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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 34/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 34/2023
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Gabriele Escalar, Andrea Curzio e Giulia Catone del Foro di
Roma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in
Roma (RM), Via Enrico Tazzoli n. 6;
OPPONENTE contro
- C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 13.01.2023 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio presentando opposizione avverso l'avviso
[...] CP_1
di addebito n. 378 2022 00014447 92 000 formato presso la sede di Parma il CP_1
giorno 24.11.2022 e notificato in data 5 dicembre 2022, per l'importo complessivo di
Euro 24.555,42, concernente contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate con riguardo al riguardo all'annualità 2016 (doc.
1 fasc. parte ricorrente).
Il ricorrente deduceva che l'avviso di addebito opposto traeva origine dall'avviso di accertamento unico n. THL01N601120/2019 a lui notificato in data 27 novembre
2019, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma aveva accertato maggiori imponibili ai fini IRPEF e relative addizionali e conseguentemente aveva determinato, a carico del contribuente, maggiori imposte, contributi previdenziali, interessi e sanzioni (doc. n. 2 fasc. parte ricorrente).
Il contribuente, in particolare, precisava che, nel suddetto avviso di accertamento,
l'Ufficio aveva accertato, in capo al medesimo, maggiori contributi dovuti per la
Gestione commercianti anno 2016 pari a euro 14.528,00 quale differenza tra euro
18.134,10, somma pari al totale dei contributi asseritamente dovuti e euro 3.605,58, somma pari ai contributi già dichiarati e versati.
Il ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato, anzitutto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 nonché per l'insussistenza, nel merito, dei presupposti sulla base dei quali l aveva CP_1
avanzato la propria pretesa contributiva.
Ribadito, poi, che la pretesa contributiva in controversia derivava dal Verbale di
Accertamento n. THL01N601120/2019, evidenziava che tale accertamento era stato parzialmente annullato dalla Commissione Tributaria Regionale e concludeva, dunque, per l'annullamento e/o la riduzione dell'importo dovuto a titolo contributivo, ricalcolandolo sulla base del reddito rideterminato e tenuto conto delle somme già versate a tale titolo.
Contestava, infine, l'erronea applicazione delle sanzioni per “evasione contributiva” ex art. 116 L. n. 388 del 2000.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione e per tutti i motivi dedotti in narrativa:
IN VIA CAUTELARE:
- Sospendere ex art. 24 comma 5 D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 378 2022 00014447 92 000 formato il 24 novembre 2022 e notificato il 5 dicembre 2022;
NEL MERITO E IN ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE OPPOSIZIONE:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito e per l'effetto annullare ovvero con qualsiasi statuizione dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico
l'avviso di addebito n. 378 2022 00014447 92 000 formato il 24 novembre 2022 e notificato il 5 dicembre 2022;
- in ogni caso accertare l'assoluta illegittimità e infondatezza in fatto e in diritto della pretesa contributiva e per l'effetto annullare ovvero con qualsiasi statuizione dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico l'avviso di addebito n. 378 2022
00014447 92 000 formato il 24 novembre 2022 e notificato il 5 dicembre 2022;
IN SUBORDINE:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse in qualunque misura ritenere fondata la pretesa contributiva dell' accertare e CP_1
dichiarare l'erronea applicazione delle sanzioni civili nella misura prevista dall'art.
116 comma 8 lett. b) della L. 388/2000, difettandone i presupposti di legge ed applicare le sanzioni previste dall'art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000 ovvero in ulteriore subordine quelle previste dall'art. 116 comma 10 della L.
388/2000 o dell'art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000 sui contributi eventualmente accertati come dovuti da parte del ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di
Legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 7.04.2023 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione CP_1
del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 23.01.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Va preliminarmente rilevato, per quanto attiene alla eccepita violazione dell'art. 24, III° comma, D.Lgs. n. 46 del 1999, che detto articolo, rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali”, stabilisce, al terzo comma, che “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del Giudice”.
Il potere di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali è, pertanto, inibito allorché
l'atto presupposto, verbale di accertamento/ispettivo, sia impugnato dinnanzi all'autorità giudiziaria. In caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili a ruolo, si determina, pertanto, una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della Pubblica Amministrazione di agire in via esecutiva. Il sopra menzionato art. 24, non distingue, comunque, tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale ed accertamento operato da altra Pubblica
Amministrazione.
Secondo consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, peraltro, “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma
3, del D.Lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del
Giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'Ente previdenziale ovvero da altro Ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'Ente creditore, dell'impugnazione proposta” (ex multis, Cassazione n. 4032/2016 e
Cassazione n. 12333/2015).
Con specifico riferimento all'impugnazione del verbale dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, la giurisprudenza ha statuito che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del Giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'Ente previdenziale, ma anche quello operato da altro Ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento innanzi al Giudice tributario” (ex plurimis, Cassazione-Sezione
Lavoro, sentenza n. 8379 del giorno 09.04.2014).
Alla stregua dei predetti principi nonché della ratio ad essi sottesi, rinvenibile nella duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali deve senza dubbio ritenersi inibito all nella situazione in esame, di emettere avvisi di addebito per CP_1
pretesi recuperi contributivi, sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità dei verbali di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate.
Nondimeno, si deve, comunque, rilevare che il Giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza delle domande di pagamento dell
[...]
, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale comportano soltanto l'impossibilità, per l , di CP_1
avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito
(ex multis, Cassazione n. 14149/2012; Cassazione n. 774/2015 e Cassazione n.
26395/2011).
Ebbene, i principi esposti si ritiene siano senz'altro applicabili al caso de quo, avendo l richiesto il pagamento dei contributi accertati dall'Agenzia delle Entrate, CP_1
nella misura indicata nell'avviso di addebito e, pertanto, debbono essere valutate nel merito le pretese contributive dell convenuto, che traggono origine dal CP_1
verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. THL01N601120/2019, relativamente all'anno d'imposta 2016; accertamento alla stregua del quale l'Agenzia medesima ha ritenuto sussistere un maggior reddito in capo al ricorrente e su tale maggior reddito ha calcolato anche i maggiori contributi dovuti all
[...]
Controparte_2
2.2. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Occorre preliminarmente dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697 cod. civ., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n. 5763/2002 e
Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” CP_1
(ex multis, Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 14965 del giorno 06.09.2012 e
Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 22862 del 10.11.2010).
Come, inoltre, ha chiarito anche la Corte di Appello di Bologna in numerose sentenze, l è “tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume CP_1
percepito” (ex plurimis, sentenza n. 733/2015 del 25.08.2015 e sentenza n. 1002/2015 del 20.10.2015)
Orbene, nel caso di specie, l ha posto a fondamento dell'avviso di addebito CP_1
relativo all'anno 2016, esclusivamente il verbale di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate - peraltro impugnato, sia dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Parma, sia dinnanzi alla Commissione Regionale - quale atto-presupposto della pretesa contributiva, senza fornire allegazioni in fatto circa la natura e la sussistenza dei fatti costitutivi generatori del maggior reddito, né fornendo ulteriore documentazione contabile.
Di talché, nello scrutinio, nel merito, della fondatezza della pretesa contributiva, non potrà che aversi riguardo all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e agli esiti del parallelo giudizio tributario.
A riguardo, occorre evidenziare che, con la sentenza n. 355/2023 emessa a definizione del giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento n.
THL01N601120/2019 e n. THL02N600971/2019, la Controparte_3
dell'Emilia-Romagna ha censurato la ricostruzione dei ricavi effettuata
[...]
dall'Agenzia delle Entrate, così concludendo: “nel caso in esame, si palesa maggiormente aderente alla realtà, nonché ispirato a criteri di ragionevolezza, l'applicazione degli studi di settore, come del resto ritenuto dallo stesso nella CP_4
verifica condotta per l'anno 2005” disponendo per l'effetto che l procedesse a CP_4
“rideterminare i ricavi della società applicando il ricarico fissato dallo studio di settore e conseguentemente aggiornare il reddito netto della stessa in pari misura.
Quale ulteriore conseguenza, anche i redditi imputati ai soci dovranno essere determinati in funzione del nuovo ammontare del reddito della società”.
A seguito della predetta pronuncia, l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito dell'opponente, stabilendo che l'eccedenza rispetto al dichiarato fosse pari ad Euro
18.538,00 in luogo dell'importo precedentemente accertato, come risulta dal documento prodotto dall convenuto in data 22.01.2025. CP_1
La rideterminazione del reddito spiega sicuramente i suoi effetti sulla determinazione dei contributi in quanto ne ha modificato il presupposto che è, appunto, il reddito.
Non rileva, a riguardo, la circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia effettuato tale modifica all'esito del giudizio tributario e che, sulla base di tale modifica, abbia modificato le altre imposte che sul reddito trovano il loro presupposto.
Ciò che rileva è che il reddito dell'opponente è stato effettivamente rettificato e che tale rettifica ha evidentemente effetto per tutto quanto calcolato sulla base del reddito, compresi i contributi INPS.
Secondo la normativa di settore (D.P.R. n. 600 del 1973 e il D.Lgs. n. 462 del 1997 volta all'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e contributive), invero, l'Agenzia delle Entrate procede all'attività di controllo, di accertamento, liquidazione e riscossione in modo univoco per i due rapporti, previdenziale e tributario.
Tanto significa che l'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha la stessa forza e incidenza sulla pretesa contributiva, sia quando accerta in aumento, sia quando accerta, come nel nostro caso, in diminuzione modificando il proprio precedente accertamento. Tanto che l convenuto ha proceduto, in via di autotutela, all'annullamento CP_1
parziale del debito contributivo per euro 13.835,15, circoscrivendo, dunque, la propria pretesa;
pretesa pari a complessivi euro 693,36.
2.3. Quanto al regime sanzionatorio, si osserva come il ricorrente abbia occultato i redditi prodotti dall'impresa, per cui la relativa condotta non può che integrare l'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000.
Ciò anche alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale che individua la meno gravosa fattispecie dell'omissione contributiva nelle sole ipotesi in cui tutti gli adempimenti obbligatori risultano effettuati, mancando solo il pagamento (per tutte
Cass. n. 11261/2010). Fattispecie qui non ricorrente. Come precisato dalla Suprema
Corte grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede (Cass. n. 11261/2010, Cass. n.
1167/2018, Cass. n. 10427/18).
3. Le spese di lite
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra l'odierno opponente e in ragione di 1/2. Controparte_5
Le residue spese di lite – liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico di . Controparte_5
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra €
1.101 a € 5.200): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'Avviso di Addebito n. 378 2022 00014447 92 000 oggetto di opposizione.
2. Accerta e dichiara che i contributi dovuti dall'opponente alla Gestione
Commercianti, per l'anno 2016, devono essere calcolati sul complessivo reddito di
Euro 18.538,00 e sono pari a complessivi euro 693,36.
3. Condanna al pagamento, a favore dell convenuto, Parte_1 CP_1
di una somma pari ad euro 693,36, a titolo di contributi, oltreché di una somma pari ad euro 416,02 a titolo di sanzioni ed euro 64,85 a titolo di interessi.
4. Compensate in ragione di 1/2 le spese di lite tra le parti, condanna Pt_1
al pagamento, a favore di delle residue spese, spese che si
[...] CP_1
liquidano in euro 500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 23 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 34/2023
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Gabriele Escalar, Andrea Curzio e Giulia Catone del Foro di
Roma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in
Roma (RM), Via Enrico Tazzoli n. 6;
OPPONENTE contro
- C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 13.01.2023 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio presentando opposizione avverso l'avviso
[...] CP_1
di addebito n. 378 2022 00014447 92 000 formato presso la sede di Parma il CP_1
giorno 24.11.2022 e notificato in data 5 dicembre 2022, per l'importo complessivo di
Euro 24.555,42, concernente contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate con riguardo al riguardo all'annualità 2016 (doc.
1 fasc. parte ricorrente).
Il ricorrente deduceva che l'avviso di addebito opposto traeva origine dall'avviso di accertamento unico n. THL01N601120/2019 a lui notificato in data 27 novembre
2019, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma aveva accertato maggiori imponibili ai fini IRPEF e relative addizionali e conseguentemente aveva determinato, a carico del contribuente, maggiori imposte, contributi previdenziali, interessi e sanzioni (doc. n. 2 fasc. parte ricorrente).
Il contribuente, in particolare, precisava che, nel suddetto avviso di accertamento,
l'Ufficio aveva accertato, in capo al medesimo, maggiori contributi dovuti per la
Gestione commercianti anno 2016 pari a euro 14.528,00 quale differenza tra euro
18.134,10, somma pari al totale dei contributi asseritamente dovuti e euro 3.605,58, somma pari ai contributi già dichiarati e versati.
Il ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato, anzitutto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 nonché per l'insussistenza, nel merito, dei presupposti sulla base dei quali l aveva CP_1
avanzato la propria pretesa contributiva.
Ribadito, poi, che la pretesa contributiva in controversia derivava dal Verbale di
Accertamento n. THL01N601120/2019, evidenziava che tale accertamento era stato parzialmente annullato dalla Commissione Tributaria Regionale e concludeva, dunque, per l'annullamento e/o la riduzione dell'importo dovuto a titolo contributivo, ricalcolandolo sulla base del reddito rideterminato e tenuto conto delle somme già versate a tale titolo.
Contestava, infine, l'erronea applicazione delle sanzioni per “evasione contributiva” ex art. 116 L. n. 388 del 2000.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione e per tutti i motivi dedotti in narrativa:
IN VIA CAUTELARE:
- Sospendere ex art. 24 comma 5 D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 378 2022 00014447 92 000 formato il 24 novembre 2022 e notificato il 5 dicembre 2022;
NEL MERITO E IN ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE OPPOSIZIONE:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito e per l'effetto annullare ovvero con qualsiasi statuizione dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico
l'avviso di addebito n. 378 2022 00014447 92 000 formato il 24 novembre 2022 e notificato il 5 dicembre 2022;
- in ogni caso accertare l'assoluta illegittimità e infondatezza in fatto e in diritto della pretesa contributiva e per l'effetto annullare ovvero con qualsiasi statuizione dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico l'avviso di addebito n. 378 2022
00014447 92 000 formato il 24 novembre 2022 e notificato il 5 dicembre 2022;
IN SUBORDINE:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse in qualunque misura ritenere fondata la pretesa contributiva dell' accertare e CP_1
dichiarare l'erronea applicazione delle sanzioni civili nella misura prevista dall'art.
116 comma 8 lett. b) della L. 388/2000, difettandone i presupposti di legge ed applicare le sanzioni previste dall'art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000 ovvero in ulteriore subordine quelle previste dall'art. 116 comma 10 della L.
388/2000 o dell'art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000 sui contributi eventualmente accertati come dovuti da parte del ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di
Legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 7.04.2023 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione CP_1
del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 23.01.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Va preliminarmente rilevato, per quanto attiene alla eccepita violazione dell'art. 24, III° comma, D.Lgs. n. 46 del 1999, che detto articolo, rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali”, stabilisce, al terzo comma, che “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del Giudice”.
Il potere di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali è, pertanto, inibito allorché
l'atto presupposto, verbale di accertamento/ispettivo, sia impugnato dinnanzi all'autorità giudiziaria. In caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili a ruolo, si determina, pertanto, una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della Pubblica Amministrazione di agire in via esecutiva. Il sopra menzionato art. 24, non distingue, comunque, tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale ed accertamento operato da altra Pubblica
Amministrazione.
Secondo consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, peraltro, “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma
3, del D.Lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del
Giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'Ente previdenziale ovvero da altro Ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'Ente creditore, dell'impugnazione proposta” (ex multis, Cassazione n. 4032/2016 e
Cassazione n. 12333/2015).
Con specifico riferimento all'impugnazione del verbale dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, la giurisprudenza ha statuito che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del Giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'Ente previdenziale, ma anche quello operato da altro Ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento innanzi al Giudice tributario” (ex plurimis, Cassazione-Sezione
Lavoro, sentenza n. 8379 del giorno 09.04.2014).
Alla stregua dei predetti principi nonché della ratio ad essi sottesi, rinvenibile nella duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali deve senza dubbio ritenersi inibito all nella situazione in esame, di emettere avvisi di addebito per CP_1
pretesi recuperi contributivi, sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità dei verbali di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate.
Nondimeno, si deve, comunque, rilevare che il Giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza delle domande di pagamento dell
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, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale comportano soltanto l'impossibilità, per l , di CP_1
avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito
(ex multis, Cassazione n. 14149/2012; Cassazione n. 774/2015 e Cassazione n.
26395/2011).
Ebbene, i principi esposti si ritiene siano senz'altro applicabili al caso de quo, avendo l richiesto il pagamento dei contributi accertati dall'Agenzia delle Entrate, CP_1
nella misura indicata nell'avviso di addebito e, pertanto, debbono essere valutate nel merito le pretese contributive dell convenuto, che traggono origine dal CP_1
verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. THL01N601120/2019, relativamente all'anno d'imposta 2016; accertamento alla stregua del quale l'Agenzia medesima ha ritenuto sussistere un maggior reddito in capo al ricorrente e su tale maggior reddito ha calcolato anche i maggiori contributi dovuti all
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Controparte_2
2.2. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Occorre preliminarmente dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697 cod. civ., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n. 5763/2002 e
Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” CP_1
(ex multis, Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 14965 del giorno 06.09.2012 e
Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 22862 del 10.11.2010).
Come, inoltre, ha chiarito anche la Corte di Appello di Bologna in numerose sentenze, l è “tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume CP_1
percepito” (ex plurimis, sentenza n. 733/2015 del 25.08.2015 e sentenza n. 1002/2015 del 20.10.2015)
Orbene, nel caso di specie, l ha posto a fondamento dell'avviso di addebito CP_1
relativo all'anno 2016, esclusivamente il verbale di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate - peraltro impugnato, sia dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Parma, sia dinnanzi alla Commissione Regionale - quale atto-presupposto della pretesa contributiva, senza fornire allegazioni in fatto circa la natura e la sussistenza dei fatti costitutivi generatori del maggior reddito, né fornendo ulteriore documentazione contabile.
Di talché, nello scrutinio, nel merito, della fondatezza della pretesa contributiva, non potrà che aversi riguardo all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e agli esiti del parallelo giudizio tributario.
A riguardo, occorre evidenziare che, con la sentenza n. 355/2023 emessa a definizione del giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento n.
THL01N601120/2019 e n. THL02N600971/2019, la Controparte_3
dell'Emilia-Romagna ha censurato la ricostruzione dei ricavi effettuata
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dall'Agenzia delle Entrate, così concludendo: “nel caso in esame, si palesa maggiormente aderente alla realtà, nonché ispirato a criteri di ragionevolezza, l'applicazione degli studi di settore, come del resto ritenuto dallo stesso nella CP_4
verifica condotta per l'anno 2005” disponendo per l'effetto che l procedesse a CP_4
“rideterminare i ricavi della società applicando il ricarico fissato dallo studio di settore e conseguentemente aggiornare il reddito netto della stessa in pari misura.
Quale ulteriore conseguenza, anche i redditi imputati ai soci dovranno essere determinati in funzione del nuovo ammontare del reddito della società”.
A seguito della predetta pronuncia, l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito dell'opponente, stabilendo che l'eccedenza rispetto al dichiarato fosse pari ad Euro
18.538,00 in luogo dell'importo precedentemente accertato, come risulta dal documento prodotto dall convenuto in data 22.01.2025. CP_1
La rideterminazione del reddito spiega sicuramente i suoi effetti sulla determinazione dei contributi in quanto ne ha modificato il presupposto che è, appunto, il reddito.
Non rileva, a riguardo, la circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia effettuato tale modifica all'esito del giudizio tributario e che, sulla base di tale modifica, abbia modificato le altre imposte che sul reddito trovano il loro presupposto.
Ciò che rileva è che il reddito dell'opponente è stato effettivamente rettificato e che tale rettifica ha evidentemente effetto per tutto quanto calcolato sulla base del reddito, compresi i contributi INPS.
Secondo la normativa di settore (D.P.R. n. 600 del 1973 e il D.Lgs. n. 462 del 1997 volta all'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e contributive), invero, l'Agenzia delle Entrate procede all'attività di controllo, di accertamento, liquidazione e riscossione in modo univoco per i due rapporti, previdenziale e tributario.
Tanto significa che l'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha la stessa forza e incidenza sulla pretesa contributiva, sia quando accerta in aumento, sia quando accerta, come nel nostro caso, in diminuzione modificando il proprio precedente accertamento. Tanto che l convenuto ha proceduto, in via di autotutela, all'annullamento CP_1
parziale del debito contributivo per euro 13.835,15, circoscrivendo, dunque, la propria pretesa;
pretesa pari a complessivi euro 693,36.
2.3. Quanto al regime sanzionatorio, si osserva come il ricorrente abbia occultato i redditi prodotti dall'impresa, per cui la relativa condotta non può che integrare l'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000.
Ciò anche alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale che individua la meno gravosa fattispecie dell'omissione contributiva nelle sole ipotesi in cui tutti gli adempimenti obbligatori risultano effettuati, mancando solo il pagamento (per tutte
Cass. n. 11261/2010). Fattispecie qui non ricorrente. Come precisato dalla Suprema
Corte grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede (Cass. n. 11261/2010, Cass. n.
1167/2018, Cass. n. 10427/18).
3. Le spese di lite
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra l'odierno opponente e in ragione di 1/2. Controparte_5
Le residue spese di lite – liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico di . Controparte_5
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra €
1.101 a € 5.200): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'Avviso di Addebito n. 378 2022 00014447 92 000 oggetto di opposizione.
2. Accerta e dichiara che i contributi dovuti dall'opponente alla Gestione
Commercianti, per l'anno 2016, devono essere calcolati sul complessivo reddito di
Euro 18.538,00 e sono pari a complessivi euro 693,36.
3. Condanna al pagamento, a favore dell convenuto, Parte_1 CP_1
di una somma pari ad euro 693,36, a titolo di contributi, oltreché di una somma pari ad euro 416,02 a titolo di sanzioni ed euro 64,85 a titolo di interessi.
4. Compensate in ragione di 1/2 le spese di lite tra le parti, condanna Pt_1
al pagamento, a favore di delle residue spese, spese che si
[...] CP_1
liquidano in euro 500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 23 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri