CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
Massime • 1
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2023, n. 8571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8571 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da: RESPONSABILITA' FE MA Presidente PROFESSIONISTI Ud.27/02/2023 PU US SC Consigliere TO SC Consigliere-Rel. LUCA VARRONE Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14094/2017 R.G. proposto da: OR ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVIGNI SANDRA, D'AMMIZIO SABRINA -ricorrente-
contro
SAGNA BEATRICE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO VITELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato DE MATTEO FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICA ALESSIO -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 7612/2016 depositata il 19/12/2016. Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale PAOLA FILIPPI. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere TO SC;
udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, la quale ha chiesto che siano dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati SANDRA SALVIGNI e FABIO DE MATTEO. FATTI DI CAUSA L'avvocato LE NT ha proposto ricorso, articolato in undici motivi, avverso la sentenza n. 7612/2016 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 19 dicembre 2016. AT GN ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. LE NT ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale. AT GN convenne l'avvocato LE NT dinanzi al Tribunale di Latina per sentir determinare “nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili”, il compenso dovutogli per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'attrice. Negli atti si espone che AT GN nell'aprile del 2011 conferì mandato al legale dapprima per la presentazione di una denuncia per circonvenzione di incapaci in danno di tale UR IE, la quale avrebbe abusato dello stato di infermità in cui versava l'anziano architetto SE PE, nonno della GN, e poi per ottenere la nomina ad amministratrice di sostegno del PE. Gli incarichi 2 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 vennero revocati nel dicembre del 2011. L'avvocato NT richiese all'ex cliente il pagamento dei propri compensi quantificati in € 61.389,00, come da parere del competente ordine degli avvocati. Nel giudizio di primo grado il convenuto NT si costituì senza rispettare il termine di cui all'art. 166 c.p.c., deducendo di essere stato investito da AT GN di quattro distinti mandati, il cui contenuto si legge anche nella sentenza della Corte d'appello. Un primo incarico era volto a ricostruire le proprietà intestate alla madre ed ai nonni materni di AT GN, in vista dell'eredità a lei spettante;
un secondo mandato era finalizzato a richiedere copia di tutti gli atti pubblici di disposizione del patrimonio del nonno e della madre della GN compiuti negli ultimi anni;
un terzo mandato, sempre volto a ricostruire la consistenza del patrimonio familiare, aveva lo scopo di recuperare quanto fosse stato oggetto di condotte fraudolente da parte di terzi che avessero approfittato delle condizioni di salute del nonno e della madre della GN;
il quarto mandato, infine, era diretto ad accertare quali fossero le condizioni di vita SE PE ed a perseguire in sede civile e penale chi si fosse approfittato del suo stato psichico. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 12 marzo 2015, condannò AT GN al pagamento di favore dell'avvocato NT della somma di € 38.363,94. La Corte d'appello di Roma, pronunciando sui contrapposti gravami, ha determinato in € 14.191,00 il compenso residuo spettante all'avvocato NT (detratto l'acconto di € 3.500,00 già corrisposto). In premessa, la Corte d'appello ha ritenuto affetta da ultrapetizione la pronuncia di condanna resa dal primo giudice (essendo tardiva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto) e non invece la statuizione in punto di determinazione del corrispettivo. Quanto al merito, rivenuta prova in atti dell'attività professionale svolta, ed esclusa la vincolatività del 3 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 parere reso dal Consiglio dell'ordine sulla liquidazione degli onorari, la Corte d'appello di Roma ha sostenuto che tra le parti fosse intercorso sostanzialmente “un unico mandato, volto a definire il patrimonio dei nonni e della madre della GN, verificarne la corretta gestione e, eventualmente la necessità di azioni a tutela”, di talché “l'attività stragiudiziale, una volta proposta l'azione civile per la nomina di un amministratore di sostegno per il nonno, SE PE e la denuncia per circonvenzione di incapaci, con l'avvio del procedimento penale” si poneva “in un rapporto di necessaria strumentalità e dipendenza, così perdendo ogni autonomia riguardo la liquidazione dei compensi spettanti al professionista”. La sentenza impugnata ha perciò ricordato che la “possibilità del cumulo delle due tariffe è prevista soltanto qualora la prestazione stragiudiziale accessoria non trovi adeguato compenso nella tariffa giudiziale”. La Corte d'appello ha quindi sostenuto che dovessero trovare applicazione gli onorari per i procedimenti davanti al giudice tutelare (non cambiando natura il giudizio alla luce della istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno avanzata da NA PE) e che la causa fosse di valore indeterminato, dovendosi tuttavia tener conto della particolare consistenza del patrimonio immobiliare. È stato così liquidato l'importo massimo della tariffa (€ 6.910,00), raddoppiato ai sensi dell'art. 5, oltre € 1.000,00 per diritti di avvocato. Per le difese svolte in sede penale, la Corte d'appello ha liquidato € 9.781,00, sottraendo alcune voci dall'importo richiesto in parcella. I giudici di secondo grado hanno, infine, negato che dovesse riconoscersi all'avvocato NT la liquidazione della “tassa di opinamento”. 4 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), con istanza di discussione orale. Il ricorrente principale ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso dell'avvocato LE NT deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. Il ricorrente principale sostiene che AT GN, dopo aver richiesto in primo grado di “determinare nella misura conforme alle tariffe applicabili il compenso dovuto all'avvocato NT per l'attività professionale effettivamente svolta in favore dell'attrice”, avrebbe proposto in appello una “nuova domanda”, chiedendo di determinare il compenso per la medesima attività prestata per la GN “limitatamente a quella dalla stessa riconosciuta”. Il secondo motivo del ricorso dell'avvocato LE NT denuncia l'omesso esame circa il “fatto” dell'inammissibilità dell'appello per la novità della domanda di cui al primo motivo.
1.1.I primi due motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente, sono del tutto infondati. A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. La pretesa svolta tanto in primo che in secondo grado da AT GN era finalizzata ad ottenere 5 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 accertamento del diritto del convenuto avvocato al compenso per l'attività professionale che risultasse provata nei suoi fatti costitutivi, o comunque non bisognosa di prova perché incontroversa tra le parti. 2. Il terzo motivo del ricorso di LE NT deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., richiamando la motivazione della sentenza di primo grado secondo cui AT GN, attrice in senso sostanziale, non aveva contestato la documentazione prodotta dall'avvocato convenuto per dimostrare le attività espletate, peraltro munita del conforto del parere del consiglio dell'ordine. L'undicesimo motivo del ricorso di LE NT, il cui esame deve essere logicamente anticipato, deduce il “difetto di giurisdizione” quanto al parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine.
2.1 Anche il terzo e l'undicesimo motivo del ricorso principale, da trattare congiuntamente, vanno respinti. 2.1.1. Il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari degli avvocati rimesso al Consiglio dell'Ordine (art. 13, comma 9, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 14, comma 1, lett. d del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) costituisce un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di congruità del "quantum", attraverso un motivato giudizio critico, sicché è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo (cfr. Cass. Sez. Unite 12 marzo 2008, n. 6534; Cass. Sez. Unite. 27 gennaio 2009, n. 1874; Cass. Sez. Unite 24 giugno 2009, n. 14812). Tuttavia, nella controversia, quale quella in esame, intercorrente tra l'avvocato ed il proprio cliente e volta alla 6 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 determinazione dei compensi per prestazioni professionali, le questioni che insorgono in ordine all'efficacia probatoria del parere del consiglio dell'ordine attengono al merito, e non alla giurisdizione (cfr. Cass. Sez. 2, 16 dicembre 2016, n. 26065). 2.1.2. Avendo qui l'attrice proposto domanda di accertamento del proprio debito a titolo di compenso dell'attività professionale svolta, senza peraltro che il convenuto avvocato NT avesse ritualmente formulato domanda riconvenzionale per conseguire il maggior credito negato da controparte, gravava comunque sul legale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'eccepito diritto ad un più congruo corrispettivo. E' noto al riguardo che, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, ogni contestazione, anche soltanto generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che si assuma svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 2, 11 gennaio 2016, n. 230; Cass. Sez. 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Sez. 2, 25 giugno 2003, n. 10150; anche Cass. Sez. Unite, 8 luglio 2021, n. 19427). Se, del resto, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, compete poi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale contempla il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza 7 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). D'altro canto, agli effetti dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (secondo il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), perché un fatto possa dirsi non contestato, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che la controparte abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque dedotto l'incongruità del compenso richiesto rispetto all'attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5488). È comunque errata la dedotta applicazione del principio di “non contestazione” con riguardo alla ”cospicua mole documentale dell'attività svolta” prodotta dal convenuto: il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 3, 5 marzo 2020, n. 6172). 3. Il quarto motivo del ricorso di LE NT deduce la “violazione delle disposizioni del D.M. n. 127/2004 relativo alle tariffe 8 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 da applicare”. La censura contesta lo “stralcio” della “intera opera stragiudiziale”, definita dallo stesso ricorrente “prodromica alle azioni giudiziali (penale e civili) con le quali si è provveduto a salvare e congelare il patrimonio dell'Architetto PE”; assume che tale patrimonio, di cui è beneficiaria la GN, ammonta a non meno di 10 milioni di euro;
sottolinea l'estrema urgenza e l'eccezionale difficoltà dell'attività professionale espletata;
invoca l'applicabilità dello scaglione superiore a tre milioni di euro. Il quinto motivo del ricorso principale allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del cap. III del D.M. n. 127/2004, per l'“erroneo stralcio dell'attività stragiudiziale”, che lo stesso ricorrente definisce “necessaria e ed indefettibile in quanto propedeutica” al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, nonché alle denunce penali inoltrate. Si sostiene in questo motivo anche che i quattro mandati non erano fra loro sovrapponibili. Le tariffe giudiziali e stragiudiziali andavano, perciò, cumulate. Il sesto motivo del ricorso di LE NT deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.M. n. 127/2004. La particolare difficoltà dell'attività svolta avrebbe giustificato la liquidazione del quadruplo dei massimi. Il settimo motivo del ricorso di LE NT deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004 relativamente ai compensi per l'attività giudiziale in sede penale.
3.1. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso di LE NT vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano non fondati. 3.1.1. Per costante interpretazione giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Capitolo III (Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale), del d.m. n. 127 del 2004 (applicabile "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni 9 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2009, n. 17357; Cass. Sez. 2, 19 ottobre 2021, n. 28855; Cass. Sez. 2, 7 ottobre 2020, n. 21565; Cass. Sez. 1, 19 ottobre 2017, n. 24682). Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente principale che deduce che l'attività stragiudiziale da lui espletata era “necessaria e ed indefettibile in quanto propedeutica” al procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, nonché alle denunce penali inoltrate. Spetta comunque al giudice del merito, involgendo un apprezzamento di fatto, accertare la connessione o la complementarità delle prestazioni stragiudiziali rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale anzidetta e restando irrilevante la presunta inevitabilità della lite, l'unitarietà dell'interesse del cliente e l'eventuale esito negativo delle trattative. Tale apprezzamento è stato adempiuto dalla Corte d'appello di Roma, la quale ha affermato che tra le parti era intercorso “un unico mandato, volto a definire il patrimonio dei nonni e della madre della GN, verificarne la corretta gestione e, eventualmente la necessità di azioni a tutela”, e che “l'attività stragiudiziale, una volta proposta l'azione civile per la nomina di un amministratore di sostegno per il nonno, SE PE. e la denuncia per circonvenzione di incapaci, con l'avvio del procedimento penale” si poneva “in un rapporto di necessaria strumentalità e dipendenza, 10 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 così perdendo ogni autonomia riguardo la liquidazione dei compensi spettanti al professionista”. Non sussiste al riguardo, pertanto, la denunciata violazione della fattispecie astratta di norme di diritto, né la falsa applicazione delle stesse alla fattispecie in concreto accertata, mentre il giudizio di fatto espresso dai giudici di secondo grado non è stato censurato con i motivi in esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Né, in relazione al tema di lite, è dirimente accertare se fosse stata data esecuzione a distinti incarichi professionali o ad un unico incarico, quanto verificare se le dedotte prestazioni stragiudiziali rese dall'avvocato LE NT imponessero un distinto compenso, o se invece, giacché tutte comunque connesse e complementari con quelle giudiziali, al professionista spettassero gli onorari per la sola assistenza in giudizio, da maggiorare semmai - come qui riconosciuto dai giudici del merito - in relazione alla complessità delle questioni giuridiche trattate e all'importanza della controversia.
3.1.2. Parimenti corretto in diritto è l'operato della Corte d'appello che, per le difese svolte in sede penale, ha liquidato € 9.781,00, mentre, per le prestazioni giudiziali civili, ha fatto applicazione degli onorari per i procedimenti davanti al giudice tutelare, stimando la causa come di valore indeterminato, e praticando la maggiorazione fino al doppio dei massimi stabiliti, ai sensi dell'art. 5 della tariffa giudiziale. Innanzitutto, deve ritenersi controversia di valore indeterminabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 c.p.c. e 6 della tabella forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, il procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, come ogni altra controversia relativa allo stato ed alla capacità delle persone, in quanto, per il loro contenuto intrinseco, esse non sono suscettibili di valutazione economica (Cass. Sez. 3, 6 agosto 1965, n. 1877). 11 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Inoltre, in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato, la valutazione della straordinaria importanza delle questioni, o dei risultati del giudizio, dei vantaggi conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività, che consente di “arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine” (art. 5, comma 3, Capitolo I della tariffa giudiziale in materia civile), è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, la cui discrezionalità si esplica già nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa;
pertanto, l'aver attribuito particolare rilevanza all'opera prestata a questo specifico fine non impone che detta rilevanza debba comportare un livello così elevato da giustificare il riconoscimento del quadruplo dei massimi, neppure essendo il giudice obbligato a motivare il mancato uso della massima maggiorazione consentita dalla legge (arg. da Cass. Sez. 2, 2 agosto 2005, n. 16132). Parimenti quanto all'aumento fino al quadruplo dei massimi consentito dall'art. 1, comma 2, Capitolo II, della Tariffa penale.
3. L'ottavo motivo del ricorso di LE NT deduce la “violazione di legge” in ordine al “mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine” e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004 relativamente ai compensi per l'attività giudiziale in sede penale.
3.1. Questo motivo è fondato proprio in applicazione del principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata. Il già menzionato art. 5, comma 3, Capitolo I della tariffa giudiziale in materia civile approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, applicabile in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato, prevede la possibilità di superare i massimi stabiliti per gli onorari fino al quadruplo degli stessi, “previo parere del Consiglio dell'Ordine”. 12 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 L'art. 4, comma 2, Capitolo I della tariffa giudiziale di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, stabilisce che qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal successivo art. 5, “purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine”. Avendo la stessa Corte d'appello riconosciuto la maggiorazione - fino al doppio - dei massimi stabiliti, “ai sensi dell'art. 5 delle citate tariffe professionali”, la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio (Cass. Sez. 2, 10 febbraio 1986, n. 839; Cass. Sez. 2, 22 gennaio 1982, n. 433; arg. anche da Cass. Sez. Unite, 10 luglio 2017, n. 16990). 4.Il nono motivo del ricorso principale deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata di AT GN. 4.1. Questo motivo rimane assorbito dall'accoglimento, seppur parziale, del ricorso principale (nonché, come si vedrà, del ricorso incidentale), attenendo esso alla configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della controparte, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata. 5. Il decimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell'art. 88 c.p.c., per essere stata negata la cancellazione di due frasi offensive. 5.1. Il motivo va respinto in quanto la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere 13 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 c.p.c., costituendo l'istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione per cassazione l'omesso esercizio del suddetto potere (Cass. Sez. 3, 20/10/2009, n. 22186). 6. Il primo motivo del ricorso incidentale di AT GN denuncia la violazione dell'art. 1 del D.M. n. 127 del 2004 e l'omesso esame. Si espone che la Corte di Appello, nel ritenere fondate le censure mosse dall'appellante principale, con rinvio alle contestazioni mosse nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata davanti al Tribunale, ha rideterminato i compensi professionali decurtandoli esclusivamente in relazione ad alcune voci (predisposizione della querela, esame e collazione, vacazione), disattendendo la richiesta in relazione anche alle censure mosse in ordine alle altre causali (predisposizione memoria integrativa, predisposizione atto dì integrazione di denuncia e richiesta di sequestro), omettendo altresì di rideterminare gli importi per altre voci analoghe (esame documenti). La censura prosegue evidenziando che la Corte d'appello ha correttamente quantificato in € 45,00 la voce “esame e collazione”, come l'esame dei tre documenti allegati alla denuncia, senza però operare la medesima riduzione per altre voci analoghe. Il secondo motivo del ricorso incidentale di AT GN denuncia la violazione degli artt. 1, 3, 5, 6 e 11 del D.M. n. 127 del 2004. Qui si evidenzia che l'avvocato NT non aveva portato a compimento il procedimento di amministrazione di sostegno, essendo stato revocato il 9 dicembre 2011, ed essendo poi morto l'amministrato il 20 giugno 2012. 14 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Si contesta altresì la misura dei diritti liquidati in € 1.000,00, essendo in tabella previsto l'importo massimo di € 161,00. 6.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di AT GN sono fondati nei termini di seguito indicati. La sentenza impugnata, affermando che “i compensi per l'attività svolta nel giudizio penale vanno così determinati in 9781,00 euro, sottraendo dall'importo richiesto di 13.046.00 euro, 1000,00 euro alla voce riguardante la predisposizione della querela;
795,00 euro, alla voce 'esame e collazione', 1470 euro, alla voce vacazione prevista per due volte in 780,00 euro, liquidandosi, invece, 90 euro, 45 euro, cadauno, come previsto in parcella per voci analoghe”, non ha dato motivata risposta alle specifiche contestazioni avanzate dall'appellante principale, che la stessa Corte d'appello ha ricondotto ad uno “stralcio delle memorie ex art. 183 cpc”, e delle quali ha dichiarato di tener conto “in un raffronto con la parcella e la decisione del tribunale”. La circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato NT, sicché la GN avrebbe dovuto gli onorari e i diritti soltanto per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale, effettivamente non risulta esaminata nella sentenza impugnata;
la ricorrente incidentale, però, non adempie all'onere, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specificare “come” e “quando” tale circostanza fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito, al fine di smentire la “novità” di tale profilo di fatto introdotto nel giudizio di cassazione. I diritti liquidati in € 1.000,00 risultano poi eccedenti rispetto all'importo massimo di € 161,00 fissato nella Tabella B II 15 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 procedimenti speciali, 75, allegata al D.M. n. 127 del 2004, in relazione alle materie di competenza del giudice tutelare. 7. Il terzo motivo del ricorso incidentale di AT GN denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione parziale delle spese processuali. 7.1. Questo motivo rimane assorbito dall'accoglimento, seppur parziale, del ricorso principale e del ricorso incidentale, attenendo esso alla regolamentazione delle spese di lite, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata. 8. Conseguono: l'accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso di LE NT, l'assorbimento del nono motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale;
l'accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di AT GN e l'assorbimento del terzo motivo;
la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'ottavo motivo del ricorso di LE NT, dichiara assorbito il nono motivo e rigetta i restanti motivi del ricorso principale;
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di AT GN e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. 16 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 febbraio 2023. Il Consigliere estensore TO SC Il Presidente FE MA 17 di 17
contro
SAGNA BEATRICE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO VITELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato DE MATTEO FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICA ALESSIO -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 7612/2016 depositata il 19/12/2016. Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale PAOLA FILIPPI. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere TO SC;
udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, la quale ha chiesto che siano dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati SANDRA SALVIGNI e FABIO DE MATTEO. FATTI DI CAUSA L'avvocato LE NT ha proposto ricorso, articolato in undici motivi, avverso la sentenza n. 7612/2016 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 19 dicembre 2016. AT GN ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. LE NT ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale. AT GN convenne l'avvocato LE NT dinanzi al Tribunale di Latina per sentir determinare “nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili”, il compenso dovutogli per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'attrice. Negli atti si espone che AT GN nell'aprile del 2011 conferì mandato al legale dapprima per la presentazione di una denuncia per circonvenzione di incapaci in danno di tale UR IE, la quale avrebbe abusato dello stato di infermità in cui versava l'anziano architetto SE PE, nonno della GN, e poi per ottenere la nomina ad amministratrice di sostegno del PE. Gli incarichi 2 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 vennero revocati nel dicembre del 2011. L'avvocato NT richiese all'ex cliente il pagamento dei propri compensi quantificati in € 61.389,00, come da parere del competente ordine degli avvocati. Nel giudizio di primo grado il convenuto NT si costituì senza rispettare il termine di cui all'art. 166 c.p.c., deducendo di essere stato investito da AT GN di quattro distinti mandati, il cui contenuto si legge anche nella sentenza della Corte d'appello. Un primo incarico era volto a ricostruire le proprietà intestate alla madre ed ai nonni materni di AT GN, in vista dell'eredità a lei spettante;
un secondo mandato era finalizzato a richiedere copia di tutti gli atti pubblici di disposizione del patrimonio del nonno e della madre della GN compiuti negli ultimi anni;
un terzo mandato, sempre volto a ricostruire la consistenza del patrimonio familiare, aveva lo scopo di recuperare quanto fosse stato oggetto di condotte fraudolente da parte di terzi che avessero approfittato delle condizioni di salute del nonno e della madre della GN;
il quarto mandato, infine, era diretto ad accertare quali fossero le condizioni di vita SE PE ed a perseguire in sede civile e penale chi si fosse approfittato del suo stato psichico. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 12 marzo 2015, condannò AT GN al pagamento di favore dell'avvocato NT della somma di € 38.363,94. La Corte d'appello di Roma, pronunciando sui contrapposti gravami, ha determinato in € 14.191,00 il compenso residuo spettante all'avvocato NT (detratto l'acconto di € 3.500,00 già corrisposto). In premessa, la Corte d'appello ha ritenuto affetta da ultrapetizione la pronuncia di condanna resa dal primo giudice (essendo tardiva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto) e non invece la statuizione in punto di determinazione del corrispettivo. Quanto al merito, rivenuta prova in atti dell'attività professionale svolta, ed esclusa la vincolatività del 3 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 parere reso dal Consiglio dell'ordine sulla liquidazione degli onorari, la Corte d'appello di Roma ha sostenuto che tra le parti fosse intercorso sostanzialmente “un unico mandato, volto a definire il patrimonio dei nonni e della madre della GN, verificarne la corretta gestione e, eventualmente la necessità di azioni a tutela”, di talché “l'attività stragiudiziale, una volta proposta l'azione civile per la nomina di un amministratore di sostegno per il nonno, SE PE e la denuncia per circonvenzione di incapaci, con l'avvio del procedimento penale” si poneva “in un rapporto di necessaria strumentalità e dipendenza, così perdendo ogni autonomia riguardo la liquidazione dei compensi spettanti al professionista”. La sentenza impugnata ha perciò ricordato che la “possibilità del cumulo delle due tariffe è prevista soltanto qualora la prestazione stragiudiziale accessoria non trovi adeguato compenso nella tariffa giudiziale”. La Corte d'appello ha quindi sostenuto che dovessero trovare applicazione gli onorari per i procedimenti davanti al giudice tutelare (non cambiando natura il giudizio alla luce della istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno avanzata da NA PE) e che la causa fosse di valore indeterminato, dovendosi tuttavia tener conto della particolare consistenza del patrimonio immobiliare. È stato così liquidato l'importo massimo della tariffa (€ 6.910,00), raddoppiato ai sensi dell'art. 5, oltre € 1.000,00 per diritti di avvocato. Per le difese svolte in sede penale, la Corte d'appello ha liquidato € 9.781,00, sottraendo alcune voci dall'importo richiesto in parcella. I giudici di secondo grado hanno, infine, negato che dovesse riconoscersi all'avvocato NT la liquidazione della “tassa di opinamento”. 4 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), con istanza di discussione orale. Il ricorrente principale ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso dell'avvocato LE NT deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. Il ricorrente principale sostiene che AT GN, dopo aver richiesto in primo grado di “determinare nella misura conforme alle tariffe applicabili il compenso dovuto all'avvocato NT per l'attività professionale effettivamente svolta in favore dell'attrice”, avrebbe proposto in appello una “nuova domanda”, chiedendo di determinare il compenso per la medesima attività prestata per la GN “limitatamente a quella dalla stessa riconosciuta”. Il secondo motivo del ricorso dell'avvocato LE NT denuncia l'omesso esame circa il “fatto” dell'inammissibilità dell'appello per la novità della domanda di cui al primo motivo.
1.1.I primi due motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente, sono del tutto infondati. A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. La pretesa svolta tanto in primo che in secondo grado da AT GN era finalizzata ad ottenere 5 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 accertamento del diritto del convenuto avvocato al compenso per l'attività professionale che risultasse provata nei suoi fatti costitutivi, o comunque non bisognosa di prova perché incontroversa tra le parti. 2. Il terzo motivo del ricorso di LE NT deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., richiamando la motivazione della sentenza di primo grado secondo cui AT GN, attrice in senso sostanziale, non aveva contestato la documentazione prodotta dall'avvocato convenuto per dimostrare le attività espletate, peraltro munita del conforto del parere del consiglio dell'ordine. L'undicesimo motivo del ricorso di LE NT, il cui esame deve essere logicamente anticipato, deduce il “difetto di giurisdizione” quanto al parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine.
2.1 Anche il terzo e l'undicesimo motivo del ricorso principale, da trattare congiuntamente, vanno respinti. 2.1.1. Il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari degli avvocati rimesso al Consiglio dell'Ordine (art. 13, comma 9, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 14, comma 1, lett. d del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) costituisce un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di congruità del "quantum", attraverso un motivato giudizio critico, sicché è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo (cfr. Cass. Sez. Unite 12 marzo 2008, n. 6534; Cass. Sez. Unite. 27 gennaio 2009, n. 1874; Cass. Sez. Unite 24 giugno 2009, n. 14812). Tuttavia, nella controversia, quale quella in esame, intercorrente tra l'avvocato ed il proprio cliente e volta alla 6 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 determinazione dei compensi per prestazioni professionali, le questioni che insorgono in ordine all'efficacia probatoria del parere del consiglio dell'ordine attengono al merito, e non alla giurisdizione (cfr. Cass. Sez. 2, 16 dicembre 2016, n. 26065). 2.1.2. Avendo qui l'attrice proposto domanda di accertamento del proprio debito a titolo di compenso dell'attività professionale svolta, senza peraltro che il convenuto avvocato NT avesse ritualmente formulato domanda riconvenzionale per conseguire il maggior credito negato da controparte, gravava comunque sul legale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'eccepito diritto ad un più congruo corrispettivo. E' noto al riguardo che, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, ogni contestazione, anche soltanto generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che si assuma svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 2, 11 gennaio 2016, n. 230; Cass. Sez. 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Sez. 2, 25 giugno 2003, n. 10150; anche Cass. Sez. Unite, 8 luglio 2021, n. 19427). Se, del resto, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, compete poi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale contempla il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza 7 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). D'altro canto, agli effetti dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (secondo il quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), perché un fatto possa dirsi non contestato, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che la controparte abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque dedotto l'incongruità del compenso richiesto rispetto all'attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5488). È comunque errata la dedotta applicazione del principio di “non contestazione” con riguardo alla ”cospicua mole documentale dell'attività svolta” prodotta dal convenuto: il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 3, 5 marzo 2020, n. 6172). 3. Il quarto motivo del ricorso di LE NT deduce la “violazione delle disposizioni del D.M. n. 127/2004 relativo alle tariffe 8 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 da applicare”. La censura contesta lo “stralcio” della “intera opera stragiudiziale”, definita dallo stesso ricorrente “prodromica alle azioni giudiziali (penale e civili) con le quali si è provveduto a salvare e congelare il patrimonio dell'Architetto PE”; assume che tale patrimonio, di cui è beneficiaria la GN, ammonta a non meno di 10 milioni di euro;
sottolinea l'estrema urgenza e l'eccezionale difficoltà dell'attività professionale espletata;
invoca l'applicabilità dello scaglione superiore a tre milioni di euro. Il quinto motivo del ricorso principale allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del cap. III del D.M. n. 127/2004, per l'“erroneo stralcio dell'attività stragiudiziale”, che lo stesso ricorrente definisce “necessaria e ed indefettibile in quanto propedeutica” al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, nonché alle denunce penali inoltrate. Si sostiene in questo motivo anche che i quattro mandati non erano fra loro sovrapponibili. Le tariffe giudiziali e stragiudiziali andavano, perciò, cumulate. Il sesto motivo del ricorso di LE NT deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.M. n. 127/2004. La particolare difficoltà dell'attività svolta avrebbe giustificato la liquidazione del quadruplo dei massimi. Il settimo motivo del ricorso di LE NT deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004 relativamente ai compensi per l'attività giudiziale in sede penale.
3.1. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso di LE NT vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano non fondati. 3.1.1. Per costante interpretazione giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Capitolo III (Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale), del d.m. n. 127 del 2004 (applicabile "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni 9 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2009, n. 17357; Cass. Sez. 2, 19 ottobre 2021, n. 28855; Cass. Sez. 2, 7 ottobre 2020, n. 21565; Cass. Sez. 1, 19 ottobre 2017, n. 24682). Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente principale che deduce che l'attività stragiudiziale da lui espletata era “necessaria e ed indefettibile in quanto propedeutica” al procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, nonché alle denunce penali inoltrate. Spetta comunque al giudice del merito, involgendo un apprezzamento di fatto, accertare la connessione o la complementarità delle prestazioni stragiudiziali rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale anzidetta e restando irrilevante la presunta inevitabilità della lite, l'unitarietà dell'interesse del cliente e l'eventuale esito negativo delle trattative. Tale apprezzamento è stato adempiuto dalla Corte d'appello di Roma, la quale ha affermato che tra le parti era intercorso “un unico mandato, volto a definire il patrimonio dei nonni e della madre della GN, verificarne la corretta gestione e, eventualmente la necessità di azioni a tutela”, e che “l'attività stragiudiziale, una volta proposta l'azione civile per la nomina di un amministratore di sostegno per il nonno, SE PE. e la denuncia per circonvenzione di incapaci, con l'avvio del procedimento penale” si poneva “in un rapporto di necessaria strumentalità e dipendenza, 10 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 così perdendo ogni autonomia riguardo la liquidazione dei compensi spettanti al professionista”. Non sussiste al riguardo, pertanto, la denunciata violazione della fattispecie astratta di norme di diritto, né la falsa applicazione delle stesse alla fattispecie in concreto accertata, mentre il giudizio di fatto espresso dai giudici di secondo grado non è stato censurato con i motivi in esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Né, in relazione al tema di lite, è dirimente accertare se fosse stata data esecuzione a distinti incarichi professionali o ad un unico incarico, quanto verificare se le dedotte prestazioni stragiudiziali rese dall'avvocato LE NT imponessero un distinto compenso, o se invece, giacché tutte comunque connesse e complementari con quelle giudiziali, al professionista spettassero gli onorari per la sola assistenza in giudizio, da maggiorare semmai - come qui riconosciuto dai giudici del merito - in relazione alla complessità delle questioni giuridiche trattate e all'importanza della controversia.
3.1.2. Parimenti corretto in diritto è l'operato della Corte d'appello che, per le difese svolte in sede penale, ha liquidato € 9.781,00, mentre, per le prestazioni giudiziali civili, ha fatto applicazione degli onorari per i procedimenti davanti al giudice tutelare, stimando la causa come di valore indeterminato, e praticando la maggiorazione fino al doppio dei massimi stabiliti, ai sensi dell'art. 5 della tariffa giudiziale. Innanzitutto, deve ritenersi controversia di valore indeterminabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 c.p.c. e 6 della tabella forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, il procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, come ogni altra controversia relativa allo stato ed alla capacità delle persone, in quanto, per il loro contenuto intrinseco, esse non sono suscettibili di valutazione economica (Cass. Sez. 3, 6 agosto 1965, n. 1877). 11 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Inoltre, in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato, la valutazione della straordinaria importanza delle questioni, o dei risultati del giudizio, dei vantaggi conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività, che consente di “arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine” (art. 5, comma 3, Capitolo I della tariffa giudiziale in materia civile), è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, la cui discrezionalità si esplica già nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa;
pertanto, l'aver attribuito particolare rilevanza all'opera prestata a questo specifico fine non impone che detta rilevanza debba comportare un livello così elevato da giustificare il riconoscimento del quadruplo dei massimi, neppure essendo il giudice obbligato a motivare il mancato uso della massima maggiorazione consentita dalla legge (arg. da Cass. Sez. 2, 2 agosto 2005, n. 16132). Parimenti quanto all'aumento fino al quadruplo dei massimi consentito dall'art. 1, comma 2, Capitolo II, della Tariffa penale.
3. L'ottavo motivo del ricorso di LE NT deduce la “violazione di legge” in ordine al “mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine” e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004 relativamente ai compensi per l'attività giudiziale in sede penale.
3.1. Questo motivo è fondato proprio in applicazione del principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata. Il già menzionato art. 5, comma 3, Capitolo I della tariffa giudiziale in materia civile approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, applicabile in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato, prevede la possibilità di superare i massimi stabiliti per gli onorari fino al quadruplo degli stessi, “previo parere del Consiglio dell'Ordine”. 12 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 L'art. 4, comma 2, Capitolo I della tariffa giudiziale di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, stabilisce che qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal successivo art. 5, “purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine”. Avendo la stessa Corte d'appello riconosciuto la maggiorazione - fino al doppio - dei massimi stabiliti, “ai sensi dell'art. 5 delle citate tariffe professionali”, la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio (Cass. Sez. 2, 10 febbraio 1986, n. 839; Cass. Sez. 2, 22 gennaio 1982, n. 433; arg. anche da Cass. Sez. Unite, 10 luglio 2017, n. 16990). 4.Il nono motivo del ricorso principale deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata di AT GN. 4.1. Questo motivo rimane assorbito dall'accoglimento, seppur parziale, del ricorso principale (nonché, come si vedrà, del ricorso incidentale), attenendo esso alla configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della controparte, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata. 5. Il decimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell'art. 88 c.p.c., per essere stata negata la cancellazione di due frasi offensive. 5.1. Il motivo va respinto in quanto la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere 13 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 c.p.c., costituendo l'istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione per cassazione l'omesso esercizio del suddetto potere (Cass. Sez. 3, 20/10/2009, n. 22186). 6. Il primo motivo del ricorso incidentale di AT GN denuncia la violazione dell'art. 1 del D.M. n. 127 del 2004 e l'omesso esame. Si espone che la Corte di Appello, nel ritenere fondate le censure mosse dall'appellante principale, con rinvio alle contestazioni mosse nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata davanti al Tribunale, ha rideterminato i compensi professionali decurtandoli esclusivamente in relazione ad alcune voci (predisposizione della querela, esame e collazione, vacazione), disattendendo la richiesta in relazione anche alle censure mosse in ordine alle altre causali (predisposizione memoria integrativa, predisposizione atto dì integrazione di denuncia e richiesta di sequestro), omettendo altresì di rideterminare gli importi per altre voci analoghe (esame documenti). La censura prosegue evidenziando che la Corte d'appello ha correttamente quantificato in € 45,00 la voce “esame e collazione”, come l'esame dei tre documenti allegati alla denuncia, senza però operare la medesima riduzione per altre voci analoghe. Il secondo motivo del ricorso incidentale di AT GN denuncia la violazione degli artt. 1, 3, 5, 6 e 11 del D.M. n. 127 del 2004. Qui si evidenzia che l'avvocato NT non aveva portato a compimento il procedimento di amministrazione di sostegno, essendo stato revocato il 9 dicembre 2011, ed essendo poi morto l'amministrato il 20 giugno 2012. 14 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Si contesta altresì la misura dei diritti liquidati in € 1.000,00, essendo in tabella previsto l'importo massimo di € 161,00. 6.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di AT GN sono fondati nei termini di seguito indicati. La sentenza impugnata, affermando che “i compensi per l'attività svolta nel giudizio penale vanno così determinati in 9781,00 euro, sottraendo dall'importo richiesto di 13.046.00 euro, 1000,00 euro alla voce riguardante la predisposizione della querela;
795,00 euro, alla voce 'esame e collazione', 1470 euro, alla voce vacazione prevista per due volte in 780,00 euro, liquidandosi, invece, 90 euro, 45 euro, cadauno, come previsto in parcella per voci analoghe”, non ha dato motivata risposta alle specifiche contestazioni avanzate dall'appellante principale, che la stessa Corte d'appello ha ricondotto ad uno “stralcio delle memorie ex art. 183 cpc”, e delle quali ha dichiarato di tener conto “in un raffronto con la parcella e la decisione del tribunale”. La circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato NT, sicché la GN avrebbe dovuto gli onorari e i diritti soltanto per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale, effettivamente non risulta esaminata nella sentenza impugnata;
la ricorrente incidentale, però, non adempie all'onere, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specificare “come” e “quando” tale circostanza fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito, al fine di smentire la “novità” di tale profilo di fatto introdotto nel giudizio di cassazione. I diritti liquidati in € 1.000,00 risultano poi eccedenti rispetto all'importo massimo di € 161,00 fissato nella Tabella B II 15 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 procedimenti speciali, 75, allegata al D.M. n. 127 del 2004, in relazione alle materie di competenza del giudice tutelare. 7. Il terzo motivo del ricorso incidentale di AT GN denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione parziale delle spese processuali. 7.1. Questo motivo rimane assorbito dall'accoglimento, seppur parziale, del ricorso principale e del ricorso incidentale, attenendo esso alla regolamentazione delle spese di lite, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata. 8. Conseguono: l'accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso di LE NT, l'assorbimento del nono motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale;
l'accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di AT GN e l'assorbimento del terzo motivo;
la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'ottavo motivo del ricorso di LE NT, dichiara assorbito il nono motivo e rigetta i restanti motivi del ricorso principale;
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di AT GN e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. 16 di 17 Numero registro generale 14094/2017 Numero sezionale 850/2023 Numero di raccolta generale 8571/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 febbraio 2023. Il Consigliere estensore TO SC Il Presidente FE MA 17 di 17