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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1018/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4769/2023 TRA
, elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via San Felice n.16, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Ciro Ruggiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello nel giudizio a quo APPELLANTE E
in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 al viale Gramsci n.21, presso lo studio dell'avvocato Daniele Cutolo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 22 maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la chiedendone la condanna alla Controparte_1 restituzione di euro 133,65 per l'indebito vantaggio conseguito a seguito dei prelievi effettuati dal proprio conto corrente, in virtù di un rapporto giuridico inesistente. A tal fine l'attore premetteva che a partire dal gennaio 2020 la Controparte_1 emetteva mensilmente fatture, prelevando dal proprio conto corrente euro 8,91 per il servizio di linea mobile legata al numero 3925007100, secondo l'attore, mai appartenutogli. Per queste ragioni a partire dal 2020 recapitava molteplici diffide alla Parte_1 chiedendo di interrompere la fatturazione mensile e gli indebiti Controparte_1 prelievi. A causa del comportamento inerte della convenuta, l'istante, adiva il Co. Re.Com Campania, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione che si concludeva con esito negativo. Si costituiva in giudizio la la quale, come emerso dagli atti di Controparte_1 causa, non contestava l'indebito ma imputava il verificarsi dell'equivoco all'attore. Espletata l'istruttoria con la sentenza n. 4769/2023 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda, poiché avendo prodotto parte attrice un'unica fattura (n. 2031967724), non era dato risalire all'utenza di riferimento né agli indebiti prelievi di cui alla doglianza attorea. Pertanto, condannava al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese processuali pari ad euro Controparte_1
150,00.
1.1. Avverso la indicata sentenza , con atto ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello deducendo l'errato esame delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Per questo, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con conseguente riforma del regime delle spese del doppio grado di giudizio. La ha resistito chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex. artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
2. Passando alla disamina della proposta impugnazione, va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Si premette che la formulazione attuale dell'art. 342 c.p.c., secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice (vedi sentenza Cass. n. 2143/2015), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello sia di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum sia di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. Sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. Cass 2017, n.4541; Cass. 2016, n. 18392, Cass. 2016, n. 171712; Cass. 2015, n. 2143). Dunque, si deve rilevare, da un lato, che è ininfluente il fatto che parte appellante non abbia nell'atto d'appello articolato le modifiche che il giudice d'appello dovrebbe in concreto apportare alla sentenza impugnata, dall'altro, che l'atto d'appello è stato redatto nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante circoscritto l'ambito del giudizio di gravame, individuando le statuizioni e le relative argomentazioni che ha inteso impugnare, nonché formulando in modo chiaro e preciso le censure. Per queste ragioni l'appello deve considerarsi ammissibile.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito chiariti. È fondato il motivo di appello attraverso il quale si duole della erronea Parte_1 valutazione condotta dal giudice di prime cure in merito alle risultanze istruttorie. Deve premettersi che risulta incontestato, e dunque non controverso, l'addebito sul conto corrente dell'attore delle somme indicate nell'atto di citazione. Difatti, risulta unicamente in lite tra le parti l'esistenza o meno del titolo in virtù del quale quei prelievi sono stati eseguiti.
3.1. Riguardo alla qualificazione giuridica della domanda essa deve ricondursi alla disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., secondo la quale chi ha seguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. A tal proposito giova ricordare come il pagamento è indebito quando sia stato eseguito in esecuzione di un titolo invalido ovvero quando sia avvenuto in esecuzione di un titolo inesistente. Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell'onere probatorio. Infatti, sussiste un principio generale secondo il quale l'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di dimostrare di avere pagato e di allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare la causa del pagamento (Cass. n.1170 del 11.02.1999). Tuttavia, l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolta in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l'attore assume che il pagamento per cui chiede la restituzione è avvenuto in virtù di un titolo nullo allora graverà su di lui l'onere della prova della nullità del titolo;
quando invece l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo - come nel caso di specie - suo onere è soltanto quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (cfr. Cass. 14428/2021 del 18-02-2021; Cass. 1734/2011 del 25-01-2011; Cass. 15667/2011 del 15-07-2011; Trib. Milano sentenza n. 5797 del 1° luglio 2022).
3.2. Nella fattispecie in esame, l'attore, fin dal primo grado di giudizio, ha allegato l'inesistenza del titolo in virtù del quale la convenuta ha eseguito i prelievi dal proprio conto corrente. La dal proprio canto, non ha soddisfatto l'onere della prova Controparte_1 contrario concernente l'esistenza di una giusta causa di pagamento, non avendo dimostrato la sussistenza di alcun titolo giustificativo posto alla base delle proprie pretese. Pertanto, incontestato il pagamento di euro 133,65 da parte dell'attore in favore della convenuta, ed in assenza di una causa giustificativa dei suddetti pagamenti, l'appello deve intendersi accolto condannando la alla restituzione, Controparte_1 in favore dell'attore, delle somme indebitamente percepite.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Pertanto, le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate, ed escludendo le fasi non celebrate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, fino ad euro 1.101,00 primo grado: fase studio, euro 66,00; fase introduttiva, euro 66,00; fase decisionale, euro 100,00; secondo grado: fase studio, euro 80,00; fase introduttiva, euro 80,00; fase decisionale, euro 120,00), con distrazione in favore dell'avvocato Ciro Ruggiero dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 euro 133,35, oltre interessi legali;
B. condanna la al pagamento delle spese processuali di primo Controparte_1 grado in favore di , che liquida in euro 49,80 per spese ed euro Parte_1
232,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Ciro Ruggiero dichiaratasi antistatario;
C. condanna la al pagamento delle spese processuali di secondo Controparte_1 grado in favore di , che liquida in euro 49,80 per spese ed euro Parte_1
280,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Ciro Ruggiero dichiaratasi antistatario. Torre Annunziata, così deciso in data 28 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Gragnano alla Via San Felice n.16, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Ciro Ruggiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello nel giudizio a quo APPELLANTE E
in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 al viale Gramsci n.21, presso lo studio dell'avvocato Daniele Cutolo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 22 maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la chiedendone la condanna alla Controparte_1 restituzione di euro 133,65 per l'indebito vantaggio conseguito a seguito dei prelievi effettuati dal proprio conto corrente, in virtù di un rapporto giuridico inesistente. A tal fine l'attore premetteva che a partire dal gennaio 2020 la Controparte_1 emetteva mensilmente fatture, prelevando dal proprio conto corrente euro 8,91 per il servizio di linea mobile legata al numero 3925007100, secondo l'attore, mai appartenutogli. Per queste ragioni a partire dal 2020 recapitava molteplici diffide alla Parte_1 chiedendo di interrompere la fatturazione mensile e gli indebiti Controparte_1 prelievi. A causa del comportamento inerte della convenuta, l'istante, adiva il Co. Re.Com Campania, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione che si concludeva con esito negativo. Si costituiva in giudizio la la quale, come emerso dagli atti di Controparte_1 causa, non contestava l'indebito ma imputava il verificarsi dell'equivoco all'attore. Espletata l'istruttoria con la sentenza n. 4769/2023 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda, poiché avendo prodotto parte attrice un'unica fattura (n. 2031967724), non era dato risalire all'utenza di riferimento né agli indebiti prelievi di cui alla doglianza attorea. Pertanto, condannava al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese processuali pari ad euro Controparte_1
150,00.
1.1. Avverso la indicata sentenza , con atto ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello deducendo l'errato esame delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Per questo, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con conseguente riforma del regime delle spese del doppio grado di giudizio. La ha resistito chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex. artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
2. Passando alla disamina della proposta impugnazione, va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Si premette che la formulazione attuale dell'art. 342 c.p.c., secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice (vedi sentenza Cass. n. 2143/2015), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello sia di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum sia di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. Sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. Cass 2017, n.4541; Cass. 2016, n. 18392, Cass. 2016, n. 171712; Cass. 2015, n. 2143). Dunque, si deve rilevare, da un lato, che è ininfluente il fatto che parte appellante non abbia nell'atto d'appello articolato le modifiche che il giudice d'appello dovrebbe in concreto apportare alla sentenza impugnata, dall'altro, che l'atto d'appello è stato redatto nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante circoscritto l'ambito del giudizio di gravame, individuando le statuizioni e le relative argomentazioni che ha inteso impugnare, nonché formulando in modo chiaro e preciso le censure. Per queste ragioni l'appello deve considerarsi ammissibile.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito chiariti. È fondato il motivo di appello attraverso il quale si duole della erronea Parte_1 valutazione condotta dal giudice di prime cure in merito alle risultanze istruttorie. Deve premettersi che risulta incontestato, e dunque non controverso, l'addebito sul conto corrente dell'attore delle somme indicate nell'atto di citazione. Difatti, risulta unicamente in lite tra le parti l'esistenza o meno del titolo in virtù del quale quei prelievi sono stati eseguiti.
3.1. Riguardo alla qualificazione giuridica della domanda essa deve ricondursi alla disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., secondo la quale chi ha seguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. A tal proposito giova ricordare come il pagamento è indebito quando sia stato eseguito in esecuzione di un titolo invalido ovvero quando sia avvenuto in esecuzione di un titolo inesistente. Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell'onere probatorio. Infatti, sussiste un principio generale secondo il quale l'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di dimostrare di avere pagato e di allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare la causa del pagamento (Cass. n.1170 del 11.02.1999). Tuttavia, l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolta in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l'attore assume che il pagamento per cui chiede la restituzione è avvenuto in virtù di un titolo nullo allora graverà su di lui l'onere della prova della nullità del titolo;
quando invece l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo - come nel caso di specie - suo onere è soltanto quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (cfr. Cass. 14428/2021 del 18-02-2021; Cass. 1734/2011 del 25-01-2011; Cass. 15667/2011 del 15-07-2011; Trib. Milano sentenza n. 5797 del 1° luglio 2022).
3.2. Nella fattispecie in esame, l'attore, fin dal primo grado di giudizio, ha allegato l'inesistenza del titolo in virtù del quale la convenuta ha eseguito i prelievi dal proprio conto corrente. La dal proprio canto, non ha soddisfatto l'onere della prova Controparte_1 contrario concernente l'esistenza di una giusta causa di pagamento, non avendo dimostrato la sussistenza di alcun titolo giustificativo posto alla base delle proprie pretese. Pertanto, incontestato il pagamento di euro 133,65 da parte dell'attore in favore della convenuta, ed in assenza di una causa giustificativa dei suddetti pagamenti, l'appello deve intendersi accolto condannando la alla restituzione, Controparte_1 in favore dell'attore, delle somme indebitamente percepite.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Pertanto, le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate, ed escludendo le fasi non celebrate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, fino ad euro 1.101,00 primo grado: fase studio, euro 66,00; fase introduttiva, euro 66,00; fase decisionale, euro 100,00; secondo grado: fase studio, euro 80,00; fase introduttiva, euro 80,00; fase decisionale, euro 120,00), con distrazione in favore dell'avvocato Ciro Ruggiero dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 euro 133,35, oltre interessi legali;
B. condanna la al pagamento delle spese processuali di primo Controparte_1 grado in favore di , che liquida in euro 49,80 per spese ed euro Parte_1
232,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Ciro Ruggiero dichiaratasi antistatario;
C. condanna la al pagamento delle spese processuali di secondo Controparte_1 grado in favore di , che liquida in euro 49,80 per spese ed euro Parte_1
280,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Ciro Ruggiero dichiaratasi antistatario. Torre Annunziata, così deciso in data 28 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo