Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14311/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14311/2023 R.G.,
e vertente
tra
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.04.1976, e residente in [...], elettivamente domi- ciliata in Portici (Na), alla Via A. Diaz n. 7, presso lo studio dell'Avv.to Bruno
INCORONATO (c.f. ) che lo rappresenta e difende come C.F._2
da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
- Opponente
contro
(P. Iva e per essa quale manda- Controparte_1 P.IVA_1
taria (P. Iva , in persona del lega- Controparte_2 P.IVA_1
le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Roberto Pietro
SIDOTI (C.F. ), elett.te dom.ta in Milano, alla Piazza Ve- C.F._3
lasca n. 8, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta
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Veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 3063/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.2023 e notificato in data 12.05.2023, su ricorso di
[...]
CP (nel prosieguo “ ”), quale cessionaria del credito origina- Controparte_1 riamente in titolarità di (nel prosieguo “ ”), con il Controparte_3 CP_3
quale è stato ingiunto ad di pagare entro 40 giorni dalla notifi- Parte_1
ca la somma di € 27.829,73, oltre interessi legali sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.370,00 per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dal contratto n. 08267/06522125, stipulato in data 12.11.2008 dall'odierno opponente (doc n. 3 fasc. monitorio).
Nell'opporsi all'ingiunzione, in via preliminare, si opponeva Parte_1
alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta. In particolare,
[...]
lamentava la mancata comunicazione, nonché la assente prova documen- CP_4
tale delle intervenute cessioni del credito ingiunto.
Quanto al merito, eccepiva la prescrizione del credito asseritamente vantato dalla CP
. Chiedeva, dunque, di revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3063/2023; conseguentemente, di condannare la società op- posta al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione al pro- curatore anticipatario. CP Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quan- to infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del d.i.
In particolare, l'opposta eccepiva la genericità dell'eccezione di prescrizione e resisteva in giudizio rappresentando la sussistenza della propria legittimazione attiva, nonché sostenendo la piena esigibilità del credito oggetto della richiesta monitoria.
Concludeva, dunque, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 3063/23; di respingere integralmente le domande formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare
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integralmente il decreto ingiuntivo succitato. Con vittoria di compensi professio- nali e spese di lite.
Veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria (v. verbale ud. del 15.12.2023).
Depositato agli atti il verbale di mediazione, in data 12.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare va ritenuta procedibile la domanda essendo stata esple- tata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale mediazione n.
3978/2023).
In più, sempre preliminarmente, proponeva opposizione ec- Parte_1 cependo, tra l'altro, la mancanza di prova di titolarità del credito in capo all'opposta, la quale non avrebbe dimostrato che il credito nei suoi confronti rientrasse tra quelli oggetto di cessione.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto so- stanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che pro- muove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizio- ne giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U. 2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un pro- blema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario;
in caso di ces- sioni plurime, come nel caso di specie, grava sull'ultimo cessionario (e dunque CP in capo a ) l'onere di fornire la prova negoziale relativa a tutte le cessioni medio tempore intervenute.
In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o par- ticolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti ban- cari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre, i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che
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la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così
Cass., sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
Quindi prima cessione da già Banco di Napoli a Controparte_3 [...]
il 25.06.21, ed in data 10.06.2022 da Controparte_5 Controparte_5
a . Controparte_1
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte op- ponente ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Invero, sebbene parte opposta abbia precisato che il contratto di cessione pro- dotto faccia esplicito riferimento alle precedenti cessioni tra le creditrici e danti
CP causa della non è possibile evincere tra i crediti oggetto delle singole ces- sioni quello vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. 118 del 5.10.2021 doc. n. 4 fascicolo monitorio e n. 3 giudizio di opposizione) con- trariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Infatti, con riferimento alla asserita prima cessione dalla alla CP_3 [...]
il suddetto estratto identifica i contratti di finanziamento oggetto Controparte_6
di cessione attraverso specifici requisiti (vd. pag. 3 G.U. cit.). Tali criteri, da ri- spettarsi congiuntamente, sono:
- la derivazione da Contratti di Finanziamento di titolarità di (anche CP_3
a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo ); Controparte_7
- i debitori di tali contratti devono risultare alla Data di Cut-off
(31.12.2020) classificati e segnalati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di;
CP_3
- l'indicazione del codice identificativo "KA", (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la Data di
Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC in ogni caso, (ii) come ri- sultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identifica-
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tivi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul sito internet della
[...]
Controparte_6
Orbene, l'odierna opposta non ha provato che la posizione debitoria di Pt_1
rivestisse ciascuno dei requisiti suindicati e che dunque il credito ricadesse in quelli effettivamente oggetto di cessione. CP Nessun ulteriore criterio di individuazione dei crediti è fornito dalla , pertan- to, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dall'opponente non è stata superata: l'opposta non ha provato che fosse titolare Controparte_6
CP del credito per cui è causa quando, con contratto del 10.6.2022, ha ceduto a una serie di crediti che aveva a propria volta acquistato da . CP_3
CP Si ritiene, dunque, che l'onere sussistente in capo alla (quale seconda ces- sionaria) consistente nella prova della continuità delle cessioni con riferimento alla posizione oggetto del presente giudizio non sia stato soddisfatto, e ciò non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto delle cessioni (cfr.
Cass., sent. n. 21821/2023).
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di ca- renza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del CP credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 3063/2023.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto.
Stante l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale rimangono assorbite le altre eccezioni e questioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima data la natura documentale di € 3800,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso per spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3063/2023 emesso in data 13.04.2023 nei confronti di;
Parte_1
- dichiara il difetto di titolarità in capo alla parte opposta per il credito aziona- to;
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- condanna parte opposta al pagamento in favore di delle Parte_1
spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 3800,00 per compensi oltre Iva, CPA e spese generali come per legge da attribuirsi al procuratore anti- statario Avv.to Bruno Incoronato.
Napoli 31.12.24
Il Giudice
Diego Ragozini
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