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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4978/2024 , introdotta da
(VALSTAGNA (VI), 28/11/1950), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BENZONI PAOLA;
C.F._1
(SAN GREGORIO DI CATANIA Parte_2
(CT), 11/08/1959), cod. fisc. con il patrocinio C.F._2
dell'avv. POMPA VINCENZO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e Parte_1 Parte_2
chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2011, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) il sig. verserà alla sig.ra a somma di € 800,00, quale Parte_1 Pt_2 contributo di mantenimento per la figlia , somma da versarsi alla Persona_1 madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
2) il sig. concorrerà nella misura del 50% delle spese universitarie, Parte_1 mediche e del tempo libero straordinarie relative alla figlia da Persona_1 concordarsi preventivamente;
3) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo di Parte_1 Pt_2 mantenimento per il coniuge la somma di € 100,00, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4) il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, sig.ra Parte_1 [...]
la somma una tantum di € 11.000,00 ex art. 5 comma 4 legge Parte_2
898/70 - come modificata dalla legge 74/87. Il predetto versamento avverrà con le seguenti modalità: quanto ad € 3.000,00 saranno corrisposti entro il 5 dicembre 2024; quanto ad ulteriori € 3.000,00 saranno corrisposti entro il 5 gennaio 2025; quanto ad ulteriori € 3.000,00 saranno corrisposti entro il 5 febbraio 2025; quanto ai residui € 2.000,00, saranno corrisposti entro il 5 marzo 2025;
5) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/07/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4978/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foza (Vicenza) in data 26/07/1997 tra Parte_1
(VALSTAGNA (VI), 28/11/1950) e
[...] [...]
(SAN GREGORIO DI CATANIA (CT), 11/08/1959) Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Foza al n. 3,
Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/12/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4978/2024 , introdotta da
(VALSTAGNA (VI), 28/11/1950), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BENZONI PAOLA;
C.F._1
(SAN GREGORIO DI CATANIA Parte_2
(CT), 11/08/1959), cod. fisc. con il patrocinio C.F._2
dell'avv. POMPA VINCENZO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e Parte_1 Parte_2
chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2011, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) il sig. verserà alla sig.ra a somma di € 800,00, quale Parte_1 Pt_2 contributo di mantenimento per la figlia , somma da versarsi alla Persona_1 madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
2) il sig. concorrerà nella misura del 50% delle spese universitarie, Parte_1 mediche e del tempo libero straordinarie relative alla figlia da Persona_1 concordarsi preventivamente;
3) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo di Parte_1 Pt_2 mantenimento per il coniuge la somma di € 100,00, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4) il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, sig.ra Parte_1 [...]
la somma una tantum di € 11.000,00 ex art. 5 comma 4 legge Parte_2
898/70 - come modificata dalla legge 74/87. Il predetto versamento avverrà con le seguenti modalità: quanto ad € 3.000,00 saranno corrisposti entro il 5 dicembre 2024; quanto ad ulteriori € 3.000,00 saranno corrisposti entro il 5 gennaio 2025; quanto ad ulteriori € 3.000,00 saranno corrisposti entro il 5 febbraio 2025; quanto ai residui € 2.000,00, saranno corrisposti entro il 5 marzo 2025;
5) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/07/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4978/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foza (Vicenza) in data 26/07/1997 tra Parte_1
(VALSTAGNA (VI), 28/11/1950) e
[...] [...]
(SAN GREGORIO DI CATANIA (CT), 11/08/1959) Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Foza al n. 3,
Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/12/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi