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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1547/22 r. g. l., cui è stato riunito il n. 1678/22 r.g.l.vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastaferro, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Boscoreale, P.zza Pace n. 20
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Inps di Treviso, via Trento e Trieste n. 6
PARTI ENTRAMBE APPELLANTI AVVERSO LA SENTENZA N. 43 DEL 2002 DEL
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti in epigrafe indicate hanno entrambe depositato un tempestivo appello avverso la sentenza sopra riportata, che, in accoglimento della domanda di , aveva ritenuto Parte_1 insussistente l'indebito di euro 3.129,54, preteso dall'Inps con nota del 4 dicembre 2017, per mancata indicazione delle cause della ripetizione, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
censurava detto ultimo profilo, la compensazione delle spese non trovando Parte_1 riscontro nella disciplina normativa scaturente dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza, con condanna dell'Istituto alla corresponsione delle spese del primo grado.
L'Inps, invece, contestava la ricostruzione della sentenza impugnata, puntualizzando che la nota di indebito impugnata era stata preceduta da due richieste che riportavano la ragione dell'indebito e il periodo di riferimento (indennità di disoccupazione 2006).
In ogni caso aveva provato il suo credito in giudizio, attraverso la produzione in atti, e l'eventuale mancanza di chiarezza della causale della ripetizione in sede amministrativa non poteva avere l'effetto di accogliere sic et simpliciter l'impugnativa giudiziale, ma semmai di porre a carico del ripetente l'onere della prova della sussistenza del credito. Alcuna attinenza, poi, presentava la dedotta violazione della l. n. 241 del 1990, vertendo il giudizio sulla ripetibilità non sull'atto ma sul diritto.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con l'integrale rigetto della domanda di , formulata con il ricorso di primo grado. Parte_1
Entrambe le parti reciprocamente resistevano alla proposizione dei relativi gravami, l'Inps proponendo anche un appello incidentale sostanzialmente riproduttivo dell'appello principale.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello dell'Inps è fondato, per quanto segue.
Va premesso che, come ha ben chiarito la S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 10.6.2019 n. 15550), in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dall'assicurato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Va anche sottolineato come, sempre per la S.C. (arg. ex Cass., Sez. lav., 5.1.2011 n. 198), un tale onere è correlato al dovere dell' , nel provvedimento di restituzione del credito, di CP_1
2 non limitarsi a contestare genericamente l'indebito, ma di precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.
Orbene, in primo luogo l'Inps, costituendosi in giudizio, ha documentato che la nota di indebito impugnata, effettivamente non esplicativa, seguiva ad altre due missive dell' , che invece CP_1 specificavano le causali della pretesa restitutoria, cui la nota impugnata chiaramente rimandava se non altro per la corrispondenza dell'importo richiesto, del 14 ottobre 2015 e del 21 gennaio
2016, notificate al per compiuta giacenza (atti interruttivi che hanno impedito l'estinzione Pt_1 per prescrizione originariamente eccepita da parte ricorrente;
l'indennità in discorso veniva pacificamente corrisposta in due tempi, il 7 agosto 2006 e il 12 dicembre 2006).
In ogni caso, anche ove effettivamente l'Inps non avesse precisato le causali della richiesta, la conseguenza sarebbe stata unicamente l'inversione dell'onere probatorio, non certo la declaratoria ex se di infondatezza della pretesa restitutoria.
Nella fattispecie al vaglio l'Inps ha precisato e dimostrato l'avvenuta corresponsione di un un'indennità di disoccupazione al nonostante questi avesse ripreso a lavorare, circostanza Pt_1 non comunicata all' . CP_1
In tale contesto alcun affidamento è stato violato, avendo il ben chiaro, al momento della Pt_1 percezione delle somme, allorchè il suo stato di disoccupazione era cessato, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligazione previdenziale in suo favore.
In ogni caso, come opportunamente ci ha ricordato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 19.8.2003 n.
12146), nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'Inps in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione
è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile la fattispecie l'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche.
Del tutto fuori luogo, in quest'ambito, il richiamo alle norme procedimentali di cui alla l. n. 241 del 1990, la cognizione del Giudice incentrandosi sul rapporto giuridico e non sugli eventuali vizi dell'atto amministrativo.
A quanto esposto consegue che va accolto l'appello principale dell'Inps, per cui, in riforma della
3 sentenza impugnata, va rigettato il ricorso di primo grado di . Tale pronuncia Parte_1 assorbe tanto l'appello incidentale del medesimo Inps che l'appello principale di . Parte_1
In considerazione della particolarità della complessiva vicenda processuale, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale dell'Inps e, assorbiti l'appello incidentale del medesimo Inps nonché l'appello principale di , in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il Parte_1
ricorso di primo grado di;
Parte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 20 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1547/22 r. g. l., cui è stato riunito il n. 1678/22 r.g.l.vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastaferro, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Boscoreale, P.zza Pace n. 20
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Inps di Treviso, via Trento e Trieste n. 6
PARTI ENTRAMBE APPELLANTI AVVERSO LA SENTENZA N. 43 DEL 2002 DEL
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti in epigrafe indicate hanno entrambe depositato un tempestivo appello avverso la sentenza sopra riportata, che, in accoglimento della domanda di , aveva ritenuto Parte_1 insussistente l'indebito di euro 3.129,54, preteso dall'Inps con nota del 4 dicembre 2017, per mancata indicazione delle cause della ripetizione, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
censurava detto ultimo profilo, la compensazione delle spese non trovando Parte_1 riscontro nella disciplina normativa scaturente dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza, con condanna dell'Istituto alla corresponsione delle spese del primo grado.
L'Inps, invece, contestava la ricostruzione della sentenza impugnata, puntualizzando che la nota di indebito impugnata era stata preceduta da due richieste che riportavano la ragione dell'indebito e il periodo di riferimento (indennità di disoccupazione 2006).
In ogni caso aveva provato il suo credito in giudizio, attraverso la produzione in atti, e l'eventuale mancanza di chiarezza della causale della ripetizione in sede amministrativa non poteva avere l'effetto di accogliere sic et simpliciter l'impugnativa giudiziale, ma semmai di porre a carico del ripetente l'onere della prova della sussistenza del credito. Alcuna attinenza, poi, presentava la dedotta violazione della l. n. 241 del 1990, vertendo il giudizio sulla ripetibilità non sull'atto ma sul diritto.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con l'integrale rigetto della domanda di , formulata con il ricorso di primo grado. Parte_1
Entrambe le parti reciprocamente resistevano alla proposizione dei relativi gravami, l'Inps proponendo anche un appello incidentale sostanzialmente riproduttivo dell'appello principale.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello dell'Inps è fondato, per quanto segue.
Va premesso che, come ha ben chiarito la S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 10.6.2019 n. 15550), in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dall'assicurato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Va anche sottolineato come, sempre per la S.C. (arg. ex Cass., Sez. lav., 5.1.2011 n. 198), un tale onere è correlato al dovere dell' , nel provvedimento di restituzione del credito, di CP_1
2 non limitarsi a contestare genericamente l'indebito, ma di precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.
Orbene, in primo luogo l'Inps, costituendosi in giudizio, ha documentato che la nota di indebito impugnata, effettivamente non esplicativa, seguiva ad altre due missive dell' , che invece CP_1 specificavano le causali della pretesa restitutoria, cui la nota impugnata chiaramente rimandava se non altro per la corrispondenza dell'importo richiesto, del 14 ottobre 2015 e del 21 gennaio
2016, notificate al per compiuta giacenza (atti interruttivi che hanno impedito l'estinzione Pt_1 per prescrizione originariamente eccepita da parte ricorrente;
l'indennità in discorso veniva pacificamente corrisposta in due tempi, il 7 agosto 2006 e il 12 dicembre 2006).
In ogni caso, anche ove effettivamente l'Inps non avesse precisato le causali della richiesta, la conseguenza sarebbe stata unicamente l'inversione dell'onere probatorio, non certo la declaratoria ex se di infondatezza della pretesa restitutoria.
Nella fattispecie al vaglio l'Inps ha precisato e dimostrato l'avvenuta corresponsione di un un'indennità di disoccupazione al nonostante questi avesse ripreso a lavorare, circostanza Pt_1 non comunicata all' . CP_1
In tale contesto alcun affidamento è stato violato, avendo il ben chiaro, al momento della Pt_1 percezione delle somme, allorchè il suo stato di disoccupazione era cessato, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligazione previdenziale in suo favore.
In ogni caso, come opportunamente ci ha ricordato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 19.8.2003 n.
12146), nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'Inps in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione
è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile la fattispecie l'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche.
Del tutto fuori luogo, in quest'ambito, il richiamo alle norme procedimentali di cui alla l. n. 241 del 1990, la cognizione del Giudice incentrandosi sul rapporto giuridico e non sugli eventuali vizi dell'atto amministrativo.
A quanto esposto consegue che va accolto l'appello principale dell'Inps, per cui, in riforma della
3 sentenza impugnata, va rigettato il ricorso di primo grado di . Tale pronuncia Parte_1 assorbe tanto l'appello incidentale del medesimo Inps che l'appello principale di . Parte_1
In considerazione della particolarità della complessiva vicenda processuale, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale dell'Inps e, assorbiti l'appello incidentale del medesimo Inps nonché l'appello principale di , in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il Parte_1
ricorso di primo grado di;
Parte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 20 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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