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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/09/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 774 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
alla pubblica udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide di Pantaleo e Giovanni Ronconi
appellante
E
Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 1176/2024 pubblicata in data 20.3.2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe: 1) ha accolto il ricorso proposto da , dipendente della s.p.a “ Controparte_1 Parte_1
Cont
(d'ora in avanti ) con qualifica di “Coordinatore Ferroviario” parametro 202 del
[...]
C.C. N. L. Autoferrotranvieri dal 06.04.1976 al 01.04.2019 (data di collocamento in quiescenza), il quale lamentava l'erronea determinazione, da parte dell'azienda, della retribuzione dovutagli durante il periodo di ferie, e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla inclusione, nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie (4 settimane annue), dell'indennità di diarie e trasferte, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, dell'indennità di produttività, dell'indennità giornaliera, del premio di produttività, dell'indennità ordinaria notturna
Cont ed ore di scorta;
con conseguente condanna delle al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente a decorrere dal luglio 2007;2) ha condannato, altresì, la società convenuta alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Cont 2. Con ricorso depositato il 12.09.2024, la ha interposto appello avverso detta sentenza, chiedendo che in riforma della stessa fosse rigettata la domanda attorea.
Con nota in data 8.07.2025, l'appellante ha depositato “atto di rinuncia al ricorso di appello” con cui, nel dar atto di non aver notificato l'atto di appello e il decreto presidenziale del 19.9.2024 di fissazione all'11.9.2025 dell'udienza di discussione, ha dichiarato di rinunziare al ricorso in appello ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese e senza obbligo di versamento del contributo unificato.
Il lavoratore non si è costituito.
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza dell'11.09.2025 è comparso l'appellante.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che il lavoratore non si è costituito in giudizio e non vi è prova del fatto che la parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 19.09.2024 e comunicato in pari data;
anzi è stato lo stesso appellante, con la nota depositata telematicamente l'8.7.2025, ad aver dichiarato di non aver notificato l'appello.
Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio
(v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte.
Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Né occorre disporre udienza di rinvio ai sensi dell'art. 348 c. 2 c.p.c essendo comparso l'appellante
(cfr Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
Quanto alla richiesta di parte appellante di una declaratoria di estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese e sul contributo unificato, la Corte osserva che, per effetto della mancata notifica del ricorso di appello, non può ritenersi venuto in essere alcun giudizio, con la conseguenza che non vi è spazio per dichiarare l'estinzione di un giudizio non ancora in essere.
Non serve che parte appellante – per propugnare una declaratoria di estinzione del giudizio stante la rinuncia all'appello – richiami la pronuncia della Cassazione n 27631 del 21.9.2022 (cfr nota telematica dell'8.7.2025), in quanto avente ad oggetto un caso diverso da quello odierno;
invero, nella fattispecie all'attenzione della Suprema Corte l'appellante aveva notificato regolarmente il gravame, rinunciandovi poi prima della costituzione dell'appellato.
5. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese del grado tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 12.9.2024 da avverso la sentenza n. Parte_1
1176/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 20.3.2024 nei confronti di CP_1
, così provvede:
[...]
dichiara improcedibile l'appello;
nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 16.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
alla pubblica udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide di Pantaleo e Giovanni Ronconi
appellante
E
Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 1176/2024 pubblicata in data 20.3.2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe: 1) ha accolto il ricorso proposto da , dipendente della s.p.a “ Controparte_1 Parte_1
Cont
(d'ora in avanti ) con qualifica di “Coordinatore Ferroviario” parametro 202 del
[...]
C.C. N. L. Autoferrotranvieri dal 06.04.1976 al 01.04.2019 (data di collocamento in quiescenza), il quale lamentava l'erronea determinazione, da parte dell'azienda, della retribuzione dovutagli durante il periodo di ferie, e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla inclusione, nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie (4 settimane annue), dell'indennità di diarie e trasferte, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, dell'indennità di produttività, dell'indennità giornaliera, del premio di produttività, dell'indennità ordinaria notturna
Cont ed ore di scorta;
con conseguente condanna delle al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente a decorrere dal luglio 2007;2) ha condannato, altresì, la società convenuta alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Cont 2. Con ricorso depositato il 12.09.2024, la ha interposto appello avverso detta sentenza, chiedendo che in riforma della stessa fosse rigettata la domanda attorea.
Con nota in data 8.07.2025, l'appellante ha depositato “atto di rinuncia al ricorso di appello” con cui, nel dar atto di non aver notificato l'atto di appello e il decreto presidenziale del 19.9.2024 di fissazione all'11.9.2025 dell'udienza di discussione, ha dichiarato di rinunziare al ricorso in appello ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese e senza obbligo di versamento del contributo unificato.
Il lavoratore non si è costituito.
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza dell'11.09.2025 è comparso l'appellante.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che il lavoratore non si è costituito in giudizio e non vi è prova del fatto che la parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 19.09.2024 e comunicato in pari data;
anzi è stato lo stesso appellante, con la nota depositata telematicamente l'8.7.2025, ad aver dichiarato di non aver notificato l'appello.
Al riguardo occorre ricordare che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio
(v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte.
Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Né occorre disporre udienza di rinvio ai sensi dell'art. 348 c. 2 c.p.c essendo comparso l'appellante
(cfr Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
Quanto alla richiesta di parte appellante di una declaratoria di estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese e sul contributo unificato, la Corte osserva che, per effetto della mancata notifica del ricorso di appello, non può ritenersi venuto in essere alcun giudizio, con la conseguenza che non vi è spazio per dichiarare l'estinzione di un giudizio non ancora in essere.
Non serve che parte appellante – per propugnare una declaratoria di estinzione del giudizio stante la rinuncia all'appello – richiami la pronuncia della Cassazione n 27631 del 21.9.2022 (cfr nota telematica dell'8.7.2025), in quanto avente ad oggetto un caso diverso da quello odierno;
invero, nella fattispecie all'attenzione della Suprema Corte l'appellante aveva notificato regolarmente il gravame, rinunciandovi poi prima della costituzione dell'appellato.
5. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese del grado tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 12.9.2024 da avverso la sentenza n. Parte_1
1176/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 20.3.2024 nei confronti di CP_1
, così provvede:
[...]
dichiara improcedibile l'appello;
nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 16.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino