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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/07/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2120 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2120 /2013 R.G. introitata all'udienza del 24/03/2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c. f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. BONFIGLIO ANGELO giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
con sede in CA TI (ME), Piazza Pace n. 11, in persona Controparte_1 della titolare Dott.ssa e legale rappresentante pro tempore, p. iva , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Amelia N. Mannino
– convenuta –
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Filiberto giusta procura in atti;
-terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità del farmacista
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 28.03.2013, notificato in data 05.04.2013, la signora Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la in persona della Controparte_1 titolare Dott.ssa n.q. di legale rappresentante p.t. esponendo:- che il giorno 08.03.2012 CP_1
l'odierna attrice si sottoponeva, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, ad una visita medica specialistica di controllo con il Dott. specialista in Persona_1 chirurgia vascolare, in quanto affetta da insufficienza venosa cronica agli arti inferiori con varicosità
e teleangectasie diffuse;
- che lo specialista le prescriveva una terapia costituita dai seguenti farmaci:
1) EN;
2) , una compressa al mattino ed una alla sera per 15 gg, 3) , una Per_2 CP_4
pagina1 di 11 compressa a pranzo per 30 gg.; 4) , una compressa a cena per 10 gg.; - che il giorno seguente Per_3 la sig.ra si recava presso la farmacia convenuta per acquistare i suddetti medicinali, Pt_1 consegnando a tal fine la relativa prescrizione medica;
- che, iniziata la terapia de qua, seguendo scrupolosamente le prescrizioni indicatele, l'odierna attrice, dopo qualche giorno, iniziava ad accusare un'incessante ematuria macroscopica ed intensi dolori addominali;
- che seriamente preoccupata per il protrarsi della suddetta sintomatologia, la sig.ra si rivolgeva, in data Pt_1
24.03.2012, al proprio medico di famiglia che le prescriveva una serie di esami clinici per individuare l'origine del disturbo;
- che, a causa di queste manifestazioni, la sig.ra che avrebbe dovuto Pt_1 continuare le sedute con il dott. con iniezioni agli arti inferiori per la cura della Persona_1 insufficienza venosa cronica con varicosità e teleangectasie da cui era affetta, a causa dei malesseri predetti, inizialmente non vi presenziava;
- che dopo qualche giorno, nonostante il protrarsi dei disturbi, la sig.ra si recava dal predetto specialista il quale, ravvisata la presenza di ematomi Pt_1 agli arti della donna, dopo una breve indagine, individuava l'origine del malore in questione nell'erronea assunzione di 1 compressa al mattino ed 1 compressa alla sera del farmaco COUMADIN, anticoagulante controindicato in qualsiasi condizione fisica, localizzata o generale, per l'elevato rischio di emorragia, indicato esclusivamente per la profilassi e la terapia dell'embolia polmonare, della trombosi profonda venosa, di protesi valvolari cardiache o infarto miocardico acuto, come da bugiardino in atti, al posto del farmaco da lui correttamente prescritto;
- che venuto a Per_2 conoscenza del gravissimo errore, il dott. consigliava all'odierna attrice la Persona_1 cessazione immediata dell'assunzione del AD, informandola del pericolo corso.
Tutto ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per un ammontare complessivo di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma dal sorgere del credito sino al soddisfo o di quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio sempre nei limiti dello scaglione di riferimento (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), quale conseguenza della consegna di un farmaco differente rispetto a quello della prescrizione medica prodotta.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo, depositata in cancelleria il 12.07.2013, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, di essere autorizzata -ex art.269 c.p.c.- a chiamare in causa e garanzia la
[...] in virtù della polizza N. 0707.0703253.59. Nel merito, evidenziava che la Parte_2 ricetta medica presentata in farmacia risultava illeggibile e, dopo ripetute richieste, non riuscendo a contattare il medico che aveva prescritto il farmaco, consegnava il farmaco stesso alla persona che ne aveva curato il ritiro, avvertendola sulla difficile lettura della prescrizione contenuta nella ricetta.
pagina2 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2013 si costituiva in giudizio la CP_3 contestando qualsivoglia responsabilità della per l'erronea consegna del
[...] Controparte_1 farmaco e per gli asseriti danni subiti dalla signora Pt_1
In subordine, eccepiva la sussistenza di un concorso della sig.ra x art. 1227 c.c. nella Pt_1 determinazione del danno. Contestava , altresì, la sussistenza del nesso di causalità diretta tra le presunte lesioni lamentate dall'attrice e i fatti di causa nonché la sussistenza di postumi invalidanti permanenti.
Espletata la prova per testi e la disposta CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Al fine di risolvere la controversia in oggetto, occorre accertare se nel caso di specie sia rinvenibile un comportamento censurabile in capo alla convenuta, avuto riguardo alle disposizioni che disciplinano la condotta del farmacista nell'espletamento della sua funzione di soggetto che svolge un servizio di pubblica necessità.
Nel caso di accertamento positivo di quanto sopra, dovrà verificarsi se la condotta censurabile abbia generato i danni lamentati dall'attrice.
Secondo il disposto di cui all'art. 28 del Codice Deontologico del Farmacista, approvato dalla
“La dispensazione dei medicinali Controparte_5 soggetti a prescrizione medica è subordinata alla verifica da parte del farmacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della tutela della salute del paziente. Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale, prende contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento”.
La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di dispensare il farmaco deve compiere quanto necessario a dipanare ogni dubbio contattando il medico prescrittore.
L'art. 26 comma 1 del medesimo codice impone al farmacista di respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
L'art. 8 del medesimo codice rubricato “Dispensazione e fornitura dei medicinali” stabilisce che “La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell'integrità psicofisica del paziente. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità”.
pagina3 di 11 Il farmacista, ai sensi dell'art. 1228 c.c. è inoltre responsabile civilmente per i danni causati dai propri dipendenti e/o collaboratori.
Posto quanto sopra, costituisce principio pacifico quello secondo cui il farmacista con l'atto di dispensazione compie una prestazione d'opera di natura intellettuale di sua esclusiva competenza
(trattandosi – come detto- di soggetto esercente servizio di pubblica necessità- cfr. art. 8 sopra citato) che si sostanzia, tra l'altro, nella verifica della regolarità della prescrizione medica. Tale attività professionale si concretizza nel controllo sia dei requisiti formali sia di quelli sostanziali previsti dalla normativa vigente (R.D. 1265/1934, R.D. 1706/1938, D.P.R. 309/1990, L. 648/1996, L. 94/1998,
376/2000, 405/2001, D.L. 87/2005, D.Lgs. 219/2006, Farmacopea Ufficiale e NBP) e comporta in capo al farmacista la relativa responsabilità penale, civile, amministrativa e deontologica. Ove necessario, come detto, il farmacista deve prendere contatti secondo le modalità più opportune per la specifica situazione, al fine di eliminare dubbi e incertezze relative alla prescrizione medica, anche inerenti all'interazione tra i farmaci.
Devono, quindi, esaminarsi le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa per accertare se la convenuta si sia conformata, nella fattispecie in oggetto, ai principi sopra enunciati.
All'udienza del 07.03.2019 veniva espletata la prova per testi.
La teste dichiarava testualmente quanto segue: -Ho lavorato come Testimone_1 dipendente della farmacia di cui è titolare la dott.ssa da due mesi dopo l'aperura della Parte_3 farmacia sita in CA TI (avvenuta a fine ottobre- novembre 2011) per otto mesi circa;
-
Non conosco la sig.ra -Nel marzo del 2012 mentre prestavo servizio in farmacia si è Parte_1 presentato un uomo con una ricetta scritta a mano che non era chiaramente leggibile;
- A quel punto ho chiamato la dott.ssa ; - Leggendo insieme la ricetta ci è parso di capire che farmaco CP_1 prescritto fosse il “AD”; - Per sicurezza io e la dott.ssa abbiamo chiesto all'uomo che CP_1 aveva presentato la ricetta se poteva fornirci un recapito telefonico del medico che aveva prescritto il farmaco ma lui ha detto che non lo aveva. Sulla ricetta non vi era alcun recapito telefonico. - A quel punto abbiamo deciso di consegnare all'uomo di cui non conosco il nome il farmaco “AD” raccomandandogli prima dell'assunzione di contattare il medico. Ci venne detto che il farmaco era per la moglie. Il AD è un anticoagulante;
-Il è un parafarmaco per il Controparte_6 microcircolo con effetti drenanti e antiinfiammatori che all'epoca dei fatti era stato messo da poco in commercio e sia io che la Dott.ssa ne sconoscevamo l'esistenza e non abbiamo avuto il dubbio CP_1 che il farmaco prescritto fosse il suddetto L'unico farmaco che sulla base di quanto Per_2 abbiamo potuto decifrare assomigliava alla prescrizione era il AD;
-Non conoscevo né la sig.ra né il marito;
- La ricetta esibita è quella allegata al fascicolo attoreo che mi viene esibita Parte_1 ma ricordo che a tergo non vi era scritto nulla;
-Dopo la nostra raccomandazione di contattare il pagina4 di 11 medico prima dell'assunzione del farmaco, l'uomo che ha ritirato il farmaco ha detto che lo avrebbe fatto.
Il teste , marito di ha riferito: - E' vero che mia moglie subito Testimone_2 Parte_1 dopo la visita dal Dott. presso il Policlinico Universitario di Messina (specialista in Per_1 angiologia, se non ricordo male) si è recata personalmente nella farmacia della dott.ssa sita CP_1 in CA TI per ritirare un farmaco che il dott. le aveva prescritto;
- Non so se Per_1 sulla ricetta vi fosse una sola prescrizione;
- I fatti si sono svolti nel mese di marzo 2012; - Io non mi sono mai recato presso la farmacia per ritirare farmaci per conto di mia moglie;
- CP_1
Nell'episodio oggetto di causa io sono rimasto in macchina e mia moglie è entrata per comprare i farmaci;
- Non ho mai visto la dott.ssa e mai ho avuto colloqui con la stessa o con la dott.ssa Tes_1
in occasione dell'episodio oggetto di causa in quanto, ribadisco, io sono rimasto in macchina;
CP_1
- Prima dell'episodio oggetto di causa mi ero recato più volte presso la farmacia della Dott.ssa . CP_1
Dopo quanto accaduto non mi sono più servito presso la suddetta farmacia;
-Quando mia moglie è tornata in auto nulla mi ha riferito in ordine a problematiche inerenti alla interpretazione della ricetta sollevate in farmacia. Mi ha detto che le è stato consegnato il farmaco senza che sia stato aggiunto nulla;
-Mia moglie ha assunto per una settimana il farmaco e dopo detto periodo si è presentata una emorragia dai genitali, ha subito sospeso il farmaco e si è rivolta (se non ricordo male ) al dott.
che chiarì a mia moglie di non aver prescritto il ma il AD. Per_1 CP_7
A questo punto il giudice ha evidenziato al teste che il AD risulta essere, dagli atti, il farmaco consegnato dalla farmacia. Il teste ha ribadito che il farmaco consegnato era il AD mentre quello che avrebbe dovuto assumere la sig.ra ra il che era un integratore. Pt_1 CP_7
Prima di licenziare il teste, inoltre veniva fatta rientrare la teste che dichiara, su domanda del Tes_1 giudice, di non ricordare se il teste di parte attrice fosse l'uomo che si presentò con la ricetta relativa ai fatti per cui è causa e in riferimento ai quali ha reso le dichiarazioni di cui al verbale di udienza.
All'udienza del 14.11.2019, veniva escusso il teste , chirurgo vascolare Persona_1 che ha redatto la prescrizione sulla ricetta oggetto di causa. Lo stesso dichiarava: - La sig.ra Pt_1
è stata una mia paziente ma l'ultima volta che l'ho vista è stata nel 2012 o 2013 (non ricordo
[...] esattamente); - Io sono medico specialista in chirurgia vascolare;
- La sig.ra si era rivolta a Pt_1 me presso il mio studio privato in quanto soffriva di insufficienza venosa superficiale;
- E'vero che ho prescritto alla sig.ra la terapia costituita dai farmaci EN, (che è un gel) CU Pt_1 crono compresse, IO compresse, GO compresse”.
Nel corso della deposizione è stata esibita al teste la ricetta del 08.03.2012 redatta dal teste medesimo e in ordine alla stessa il Dott. ha dichiarato: “Nella ricetta ho scritto solo Per_1 senza la dicitura CRONO. La ricetta è stata redatta da me in ospedale. La sig.ra a Per_2 Pt_1
pagina5 di 11 prima volta è venuta da me al Policlinico dove presto servizio nel dipartimento di chirurgia generale e di urgenza;
-Dopo la prescrizione della ricetta la sig.ra è ritornata da me presso il mio Pt_1 ambulatorio privato dopo circa 20 giorni lamentando degli ematomi e una emorraggia in un ciclo (se non ricordo male); -La sig.ra mi ha fatto vedere la scatola del AD e mi ha detto di Pt_1 avere preso il AD invece del -Non ricordo se sono stato io a dire alla sig.ra Per_2 Pt_1 che invece del AD avrebbe dovuto prendere il e non ricordo se la sig.ra Per_2 Pt_1 sapesse già che la causa dei sintomi da lei riferitimi fosse dipesa dall'avere assunto il AD invece del -Ho redatto io la relazione del 19.07.2012 allegata al fascicolo di parte attrice Per_2 che mi viene esibita. Alla data del 19.07.2012 i sintomi accusati erano già cessati e non vi erano ematomi;
-Ricordo che al momento della redazione della ricetta del 08.03.2012 ho scritto (forse a tergo della ricetta) o il mio numero di telefonino o il mio numero privato di studio” .
A questo punto è stata esibita al teste la ricetta in originale acquista in atti e il teste ha riferito:
“La ricetta in originale che mi viene esibita riporta a tergo il numero del mio studio privato e la scrittura con cui è stato scritto il detto numero è la mia. Il è un integratore vitaminico che CP_7 aiuta il drenaggio del microcircolo mentre il AD è un anticoagulante utilizzato nei pazienti con infarto ictus e fibrillazione atriale per evitare la coagulazione. Il AD non è assolutamente indicato per la patologia dell'attrice. Il AD non potrebbe mai essere somministrato nelle dosi indicate da me nella ricetta e quindi per me era chiaro che il farmaco prescritto non potesse essere il
AD che richiede un controllo ogni due giorni degli esami della coagulazione in relazione ai quali si deve adattare il dosaggio che va riveduto ogni due giorni e poi ogni 5 giorni. Se avessi scritto
AD avrei dovuto obbligatoriamente specificare in ricetta il controllo ogni due giorni della coagulazione come ho sopra detto. Gli altri farmaci indicati in ricetta sono indicati per la insufficienza venosa. Riconosco nello scatolo del farmaco che mi viene esibito il farmaco da me prescritto e cioè il La suddetta confezione del farmaco di colore verde mela, sull'accordo dei procuratori Per_2 delle parti viene acquisita agli atti e siglata dal giudice. Sulla stessa vi è scritto “CU crono”; -
Al 19.07.2012 la sig.ra on presentava più alcun effetto collaterale dovuto al AD. Non Pt_1 ricordo se la i riferì per quanto tempo avesse assunto il AD. Quando è venuta da me Pt_1 dopo venti giorni già non assumeva il AD. Se avesse assunto il AD nelle dosi indicate per il nella ricetta del 08.03.2012, senza alcun controllo del fattore della coagulazione per Per_2 venti giorni, non sarebbe sopravvissuta;
-Non ricordo se dopo la prescrizione della ricetta del
08.03.2012 sono stato contattato dalla dalla Dott.ssa ”. Pt_1 CP_1
Le deposizioni assunte danno conto di una comportamento della convenuta non conforme alle disposizioni che ne disciplinano la corretta condotta nella fase di dispensazione dei farmaci.
pagina6 di 11 Dalle dichiarazioni della teste è emerso che il farmaco (in luogo del Tes_1 CP_8
è stato dispensato nonostante la persistenza del dubbio in ordine alla decifrazione della Per_2 ricetta rimettendo al paziente l'onere di contattare il medico prima dell'assunzione. Comportamento ancor più grave ove si considerino gli effetti del farmaco medesimo. Come riferito dal Dott.
se la paziente avesse assunto il AD nelle dosi indicate per il nella Per_4 Per_2 ricetta del 08.03.2012, senza alcun controllo del fattore della coagulazione per venti giorni, non sarebbe sopravvissuta.
Il secondo elemento di rimproverabilità viene fornito sempre dalla deposizione del teste che chiarisce in sintesi che se il farmaco prescritto fosse stato Il lo stesso Per_1 CP_9 non avrebbe mai potuto essere somministrato nelle dosi indicate nella ricetta. Inoltre il AD richiede un controllo ogni due giorni degli esami della coagulazione in relazione ai quali si deve adattare il dosaggio che va riveduto ogni due giorni e poi ogni 5 giorni. Chiarsice quindi il medico escusso, che se il farmaco prescritto fosse stato il AD avrebbe dovuto obbligatoriamente specificare in ricetta il controllo ogni due giorni della coagulazione.
Dalla semplice lettura del quantitativo indicato e dalla mancata indicazione degli esami della coagualzione il farmacista avveduto avrebbe dovuto astenersi, attesi i dubbi in ordine alla decifrazione del nome del farmaco, dal consegnare il potente anticoagualnte.
Appare pertanto censurabile il comportamento della convenuta nella fattispecie in oggetto.
Posto quanto sopra, deve accertarsi se la condotta della farmacista abbia generato un danno risarcibile e in che misura.
A tal fine, in esito alle prove orali è stata disposta CTU medico legale al fine di:
a)descrivere la natura finalità ed effetti dei farmaci AD e b) accertare, sulla CP_7 base della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice e tenendo conto delle patologie di cui la stessa era affetta, se l'attrice medesima a seguito dell'assunzione del farmaco AD in luogo del abbia riportato postumi permanenti, dal punto di vista del danno biologico, valutabili CP_7 in sede medico legale;
c) accertare se abbia riportato una inabilità temporanea specificandone la durata.
Il consulente, esaminati gli atti, ha chiarito la finalità e gli effetti dei due farmaci oggetto della vicenda sintetizzando gli eventi. Si legge nella relazione: “In data 08.03.2012 la veniva Pt_1 sottoposta a visita specialistica di Chirurgia Vascolare con ecocolordoppler degli arti inferiori presso il Policlinico di Messina, ove veniva prescritto, oltre ad altri farmaci, CU (1 cp mattino
e 1 cp sera); tale farmaco contiene molecole antiossidanti e vitamine utili per la funzionalità del microcircolo, pertanto con sensibile indicazione flebologica, vista la patologia sofferta dalla Pt_1
pagina7 di 11 Per quanto in atti presso la farmacia convenuta, veniva venduto AD (trattandosi di farmaco con posologia unica - 5 mg – l'assenza di tale riferimento non appare influente ai fini del giudizio ma il nome del farmaco è oggettivamente diverso), farmaco contenete warfarin, noto e comune anticoagulante ad elevata efficacia, capace di inibire la sintesi delle forme biologicamente attive dei fattori di coagulazione II, VII, IX e X dipendenti da calcio e vitamina K, nonché dei fattori di regolazione proteica C, proteina S e proteina Z. L'emivita plasmatica del warfarin si aggira intorno alle 36 ore;
il farmaco viene metabolizzato dal fegato ed escreto con le urine. Alcuni fattori della coagulazione prodotti dal fegato (II, VII, IX e X) richiedono la presenza di vitamina K per essere attivi, posto che il AD agisce impedendo la sintesi ex-novo di questi fattori, mentre non
è attivo verso quelli già formati, il picco degli effetti non si osserva prima di due o tre giorni dalla sua iniziale assunzione. E' noto come il più importante effetto avverso del warfarin sia la comparsa di eventi emorragici, motivo per cui l'utilizzo di tale farmaco richieda frequenti modifiche terapeutiche e seriati controlli laboratoristici. Il trattamento degli eventi emorragici. Il trattamento di tali eventi di norma viene gestito con la somministrazione del comune antagonista del warfarin, cioè la vitamina K, mentre nei casi più severi può invece richiedere assistenza ospedaliera”.
Quanto alle conseguenze dell'assunzione del farmaco errato il CTU ha escluso che siano residuati postumi permanenti chiarendo testualmente che “tenuto conto della documentazione in atti,
e segnatamente in assenza di elementi documentali circa la genesi e la strutturazione di disturbo
d'ansia, non appare ammissibile ritenere che in esito all'assunzione del farmaco AD, la abbia riportato postumi permanenti”. Pt_1
Tenuto conto dei riscontri documentali e della farmacocinetica del warfarin, ha invece ritenuto che in seguito all'assunzione del AD la abbia riportato un periodo di invalidità Pt_1 temporanea parziale in misura di 20 giorni, di cui 13 al 75% e 7 al 50%.
Il consulente ha, inoltre, riscontrato in maniera esaustiva e analitica le osservazioni e note critiche inviategli da parte attrice a firma del dott. CTP della Il CTP Persona_5 Pt_1 contesta le valutazioni del CTU in ordine alla non ammissione di postumi invalidanti, ritenendo che nell' attrice siano residuate - da ricollegare agli eventi per cui si procede – una sindrome ansioso depressiva reattiva, un disturbo depressivo maggiore ricorrente, nonché una cardiopatia ipertensiva.
Il Dott. a fronte delle valutazioni del CTP, rileva come le asserite menomazioni non Per_6 appaiano, in ossequio alla criteriologia medico-legale, correlabili con l'episodio occorso alla
Rileva, in particolare, come il disturbo depressivo maggiore sia un disturbo dell'umore Pt_1 caratterizzato dai sintomi della depressione maggiore, con frequenti e intensi stati di insoddisfazione
e tristezza senza provare piacere nelle comuni attività quotidiane. Le persone che soffrono di disturbo depressivo maggiore, continua il CTU, vivono in una condizione di frequente umore negativo, con
pagina8 di 11 pensieri negativi e pessimisti circa se stessi e il proprio futuro. L'umore di chi soffre di disturbo depressivo maggiore è depresso per la maggior parte della giornata e quasi tutti i giorni, secondo quanto riportato dalla persona. La persona che accusa un disturbo depressivo maggiore avverte una marcata diminuzione di interesse o piacere per quasi tutte le attività svolte Perdita di peso non dovuta
a dieta o un aumento di peso, oppure la diminuzione o l'aumento del senso di fame Disturbi del sonno, insonnia o ipersonnia, protratti e continuativi Agitazione o rallentamento psicomotori
Faticabilità e mancanza di energia Sentimenti di svalutazione o di colpa eccessivi o ingiustificati
Ridotta capacità di pensare o concentrarsi su ogni attività e estrema indecisione in attività lavorative
e extralavorative Pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione suicidaria o autolesiva.
Il CTU chiarisce che nulla di quanto sopra esposto è evidenziato nella Pt_1
In relazione, inoltre, alla condizione ipertensiva, evidenzia come solo la persistenza di stati emotivi correlati a stimoli (trigger) prolungati possa, nel corso del tempo, evolvere verso condizione ipertensiva. Nel caso della iò, invece, non risulta. Conclude quindi il consulente affermando Pt_1 che, pur apprezzando le valutazioni del predetto CTP, non può accogliersi l'orientamento valutativo dello stesso, non provato – in senso documentale – attraverso seriali controlli che possano aver evidenziato la persistenza di qualsivoglia condizione psicopatologica, e non essendo qualificato quanto occorso nella er assurgere a causa, ovvero a concausa, delle condizioni patologiche Pt_1 circoscritte al 2013.
Pertanto, il Dott. conferma la valutazione espressa nella bozza di consulenza, che è da Per_6 intendersi definitiva.
Le conclusioni del CTU analitiche e motivate, possono recepirsi ai fini dell'odierna decisione.
Si rileva sul punto che nell'atto introduttivo tra i danni riportati non si fa specifico riferimento alla sindrome ansioso depressiva ma si chiede genericamente il risarcimento per “tutti i danni morali e biologici subiti da parte attrice” (cfr. punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione).
Costituisce inoltre principio pacifico quello secondo cui nell'atto di citazione il riferimento a documenti allegati non può essere generico e meramente "per relationem". I fatti costituenti il fondamento della domanda devono essere esposti in modo chiaro e preciso all'interno dell'atto stesso, non potendo essere demandati a documenti esterni che dovrebbero solo specificare o integrare quanto già contenuto nell'atto. Un rinvio generico a documenti esterni, come una perizia di parte, non soddisfa i requisiti di specificità e autosufficienza dell'atto di citazione (cfr. Tribunale di Velletri sent.
1171 del 18.06.2019 Cass. Civ n. 29241/2008, Cass. civ. SS.UU. 8077/12).
Il CTU ha, comunque, acclarato l'assenza di elementi documentali circa la genesi e la strutturazione del disturbo d'ansia richiamato dal CTP di parte attrice.
pagina9 di 11 Secondo orientamento granitico della Suprema Corte il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (ex multis Cass. Civ. Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864).
La mancanza di allegazione e prova, come sopra specificato, non consente pertanto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, in ordine alla sussistenza del postumo permanente del
“disturbo d'ansia”.
Va, dunque, esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attrice.
Per il danno alla salute subito dalla sig.ra per l'invalidità temporanea accertata, il Pt_1 criterio di liquidazione che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
appare opportuno determinare la misura di tale importo, stante la mancanza di riferimenti legislativi sul punto, assumendo come valore orientativo quello espresso dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica.
Si evidenzia che le nuove tabelle già nel 2021 contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) ha, invero, espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano aggiornate al 2024, può essere riconosciuto l'importo di euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta importo comprensivo della sofferenza soggettiva (come da tabelle).
Per il periodo da invalidità temporanea deve, quindi, essere liquidato alla danneggiata un risarcimento pari ad € 1725,00 ( per13 giorni al 75%) ed euro 402,50 (per 7 giorni al 50%) e, quindi, complessivamente Euro 2.127,50.
Lo stesso dott. riferisce che la paziente non presentava più sintomi correlabili Per_1 all'assunzione del coagulante al momento in cui si è sottoposta, in data 19.07.2012, alla visita di controllo. Il medico, come detto, ha riferito che in detta datai sintomi accusati erano già cessati e non vi erano ematomi e ciò avalla le conclusioni del consulente d'Ufficio.
Anche il marito dell'attrice ha dichiarato che il farmaco è stato assunto per una settimana.
pagina10 di 11 Da tutto quanto sopra, discende la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice di Euro 2.127,50.
La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto (data di prima somministrazione del farmaco) e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Deve inoltre riconoscersi il diritto della convenuta ad essere manlevata dalla terza chiamata in relazione a quanto la stessa sarà obbligata a pagare all'attrice con la presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della controversia (per il quale si avrà riguardo al decisum- cfr. Cass. n. 16440/2017; Cass. n.
536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007.), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro
2.127,50 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Condanna la parte convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in Euro 206,00 per spese, Euro 2552,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, oltre alle spese della CTU nella misura liquidata in atti.
Condanna la terza chiamata a manlevare la convenuta in relazione a quanto la stessa dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza, come da quantificazione riportata nei precedenti capi del presente dispositivo.
Così deciso in Messina il 05/07/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2120 /2013 R.G. introitata all'udienza del 24/03/2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c. f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. BONFIGLIO ANGELO giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
con sede in CA TI (ME), Piazza Pace n. 11, in persona Controparte_1 della titolare Dott.ssa e legale rappresentante pro tempore, p. iva , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Amelia N. Mannino
– convenuta –
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Filiberto giusta procura in atti;
-terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità del farmacista
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 28.03.2013, notificato in data 05.04.2013, la signora Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la in persona della Controparte_1 titolare Dott.ssa n.q. di legale rappresentante p.t. esponendo:- che il giorno 08.03.2012 CP_1
l'odierna attrice si sottoponeva, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, ad una visita medica specialistica di controllo con il Dott. specialista in Persona_1 chirurgia vascolare, in quanto affetta da insufficienza venosa cronica agli arti inferiori con varicosità
e teleangectasie diffuse;
- che lo specialista le prescriveva una terapia costituita dai seguenti farmaci:
1) EN;
2) , una compressa al mattino ed una alla sera per 15 gg, 3) , una Per_2 CP_4
pagina1 di 11 compressa a pranzo per 30 gg.; 4) , una compressa a cena per 10 gg.; - che il giorno seguente Per_3 la sig.ra si recava presso la farmacia convenuta per acquistare i suddetti medicinali, Pt_1 consegnando a tal fine la relativa prescrizione medica;
- che, iniziata la terapia de qua, seguendo scrupolosamente le prescrizioni indicatele, l'odierna attrice, dopo qualche giorno, iniziava ad accusare un'incessante ematuria macroscopica ed intensi dolori addominali;
- che seriamente preoccupata per il protrarsi della suddetta sintomatologia, la sig.ra si rivolgeva, in data Pt_1
24.03.2012, al proprio medico di famiglia che le prescriveva una serie di esami clinici per individuare l'origine del disturbo;
- che, a causa di queste manifestazioni, la sig.ra che avrebbe dovuto Pt_1 continuare le sedute con il dott. con iniezioni agli arti inferiori per la cura della Persona_1 insufficienza venosa cronica con varicosità e teleangectasie da cui era affetta, a causa dei malesseri predetti, inizialmente non vi presenziava;
- che dopo qualche giorno, nonostante il protrarsi dei disturbi, la sig.ra si recava dal predetto specialista il quale, ravvisata la presenza di ematomi Pt_1 agli arti della donna, dopo una breve indagine, individuava l'origine del malore in questione nell'erronea assunzione di 1 compressa al mattino ed 1 compressa alla sera del farmaco COUMADIN, anticoagulante controindicato in qualsiasi condizione fisica, localizzata o generale, per l'elevato rischio di emorragia, indicato esclusivamente per la profilassi e la terapia dell'embolia polmonare, della trombosi profonda venosa, di protesi valvolari cardiache o infarto miocardico acuto, come da bugiardino in atti, al posto del farmaco da lui correttamente prescritto;
- che venuto a Per_2 conoscenza del gravissimo errore, il dott. consigliava all'odierna attrice la Persona_1 cessazione immediata dell'assunzione del AD, informandola del pericolo corso.
Tutto ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per un ammontare complessivo di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma dal sorgere del credito sino al soddisfo o di quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio sempre nei limiti dello scaglione di riferimento (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), quale conseguenza della consegna di un farmaco differente rispetto a quello della prescrizione medica prodotta.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo, depositata in cancelleria il 12.07.2013, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, di essere autorizzata -ex art.269 c.p.c.- a chiamare in causa e garanzia la
[...] in virtù della polizza N. 0707.0703253.59. Nel merito, evidenziava che la Parte_2 ricetta medica presentata in farmacia risultava illeggibile e, dopo ripetute richieste, non riuscendo a contattare il medico che aveva prescritto il farmaco, consegnava il farmaco stesso alla persona che ne aveva curato il ritiro, avvertendola sulla difficile lettura della prescrizione contenuta nella ricetta.
pagina2 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2013 si costituiva in giudizio la CP_3 contestando qualsivoglia responsabilità della per l'erronea consegna del
[...] Controparte_1 farmaco e per gli asseriti danni subiti dalla signora Pt_1
In subordine, eccepiva la sussistenza di un concorso della sig.ra x art. 1227 c.c. nella Pt_1 determinazione del danno. Contestava , altresì, la sussistenza del nesso di causalità diretta tra le presunte lesioni lamentate dall'attrice e i fatti di causa nonché la sussistenza di postumi invalidanti permanenti.
Espletata la prova per testi e la disposta CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Al fine di risolvere la controversia in oggetto, occorre accertare se nel caso di specie sia rinvenibile un comportamento censurabile in capo alla convenuta, avuto riguardo alle disposizioni che disciplinano la condotta del farmacista nell'espletamento della sua funzione di soggetto che svolge un servizio di pubblica necessità.
Nel caso di accertamento positivo di quanto sopra, dovrà verificarsi se la condotta censurabile abbia generato i danni lamentati dall'attrice.
Secondo il disposto di cui all'art. 28 del Codice Deontologico del Farmacista, approvato dalla
“La dispensazione dei medicinali Controparte_5 soggetti a prescrizione medica è subordinata alla verifica da parte del farmacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della tutela della salute del paziente. Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale, prende contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento”.
La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di dispensare il farmaco deve compiere quanto necessario a dipanare ogni dubbio contattando il medico prescrittore.
L'art. 26 comma 1 del medesimo codice impone al farmacista di respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
L'art. 8 del medesimo codice rubricato “Dispensazione e fornitura dei medicinali” stabilisce che “La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell'integrità psicofisica del paziente. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità”.
pagina3 di 11 Il farmacista, ai sensi dell'art. 1228 c.c. è inoltre responsabile civilmente per i danni causati dai propri dipendenti e/o collaboratori.
Posto quanto sopra, costituisce principio pacifico quello secondo cui il farmacista con l'atto di dispensazione compie una prestazione d'opera di natura intellettuale di sua esclusiva competenza
(trattandosi – come detto- di soggetto esercente servizio di pubblica necessità- cfr. art. 8 sopra citato) che si sostanzia, tra l'altro, nella verifica della regolarità della prescrizione medica. Tale attività professionale si concretizza nel controllo sia dei requisiti formali sia di quelli sostanziali previsti dalla normativa vigente (R.D. 1265/1934, R.D. 1706/1938, D.P.R. 309/1990, L. 648/1996, L. 94/1998,
376/2000, 405/2001, D.L. 87/2005, D.Lgs. 219/2006, Farmacopea Ufficiale e NBP) e comporta in capo al farmacista la relativa responsabilità penale, civile, amministrativa e deontologica. Ove necessario, come detto, il farmacista deve prendere contatti secondo le modalità più opportune per la specifica situazione, al fine di eliminare dubbi e incertezze relative alla prescrizione medica, anche inerenti all'interazione tra i farmaci.
Devono, quindi, esaminarsi le risultanze istruttorie acquisite in corso di causa per accertare se la convenuta si sia conformata, nella fattispecie in oggetto, ai principi sopra enunciati.
All'udienza del 07.03.2019 veniva espletata la prova per testi.
La teste dichiarava testualmente quanto segue: -Ho lavorato come Testimone_1 dipendente della farmacia di cui è titolare la dott.ssa da due mesi dopo l'aperura della Parte_3 farmacia sita in CA TI (avvenuta a fine ottobre- novembre 2011) per otto mesi circa;
-
Non conosco la sig.ra -Nel marzo del 2012 mentre prestavo servizio in farmacia si è Parte_1 presentato un uomo con una ricetta scritta a mano che non era chiaramente leggibile;
- A quel punto ho chiamato la dott.ssa ; - Leggendo insieme la ricetta ci è parso di capire che farmaco CP_1 prescritto fosse il “AD”; - Per sicurezza io e la dott.ssa abbiamo chiesto all'uomo che CP_1 aveva presentato la ricetta se poteva fornirci un recapito telefonico del medico che aveva prescritto il farmaco ma lui ha detto che non lo aveva. Sulla ricetta non vi era alcun recapito telefonico. - A quel punto abbiamo deciso di consegnare all'uomo di cui non conosco il nome il farmaco “AD” raccomandandogli prima dell'assunzione di contattare il medico. Ci venne detto che il farmaco era per la moglie. Il AD è un anticoagulante;
-Il è un parafarmaco per il Controparte_6 microcircolo con effetti drenanti e antiinfiammatori che all'epoca dei fatti era stato messo da poco in commercio e sia io che la Dott.ssa ne sconoscevamo l'esistenza e non abbiamo avuto il dubbio CP_1 che il farmaco prescritto fosse il suddetto L'unico farmaco che sulla base di quanto Per_2 abbiamo potuto decifrare assomigliava alla prescrizione era il AD;
-Non conoscevo né la sig.ra né il marito;
- La ricetta esibita è quella allegata al fascicolo attoreo che mi viene esibita Parte_1 ma ricordo che a tergo non vi era scritto nulla;
-Dopo la nostra raccomandazione di contattare il pagina4 di 11 medico prima dell'assunzione del farmaco, l'uomo che ha ritirato il farmaco ha detto che lo avrebbe fatto.
Il teste , marito di ha riferito: - E' vero che mia moglie subito Testimone_2 Parte_1 dopo la visita dal Dott. presso il Policlinico Universitario di Messina (specialista in Per_1 angiologia, se non ricordo male) si è recata personalmente nella farmacia della dott.ssa sita CP_1 in CA TI per ritirare un farmaco che il dott. le aveva prescritto;
- Non so se Per_1 sulla ricetta vi fosse una sola prescrizione;
- I fatti si sono svolti nel mese di marzo 2012; - Io non mi sono mai recato presso la farmacia per ritirare farmaci per conto di mia moglie;
- CP_1
Nell'episodio oggetto di causa io sono rimasto in macchina e mia moglie è entrata per comprare i farmaci;
- Non ho mai visto la dott.ssa e mai ho avuto colloqui con la stessa o con la dott.ssa Tes_1
in occasione dell'episodio oggetto di causa in quanto, ribadisco, io sono rimasto in macchina;
CP_1
- Prima dell'episodio oggetto di causa mi ero recato più volte presso la farmacia della Dott.ssa . CP_1
Dopo quanto accaduto non mi sono più servito presso la suddetta farmacia;
-Quando mia moglie è tornata in auto nulla mi ha riferito in ordine a problematiche inerenti alla interpretazione della ricetta sollevate in farmacia. Mi ha detto che le è stato consegnato il farmaco senza che sia stato aggiunto nulla;
-Mia moglie ha assunto per una settimana il farmaco e dopo detto periodo si è presentata una emorragia dai genitali, ha subito sospeso il farmaco e si è rivolta (se non ricordo male ) al dott.
che chiarì a mia moglie di non aver prescritto il ma il AD. Per_1 CP_7
A questo punto il giudice ha evidenziato al teste che il AD risulta essere, dagli atti, il farmaco consegnato dalla farmacia. Il teste ha ribadito che il farmaco consegnato era il AD mentre quello che avrebbe dovuto assumere la sig.ra ra il che era un integratore. Pt_1 CP_7
Prima di licenziare il teste, inoltre veniva fatta rientrare la teste che dichiara, su domanda del Tes_1 giudice, di non ricordare se il teste di parte attrice fosse l'uomo che si presentò con la ricetta relativa ai fatti per cui è causa e in riferimento ai quali ha reso le dichiarazioni di cui al verbale di udienza.
All'udienza del 14.11.2019, veniva escusso il teste , chirurgo vascolare Persona_1 che ha redatto la prescrizione sulla ricetta oggetto di causa. Lo stesso dichiarava: - La sig.ra Pt_1
è stata una mia paziente ma l'ultima volta che l'ho vista è stata nel 2012 o 2013 (non ricordo
[...] esattamente); - Io sono medico specialista in chirurgia vascolare;
- La sig.ra si era rivolta a Pt_1 me presso il mio studio privato in quanto soffriva di insufficienza venosa superficiale;
- E'vero che ho prescritto alla sig.ra la terapia costituita dai farmaci EN, (che è un gel) CU Pt_1 crono compresse, IO compresse, GO compresse”.
Nel corso della deposizione è stata esibita al teste la ricetta del 08.03.2012 redatta dal teste medesimo e in ordine alla stessa il Dott. ha dichiarato: “Nella ricetta ho scritto solo Per_1 senza la dicitura CRONO. La ricetta è stata redatta da me in ospedale. La sig.ra a Per_2 Pt_1
pagina5 di 11 prima volta è venuta da me al Policlinico dove presto servizio nel dipartimento di chirurgia generale e di urgenza;
-Dopo la prescrizione della ricetta la sig.ra è ritornata da me presso il mio Pt_1 ambulatorio privato dopo circa 20 giorni lamentando degli ematomi e una emorraggia in un ciclo (se non ricordo male); -La sig.ra mi ha fatto vedere la scatola del AD e mi ha detto di Pt_1 avere preso il AD invece del -Non ricordo se sono stato io a dire alla sig.ra Per_2 Pt_1 che invece del AD avrebbe dovuto prendere il e non ricordo se la sig.ra Per_2 Pt_1 sapesse già che la causa dei sintomi da lei riferitimi fosse dipesa dall'avere assunto il AD invece del -Ho redatto io la relazione del 19.07.2012 allegata al fascicolo di parte attrice Per_2 che mi viene esibita. Alla data del 19.07.2012 i sintomi accusati erano già cessati e non vi erano ematomi;
-Ricordo che al momento della redazione della ricetta del 08.03.2012 ho scritto (forse a tergo della ricetta) o il mio numero di telefonino o il mio numero privato di studio” .
A questo punto è stata esibita al teste la ricetta in originale acquista in atti e il teste ha riferito:
“La ricetta in originale che mi viene esibita riporta a tergo il numero del mio studio privato e la scrittura con cui è stato scritto il detto numero è la mia. Il è un integratore vitaminico che CP_7 aiuta il drenaggio del microcircolo mentre il AD è un anticoagulante utilizzato nei pazienti con infarto ictus e fibrillazione atriale per evitare la coagulazione. Il AD non è assolutamente indicato per la patologia dell'attrice. Il AD non potrebbe mai essere somministrato nelle dosi indicate da me nella ricetta e quindi per me era chiaro che il farmaco prescritto non potesse essere il
AD che richiede un controllo ogni due giorni degli esami della coagulazione in relazione ai quali si deve adattare il dosaggio che va riveduto ogni due giorni e poi ogni 5 giorni. Se avessi scritto
AD avrei dovuto obbligatoriamente specificare in ricetta il controllo ogni due giorni della coagulazione come ho sopra detto. Gli altri farmaci indicati in ricetta sono indicati per la insufficienza venosa. Riconosco nello scatolo del farmaco che mi viene esibito il farmaco da me prescritto e cioè il La suddetta confezione del farmaco di colore verde mela, sull'accordo dei procuratori Per_2 delle parti viene acquisita agli atti e siglata dal giudice. Sulla stessa vi è scritto “CU crono”; -
Al 19.07.2012 la sig.ra on presentava più alcun effetto collaterale dovuto al AD. Non Pt_1 ricordo se la i riferì per quanto tempo avesse assunto il AD. Quando è venuta da me Pt_1 dopo venti giorni già non assumeva il AD. Se avesse assunto il AD nelle dosi indicate per il nella ricetta del 08.03.2012, senza alcun controllo del fattore della coagulazione per Per_2 venti giorni, non sarebbe sopravvissuta;
-Non ricordo se dopo la prescrizione della ricetta del
08.03.2012 sono stato contattato dalla dalla Dott.ssa ”. Pt_1 CP_1
Le deposizioni assunte danno conto di una comportamento della convenuta non conforme alle disposizioni che ne disciplinano la corretta condotta nella fase di dispensazione dei farmaci.
pagina6 di 11 Dalle dichiarazioni della teste è emerso che il farmaco (in luogo del Tes_1 CP_8
è stato dispensato nonostante la persistenza del dubbio in ordine alla decifrazione della Per_2 ricetta rimettendo al paziente l'onere di contattare il medico prima dell'assunzione. Comportamento ancor più grave ove si considerino gli effetti del farmaco medesimo. Come riferito dal Dott.
se la paziente avesse assunto il AD nelle dosi indicate per il nella Per_4 Per_2 ricetta del 08.03.2012, senza alcun controllo del fattore della coagulazione per venti giorni, non sarebbe sopravvissuta.
Il secondo elemento di rimproverabilità viene fornito sempre dalla deposizione del teste che chiarisce in sintesi che se il farmaco prescritto fosse stato Il lo stesso Per_1 CP_9 non avrebbe mai potuto essere somministrato nelle dosi indicate nella ricetta. Inoltre il AD richiede un controllo ogni due giorni degli esami della coagulazione in relazione ai quali si deve adattare il dosaggio che va riveduto ogni due giorni e poi ogni 5 giorni. Chiarsice quindi il medico escusso, che se il farmaco prescritto fosse stato il AD avrebbe dovuto obbligatoriamente specificare in ricetta il controllo ogni due giorni della coagulazione.
Dalla semplice lettura del quantitativo indicato e dalla mancata indicazione degli esami della coagualzione il farmacista avveduto avrebbe dovuto astenersi, attesi i dubbi in ordine alla decifrazione del nome del farmaco, dal consegnare il potente anticoagualnte.
Appare pertanto censurabile il comportamento della convenuta nella fattispecie in oggetto.
Posto quanto sopra, deve accertarsi se la condotta della farmacista abbia generato un danno risarcibile e in che misura.
A tal fine, in esito alle prove orali è stata disposta CTU medico legale al fine di:
a)descrivere la natura finalità ed effetti dei farmaci AD e b) accertare, sulla CP_7 base della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice e tenendo conto delle patologie di cui la stessa era affetta, se l'attrice medesima a seguito dell'assunzione del farmaco AD in luogo del abbia riportato postumi permanenti, dal punto di vista del danno biologico, valutabili CP_7 in sede medico legale;
c) accertare se abbia riportato una inabilità temporanea specificandone la durata.
Il consulente, esaminati gli atti, ha chiarito la finalità e gli effetti dei due farmaci oggetto della vicenda sintetizzando gli eventi. Si legge nella relazione: “In data 08.03.2012 la veniva Pt_1 sottoposta a visita specialistica di Chirurgia Vascolare con ecocolordoppler degli arti inferiori presso il Policlinico di Messina, ove veniva prescritto, oltre ad altri farmaci, CU (1 cp mattino
e 1 cp sera); tale farmaco contiene molecole antiossidanti e vitamine utili per la funzionalità del microcircolo, pertanto con sensibile indicazione flebologica, vista la patologia sofferta dalla Pt_1
pagina7 di 11 Per quanto in atti presso la farmacia convenuta, veniva venduto AD (trattandosi di farmaco con posologia unica - 5 mg – l'assenza di tale riferimento non appare influente ai fini del giudizio ma il nome del farmaco è oggettivamente diverso), farmaco contenete warfarin, noto e comune anticoagulante ad elevata efficacia, capace di inibire la sintesi delle forme biologicamente attive dei fattori di coagulazione II, VII, IX e X dipendenti da calcio e vitamina K, nonché dei fattori di regolazione proteica C, proteina S e proteina Z. L'emivita plasmatica del warfarin si aggira intorno alle 36 ore;
il farmaco viene metabolizzato dal fegato ed escreto con le urine. Alcuni fattori della coagulazione prodotti dal fegato (II, VII, IX e X) richiedono la presenza di vitamina K per essere attivi, posto che il AD agisce impedendo la sintesi ex-novo di questi fattori, mentre non
è attivo verso quelli già formati, il picco degli effetti non si osserva prima di due o tre giorni dalla sua iniziale assunzione. E' noto come il più importante effetto avverso del warfarin sia la comparsa di eventi emorragici, motivo per cui l'utilizzo di tale farmaco richieda frequenti modifiche terapeutiche e seriati controlli laboratoristici. Il trattamento degli eventi emorragici. Il trattamento di tali eventi di norma viene gestito con la somministrazione del comune antagonista del warfarin, cioè la vitamina K, mentre nei casi più severi può invece richiedere assistenza ospedaliera”.
Quanto alle conseguenze dell'assunzione del farmaco errato il CTU ha escluso che siano residuati postumi permanenti chiarendo testualmente che “tenuto conto della documentazione in atti,
e segnatamente in assenza di elementi documentali circa la genesi e la strutturazione di disturbo
d'ansia, non appare ammissibile ritenere che in esito all'assunzione del farmaco AD, la abbia riportato postumi permanenti”. Pt_1
Tenuto conto dei riscontri documentali e della farmacocinetica del warfarin, ha invece ritenuto che in seguito all'assunzione del AD la abbia riportato un periodo di invalidità Pt_1 temporanea parziale in misura di 20 giorni, di cui 13 al 75% e 7 al 50%.
Il consulente ha, inoltre, riscontrato in maniera esaustiva e analitica le osservazioni e note critiche inviategli da parte attrice a firma del dott. CTP della Il CTP Persona_5 Pt_1 contesta le valutazioni del CTU in ordine alla non ammissione di postumi invalidanti, ritenendo che nell' attrice siano residuate - da ricollegare agli eventi per cui si procede – una sindrome ansioso depressiva reattiva, un disturbo depressivo maggiore ricorrente, nonché una cardiopatia ipertensiva.
Il Dott. a fronte delle valutazioni del CTP, rileva come le asserite menomazioni non Per_6 appaiano, in ossequio alla criteriologia medico-legale, correlabili con l'episodio occorso alla
Rileva, in particolare, come il disturbo depressivo maggiore sia un disturbo dell'umore Pt_1 caratterizzato dai sintomi della depressione maggiore, con frequenti e intensi stati di insoddisfazione
e tristezza senza provare piacere nelle comuni attività quotidiane. Le persone che soffrono di disturbo depressivo maggiore, continua il CTU, vivono in una condizione di frequente umore negativo, con
pagina8 di 11 pensieri negativi e pessimisti circa se stessi e il proprio futuro. L'umore di chi soffre di disturbo depressivo maggiore è depresso per la maggior parte della giornata e quasi tutti i giorni, secondo quanto riportato dalla persona. La persona che accusa un disturbo depressivo maggiore avverte una marcata diminuzione di interesse o piacere per quasi tutte le attività svolte Perdita di peso non dovuta
a dieta o un aumento di peso, oppure la diminuzione o l'aumento del senso di fame Disturbi del sonno, insonnia o ipersonnia, protratti e continuativi Agitazione o rallentamento psicomotori
Faticabilità e mancanza di energia Sentimenti di svalutazione o di colpa eccessivi o ingiustificati
Ridotta capacità di pensare o concentrarsi su ogni attività e estrema indecisione in attività lavorative
e extralavorative Pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione suicidaria o autolesiva.
Il CTU chiarisce che nulla di quanto sopra esposto è evidenziato nella Pt_1
In relazione, inoltre, alla condizione ipertensiva, evidenzia come solo la persistenza di stati emotivi correlati a stimoli (trigger) prolungati possa, nel corso del tempo, evolvere verso condizione ipertensiva. Nel caso della iò, invece, non risulta. Conclude quindi il consulente affermando Pt_1 che, pur apprezzando le valutazioni del predetto CTP, non può accogliersi l'orientamento valutativo dello stesso, non provato – in senso documentale – attraverso seriali controlli che possano aver evidenziato la persistenza di qualsivoglia condizione psicopatologica, e non essendo qualificato quanto occorso nella er assurgere a causa, ovvero a concausa, delle condizioni patologiche Pt_1 circoscritte al 2013.
Pertanto, il Dott. conferma la valutazione espressa nella bozza di consulenza, che è da Per_6 intendersi definitiva.
Le conclusioni del CTU analitiche e motivate, possono recepirsi ai fini dell'odierna decisione.
Si rileva sul punto che nell'atto introduttivo tra i danni riportati non si fa specifico riferimento alla sindrome ansioso depressiva ma si chiede genericamente il risarcimento per “tutti i danni morali e biologici subiti da parte attrice” (cfr. punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione).
Costituisce inoltre principio pacifico quello secondo cui nell'atto di citazione il riferimento a documenti allegati non può essere generico e meramente "per relationem". I fatti costituenti il fondamento della domanda devono essere esposti in modo chiaro e preciso all'interno dell'atto stesso, non potendo essere demandati a documenti esterni che dovrebbero solo specificare o integrare quanto già contenuto nell'atto. Un rinvio generico a documenti esterni, come una perizia di parte, non soddisfa i requisiti di specificità e autosufficienza dell'atto di citazione (cfr. Tribunale di Velletri sent.
1171 del 18.06.2019 Cass. Civ n. 29241/2008, Cass. civ. SS.UU. 8077/12).
Il CTU ha, comunque, acclarato l'assenza di elementi documentali circa la genesi e la strutturazione del disturbo d'ansia richiamato dal CTP di parte attrice.
pagina9 di 11 Secondo orientamento granitico della Suprema Corte il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (ex multis Cass. Civ. Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864).
La mancanza di allegazione e prova, come sopra specificato, non consente pertanto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, in ordine alla sussistenza del postumo permanente del
“disturbo d'ansia”.
Va, dunque, esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attrice.
Per il danno alla salute subito dalla sig.ra per l'invalidità temporanea accertata, il Pt_1 criterio di liquidazione che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
appare opportuno determinare la misura di tale importo, stante la mancanza di riferimenti legislativi sul punto, assumendo come valore orientativo quello espresso dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica.
Si evidenzia che le nuove tabelle già nel 2021 contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) ha, invero, espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano aggiornate al 2024, può essere riconosciuto l'importo di euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta importo comprensivo della sofferenza soggettiva (come da tabelle).
Per il periodo da invalidità temporanea deve, quindi, essere liquidato alla danneggiata un risarcimento pari ad € 1725,00 ( per13 giorni al 75%) ed euro 402,50 (per 7 giorni al 50%) e, quindi, complessivamente Euro 2.127,50.
Lo stesso dott. riferisce che la paziente non presentava più sintomi correlabili Per_1 all'assunzione del coagulante al momento in cui si è sottoposta, in data 19.07.2012, alla visita di controllo. Il medico, come detto, ha riferito che in detta datai sintomi accusati erano già cessati e non vi erano ematomi e ciò avalla le conclusioni del consulente d'Ufficio.
Anche il marito dell'attrice ha dichiarato che il farmaco è stato assunto per una settimana.
pagina10 di 11 Da tutto quanto sopra, discende la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice di Euro 2.127,50.
La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto (data di prima somministrazione del farmaco) e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Deve inoltre riconoscersi il diritto della convenuta ad essere manlevata dalla terza chiamata in relazione a quanto la stessa sarà obbligata a pagare all'attrice con la presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della controversia (per il quale si avrà riguardo al decisum- cfr. Cass. n. 16440/2017; Cass. n.
536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007.), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro
2.127,50 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Condanna la parte convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in Euro 206,00 per spese, Euro 2552,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, oltre alle spese della CTU nella misura liquidata in atti.
Condanna la terza chiamata a manlevare la convenuta in relazione a quanto la stessa dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza, come da quantificazione riportata nei precedenti capi del presente dispositivo.
Così deciso in Messina il 05/07/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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