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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 199/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Laurendi per procura in atti,
ricorrente
E
(c.f. ), n. q. di titolare della Controparte_1 C.F._2
ditta Center Frame di ON Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv.
Concetta Polifrone per procura in atti;
(cf. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci per procura in atti;
resistenti
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 25 gennaio 2022 ha adito Parte_1 questo giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro di natura subordinata svolto alle dipendenze della ditta resistente nell'arco temporale 10/09/2018 - 12/09/2019, con la qualifica di segretaria e orario di lavoro dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, nonché la condanna di parte resistente alla corresponsione della complessiva somma di 14.635,00 euro a titolo di retribuzione e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Costituitasi in giudizio la parte resistente, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto generica e infondata.
Con memora depositata in data 1 novembre 2022, in seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice, si è costituito in giudizio l' il quale ha resistito alla pretesa. CP_3
Quindi, istruita la causa, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale
è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
È sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del
28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n.
15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
In applicazione di tale principio, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza: nella specie l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, quali anzitutto l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
poi la collaborazione, l'inserimento e la continuità; nonché in via residuale l'orario e la retribuzione (v. Cass. n. 29646/2018 e n. 2728/2010).
Orbene, considerato che nella specie non esiste alcun documento che attesti l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio, va rilevato che la ricorrente CP_ ha asserito genericamente di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 10/09/2018 al 12/09/2019 in qualità di segretaria e seguendo un orario di lavoro dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato.
Non può dirsi raggiunta, quindi, la prova in ordine alla sottoposizione della ricorrente a direttive e controlli da parte della resistente, o comunque ad una qualche eterodirezione dell'attività (neppure dedotte), della messa a disposizione in via stabile delle proprie energie lavorative in favore di controparte, con rispetto di orari prestabiliti e corresponsione di una regolare retribuzione fissa.
Ed invero, la circostanza dell'esistenza del vincolo di subordinazione non
è emersa neppure dall'espletamento della prova testimoniale, dal momento che i testi escussi non hanno confermato di aver visto la ricorrente lavorare presso l'officina.
In particolare, da un lato, il testimone dottore Testimone_1
commercialista dell'azienda, ha affermato che “ nel periodo dal Parte_1
10.09.2018 al 12.09.2019 non ha mai lavorato presso la società resistente con la mansione segretaria. La ricorrente non ha mai gestito la contabilità della ditta in quanto la gestisco io”, dall'altro, il teste ha Testimone_2
dichiarato di aver lavorato soltanto alcun giorni con il proprietario dell'officina e, pertanto, ha affermato di non poter riferire alcunché in merito allo svolgimento di un'eventuale attività lavorativa della ricorrente alle dipendenze della ditta resistente.
La circostanza dell'espletamento da parte della ricorrente di mansioni all'interno dell'officina - peraltro genericamente dedotte, dal momento che non
è stata fornita alcuna prova in merito alle specifiche attività espletate – non emerge neppure dalla documentazione prodotta poiché la corrispondenza intercorsa con il resistente dimostra esclusivamente eventuali incontri tra le parti, ma non può ritenersi di per sé idonea a provare l'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del presunto datore di lavoro, oltre che all'esercizio, da parte di quest'ultimo, di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, circostanze indispensabili ai fini dell'accertamento del vincolo di subordinazione.
La domanda va pertanto rigettata.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 2.540,00 euro per ciascuna parte, oltre spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Concetta Polifrone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente a corrispondere alle parti resistenti le spese del giudizio, liquidate in 2.540,00 euro per ciascuna parte, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Concetta Polifrone.
Palmi, 29/04/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos