rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
c) condanna l'appellata e la terza interventrice al pagamento in solido in favore dell'appellante della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che in tale proporzione liquida quanto al primo grado in E.330,00 per esborsi ed E.7.051,5 per compensi e quanto al secondo grado in E.402,00 per esborsi ed E.4.995,5 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione agli Avv.ti Francesco Paolo Pianese e Pasquale, procuratori anticipatari, dichiarandole compensate per la restante metà;
d) pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione della metà le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Napoli addì 9.10.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5393//2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 4964/2021 emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio n. R.G.
8785/2013 e pubblicata in data 25.05.2021
TRA C.F. P.IVA 1 ), con sede legale in Villaricca (Na) Parte 1 Parte 2al Corso Europa n.100, in persona dell'amministratore unico
( Codice Fiscale 1 (), elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) al
Corso Campano n.139, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Pianese e dell'Avv.Pasquale Parisi, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte 1
tempore
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' con sede in Napoli alla Via Santa Controparte 2
P.IVA 2 ), e per essa Brigida n. 39, (C.F. Controparte_3
con sede legale in San Donato Milanese (MI), in virtù di procura del 04.02.2021 per Notar Persona 1 Rep. 49794/22934, in persona del procuratore Dott. Controparte_4 nato
a Salerno (SA) il 10/08/1968, (
), in virtù di procura del 25.9.2020 Codice Fiscale_2
per Notar Persona 2 Rep. 22298 Racc. 10843, rappresentata e difesa dall'avv. '
Francesco Fiore del Foro di Avellino, presso il cui studio in Nola alla via On.le F. Napolitano
n. 64, elettivamente domiciliata, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.03.2013 la società Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed esponeva che:
- a far data dal 3.5.1988 aveva intrattenuto con il citato istituto di credito rapporto di conto corrente identificato con il numero 100.20 e relativi sottoconti, contrassegnati rispettivamente dai numeri 305.240,4430.71,10000.75;
- nel corso del rapporto la CP_1 aveva illegittimamente applicato tassi di interessi ultralegali e tassi di interesse usurari;
aveva riscosso indebitamente somme in forza di clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non validamente pattuita nonché aveva addebitato somme a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e altre commissioni illegittime.
Tanto premesso, chiedeva: A) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei rapporti di conto corrente in premessa indicati ed oggetto del presente giudizio con particolare riferimento alle clausole relative al saggio d'interesse, alle spese e commissioni, alle commissioni di massimo scoperto ed alla pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale;
-avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che verrà B) determinare l'esatto dare effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti de quibus;
C) determinare, quindi l'ammontare delle somme indebitamente versate dall'attrice in relazione ai rilievi di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare la CP 1 convenuta alla restituzione in favore della medesima attrice di tutte le predette somme addebitate e/o riscosse in eccesso rispetto ai meri interessi legali e/o determinati ex art. 117 TUB, ivi incluse le somme addebitate per spese e commissioni non espressamente pattuite, con interessi e svalutazione monetaria e gli interessi sugli interessi a far data dalla domanda;
D) condannare la convenuta CP 1 al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avv.ti anticipatari.
Controparte 1 cheSi costituiva tardivamente in data 9.7.2013 la contestava la documentazione prodotta ed eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla CP_1 in forza di clausole nulle. Chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte dalla società attrice con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica contabile e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n.4964/2021 pubblicata il 25.05.2021 accoglieva parzialmente la domanda attorea. In particolare, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica, dichiarava nulla la clausola di commissioni di massimo scoperto e delle spese variamente denominate, rideterminava, per l'effetto, il saldo del rapporto di corrente senza espungere, contrariamente alle osservazioni del consulente tecnico, le somme dalla
CP 1 addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Dichiarava altresì inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito perché non vi era prova della chiusura del conto corrente.
Così pertanto statuiva:
1.accoglie in parte le domande di parte attrice ed accerta i nuovi saldi dei rapporti di cui è
causa secondo quanto segue:
- conto 100.20 al 20/09/2012 Euro - 69.172,77;
- conto 305.40 al 30/06/2012 Euro 1.075,35;
- conto 4430.71 al 30/06/2012 Euro 6083,36;
-conto 10000.75 al 30/06/2012 Euro - 9.215,43; 2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte attrice anticipatario, che si liquidano in euro 4.500,00 oltre iva cassa e spese generali e di ctu.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 23.12.2021 la Parte 1
proponeva appello sostenendo la non corretta applicazione da parte del giudice di prime cure dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie tra cliente e
CP 1 nella rideterminazione dell'esatto ammontare del rapporto di dare-avere, ove ometteva di espungere anche le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
deduceva l'intervenuta chiusura del rapporto di conto corrente nelle more del giudizio di primo grado ed invocava la condanna della Controparte 1 al pagamento delle somme indebitamente riscosse.
Censurava altresì il capo relativo alle spese contestando la compensazione parziale di esse.
Chiedeva dunque “1) in accoglimento del presente gravame e di tutte le conclusioni formulate in primo grado, previo tutte le altre declaratorie del caso, in parziale riforma dell'appellata sentenza ai sensi della motivazione indicata, ritenere ed affermare, che il saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa, alla data del 20.9.2012, risulta essere a credito della correntista nella misura di E. 106.951,44 (ipotesi I della relazione del CTU) ovvero, in subordine nella misura di €.102.191,75 (Ipotesi Il della relazione del CTU) e comunque in una somma maggiore di quella accertata dal Tribunale, depurando il conto dell'effetto anatocistico o, in subordine, quella somma che l'adita Corte riterrà congrua rispetto alla documentazione in atti;
2) attesa l'avvenuta chiusura dei conti correnti in corso di causa in data 6.2.2017
condannare la CP_1 alla restituzione della predetta somma di cui al punto che precede maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
3) riformulare il governo delle spese per i motivi di cui sopra anche del primo grado del giudizio e condannare la CP_1 alla rifusione di spese e compensi del doppio grado del giudizio con attribuzione;
Controparte 1 benchè regolarmente citata,Non si costituiva la restando pertanto contumace.
Interveniva in giudizio in data 23.3.2022 la Controparte_2 (e in qualità di cessionaria della [...] per essa la mandataria Controparte 3
in virtù di operazione di cartolarizzazione delle posizioni Controparte 1
giuridiche soggettive dell'istituto suddetto, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché privo di fondamento in fatto e in diritto.
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa in decisione con la concessione di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. sollevata da Controparte 2
L'eccezione attiene ad una questione che deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(Cass.15.4.2019 n.10422).
Ciò premesso, prima di procedere alla disamina delle censure formulate dall'appellante è opportuno esporre brevemente i fatti di causa.
La Parte 1 I assume di aver intrattenuto con la Controparte_1
[...] rapporto di conto corrente identificato con n.100.20 e relativi sottoconti a far data dal
3.05.1988.
Agisce in giudizio per ottenere la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, previa declaratoria di nullità di clausole aventi ad oggetto tassi di interessi ultralegali e tassi di interessi usurari;
capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e altre commissioni illegittime,
e formula domanda di ripetizione dell'indebito della somma ricalcolata all'esito dell'espletamento di consulenza tecnico-contabile. Il giudice di primo grado dichiara inammissibile la domanda di condanna dell'indebito non ricorrendo la prova della chiusura del conto corrente ed accoglie la domanda di accertamento del saldo.
Avverso tale sentenza la Parte 1 propone appello formulando un unico,
complesso ed articolato motivo di gravame.
In primo luogo l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione del giudice di prime cure laddove dopo aver affermato che "la commissione di massimo scoperto va detratta per indeterminatezza, così come le voci addebitate per anatocismo, per quanto si dirà in seguito", ha ritenuto di non dover eliminare dalla determinazione del saldo le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Più specificamente contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, discostandosi dalle conclusioni cui perveniva il C.T.U., accoglieva la domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente di cui si discute, ricalcolando il reale rapporto di dare-avere senza espungere gli interessi a titolo di capitalizzazione trimestrale, adducendo che fosse di ostacolo al ricalcolo, limitatamente agli effetti anatocistici, la frammentarietà degli estratti conto depositati dal correntista.
L'appellante, a sostegno della fondatezza della formulata censura, deduce, anzitutto, che non occorre l'integrale produzione degli estratti conto ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente;
sostiene che la mancanza di documentazione, anche con riferimento ad una consistente parte dei periodi in cui si è svolto il rapporto di conto corrente, non può portare al rigetto della domanda per quei periodi in cui gli estratti conto sussistono, poiché in tali periodi gli addebiti illegittimi non cessano di essere tali.
In secondo luogo contesta la decisione del giudice di prime cure che rigettava la domanda di ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla CP 1 in forza di clausole nulle, perché il conto corrente al momento della proposizione della domanda era ancora aperto, senza considerare ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione del saldo così ricalcolato che il conto corrente era stato chiuso in data 6.02.2017, nelle more del giudizio di primo grado.
Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di quanto in seguito esposto.
Con riguardo alla domanda di accertamento del saldo, le argomentazioni di parte appellante recepiscono correttamente l'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidatosi, secondo il quale allorquando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative, ad esempio, alla misura degli interessi, all'anatocismo ed alla commissione di massimo scoperto, nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 17584 e 1763 del 2024; Cass. nn. 30789, 30661, 28191 e
25417 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del
2017); con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati. (Cass. Ord. 12464/2025). Invero, l'onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art. 2697 c.c. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2.5.2019, n.
11543).
La recente giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata.
Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla determinazione del saldo: quasi che, ai fini della definizione del rapporto di dare e avere, non presenti mai alcun valore l'evidenza delle risultanze maturate nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza per il ricalcolo che sia concretamente affidabile e che può essere individuato nel saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile, o in quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, sono i dati più sfavorevoli al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 15/05/2023, n.13139; 12/05/2023, n.12993; 27.12.2022 n.
37800).
Delineato tale principio in materia di riparto dell'onere probatorio nei rapporti tra correntista e istituto di credito, va osservato che il giudice di primo grado non ne ha fatto una coerente applicazione al caso in esame, in quanto, a fronte della lacunosità e non completezza della documentazione contabile agli atti, ha da una parte ritenuto che la frammentarietà degli estratti conto non fosse preclusiva del ricalcolo del saldo per le voci relative agli addebiti delle cms e delle spese non dovute, dall'altra poi ha argomentato differentemente con riferimento all'anatocismo, perché “l'applicazione degli interessi sul capitale, che poi diventa capitale nuovamente, base per applicare altri interessi, implica la continuità della verifica contabile per individuare il quantum di interesse anatocistico”. (cfr.sentenza pag.13)
L'argomentazione del giudice di primo grado non pare sorretta da idonea motivazione che giustifichi la diversa modulazione del principio di diritto innanzi enunciato a fronte dell'accertata illegittimità della clausola che disciplina l'anatocismo.
II C.T.U. Dr. Persona 3 ha ritenuto che "la frammentarietà della documentazione depositata non inficia la possibilità di ricostruire, con un'approssimazione accettabile, i rapporti in assenza di capitalizzazione e per data operazione: invero le competenze ricalcolate dei singoli periodi (per i quali è possibile) vengono sommate alla fine del rapporto.
Diversamente una simulazione con capitalizzazione porterebbe a risultati alterati e non corrispondenti al reale effetto della capitalizzazione stessa, la cui diretta conseguenza sarebbe un'ipotesi non oggettiva e non attendibile. (relazione tecnica pag. 12).
Ed ancora la frammentarietà degli estratti conto sono stati “motivo per il quale si è reso necessario il ricorso alle cosiddette quadrature di raccordo o di quadratura. Tale criticità, a parere dello scrivente, non inficia la possibilità di ricostruire, con un'approssimazione accettabile, i rapporti in ipotesi in assenza di capitalizzazione e per data operazione: invero le competenze ricalcolate dei singoli periodi vengono sommate alla fine del rapporto.
Diversamente una simulazione con capitalizzazione porterebbe a risultati alterati e non corrispondenti al reale effetto della capitalizzazione stessa, la cui diretta conseguenza sarebbe un'ipotesi non oggettiva e non attendibile (pag. 6 relazione tecnica integrativa)
Più in generale va osservato che l'elaborato peritale non è stato oggetto di puntuali critiche in ordine alla correttezza della metodologia di calcolo utilizzato, né in ordine alle risultanze contabili.
Pertanto, si deve ritenere che nella rideterminazione del saldo del conto corrente n. 100.20
su cui poggiano i conti correnti n.305.40, n.4430.71, n.10000.75 si devono stornare le annotazioni a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al riguardo, le due ipotesi formulate dal consulente tecnico comprendono, l'una, il riconteggio del saldo senza capitalizzazione e in assenza di condizioni convenute con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente coinvolti per un totale di E. 106.951,44 a credito dell'appellante, l'altra, la quantificazione della reale entità del rapporto di dare-avere senza capitalizzazione in ipotesi di condizioni convenute valide per il solo conto corrente n.4430.71, per un ammontare di E.102.191,75 sempre a credito del correntista.
Appare dirimente ai fini della individuazione della corretta ipotesi di ricalcolo del saldo, la circostanza, non contestata dalla parte interessata, che il giudice di prime cure ha ritenuto valido il conto corrente n.4430.71, non sussistendo elementi in grado di inficiare la validità del contenuto.
Pertanto, deve ritenersi che alla data del 28.09.2012 il conto corrente n.100.20 presentava quale saldo finale a credito della correntista l'importo di E.102.191,75.
La domanda di accertamento del saldo va accolta secondo tale importo e in tali sensi va riformata la sentenza di primo grado.
Va a questo punto esaminata la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito, dichiarata improponibile dal giudice di prime cure per essere il conto ancora aperto al momento della instaurazione del giudizio, che sul punto afferma che "la domanda di ripetizione di indebito è proponibile solo se il conto corrente non sia aperto” (cfr.pag 14 sentenza), ritenendo evidentemente irrilevante la chiusura dello stesso intervenuta in data
6.02.2017, nelle more del giudizio di primo grado.
Ritiene invece la Corte che la domanda sia proponibile atteso che la chiusura del conto corrente non è qualificabile come presupposto di ammissibilità della domanda, da accertarsi in riferimento alla data di instaurazione del giudizio, ma come condizione dell'azione, da valutarsi con riferimento alla data della decisione (in tali sensi Cass. 19750/2025 in motivazione pag.8), sicchè rileva la chiusura del conto intervenuta in corso di causa.
La domanda di condanna non è tuttavia meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.
Sul punto giova ricordare che come affermato dalla Suprema Corte nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia in proprio favore della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data. Prima della chiusura del conto è senz'altro ammissibile, l'azione volta all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, posto che il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. 5 settembre 2018, n. 21646). Per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, però, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché
tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato,
o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato. E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto quest'ultimo che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa. (Cass. Sent. 16602/2024)
Deve affermarsi, in conclusione, che la domanda del correntista proposta prima della chiusura del conto e diretta all'ottenimento di una condanna della CP 1 al pagamento del saldo intermedio rideterminato per effetto dello storno di addebiti illegittimi operati nel corso del rapporto, non può essere accolta ove il correntista stesso non alleghi e inoltre dimostri, in caso di contestazione, l'attualità di quel saldo al momento in cui la causa è posta in decisione. Nel caso di specie il saldo a credito della società appellante accertato in giudizio - saldo rettificato di E.102.191,75 - è saldo intermedio, riferito alla data del 28.09.2012, precedente alla estinzione del conto intervenuta in data 6.02.2017.
L'appellante non ha allegato, né fornito prova dell'attualità alla data di chiusura del conto del saldo così ricalcolato.
L'appello è pertanto meritevole di accoglimento limitatamente alla domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente de quo.
Va invece rigettata la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito.
L'accoglimento anche parziale dell'appello e la riforma della sentenza impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003
n.15559).
Rimane così assorbito il secondo motivo di appello avente ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio.
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
In ragione dell'esito della controversia le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della appellata nella misura della metà dichiarandole compensate per la restante parte.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263). In considerazione del valore della causa e del relativo scaglione di riferimento (da 52.001 a
260.000), delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in secondo grado, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato D.M..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte 1 avverso la sentenza n. 4964/2021 del Tribunale di Napoli, nei
Controparte 1 in persona del legale rappresentanteconfronti di pro tempore, con atto notificato in data 23.12.2021, e con l'intervento volontario della cessionaria per essa della mandataria [...]Controparte 2
Controparte_3 così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, accerta alla data del 28.9.2012 il saldo creditore di E.102.191,75 del rapporto n.100.20 e relativi sottoconti, contrassegnati rispettivamente dai numeri
305.240, 4430.71,10000.75;
b) rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
c) condanna l'appellata e la terza interventrice al pagamento in solido in favore dell'appellante della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che in tale proporzione liquida quanto al primo grado in E.330,00 per esborsi ed E.7.051,5 per compensi e quanto al secondo grado in E.402,00 per esborsi ed E.4.995,5 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione agli Avv.ti Francesco Paolo Pianese e Pasquale, procuratori anticipatari, dichiarandole compensate per la restante metà;
d) pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione della metà le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Napoli addì 9.10.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio