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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
23/05/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 670/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]c/da Parte_1
Acquamuta n° 8 cf: , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Carmela Bonina, presso il cui studio sito in Brolo via C. Colombo n.5, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: reiscrizione elenchi braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Parte ricorrente, con il ricorso depositato il 23/02/2022, esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Carcione Silvano, per l'anno 2008 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità); - Che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che con provvedimento del giugno 2021 gli veniva comunicata la cancellazione delle giornate 2008;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, l'istante proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per il principio del “ne bis in idem”, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Produceva sentenza n.1626/2018, emessa da questo Tribunale in diversa composizione monocratica, nonché sentenza n.308/2020, emessa dalla Corte di Appello di Messina, che ha riformato la statuizione di primo grado.
La causa istruita documentalmente all'esito dell'odierna udienza veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. La domanda va dichiarata improponibile ed inammissibile e conseguentemente va rigettata.
Infatti, in linea generale, costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, il divieto del
“ne bis in idem”, in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi, statuiscano due volte su identica domanda.
Tale principio, affermato dagli artt. 39 e 395 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonché a garantire la stabilità delle decisioni.
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto
(giudicato implicito).
Pertanto, sulla base di tale principio, il risultato del giudizio conclusosi con le sentenze prodotte
CP_ dall' non potrà essere rimesso in discussione, attraverso la deduzione di altro giudizio di questioni rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato e che sono state proposte, o che si sarebbero potuto proporre nel corso del primo giudizio, conclusosi poi con la riforma della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Messina n.308/2020, che ha rigettato la domanda, proposta con il presente giudizio.
Pertanto, la domanda proposta nell'odierno giudizio, per il principio del “ne bis in idem” va dichiarata inammissibile e va rigettata.
Visto la dichiarazione di esenzione in atti, e l'interpretazione giurisprudenziale, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile ed improponibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Patti 23/05/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
23/05/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 670/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]c/da Parte_1
Acquamuta n° 8 cf: , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Carmela Bonina, presso il cui studio sito in Brolo via C. Colombo n.5, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: reiscrizione elenchi braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Parte ricorrente, con il ricorso depositato il 23/02/2022, esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Carcione Silvano, per l'anno 2008 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità); - Che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che con provvedimento del giugno 2021 gli veniva comunicata la cancellazione delle giornate 2008;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, l'istante proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per il principio del “ne bis in idem”, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Produceva sentenza n.1626/2018, emessa da questo Tribunale in diversa composizione monocratica, nonché sentenza n.308/2020, emessa dalla Corte di Appello di Messina, che ha riformato la statuizione di primo grado.
La causa istruita documentalmente all'esito dell'odierna udienza veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. La domanda va dichiarata improponibile ed inammissibile e conseguentemente va rigettata.
Infatti, in linea generale, costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, il divieto del
“ne bis in idem”, in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi, statuiscano due volte su identica domanda.
Tale principio, affermato dagli artt. 39 e 395 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonché a garantire la stabilità delle decisioni.
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto
(giudicato implicito).
Pertanto, sulla base di tale principio, il risultato del giudizio conclusosi con le sentenze prodotte
CP_ dall' non potrà essere rimesso in discussione, attraverso la deduzione di altro giudizio di questioni rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato e che sono state proposte, o che si sarebbero potuto proporre nel corso del primo giudizio, conclusosi poi con la riforma della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Messina n.308/2020, che ha rigettato la domanda, proposta con il presente giudizio.
Pertanto, la domanda proposta nell'odierno giudizio, per il principio del “ne bis in idem” va dichiarata inammissibile e va rigettata.
Visto la dichiarazione di esenzione in atti, e l'interpretazione giurisprudenziale, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile ed improponibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Patti 23/05/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia