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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G 1934/2020 promossa con atto di citazione notificato il
4 marzo 2020
da
, in proprio ed in nome e per conto della figlia minore Parte_1 [...]
, , , , , e PE Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'avv. Dianella Madrigrano, del Parte_6
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa,
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
10.2.2023
ATTORI
contro già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Meoni, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Pampaloni, del
Foro di Padova, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
1 , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_3
minore contumace Persona_2
CONVENUTI
cui è riunita la causa n. 1884/2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. depositato il 14 marzo 2023
da
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Luca Fogo, del Foro di Persona_2
Venezia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c
ATTORI
contro
, quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Dianella Madrigrano, del Foro di Persona_1
Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagotto, del Foro di
Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e con la chiamata in causa
già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Meoni, del Foro di Firenze, ed
2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Pampaloni, del
Foro di Padova, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
per , , , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
[...] Parte_5 Parte_6
disattesa ogni contraria richiesta, eccezione o deduzione: - nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità del deceduto sig. Per_3
, conducente e proprietario del motociclo PR Scarabeo tg. X7GN6W,
[...]
risultato non assicurato per la RCA, nella causazione del sinistro avvenuto il
30.07.2016 in località Pontelongo (PD), condannare (già Controparte_1
), in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, in qualità di Impresa designata per il Veneto alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed CP_3
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
minore quali eredi del sig. , in solido tra loro, Persona_2 Persona_3
a risarcire i danni non patrimoniali subiti dai congiunti del defunto Per_4
che, ad oggi, secondo le Tabelle vigenti elaborate dall'Osservatorio
[...]
Civile del Tribunale di Milano, possono così quantificarsi: per la sig.ra Pt_1
, compagna superstite, a € 336.500,00; per , figlia minore,
[...] Persona_1
a € 336.500,00; per , madre non convivente, a € 201.900,00; Parte_6
per , fratello non convivente, a € 68.676,40; per , Parte_2 Parte_3
sorella non convivente, a € 68.676,40; per , sorella non Parte_4
convivente, a € 71.598,80; per , fratello non convivente, a € Parte_5
71.598,80; ovvero nelle diverse, maggiori o minori somme, che risulteranno
3 secondo le Tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano
Tabelle vigenti al momento della decisione o che saranno ritenute di giustizia,
oltre alla rivalutazione dei singoli importi e agli interessi di legge dalla data del fatto al saldo effettivo;
- condannare (già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2
qualità di Impresa designata per il Veneto alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed , in proprio e Controparte_3
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_2
quali eredi del sig. in solido tra loro, a risarcire i
[...] Persona_3
danni patrimoniali subiti dalla sig.ra e , per avere Parte_1 Persona_1
perso il sostegno economico, rispettivamente, del proprio compagno e padre,
pari a € 99.163,15 quanto ad e a € 48.924,57 quanto a Parte_1 [...]
, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno all'esito PE
del giudizio o che saranno ritenute di giustizia, oltre al rimborso in favore della sig.ra delle spese funerarie e di tumulazione del proprio Parte_1
compagno, della consulenza tecnica ricostruttiva svolta in fase stragiudiziale e delle spese di CTP in CTU nel procedimento ex art. 696 bis cpc, iscritto al n.
5796/2021 RG, per un totale di € 7.598,88; - nel merito, in via ulteriormente principale: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate da , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale Controparte_3
sul figlio minore nel procedimento ex art. 702 bis n. Persona_2
1884/2023 RG, riunito alla causa civile n. 1934/2020 RG, limitare il dovuto a quanto effettivamente accertato e provato con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce non dovuta e condannare altresì, in ogni caso,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4
4 manlevare e tenere indenne , rappresentata dalla sig.ra Persona_1 Pt_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
minore, di tutte le somme che questa dovesse essere tenuta a pagare, a qualsiasi titolo, all'esito del giudizio ai sensi di legge, nonché a rifonderle, le spese di resistenza ex art. 1917, co. 3, cc;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa del sig. nella causazione del sinistro, condannarsi PE
(già ) ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
minore quali eredi del sig. , in solido tra loro, Persona_2 Persona_3
al pagamento, in favore di , in proprio e quale genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 [...]
, , , e , della Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
somma corrispondente alla percentuale di ragione riconosciuta al sig. PE
sul totale dei danni come sopra indicati;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella ulteriore denegata ipotesi in cui non si accerti il grado di colpa di ciascuno dei conducenti nella determinazione del sinistro per cui è
causa, applicarsi la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, cc e condannarsi (già ) ed Controparte_1 Controparte_2
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_3
figlio minore quali eredi del sig. , in solido tra Persona_2 Persona_3
loro, al pagamento, in favore di , in proprio e quale genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 [...]
, , , e , della Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
somma corrispondente a tale percentuale sul totale dei danni come sopra indicati;
- in via istruttoria: richiamati tutti i documenti prodotti, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori, di cui alla memoria ex art. 183, co.
5 6 n. 2, cpc depositata nella causa civile n. 1934/2020 RG e di cui alla comparsa di costituzione e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc depositate nel procedimento ex art. 702 bis n. 1884/2023 RG.
In ogni caso: con vittoria nelle spese di giustizia del presente giudizio, del procedimento ex art. 702 bis n. 1884/2023 RG e del procedimento ex art. 696
bis cpc n. 5769/2021 RG, Tribunale di Padova”;
per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione respinta: - Nel merito: rigettare ogni domanda proposta dalle parti attrici alla società convenuta, di cui al procedimento avente N.R.G. 1934/2020, nonché tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale da parte della chiamante in causa , quale Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore di cui Persona_1
al procedimento avente N.R.G. 1884/2023 nei confronti della società terza chiamata, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa dei rispettivi atti di costituzione in giudizio;
in ipotesi:
condannare la società in qualità di F.G.V.S. Controparte_1
rispettivamente di convenuta nel giudizio avente N.R.G. 1934/2020 e di terza chiamata in causa nel giudizio avente N.R.G. 1884/2023 a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese di lite, in subordine compensate”;
per e “Voglia il Tribunale adito, disattesa Controparte_3 Persona_2
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accertato che la responsabilità del decesso del sig. è ascrivibile in via esclusiva Persona_3
o prevalente alla condotta di guida del sig. , conducente del Persona_4
motociclo ON targato CK41694, condannare i convenuti in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente iure proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su figlio minore alla Persona_2
6 somma pari ad euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) od a quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni”;
per “Nel merito in via principale Accertarsi Controparte_4
e dichiararsi che nessuna responsabilità è imputabile al sig. Persona_4
nella causazione del sinistro de quo e conseguentemente rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti di Nel merito in via Controparte_4
subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una corresponsabilità del sig. nella causazione del sinistro de Persona_4
quo, accertarsi e dichiararsi il grado residuale e nettamente minoritario dello stesso con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento anche in considerazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente dimostrati e liquidabili. In ogni caso: spese di lite rifuse o, in subordine,
compensate. In via istruttoria: si chiede la rinnovazione della CTU dinamico-
ricostruttiva con sostituzione del consulente d'ufficio o, in ogni caso, che il
Giudice voglia disporre quantomeno la convocazione del Perito d'Ufficio a chiarimenti, affinché lo stesso chiarisca le tematiche sopra esposte e risponda, nel contradittorio con i CTP, alle critiche avanzate dal nostro CTP
alla bozza peritale, risultando le valutazioni espresse nella relazione del tutto incongruenti ed errate”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 , anche quale genitore esercente la potestà sulla figlia Parte_1
minore , , , , e Persona_1 Parte_6 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Padova Controparte_1
(già per Controparte_2
sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 604.082,56,
7 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (€ 5.061,28, con aumento a €
160.747,88 in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) e non patrimoniali (€ 599.021,28, con aumento a € 1.155,450,4 in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) conseguenti al decesso del congiunto,
, in seguito a sinistro stradale occorso in data 30 luglio 2016. Persona_4
A fondamento della propria domanda gli attori hanno dedotto che la causa dell'incidente, che aveva visto coinvolti la motocicletta marca ON modello
MTV condotta da e il ciclomotore marca PR modello Persona_4
Scarabeo condotto da era da ricondursi all'esclusiva o, Persona_3
comunque, prevalente responsabilità di quest'ultimo – parimenti deceduto successivamente alla collisione tra i mezzi coinvolti -, considerata l'improvvisa,
ed altrettanto imprevedibile, manovra di svolta dallo stesso intrapresa, lungo la medesima direzione di marcia del motoveicolo ON, in corrispondenza di intersezione e verso direzione vietata al transito come da apposta segnaletica stradale.
Gli attori hanno, altresì, dedotto che il ciclomotore marca PR targato
X7GN6W era sprovvisto di copertura assicurativa, di qui la responsabilità della quale impresa Controparte_2
territorialmente designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla perdita del rapporto parentale, patiti iure proprio dai danneggiati per illecito imputabile a veicolo non assicurato, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 209/2005.
1.2 Nel giudizio così incardinato si è costituita (già Controparte_1
, eccependo Controparte_2
l'improcedibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposo degli artt. 287 e 283, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 209/2005, vista la mancata
8 citazione in giudizio degli eredi del responsabile civile del danno, deceduto a seguito del sinistro.
Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza delle domande proposte dagli attori eccependo la mancanza di prova in ordine alla esclusiva responsabilità di alla guida del ciclomotore marca PR, Persona_3
tenuto conto dei rilievi effettuati dall'autorità intervenuta nell'immediatezza dell'incidente, nel complesso attestanti l'elevata velocità del mezzo condotto da e l'assenza di testimoni oculari in grado di riferire sulla Persona_4
dinamica del sinistro del 30 luglio 2016.
1.3 All'esito dell'udienza del 14 luglio 2020, è stata disposta l'integrazione del
Co contraddittorio nei confronti degli eredi di identificati in Persona_3
[...]
e in qualità di litisconsorti necessari insieme alla CP_3 Persona_2
convenuta società cooperativa.
Dopo plurimi rinvii (udienze del 16.2.2021, 8.7.2021, 3.11.2021, 13.10.2022)
onde consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di CP_3
e entrambi residenti in [...], all'udienza del 30
[...] Persona_2
marzo 2023 sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Alla successiva udienza del 26 ottobre 2023, alla presente causa n.
1934/2020 R.G. è stata riunita quella rubricata al n. 1884/2023 R.G. promossa
(successivamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
5769/2021 R.G) da , in proprio e per conto del figlio minore Controparte_3
nei confronti di , in veste di esercente la Persona_2 Parte_1
potestà genitoriale sulla minore , e Persona_1 Controparte_4
quale compagnia assicuratrice di , per ottenere il
[...] Persona_4
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio (per un totale di € 520.000,00), in conseguenza del sinistro stradale del 30 luglio
2016, oltre rimborso spese sostenute in sede di a.t.p.. Anche in relazione alla
9 causa riunita n. 1884/2023 R.G., previo mutamento del rito, sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; inoltre è stata disposta l'acquisizione degli atti del procedimento n. 5769/2021 R.G..
1.4 Nel costituirsi in giudizio , quale genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria formulata dagli attori ravvisando quale unico responsabile del sinistro , dunque, ne ha chiesto il rigetto. Persona_3
In via riconvenzionale ha svolto domanda di condanna nei confronti degli attori onde ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dalla figlia minore ha inoltre chiesto la chiamata in causa di PE Controparte_1
quale impresa designata per il Veneto alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
ha anche formulato domanda di manleva nei confronti della Parte_1
compagnia assicuratrice per le somme che Controparte_4
fosse stata tenuta a pagare.
1.5 Si è costituita in giudizio anche rilevando Controparte_4
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, in ragione della non condivisibilità delle risultanze peritali di cui al procedimento n. 5769/2021 R.G,
e concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda proposta da CP_3
e nonché, in subordine, per il contenimento del
[...] Persona_2
quantum debeatur attesa la maggiore responsabilità ascrivibile a
[...]
e considerato che, al momento del decesso di il Per_3 Persona_3
minore non era ancora nato ed i due coniugi non risultavano Per_2
conviventi.
1.6 Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda riconvenzionale di condanna proposta da , Parte_1
invocando la mancanza di prova in punto di esclusiva o concorrente
10 responsabilità del conducente del ciclomotore marca rispetto al sinistro CP_5
avvenuto il 30 luglio 2016 a seguito di collisione con la motocicletta marca
ON condotta da . Persona_4
1.7 La causa è stata istruita documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del 3
ottobre 2024.
2.1 Anzitutto, si deve dare conto del fatto che, in data 28 novembre 2024, il difensore di , in proprio e quale genitore esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale sul figlio minore ed il difensore di Persona_2
hanno depositato una nota congiunta nella Controparte_6
quale hanno dato atto tra le stesse è intervenuta una transazione in forza della quale hanno definito in via stragiudiziale la controversia oggetto del presente giudizio, cosicché esse null'altro hanno a che pretendere nei loro reciproci rapporti per quanto attiene all'oggetto del presente giudizio. Hanno, quindi,
chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere tra i menzionati , in proprio e quale genitore esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale sul figlio minore da una parte, ed Persona_2
dall'altra. Controparte_6
Si deve dare conto anche del fatto che nella comparsa conclusionale di replica
, quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 [...]
, ha dichiarato di voler approfittare, ex art. 1304, comma 1, c.c. della PE
transazione “tombale” intercorsa tra le suddette parti in causa.
Ritiene questo Giudice che poiché l'attrice , anche quale Controparte_3
genitore esercente la potestà sul minore aveva citato in Persona_2
giudizio (rappresentata dalla madre) quale erede di Persona_1 Per_4
ed quali responsabili in solido del
[...] Controparte_6
sinistro che ci occupa e poiché nella nota congiunta del 28.11.2024 il
11 difensore di , anche quale genitore esercente la potestà sul Controparte_3
minore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere in Persona_2
ragione del sinistro per cui è causa, è da ritenere che la transazione in questione sia effettivamente “tombale”, cosicché non si deve provvedere sulla domanda svolta da , anche quale genitore esercente la potestà Controparte_3
sul minore , anche in punto spese. Per_2
Il giudizio riunito n. 1884/2023 R.G. prosegue, pertanto, limitatamente alla domanda riconvenzionale svolta da (peraltro già formulata Parte_1
anche nella causa portante).
3.1 La vicenda che ci occupa trae origine dal sinistro verificatosi in data 30
luglio 2016 in località Pontelongo (PD) lungo via VA IN,
segnatamente per effetto di collisione, di due mezzi aventi il medesimo senso di marcia, avvenuta all'altezza dell'intersezione a raso fra la laterale destra via
Paletto e, a sinistra, la passerella ciclopedonale per Correzzola. In tale incidente sono rimasti coinvolti la motocicletta marca ON modello MTV -
targata CK41694 ed assicurata per la RCA con Controparte_4
(polizza n. 754015804443) - condotta da ed il
[...] Persona_4
ciclomotore marca PR modello Scarabeo - targato X7GN6W e sprovvisto,
invece, di relativa copertura assicurativa - condotto da (doc. 7 Persona_3
attoreo - “Rapporto Polizia di Stato sinistro stradale del 30.07.2016” – causa n.
1934/20 R.G.).
Entrambi i conducenti riportarono gravi lesioni di natura politraumatica, cui seguì il decesso dapprima di e, successivamente, in data 5 Persona_3
agosto 2016, di (rispettivamente, doc. 8 - “verbale di pronto Persona_4
soccorso del 30.07.2016 - e doc. 2 - “certificato di morte Per_2 Per_4
” – in allegato all'atto di citazione del 28.2.2020 - causa n. 1934/2020
[...]
R.G).
12 Ciò premesso, l'oggetto del contendere attiene sostanzialmente all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei due veicoli nell'eziologia dell'evento del 30 luglio 2016, tenuto conto delle difformi prospettazioni difensive fornite sul punto che, all'esito della transazione sopra riferita, vedono contrapporsi gli attori e Parte_7 Controparte_1
quale impresa designata alla gestione del Fondo Vittime della Strada.
In particolare, , , , , Parte_1 Parte_6 PE Pt_2 Pt_3 Pt_4
e hanno dedotto l'esclusiva responsabilità di Parte_5 Persona_3
nella causazione del sinistro, in ragione dell'improvvisa manovra di svolta a sinistra dallo stesso effettuata, peraltro in direzione vietata verso la passerella ciclopedonale per Correzzola – preclusa al transito di autovetture e motocicli come da ivi apposta segnaletica stradale - , oltre che della mancata osservanza delle opportune cautele tali da evitare l'urto con il veicolo ON
condotto dal congiunto , proveniente da tergo lungo la Persona_4
medesima traiettoria di percorrenza del motociclo . Viene evidenziata la CP_5
censurata violazione da parte di sia dell'art. 146, comma 1, Persona_3
c.d.s., che dell'art. 154, commi 1 e 3, c.d.s.
Sostiene, di converso, che l'imputabilità dell'incidente sia Controparte_1
riconducibile esclusivamente alla condotta tenuta da , avendo Persona_4
egli compiuto una manovra di sorpasso a velocità eccessiva ed in prossimità
di intersezione a raso, con conseguente violazione degli artt. 14, 141 e 142
c.d.s..
La tesi dell'esclusiva responsabilità di uno dei due veicoli coinvolti nella produzione del sinistro del 30 luglio 2016 non convince.
Le emergenze peritali (alle quali questo Giudice si conforma, risultando l'elaborato peritale immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili) di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
13 5769/2021 R.G. attestano, infatti, il concorso colposo delle condotte di e ella causazione del sinistro. Persona_4 Persona_3
Va, anzitutto, evidenziato che la verificata collisione dei mezzi costituisce l'esito della combinazione tra la manovra di sorpasso ad elevata velocità
compiuta da in prossimità dell'intersezione a raso di via Persona_4
VA IN (con via Paletto a destra e la passerella a sinistra), e quella di svolta a sinistra intrapresa da in direzione della passerella Persona_3
ciclopedonale per Correzzola, posta sul lato sinistro della strada extraurbana.
Dalla disamina del prodotto Rapporto della Polizia di Stato del 30 luglio 2016
emerge, infatti che: “il giorno 30.07.2016 alle ore 8:30, il conducente del
veicolo B – mtv ON targata CK41694 – , percorreva in Persona_4
località Pontelongo la via VA IN ad elevata velocità, giunto
all'altezza dell'intersezione presegnalata a raso con la via Paletto laterale
destra e la passerella ciclopedonale per Correzzola a sinistra, lo stesso
entrava in collisione con il veicolo A – ciclomotore PR targato X7GN6W –
condotto da che percorreva la via VA IN con Persona_3
medesimo senso di marcia e giunto all'intersezione sopra descritta si spostava
verso sinistra, verosimilmente per accedere alla passerella ciclopedonale per
Correzzola. L'urto, di forte entità, avvenuto al centro della sede stradale, si
concretizzava tra il fianco sinistro parte centrale del veicolo A e la parte
anteriore lato destro del veicolo B” (cit. doc. 7 attoreo); tale dinamica risulta avvalorata dalle successive conclusioni esposte dal c.t.u. in sede di a.t.p: “Il
giorno 30 luglio 2016 verso le ore 08.30 il Sig. alla guida dello Persona_3
scooter PR Scarabeo targato X7GN6W percorreva la via VA sinistra
nel comune di Pontelongo con direzione Brenta D'Abbà – Pontelongo. Giunto
in prossimità dell'intersezione con la laterale destra via Paletto e con il ponte
ciclo pedonale posto a sinistra il Sig. marciando ad una velocità di Per_2
14 circa 12,5 Km/h, iniziava una manovra di svolta a sinistra per dirigersi verso
l'imbocco del ponte senza avvedersi del sopraggiungere alle sue spalle di un
motociclo che procedeva a velocità elevata. Il motociclo ON VFR800
targato CR41694 era condotto da che marciava nello stesso Persona_4
senso di marcia dello scooter tenendo il centro della carreggiata ad una
velocità dell'ordine di 74 Km/h. Si verificava quindi un urto fra lo scooter in
fase di svolta a sinistra ed il motociclo in marcia rettilinea” (cfr. p. 21 c.t.u.).
Ebbene, il CTU ha espressamente individuato profili di responsabilità in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro del 30 luglio 2016.
Segnatamente, alla guida dello scooter PR, risulta avere CP_7
“effettuato una manovra di svolta a sinistra senza assicurarsi di poter
effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della
strada (Art. 154 del C.d.S.)”; mentre al conducente è Persona_4
addebitata, ai sensi degli artt. 142, comma 2, 148, comma 12, e 141 commi
1,2,3, l'esecuzione della manovra di sorpasso in prossimità dell'intersezione a raso lungo via VA IN, con una velocità di marcia pari a 74 km/h
(in una zona in cui vige il limite di 30km/h), e senza aver provveduto a regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada, così da effettuare l'arresto del veicolo entro il campo di visibilità (cfr. p. 38 e 39, e 27, 28 c.t.u.).
Va osservato che l'esecuzione di sorpasso in zona di intersezione costituisce manovra di per sé connotata da intrinseca pericolosità, tanto più se intrapresa dalla motocicletta ON alla accertata velocità di 74 km/h rispetto al previsto limite di 30 km/h (cfr. p. 18 e 19 c.t.u.); del pari, la svolta a sinistra da parte di alla guida del ciclomotore targato X7GN6W, in difetto di Controparte_8
adeguata manovra di segnalazione, nonché di previo accertamento della provenienza di ulteriori veicoli da tergo, integra la violazione del su richiamato art. 154 c.d.s., atteso l'obbligo in capo al conducente di assicurarsi di potere
15 effettuare la manovra di svolta senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (cfr. Cass. civ., 13 ottobre 2022, n. 30070). Tale obbligo, nella specie, risulta essere rimasto inosservato, visti gli esiti di danno visibili sui mezzi compatibili con la percorrenza da parte dello scooter di un non trascurabile tratto stradale, per distanza tra il punto di collisione e la spalla destra del ponte ciclopedonale (1 metro, cfr. p. 16 c.t.u.) e per angolazione d'urto dell'ordine di 30-40° (cfr. p. 21 c.t.u.) fra la porzione anteriore destra del motociclo ON e la zona corrispondente alla sella del fianco sinistro dello scooter PR (quanto al Motociclo ON VFR: “esiti di urto nella porzione
anteriore con deformazione forcella anteriore ed accorciamento del passo,
rottura cupolino e gruppo ottico anteriore, rottura quadro porta strumenti,
rottura parafango, radiatore e carena lato destro. Esiti di strisciata al suolo e
contatto con la superficie erbosa sul entrambe le fiancate” cfr. p. 11 c.t.u.; in relazione al LO : “esito d'urto nella porzione centrale Controparte_9
lato sinistro con deformazione telaio, distacco sella, rottura carena del fianco
sinistro e porzione interna dello scudo anteriore, danneggiamento pedana
poggiapiedi, rottura quadro portastrumenti, rotazione del manubrio in senso
orario ed avulsione manopola di sinistra”, cfr. p. 12, nonché p. 31 “Si cita ad
esempio la deformazione della pedivella di avviamento dello scooter che
risulta piegata verso l'interno e che non potrebbe aver subito una tale
deformazione se l'angolazione all'urto fosse quella ipotizzata dal CTP (11°).
Analogamente il fatto che buona parte della pedana dello scooter sia stata
asportata nell'urto e che quindi la considerazione circa l'assenza di danno
avanzata dall'ing. sia evidentemente errata”). Per_5
L'elevata velocità mantenuta dalla motocicletta ON nella fase ante urto trova conferma sia nel mancato rinvenimento di tracce di frenata (cfr. “Schizzo
planimetrico del campo del sinistro”, p. 13 doc. 7) in prossimità dell'individuato
16 punto d'urto – segnatamente localizzato al centro della carreggiata a circa 1
metro di distanza dalla spalla destra del ponte ciclopedonale, cfr. p. 16 c.t.u. -
, che nelle dichiarazioni rese da in sede di sommarie Tes_1
informazioni ex art. 351 c.p.c. (“Il giorno 30/07/2016 percorrevo in sella alla
mia bici l'argine del Bacchiglione nel tratto compreso da Castel a Pontelongo.
A circa 1 Km dalla passerella sul ponte del Bacchiglione per Correzzola sono
stato sorpassato da un motociclo di colore rosso con il solo conducente a
bordo che procedeva a velocità elevata, infatti affrontando la curva
impegnando tutta la carreggiata piegando. Percorso 1 Km, all'altezza della
passerella per Correzzola in corrispondenza di via Paletto lato destro ho
notato in lontananza degli ostacoli sulla sede stradale, avvicinandomi ho
notato uno scooter a terra e due uomini stesi al centro strada. (…)
Successivamente ho visto giù nell'argine interno la moto rossa che mi aveva
appena sorpassato”, cfr. p. 3 del Rapporto Polizia di Stato sinistro stradale del
30.07.16).
Alcun rilievo va, di converso, riconosciuto alla diversa stima della velocità
all'urto della motocicletta ON operata dal CTP di parte convenuta
[...]
(57 km/h, anziché 74 km/h come accertati all'esito delle Controparte_4
operazioni peritali), trattandosi di misurazione eseguita a mezzo software rispetto alla quale non sono stati, però, resi noti tutti i dati d'ingresso utilizzati per raggiungere il valore indicato nel conteggio finale della simulazione. Si
rileva, comunque, che quand'anche avesse mantenuto nella Persona_4
fase antecedente alla collisione una velocità pari a 57 km/h, la relativa manovra di sorpasso dallo stesso intrapresa in prossimità di un'intersezione a raso non sarebbe ugualmente esente da censure sotto il profilo della causazione del sinistro, ai sensi degli artt. 148, comma 12, e 141, commi 1, 2,
3, c.d.s.
17 Né, infine, risulta condivisibile l'assunto relativo al presunto affidamento in capo al conducente sul fatto che il ciclomotore PR non Persona_4
avrebbe potuto svoltare verso il passaggio ciclopedonale per Correzzola, visto l'ivi previsto divieto di transito di autovetture e motocicli. Il ponte è, infatti,
situato all'altezza di via Paletto, tratto non precluso al passaggio e parimenti localizzato a lato dell'intersezione di via VA IN, di talché Per_4
avrebbe in ogni caso dovuto regolare la velocità, tenuto conto della
[...]
presegnalata intersezione a raso (cit. doc. 7 p. 7).
Quanto al grado di colpa attribuibile ai due conducenti, va applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., in quanto le risultanze probatorie in atti non consentono di giungere a conclusioni certe circa la esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro.
Dai rilievi svolti in sede di c.t.u. cinematica e in occasione del sopraluogo successivo al sinistro del 30 luglio 2016 non è, infatti, dato evincere il punto di inizio della turbativa da parte del ciclomotore scarabeo, da cui consegue –
secondo il metodo di misurazione utilizzato nelle operazioni peritali, p. 19, 20 -
il conteggio della distanza ante urto tra la motocicletta e il ciclomotore antagonista, nonché della connessa velocità di evitabilità da parte del mezzo
ON.
I valori individuati dal CTU e dai CTP di parte relativi alla distanza mantenuta -
antecedentemente allo scontro - dalla motocicletta ON rispetto allo scooter
PR dipendono, infatti, a monte dalla determinazione del esatto punto del tratto stradale interessato dall'avvio della manovra di svolta da parte di
[...]
dato questo non chiaramente evincibile né dalle conclusioni CP_8
peritali, anche di parte, né dalle ricostruzioni effettuate dalla Polizia di Stato
intervenuta nell'immediatezza del sinistro. In particolare, il CTU ha rilevato che lo spazio percorso dal ciclomotore PR dall'inizio della turbativa all'urto è
18 pari a 5,3 metri, p. 19, valore, poi, indicato in 3,3 metri, p. 20, senza che in prossimità del punto d'urto siano stati, tuttavia, rinvenuti incisioni o tracce di liquidi, materiale plastico, o segnali di scarrocciamento;
di qui l'impossibilità di quantificare in concreto la misura della distanza e della conseguente velocità
ante urto tenuta da , oltre che del tratto percorso dal mezzo Persona_4
antagonista dalla svolta alla intervenuta collisione, tenuto, altresì, conto della larghezza della carreggiata in corrispondenza dell'individuato punto d'urto –
metri 3,40 , come da “schizzo planimetrico del campo del sinistro” di cui al doc.
7 - e della traiettoria curvilinea intrapresa prima della manovra di svolta a sinistra.
Attesa l'impossibilità di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia concorso a cagionare l'evento dannoso, non può,
pertanto, ritenersi vinta la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente riconoscimento di pari responsabilità di e Persona_4 [...]
ella causazione del sinistro del 39 luglio 2016. Per_3
3.1 Appurata la corresponsabilità in pari misura dei due conducenti, va esaminata la domanda attorea di risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Giova prendere le mosse dalla constatazione che Cass. SS. UU. 11.11.2008
n. 26972 ha precisato che tutti i danni si dividono in danni patrimoniali e danni non patrimoniali e che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ha natura omnicomprensiva ed è sempre risarcibile quando viola un diritto della persona costituzionalmente garantito.
Per quanto qui in particolare rileva, si osserva che il danno non patrimoniale subito per la morte del proprio congiunto è risarcibile e consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito della irreversibile perdita o modifica peggiorativa del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le
19 varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, quali conseguenze della lesione dell'interesse protetto.
Il diritto ad essere risarciti per la morte di una persona cara impone il presupposto in diritto che il vincolo esistente tra la vittima ed il superstite avesse il carattere della giuridicità ed il presupposto in fatto che tra la vittima ed il superstite il vincolo affettivo fosse intenso e tangibile, senza la necessità
della convivenza che è elemento che può incidere sul quantum debeatur.
Sebbene l'onere della prova della esistenza del danno spetti a chi ne chiede il risarcimento, per il danno patrimoniale da morte di un congiunto si fa ampio ricorso alle presunzioni semplici, giacché corrisponde all'id quod plerumque
accidit che dalla morte di uno stretto congiunto derivino in capo ai superstiti dolore e sofferenze, intesi sia come sofferenza morale interiore soggettiva patita, consistente nel dolore e nella sofferenza provocati dalla mancanza della persona cara o dalla sua mutata condizione fisica e nella perdita dei vari benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto, sia come sofferenza riflessa sul piano dinamico-relazionale, consistente nella diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato (cfr. Cass. 11.11.2019 n. 28989).
Qualora, poi, le conseguenze lesive si traducano in una vera e propria malattia fisica si è in presenza di un danno alla salute.
La concreta liquidazione del danno non può che avvenire secondo un criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. che, però, per un verso, consenta un criterio di liquidazione standard e come tale idoneo a garantire parità di trattamento a parità di danno, per altro verso, consenta di adattare tale criterio alla specificità del caso concreto mediante la cosiddetta personalizzazione.
Vanno, allora, apprezzate tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo, così come è possibile ricorrere a presunzioni sulla base di
20 elementi oggettivi forniti dal danneggiato, quali, a titolo esemplificativo, la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti (cit.
Cass. n. 28989/2019), le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione che ne sia derivata dal fatto contestato (Cass. 24.4.2019 n.
11212; 13.12.2012 n. 22909; 5.10 2010 n. 20667).
Ritiene questo Giudice, in conformità all'orientamento espresso da questo
Tribunale ed alla richiesta fatta dagli stessi attori, di applicare le tabelle integrate a punti – edizione 2024 elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia
civile di Milano adeguandosi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza Cass. 21.4.2021 n. 10579. Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di liquidazione
equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo
un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto
parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a
punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del
valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle
circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione
dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità
del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione
del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Rimane da aggiungere, sempre nell'ambito della individuazione dei criteri orientativi nella liquidazione del danno, che la “personalizzazione” del
21 risarcimento non è legata alla “gravità” delle conseguenze, bensì può
intervenire solo in presenza di circostanze anomale, eccezionali, indefettibili rispetto ad un determinato tipo di danno e, dunque, solo in presenza di circostanze che si discostano, per intensità o frequenza, da quelle ordinariamente derivanti da un evento luttuoso;
ciò comporta, a carico di chi richiede il risarcimento del danno, l'onere di allegare e provare fondamentali e radicali cambiamenti nello stile di vita.
3.2 Venendo alla fattispecie concreta, va, anzitutto, confermata la decisione di non dare corso all'ulteriore attività istruttoria orale articolata da parte attrice,
giacché tutte le circostanze che essa aveva intenzione di provare sono indice di un rapporto affettivo “fisiologico”, quanto ad intensità e frequentazione, tra conviventi more uxorio, tra genitore/figli e tra fratelli;
emerge, poi, che già molti anni prima dell'incidente mortale (dal 2002) aveva lasciato il Persona_4
nucleo familiare originario per andare a costituire con la compagna una
“nuova famiglia”; infine, la depressione enunciata dalla può rilevare Pt_1
come parametro da valutare ai fini della determinazione del punteggio,
potendo assurgere ad autonoma voce di danno solo qualora integri gli estremi di un danno alla salute, di un siffatto danno, però, non è stata offerta alcuna prova.
A fronte di un tanto, nell'adottare la tabella integrata a punti di cui sopra, si ritiene di dover prendere in considerazione: A. l'età della vittima primaria (anni
42 all'epoca del decesso) con riconoscimento di 20 punti;
B. l'età delle vittime secondarie (anni 39 per , anni 7 per ed anni 65 Parte_1 Persona_1
per ) con riconoscimento di 22 punti per , di Parte_6 Parte_1
28 punti per e di 16 punti per;
C. convivenza: Persona_1 Parte_6
16 punti per le sole ed , dato che la stessa parte Parte_1 Persona_1
attrice ha enunciato la non convivenza tra il defunto e la di lui Persona_4
22 madre;
D. sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare: possono essere riconosciuti 14 punti ciascuna alla ed alla figlia mentre a Pt_1 PE
può essere riconosciuto il punteggio minimo pari a 9, stante Parte_6
la sopravvivenza degli altri quattro figli;
E. qualità ed intensità della relazione affettiva: tenuto conto che per e per può ritenersi Parte_1 Persona_1
comprovata una totale condivisione della quotidianità, ivi inclusi i momenti di svago e di festa, mentre per può ritenersi comprovata una Parte_6
stabile frequentazione e la condivisione di momenti di svago e di festa, si ritiene di poter assegnare a quest'ultima 10 punti e 20 punti ciascuna alle prime due.
In definitiva ad vanno attribuiti 92 punti, ad vanno Parte_1 Persona_1
attribuiti 98 punti e a vanno attribuiti 35 punti, con la Parte_6
conseguenza che, quantificato in € 3.911,00 il valore di ogni punto, si perviene ai seguenti valori: per € 359.812,00, per € Parte_1 Persona_1
383.278,00 e per € 136.885,00, tutti a valori attuali. Parte_6
Per quanto riguarda i fratelli vale per tutti: il riconoscimento sub A. di 14 punti per l'età della vittima primaria (anni 42 all'epoca del decesso); il riconoscimento sub B. di 14 punti ciascuno a e e di 16 punti Pt_2 Pt_3
ciascuno a e per l'età delle vittime secondarie (anni 45 , Pt_4 Pt_5 Pt_2
anni 43 , anni 40 e anni 34 ); il riconoscimento sub D. di 9 Pt_3 Pt_4 Pt_5
punti ciascuno, stante la sopravvivenza degli altri fratelli e della madre;
il riconoscimento sub E. di 5 punti ciascuno per la qualità ed intensità della relazione, potendosi ritenere comprovata una stabile frequentazione e la condivisione di momenti di svago e di festa. Nessun punto viene riconosciuto sub C., non essendovi convivenza tra la vittima ed i fratelli superstiti.
In definitiva a e vanno attribuiti 42 punti ciascuno, mentre Pt_2 Parte_3
a e vanno attribuiti 44 punti ciascuno, con la Pt_4 Parte_5
23 conseguenza che, quantificato in € 1.698,00 il valore di ogni punto, si perviene ai seguenti valori: per e € 71.316,00 ciascuno e per Pt_2 Parte_3
e € 74.712,00 ciascuno, tutti a valori attuali. Pt_4 Parte_5
Accertata la concorrente responsabilità, nella misura del 50%, di Per_4
gli importi suddetti vanno decurtati della metà.
[...]
Le somme spettanti agli attori ammontano, pertanto, ad € 179.906,00 per
, ad € 191.639,00 per , ad € 68.442,50 per Parte_8 Persona_1
, ad € 35.658,00 ciascuno per e e ad € Parte_6 Pt_2 Parte_3
37.356,00 ciascuno per e . Pt_4 Parte_5
quale impresa territorialmente designata al Fondo di Controparte_10
Garanzie Vittime della Strada, va, dunque condannata a pagare a parte attrice la complessiva somma di € 586.015,50 a valori attuali, a titolo di danno non patrimoniale.
Al fine di consentire una liquidazione integrale del danno, vale la pena richiamare ed applicare i principi da tempo enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. SS. UU. 17.2.1995 n. 1712) secondo cui il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito ai sensi dell'art. 1219 c.c.)
impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può
liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno.
24 Ebbene, proprio in relazione all'aspetto da ultimo menzionato, ritiene questo
Giudice che, nel caso di specie, il menzionato lucro cessante finanziario possa essere risarcito mediante riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I, c.c. sulla somma previamente devalutata alla data dell'evento (30.7.2016) e poi rivalutata anno per anno. I medesimi interessi, sempre calcolati al tasso legale ex art. 1282,
comma I, c.c., vanno applicati anche dalla data della presente decisione al saldo, ritenendo questo Giudice di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di crediti risarcitori, quale è il caso in esame, trovano applicazione gli interessi ex art. 1284, comma I, c.c. (cfr. per tutte Cass.
7.11.2018 n. 28409).
3.3 Passando ad esaminare i danni patrimoniali di cui la parte attrice ha chiesto il risarcimento, mette conto osservare che in atto di citazione tale voce di danno è stata individuata nel danno emergente per spese funerarie e di tumulazione, quantificate in € 4.300,00, e nel compenso corrisposto al perito di parte per la ricostruzione della dinamica dell'incidente nella fase stragiudiziale, quantificato in € 761,28. Parte attrice ha chiesto anche l'importo di € 99.163,15 per la e di € 48.924,57 per la figlia quale danno Pt_1 PE
da esse patito per avere perso il sostegno economico del defunto sul Per_4
presupposto che un terzo dello stipendio della vittima sarebbe attribuibile alla compagna ed un ulteriore terzo sarebbe attribuibile alla figlia Pt_1 PE
Ciò detto, appare sufficiente osservare che sia le spese funerarie e di tumulazione, sia le spese per la perizia stragiudiziale risultano documentate
(docc. 16 e 17 allegati all'atto di citazione causa n. 1934/2020 R.G.) e che per ciò che concerne in particolare il ristoro delle spese di perizia, la richiesta può
essere accolta, quale voce di danno emergente ex art. 1223 c.c. (cfr. per tutte
Cass. SS.UU. 16990/2017); tali perizie, infatti, sono funzionali ad accertare
25 profili di responsabilità, salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate.
Quantificato il danno emergente in complessivi € 5.061,28, all'attrice Pt_1
va riconosciuta la metà, pari ad € 2.530,64, in ragione dell'accertata
[...]
corresponsabilità al 50% in capo a . Persona_4
Per quanto riguarda l'ulteriore richiesta consistente nel danno patrimoniale derivante dalla perdita del sostegno economico di , mette Persona_4
conto osservare che parte attrice si è limitata ad enunciare che lo stipendio mensile di circa € 1.400,00 percepito dal defunto è attribuibile per un terzo ciascuna ad e alla figlia Pt_1 PE
Ebbene, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al fatto che quello indicato fosse lo stipendio del e pur potendosi ricondurre al PE
notorio la circostanza che in una stabile convivenza more uxorio quanto percepito dai conviventi venga destinato alle esigenze del nucleo familiare,
nulla è dato sapere in ordine ai complessivi introiti di cui poteva disporre il nucleo familiare , non avendo l'attrice dedotto alcunché in Persona_6
merito alla propria posizione lavorativa o, comunque, economico/patrimoniale.
Le scarne allegazioni attoree e il pressoché inesistente quadro probatorio offerto sul punto consentono di impostare un ragionamento che, partendo dall'obbligo di ciascun genitore di concorrere al sostentamento dei figli e tenuto conto della pensione INPS di circa € 500,00 che la stessa ha Pt_1
dichiarato di percepire (memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), nonché
dello stipendio mensile di circa € 1.400,00 percepito dalla vittima, conduce a quantificare, in via equitativa, in € 2.000,00 annui il concorso nel mantenimento della figlia di cui la non ha più potuto beneficiare a PE Pt_1
seguito del decesso di . Persona_4
26 Applicando le tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale
di Milano in tema di attualizzazione del danno futuro, considerata l'età (39
anni) di nel momento in cui ha perso il contributo, da parte del Parte_1
compagno , al mantenimento della minore ritenuto di poter Per_4 PE
stimare l'autosufficienza economica di al compimento di 24 anni e, PE
dunque, di quantificare in 17 anni il periodo in cui il padre avrebbe continuato a concorre al mantenimento della figlia e quantificato, come già detto, in €
2.000,00 annui il concorso di al mantenimento della figlia, il Persona_4
coefficiente di attualizzazione di cui alle dette tabelle è pari a 18,14, cosicché
si ottiene la somma di € 36.280,00 a valori attuali.
Stante la corresponsabilità al 50% di , l'importo suddetto va Persona_4
decurtato della metà, cosicché a parte attrice spettano € 18.140,00 a valori attuali.
Il danno patrimoniale risarcibile ammonta, dunque, ad € 20.670,64.
4.1 L'intervenuta transazione “tombale” in relazione alle domande svolte da
, anche quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio Controparte_3
minore nei confronti di ed Persona_2 Controparte_4
, unitamente alla dichiarazione da parte di quest'ultima, tramite la Persona_1
madre esercente la potestà, di volersene approfittare ai sensi dell'art. 1304,
comma 1, c.c., giustifica la compensazione delle spese di lite limitatamente a tali rapporti nell'ambito della causa n. 1884/2023 R.G..
Le spese della causa portante n. 1934/2020 R.G. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei valori medi delle fasi di studio,
introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, essendosi questa limitata al deposito delle memorie, avuto riguardo allo scaglione tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00.
27 Per quanto riguarda le spese di CTU e di CTP nell'ambito del procedimento per ATP n. 5769/2021 R.G., di cui è stato chiesto il ristoro, si osserva che il provvedimento di liquidazione – che qui viene confermato - non risulta avere posto le spese di CTU a carico degli odierni attori (cfr. doc. 26 allegato al ricorso promosso da nella causa n. 1884/2023 R.G.), né risulta Controparte_3
che questi ultimi abbiano sostenuto esborsi a tale titolo;
per quanto riguarda le spese di CTP, esse possono essere poste definitivamente a carico di
[...]
CP_1
5.1 Atteso, infine, che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131
vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie sono è quale impresa Controparte_1
territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a risultare obbligata in proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 1934/2020 R.G., cui è
stata riunita la causa n. 1884/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) condanna a pagare ad , anche quale Controparte_1 Parte_1
genitore esercente la potestà sulla figlia minore , Persona_1 Parte_6
, , , e la somma
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
complessiva di € 586.015,50, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo ed oltre agli interessi al tasso legale sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro (30.7.2016) e poi anno per anno rivalutate fino alla data della presente decisione.;
28 2) condanna a pagare ad la somma di € Controparte_1 Parte_1
20.670,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande svolte, nella causa n. 1884/2023 R.G., da , anche quale genitore esercente la Controparte_3
potestà sul figlio minore contro ed Persona_2 Persona_1 [...]
Controparte_4
4) condanna a rifondere agli attori le spese di lite che si, Controparte_1
liquidano in € 22.400,00 per compensi ed in € 1.713,00 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
5) compensa le spese di lite in relazione al rapporto avente ad oggetto le domande svolte, nella causa n. 1884/2023 R.G., da , anche Controparte_3
quale genitore esercente la potestà sul figlio minore contro Persona_2
ed Persona_1 Controparte_4
6) conferma il provvedimento di liquidazione del CTU nel procedimento per
ATP n. 5769/2021 R.G;
7) pone a carico di le spese di CTP sostenute da Controparte_1 Pt_1
, anche quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore
[...] [...]
, , , , e PE Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nell'ambito del procedimento n. 5769/2021 R.G.. Parte_5
Padova, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
29