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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE CONTENZIOSO - FALLIMENTARE
Il Giudice del Tribunale di S. Maria C.V., dott.ssa Di Rauso Simona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 159/2021 di R.G., avente ad oggetto: contratto di mutuo;
TRA
rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Capua via Porta Roma n. 14;
- Parte attrice
CONTRO in p.l.r.p.t. con sede in Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Alberto Peluso e domiciliata digitalmente all'indirizzo
Email_1
- Parte convenuta
NONCHÉ
con sede in Modena alla Via San Carlo 8/20, quale cessionaria Controparte_2 del ramo d'azienda della e ad essa subentrata nel presente rapporto Controparte_1 all'esito di cessione di ramo d'azienda avvenuta con atto n. 16046/8617 Rep. a rogito del Notaio rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Per_1 di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Alberto Peluso e domiciliata digitalmente all'indirizzo Email_1
- Parte interventrice
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto la CP_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. al fine di ottenere il risarcimento del
[...] danno asseritamente patito a seguito del ritardo nel riscontro della richiesta di estinzione del mutuo.
Deduceva l'istante che, in data il 14/10/2010, stipulava un contratto di mutuo garantito da ipoteca per euro 310.000,00, con la Controparte_3 incorporata da presso la filiale di Vitulazio (Ce), concedendo in Controparte_1 garanzia immobili ubicati in Vitulazio alla via Luciani di piena proprietà della istante, acquistati direttamente dalla impresa di costruzioni Catone e De Lucia S.r.l. con atto Pe pubblico per notar da aria C.V. anno 2008. Per_2
Il mutuo n. 50146394, erogato a fronte del pagamento di rate mensili per circa euro
1.300,00, veniva concesso a seguito di perizia espletata dal tecnico della che CP_1 attribuiva un valore agli immobili di circa euro seicentomila/00;
Nel giugno 2019, la deduceva di voler estinguere il mutuo, avendo necessità Pt_1 di alienare gli immobili per sopravvenute esigenze economiche;
pertanto provvedeva a contattare la per compiere i dovuti adempimenti ma, nonostante le CP_1 molteplici richieste, inoltrate sia a mezzo e-mail alla filiale di Vitulazio, sia a mezzo pec alla sede centrale della non otteneva alcun riscontro e tale ritardo CP_1 comprometteva le trattative intercorse con gli acquirenti a causa della incertezza sui tempi di evasione della pratica di purgazione del mutuo.
Detto ritardo comportava, pure, la remissione del mandato da parte dell'agenzia immobiliare con richiesta di corresponsione di un compenso pari al 3% del valore dell'immobile stimato, per circa 170 mila euro.
L'avv. avendo necessità di ottenere liquidità dalla cessione dell'immobile, si Pt_1 rivolgeva alla Credit Agricole filiale di Sessa Aurunca che si attivava per la procedura di surroga e successiva restrizione del mutuo, con tempi di attesa lunghi e costi ingenti (spesa di perizia tecnica ex novo, costi di surroga e costi di assicurazioni su contratto stipulato con la Credi Agricole e costi per notaio di euro 300,00); solo nel Contr Giugno 2020 la sottoscriveva quietanza liberatoria senza giustificare in alcun modo il ritardo nell'evasione della richiesta dell'istante.
Parte attrice, asseriva, altresì che tale ritardo aveva influito sul valore di cessione dell'immobile, che era stata costretta ad alienare, per fronteggiare le esigenze occorse per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'importo di solo euro
130mila/00.
2 Tanto premesso, l'istante formulava richiesta stragiudiziale all'istituto di credito convenuto di risarcire il mancato guadagno secondo il valore di mercato dell'immobile, alla quale non riceveva riscontro ed agiva, quindi, in giudizio per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno della somma complessiva di euro 50.000,00 circa.
Si costituiva in giudizio il medesimo procuratore per deducendo la Controparte_1 sopravvenuta legittimazione passiva di ex art 111 c.p.c., a seguito Controparte_2 della cessione del ramo d'azienda avvenuta con atto n. 16046/8617 e , nel merito, la infondatezza della domanda, di cui veniva, dunque, chiesto il rigetto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza dell'8.04.2025 parte istante rinunciava agli atti e all'azione a verbale chiedendo la compensazione delle spese di lite;
parte convenuta accettava la rinuncia chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, considerato il disposto dell'art.132 c.p.c., a norma del quale, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte istante rinunciato alla domanda, con richiesta di compensazione delle spese di lite (cfr. note depositate il 5.11.2024); le convenute hanno accettato la rinuncia, chiedendo la condanna alle spese della controparte (cfr. note di udienza del 13.09.2024 e verbale di udienza del 08.04.2025).
Giova evidenziare al riguardo che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (che nel giudizio civile non è espressamente prevista, contrariamente a quanto accade nel processo amministrativo e tributario) è un istituto di elaborazione giurisprudenziale, al quale si fa ricorso tutte le volte in cui nel corso del processo si verifichi un evento - di natura processuale o sostanziale - in grado di incidere sull'oggetto del giudizio, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. L'utilizzo di tale formula nel processo civile consente di realizzare esigenze di economia processuale, atteso che - una volta verificatosi uno degli eventi idonei ad incidere sul giudizio in corso - viene meno la necessità della pronuncia del giudice
3 (che sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad uno scopo pratico) in precedenza richiesta.
Alla luce di tali considerazioni si può affermare che nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte attrice, infatti, ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, di rinunciare agli atti e all'azione (cfr. depositi telematici del
29.10.2024.) e parte convenuta non si è opposta (cfr. note di udienza del 13.10.2022).
Come sottolineato nel verbale del 5.11.2024, la rinuncia alla azione determina la cessazione della materia del contendere e, anche in caso di rinuncia agli atti,
l'estinzione del giudizio dovrà essere dichiarata con sentenza, in quanto questo giudice ritiene di aderire a quella giurisprudenza di merito secondo la quale “nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si rende quindi necessaria la pronuncia di una sentenza per dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Cfr. Trib. Di Torino 12.2.2016, Cass. 15631/09, Cassazione n. 22917/2010).
Quanto alle spese di lite, sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle stesse.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla legge n. 69 del
2009, la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, può sicuramente rientrare la situazione de qua, nella quale la CP_1 convenuta non ha dato riscontro alle istanze inviate da parte attrice aventi ad oggetto la richiesta di restrizione del mutuo.
Ed, infatti, ferma la mancata prova del danno subito dall'attrice, è invece comunque Contr stato dimostrato il ritardo della nella evasione delle istanze ricevute, essendo stata inviata la prima istanza in data 10.06.2019 e avendo ricevuto riscontro solo a giugno 2020.
Sussistono, dunque, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla controversia recante r.g.n. 159/2021, come innanzi proposta, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
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