Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3358/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3358/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RANCATORE FILIPPO e dell'avv. GALLUZZO ROSSELLA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RANCATORE FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO ( ) C.F._3
VIA SODERINI 24 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO ( ) VIA SODERINI 24 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTI
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 19/3/25, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e l' Controparte_3 Controparte_4
, per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
Ritenere e dichiarare per i motivi esposti in narrativa, illegittimi i contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra la ricorrente e il resistente e, conseguentemente;
CP_1
- Condannare entrambi le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti conseguenti all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, corrispondendo alla docente un' indennita' risarcitoria nella Parte_1
misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Con condanna alle spese di lite da distrarre in favore dei sottoscritti difensori”.
La ricorrente ha riferito:
di aver prestato e di prestare servizio come docente con contratto tempo determinato fino al
30/6 e al 31/8, in virtù dei seguenti contratti
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 12.09.2018 al 30.6.2019 presso
Istituto Comprensivo AR sito in Milano – ore di lavoro settimanali 24h; C.F._4
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 12.09.2019 al 30.6.2020 presso
Istituto Comprensivo AR (MIEE8FW014) sito in Milano – ore di lavoro settimanali 24h;
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 24.09.2020 al 31.8.2021 presso
Istituto Comprensivo AR (MIEE8FW014) sito in Milano – ore di lavoro settimanali 24h;
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 13.09.2021 al 31.8.2022 presso
Istituto Comprensivo AR (MIEE8FW014) sito in Milano – ore di lavoro settimanali 24h;
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 12.09.2022 al 31.8.2023 presso
Istituto Comprensivo AR (MIEE8FW014) sito in Milano – ore di lavoro settimanali 24h;
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 4.09.2023 al 31.8.2024 presso Istituto
Comprensivo AR (MIEE8FW014) sito in Milano – ore di lavoro settimanali 24h;
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 4.09.2024 al 31.8.2025 presso Istituto Comprensivo AR (MIEE8FW014) sito in Milano – ore di lavoro settimanali 24h;
che tale reiterazione costituisce un abuso dello strumento del contratto a termine a fonda il suo diritto a ottenere il risarcimento del danno per abusiva reiterazione del contratto a termine.
2. Il si è costituito con memoria con cui ha Controparte_3
contestato il ricorso.
3. La causa, avente natura documentale, udita la discussione orale, viene decisa con lettura del dispositivo e della motivazione al termine della camera di consiglio.
***
4. Le questioni oggetto del presente giudizio sono state affrontate dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 22552/2016, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
5. La Corte di Cassazione con la predetta sentenza, dopo aver ricordato le pronunce intervenute in materia della CGCE e della Corte Costituzionale (in particolare sentenza CGCE del 26
/11/2014, ed altri;
sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 ); ha individuato Per_1
- nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia - i canoni interpretativi e applicativi delle norme in questione riassunti nei punti da 118 a 125 , che si riportano di seguito: “118. A.
"La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma
1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma
109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle
SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
6. La Corte Suprema, delineando i canoni interpretativi appena esposti, ha quindi osservato che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine può essere di per sé configurabile solo in caso di supplenze per organico di diritto e non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, salvo, in quest'ultimo caso, la prova dell'abuso.
7. Sul punto, la sentenza n. 22552 /2016 precisa e ricorda quanto disposto dall'art. 4 legge
124/1999: “Le supplenze annuali , cosiddette su organico di diritto , riguardano posti disponibili e vacanti , con scadenza al termine dell'anno scolastico ( 31 Agosto ) ; si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno , perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento
, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento , assegnazione provvisoria , utilizzazione di personale soprannumerario ed immissione in ruolo;
e verificato che sono rimasti privi di titolare , quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo , mediante l'assegnazione delle supplenze …Le supplenze temporanee cosiddette su “ organico di fatto ( c. 2 ) con scadenza al 30 giugno , cioè fino al termine dell'attività didattica , coprono posti che non sono tecnicamente vacanti , ma si rendono disponibili , per varie ragioni , quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata , oppure per l'aumento del numero di classi , dovuto a motivi contingenti , ad esempio di carattere logistico …Le supplenze temporanee ( c. 3 ) sono coperture per ogni altra necessità , come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili , per qualsivoglia ragione , soltanto dopo il 31 dicembre , e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati…”
8. La Corte ha altresì affermato: “Non può configurarsi , in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee , l'abuso , contrario alla
Direttiva 199/70/Ce , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che , nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame , vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico , delegato dal legislatore al
, e , quindi , prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete CP_1
della medesima ( quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
9. Con recente pronuncia, Cassazione civile sez. lav., 29/04/2024, n.11341 ha affermato i seguenti principi: “In materia di reclutamento a termine del personale scolastico, ai fini dell'accertamento del carattere abusivo o meno di una successione di contratti a termine,
l'avvenuta utilizzazione del lavoratore in supplenze presso istituti scolastici diversi non assume alcuna rilevanza per quanto concerne le supplenze conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), mentre è soltanto uno degli indici da apprezzare per la verifica dell'uso distorto di quelle conferite sino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”.
10. Nel caso di specie, sussiste un'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La parte ricorrente risulta, infatti, aver concluso per ben 7 anni consecutivi, contratti con scadenza al 30/6 ovvero al 31/8, sempre presso lo stesso istituto e per la stessa tipologia di incarico (v. contratti allegati al ricorso). Si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata in ricorso e nel corso della discussione odierna, secondo la quale lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra. A fronte della reiterata assegnazione dell'insegnante nel medesimo plesso scolastico sulla medesima classe di concorso, si può ritenere integrata la prova che l'Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di consolidata scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale” (Cfr. Corte di Appello di Torino, Lav., sent. n.
683/2015; in termini, Corte di Appello di Milano sent. N. 319-2023).
11. Né consente di mutare la conclusione cui si è giunti, la difesa del secondo cui il CP_1
risarcimento sarebbe, in ogni caso, precluso per non aver la parte ricorrente partecipato, nelle more, a procedure concorsuali. Sul punto, è, infatti, sufficiente richiamare Cassazione lav. n.
14815/21, citata dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione odierna, secondo cui
“Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine”. L'orientamento appena richiamato è stato ribadito da Cass. n. 35145 del 2023 e, recentemente, da Cassazione sez. lav. n. 9049/2025.
12. Spetta, pertanto, alla ricorrente il risarcimento del danno richiesto. L'art. 12 comma 1 del decreto legge n. 131/2024 ha novellato l'art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevedendo che: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
13. Nel caso di specie, appare congruo quantificare l'indennità – tenuto conto del numero di contratti conclusi e della durata del precariato - nella misura massima di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - oltre alla maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del
23/02/2009) dal settembre 2021 – quando si sono superati i 36 mesi nel caso concreto - al saldo.
14. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, condanna il convenuto a corrispondere alla parte ricorrente CP_1 un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal 2021 al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 2.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli