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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dr. Vito
Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.2821/2023 R.G. promosso
DA
, ( C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Carmela Tateo
OPPONENTE
CONTRO
( C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Savoia
OPPOSTE
avente ad oggetto opposizione ex art. 615 cpc, trattata e decisa all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso del 29.09.2023 il sig. ha promosso opposizione ex art. 615 cpc Parte_1
avverso la intimazione di pagamento N. 02420239002116570000, dell'importo complessivo di €
3.274,92 portata da n. 4 cartelle esattoriali di cui ai N.ri:1) 02420031001784359000;
2)02420040013446452000; 3) 02420090008107654000; 4)02420170006980788000;
Quali motivi di opposizione ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per: -
intervenuta prescrizione del credito relativo alle sottese cartelle di pagamento per maturato termine decennale, stante l'omessa notifica di atti interruttivi successivamente alla notifica delle cartelle medesime;
Ha concluso, previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per la declaratoria di illegittimità, nullità e/o annullabilità, dell'intimazione di pagamento, e di estinzione del credito vantato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con Decreto, reso in data 16.10.2023, il G.I. ha sospeso medio tempore l'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta.
Alla prima udienza di comparizione delle parti si è costituita Controparte_3
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Il G.I. ha concesso termine all'opponente fino al 30.6.2024 per la corretta notifica del l'atto introduttivo, rinviando per la trattazione all'udienza del 12.9.2024.
Con comparsa di risposta datata 2.8.2024 si è costituita e ha Controparte_4
impugnato per infondatezza l'opposizione de quo.
Ha eccepito, in via preliminare:- l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza del 14.3.2024 entro il termine perentorio del 14.11.2023;- il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in riferimento alla cartella N. 02420031001784359000 e, in favore della Commissione Tributaria
Provinciale di Brindisi, in riferimento alla cartella N. 4)02420170006980788000;-nel merito,
Contr l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo notificato, dapprima le cartelle di pagamento, e poi nel tempo numerosi atti interruttivi della prescrizione. Ha concluso:”
2 Preliminarmente, revocare la sospensione concessa inaudita altera parte. Nel merito: 1) Nella via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica nel termine perentorio del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza a cura del ricorrente;
2)
In via gradata, accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, territorialmente competente,
relativamente alla cartella n.02420031001784359000 ed in favore della Corte di Giustizia Tributaria
di Primo Grado di territorialmente competente, relativamente alla cartella CP_1
n.02420170006980788000, sottese all'intimazione opposta, dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione in parte qua, per le ragioni in narrativa esplicitate;
3) Accertata e dichiarata l'infondatezza e l'inammissibilità della avversa eccezione di prescrizione, accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell' e l'esigibilità del credito per cui è causa, Controparte_6
rigettare l'opposizione per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, con declaratoria di legittimità dell'intimazione impugnata; 4) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
All'udienza del 12.09.2024 il G.I. ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione ai fini dell'assegnazione al Gop.
La causa, in difetto di richieste istruttorie, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione, previo deposito di comparse conclusionali e repliche ex art 281 quinques cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di opposizione è infondato e va rigettato.
In via preliminare, rileva il giudicante che risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Controparte_1
3 Emerge per tabulas che, come dalla stessa convenuta dedotto nella propria comparsa di risposta depositata in data 1.3.2024, l'intimazione di pagamento opposta si riferisce a quattro cartelle di pagamento, in relazione alle quali la di risulta competente per la Controparte_1 CP_1
cartella di pagamento n. 02420170006980788000.
Con riferimento a tale cartella va purtuttavia rilevato che, l'opponente non ha censurato alcun vizio,
né formulato alcuna domanda, né risultano oggetto di contestazione i fatti dedotti da parte opposta,
in ordine alla notifica dell'atto di contestazione Iva, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge, con cui è stata comminata la sanzione di € 500,00 per l'anno 2012. Tale cartella
è stata notificata al sig. il 25 giugno 2018 ed è confluita nell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 02420239002116570/0000.
Alla luce di tanto rileva l'odierno giudicante che non vi è luogo a provvedere sulla cartella in oggetto atteso che, per mero errore materiale il ricorso risulta essere stato notificato ad
[...]
di in luogo di Controparte_1 CP_1 Controparte_4
L'opposta nella propria comparsa di costituzione ha eccepito, quale primo Controparte_7
motivo l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica nel termine perentorio del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza a cura del ricorrente.
Il motivo non è fondato.
A mente dell'art.152, 2 comma cpc, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Il termine assegnato dal G.I. nel decreto del 16.10.2023, con il quale è stata fissata l'udienza del
14.03.2024, per la comparizione delle part, non risulta perentorio e il G.I. all'udienza del 18.4.2024
ha concesso termine all'opponente fino al 30.6.2024 per la corretta notifica dell'atto introduttivo.
4 E' del pari infondata l'eccezione, formulata dall' opposta di difetto di Controparte_7
giurisdizione della giurisdizione ordinaria adita in favore della giurisdizione tributaria ex art. 2 del
D.Lgs. N. 546/1992 attesa la natura delle cartelle di pagamento aventi oggetto tributi.
La Suprema Corte ( Cfr Sen Cass. S.U. N.34447 del 24.12.2019) ha stabilito che sono ammissibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice ordinario per tutti quei fatti successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario, cristallizzato nella cartella di pagamento notificata e non impugnata. Dunque, la notifica della cartella esattoriale segna un passaggio dirimente ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella quali ad es., come nel caso di specie,
l'eccepita prescrizione.
Ed a conferma di quanto precede, le Sezioni Unite richiamano la pronuncia della Corte
costituzionale n. 114 del 2018 sopra citata ed osservano che “qualora il contribuente
intende contestare il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla
giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso il D.Lgs. n. 546 del
1992, ex art. 19, proponibile avverso "il ruolo e la cartella di pagamento, e non già l'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (...)"
Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocano "a
valle della notifica della cartella di pagamento", laddove l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione riguarda la contestazione circa il diritto dell'ente a procedere a riscossione coattiva": azione questa che deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Dunque, la notifica della cartella esattoriale segna un passaggio dirimente ai fini della giurisdizione,
determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei
5 fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella.
Venendo all'esame del merito, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito Parte_1
vantato da Controparte_4
Il motivo non è fondato.
Dalla documentazione versata in atti da parte opposta emerge che, risulta aver provveduto, sia CP_8
alle regolari notifiche delle cartelle di pagamento, sia agli atti interruttivi del termine di prescrizione ordinario, ex art 2496 c.c. e nello specifico:- Cartella n.02420031001784359000
notificata in data 15.12.2003 - Intimazione di pagamento n.02420129045107744000 in data
04.10.2012; Intimazione di pagamento n.02420179001694342000 in data 13.03.2018; Intimazione
di pagamento n.02420239002116570000 in data 23.08.2023.
La sospensione medio tempore disposta con Decreto del 16.10.2023 va dunque revocata e l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Vanno compensate le spese e competenze di lite con la convenuta sede di Controparte_4 CP_1
atteso che risulta convenuta in giudizio per mero errore materiale.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Dr. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
6 nonché nei confronti di ogni altra domanda disattesa, così CP_1 Controparte_4
decide:
-Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
-Rigetta l'opposizione;
-Condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 3.000,00,
[...]
oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Rosaria Savoia quale procuratore antistatario che ha reso la relativa dichiarazione di rito.
-Spese compensate con sede Provinciale di Controparte_4 CP_1
Così deciso in Brindisi addì 22.09.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dr. Vito Quarta
7
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SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dr. Vito
Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.2821/2023 R.G. promosso
DA
, ( C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Carmela Tateo
OPPONENTE
CONTRO
( C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Savoia
OPPOSTE
avente ad oggetto opposizione ex art. 615 cpc, trattata e decisa all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso del 29.09.2023 il sig. ha promosso opposizione ex art. 615 cpc Parte_1
avverso la intimazione di pagamento N. 02420239002116570000, dell'importo complessivo di €
3.274,92 portata da n. 4 cartelle esattoriali di cui ai N.ri:1) 02420031001784359000;
2)02420040013446452000; 3) 02420090008107654000; 4)02420170006980788000;
Quali motivi di opposizione ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per: -
intervenuta prescrizione del credito relativo alle sottese cartelle di pagamento per maturato termine decennale, stante l'omessa notifica di atti interruttivi successivamente alla notifica delle cartelle medesime;
Ha concluso, previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per la declaratoria di illegittimità, nullità e/o annullabilità, dell'intimazione di pagamento, e di estinzione del credito vantato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con Decreto, reso in data 16.10.2023, il G.I. ha sospeso medio tempore l'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta.
Alla prima udienza di comparizione delle parti si è costituita Controparte_3
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Il G.I. ha concesso termine all'opponente fino al 30.6.2024 per la corretta notifica del l'atto introduttivo, rinviando per la trattazione all'udienza del 12.9.2024.
Con comparsa di risposta datata 2.8.2024 si è costituita e ha Controparte_4
impugnato per infondatezza l'opposizione de quo.
Ha eccepito, in via preliminare:- l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza del 14.3.2024 entro il termine perentorio del 14.11.2023;- il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in riferimento alla cartella N. 02420031001784359000 e, in favore della Commissione Tributaria
Provinciale di Brindisi, in riferimento alla cartella N. 4)02420170006980788000;-nel merito,
Contr l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo notificato, dapprima le cartelle di pagamento, e poi nel tempo numerosi atti interruttivi della prescrizione. Ha concluso:”
2 Preliminarmente, revocare la sospensione concessa inaudita altera parte. Nel merito: 1) Nella via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica nel termine perentorio del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza a cura del ricorrente;
2)
In via gradata, accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, territorialmente competente,
relativamente alla cartella n.02420031001784359000 ed in favore della Corte di Giustizia Tributaria
di Primo Grado di territorialmente competente, relativamente alla cartella CP_1
n.02420170006980788000, sottese all'intimazione opposta, dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione in parte qua, per le ragioni in narrativa esplicitate;
3) Accertata e dichiarata l'infondatezza e l'inammissibilità della avversa eccezione di prescrizione, accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell' e l'esigibilità del credito per cui è causa, Controparte_6
rigettare l'opposizione per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, con declaratoria di legittimità dell'intimazione impugnata; 4) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
All'udienza del 12.09.2024 il G.I. ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione ai fini dell'assegnazione al Gop.
La causa, in difetto di richieste istruttorie, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione, previo deposito di comparse conclusionali e repliche ex art 281 quinques cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di opposizione è infondato e va rigettato.
In via preliminare, rileva il giudicante che risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Controparte_1
3 Emerge per tabulas che, come dalla stessa convenuta dedotto nella propria comparsa di risposta depositata in data 1.3.2024, l'intimazione di pagamento opposta si riferisce a quattro cartelle di pagamento, in relazione alle quali la di risulta competente per la Controparte_1 CP_1
cartella di pagamento n. 02420170006980788000.
Con riferimento a tale cartella va purtuttavia rilevato che, l'opponente non ha censurato alcun vizio,
né formulato alcuna domanda, né risultano oggetto di contestazione i fatti dedotti da parte opposta,
in ordine alla notifica dell'atto di contestazione Iva, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge, con cui è stata comminata la sanzione di € 500,00 per l'anno 2012. Tale cartella
è stata notificata al sig. il 25 giugno 2018 ed è confluita nell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 02420239002116570/0000.
Alla luce di tanto rileva l'odierno giudicante che non vi è luogo a provvedere sulla cartella in oggetto atteso che, per mero errore materiale il ricorso risulta essere stato notificato ad
[...]
di in luogo di Controparte_1 CP_1 Controparte_4
L'opposta nella propria comparsa di costituzione ha eccepito, quale primo Controparte_7
motivo l'improcedibilità dell'opposizione per omessa notifica nel termine perentorio del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza a cura del ricorrente.
Il motivo non è fondato.
A mente dell'art.152, 2 comma cpc, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Il termine assegnato dal G.I. nel decreto del 16.10.2023, con il quale è stata fissata l'udienza del
14.03.2024, per la comparizione delle part, non risulta perentorio e il G.I. all'udienza del 18.4.2024
ha concesso termine all'opponente fino al 30.6.2024 per la corretta notifica dell'atto introduttivo.
4 E' del pari infondata l'eccezione, formulata dall' opposta di difetto di Controparte_7
giurisdizione della giurisdizione ordinaria adita in favore della giurisdizione tributaria ex art. 2 del
D.Lgs. N. 546/1992 attesa la natura delle cartelle di pagamento aventi oggetto tributi.
La Suprema Corte ( Cfr Sen Cass. S.U. N.34447 del 24.12.2019) ha stabilito che sono ammissibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice ordinario per tutti quei fatti successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario, cristallizzato nella cartella di pagamento notificata e non impugnata. Dunque, la notifica della cartella esattoriale segna un passaggio dirimente ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella quali ad es., come nel caso di specie,
l'eccepita prescrizione.
Ed a conferma di quanto precede, le Sezioni Unite richiamano la pronuncia della Corte
costituzionale n. 114 del 2018 sopra citata ed osservano che “qualora il contribuente
intende contestare il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla
giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso il D.Lgs. n. 546 del
1992, ex art. 19, proponibile avverso "il ruolo e la cartella di pagamento, e non già l'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (...)"
Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocano "a
valle della notifica della cartella di pagamento", laddove l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione riguarda la contestazione circa il diritto dell'ente a procedere a riscossione coattiva": azione questa che deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Dunque, la notifica della cartella esattoriale segna un passaggio dirimente ai fini della giurisdizione,
determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei
5 fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella.
Venendo all'esame del merito, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito Parte_1
vantato da Controparte_4
Il motivo non è fondato.
Dalla documentazione versata in atti da parte opposta emerge che, risulta aver provveduto, sia CP_8
alle regolari notifiche delle cartelle di pagamento, sia agli atti interruttivi del termine di prescrizione ordinario, ex art 2496 c.c. e nello specifico:- Cartella n.02420031001784359000
notificata in data 15.12.2003 - Intimazione di pagamento n.02420129045107744000 in data
04.10.2012; Intimazione di pagamento n.02420179001694342000 in data 13.03.2018; Intimazione
di pagamento n.02420239002116570000 in data 23.08.2023.
La sospensione medio tempore disposta con Decreto del 16.10.2023 va dunque revocata e l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Vanno compensate le spese e competenze di lite con la convenuta sede di Controparte_4 CP_1
atteso che risulta convenuta in giudizio per mero errore materiale.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Dr. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
6 nonché nei confronti di ogni altra domanda disattesa, così CP_1 Controparte_4
decide:
-Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
-Rigetta l'opposizione;
-Condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 3.000,00,
[...]
oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Rosaria Savoia quale procuratore antistatario che ha reso la relativa dichiarazione di rito.
-Spese compensate con sede Provinciale di Controparte_4 CP_1
Così deciso in Brindisi addì 22.09.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
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